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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2222/2023 R.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe P.IVA_2
rappresentate e difese dall'avvocato Michele Roma (PEC
) del Foro di Roma Email_1
appellanti contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_1 C.F._1
Stefano Rossi (PEC ed Eugenio Ponti (PEC Email_2
del Foro di Belluno Email_3
appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 381/2023 del Tribunale di Belluno, depositata il
26/10/2023, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
1 Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
In via principale e nel merito:
1) Accertare e dichiarare la sussistenza di un credito in favore delle appellanti di € 12.300,12 a titolo di indennità di occupazione per i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa;
2) per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 381/2023 (Rg. n. 373/2023) emessa dal
Tribunale di Belluno e conseguentemente, condannare il Sig. al pagamento Parte_3
in favore di dell'importo di € 12.300,12, oltre interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs CP_2
n. 231/2002 dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese, spese generali, compensi professionali, oltre Iva e Cpa come dovuti per il doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per sua tardività, per i motivi dedotti in atti;
Nel merito in via principale: respingere l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti dedotti in atti.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e contestata ipotesi di ritenuta tempestività e fondatezza dell'appello nel merito, condannare il sig. al pagamento della Controparte_1
minor somma ritenuta di giustizia ed emersa in sede istruttoria.
In ogni caso: vittoria di competenze e spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 381/2023 pronunciata in data 26.10.2023 dal Tribunale di Belluno, che, accogliendo l'opposizione promossa dal sig. , aveva revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo ottenuto dalle odierne appellanti sulla base di un contratto di locazione ad uso
2 diverso dall'abitativo stipulato con la sig.ra , nel quale, alla morte di Persona_1
quest'ultima, era subentrato l'opponente.
A sostegno del gravame le appellanti hanno articolato i seguenti motivi: i) “indennità di occupazione e termine di prescrizione decennale”, con cui hanno lamentato che il giudice appellato, ritenendo prescritto il diritto fatto valere in sede monitoria, non avesse considerato che la responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile ai sensi dell'articolo 1591 c.c. aveva natura contrattuale e che, pertanto, il diritto all'indennità di occupazione richiesta (in uno ai canoni scaduti nella vigenza del contratto di locazione) si prescriveva nell'ordinario termine decennale, e non già nel termine quinquennale;
ii) “la prova della risoluzione del contratto – errata ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda”, censurando la pronuncia là dove non aveva ritenuto documentalmente provata la risoluzione del contratto di locazione e la decorrenza dell'occupazione abusiva dell'opponente, a valle della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità ai sensi degli artt. 140 e 660 c.p.c. (doc. 4 fascicolo primo grado); iii) “la posizione processuale dell'opponente – mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda”, dolendosi che il giudice di primo grado non avesse neppure considerato che l'opponente non aveva “mai contestato i fatti storici posti a fondamento della domanda”, come il mancato rilascio alla scadenza del contratto e la ricezione delle diffide interruttive del 2012.
Sulla base di tali motivi le appellanti hanno insistito per il riconoscimento dell'indennità di occupazione, quantificando in € 12.300,12 il credito maturato per tale titolo da CP_2
oltre interessi di mora ex d. Lgs n. 231/2002.
2. Si è costituito l'appellato , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per tardività dello stesso, insistendo nel merito per il rigetto del gravame e, solo in via gradata, per la condanna dell'appellato al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia.
3 3. Il giudizio è stato rinviato per la remissione al collegio, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 11/06/2025 e – previa sostituzione del Consigliere relatore e riassegnazione del fascicolo con decreto del 26/05/2025 – ivi assunto in decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate dalle parti.
4. L'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato è fondata.
La sentenza appellata, pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c. a definizione dell'opposizione introdotta con ricorso e svoltasi secondo il rito speciale del lavoro, è stata notificata a mezzo p.e.c. alle parti appellanti il 10/11/2023 (vd. docc. I e L dell'appellato) e da tale data, pertanto, decorreva il termine di cui all'art. 434, ultimo comma, c.p.c. per il deposito del ricorso in appello, ovvero per l'iscrizione al ruolo del gravame.
Sennonchè e hanno irritualmente impugnato la Parte_1 Parte_2
decisione con atto di citazione d'appello notificato il 11/12/2023 (doc. A), anziché con ricorso,
e, benchè l'atto introduttivo prescelto sia suscettibile di convalida, esso risulta depositato il
12/12/2023, con l'iscrizione a ruolo della causa (cfr. docc. 9 – 10 dell'appellato), ossia dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado previsto dalla suindicata norma.
Assumendo rilievo, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il deposito, e non la notifica, dell'atto introduttivo, l'appello si appalesa dunque tardivo e, come tale, inammissibile.
5. A diverso apprezzamento non conducono le argomentazioni difensive delle appellanti, secondo cui la causa ricadrebbe invece nell'ambito di applicazione del rito ordinario, attenendo all'indennità di occupazione spettante a fronte del mancato rilascio dell'immobile dopo la scadenza del contratto, rito nel quale non troverebbero applicazione le decadenze temporali indicate dall'appellato.
Per disattendere tali argomentazioni, invero, è sufficiente osservare che, quand'anche la controversia fosse stata in ipotesi trattata erroneamente in primo grado con il rito speciale
4 locatizio, l'appello avrebbe dovuto comunque seguire le forme della cognizione speciale, e ciò in ossequio al principio dell'ultrattività del rito, “che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (così, Cass., Sez. 3, Ord. n. 25187 del 19/09/2024 e ivi richiamate).
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 ad € 26.000,00).
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sicché gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna e in solido tra loro, a rifondere le Parte_1 Parte_2
spese del giudizio di secondo grado a favore dell'appellato, liquidate in € 3.966,00 per compensi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CPA;
3. dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Stefania Abbate Clotilde Parise
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2222/2023 R.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe P.IVA_2
rappresentate e difese dall'avvocato Michele Roma (PEC
) del Foro di Roma Email_1
appellanti contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_1 C.F._1
Stefano Rossi (PEC ed Eugenio Ponti (PEC Email_2
del Foro di Belluno Email_3
appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 381/2023 del Tribunale di Belluno, depositata il
26/10/2023, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
1 Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
In via principale e nel merito:
1) Accertare e dichiarare la sussistenza di un credito in favore delle appellanti di € 12.300,12 a titolo di indennità di occupazione per i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa;
2) per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 381/2023 (Rg. n. 373/2023) emessa dal
Tribunale di Belluno e conseguentemente, condannare il Sig. al pagamento Parte_3
in favore di dell'importo di € 12.300,12, oltre interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs CP_2
n. 231/2002 dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese, spese generali, compensi professionali, oltre Iva e Cpa come dovuti per il doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per sua tardività, per i motivi dedotti in atti;
Nel merito in via principale: respingere l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti dedotti in atti.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e contestata ipotesi di ritenuta tempestività e fondatezza dell'appello nel merito, condannare il sig. al pagamento della Controparte_1
minor somma ritenuta di giustizia ed emersa in sede istruttoria.
In ogni caso: vittoria di competenze e spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 381/2023 pronunciata in data 26.10.2023 dal Tribunale di Belluno, che, accogliendo l'opposizione promossa dal sig. , aveva revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo ottenuto dalle odierne appellanti sulla base di un contratto di locazione ad uso
2 diverso dall'abitativo stipulato con la sig.ra , nel quale, alla morte di Persona_1
quest'ultima, era subentrato l'opponente.
A sostegno del gravame le appellanti hanno articolato i seguenti motivi: i) “indennità di occupazione e termine di prescrizione decennale”, con cui hanno lamentato che il giudice appellato, ritenendo prescritto il diritto fatto valere in sede monitoria, non avesse considerato che la responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile ai sensi dell'articolo 1591 c.c. aveva natura contrattuale e che, pertanto, il diritto all'indennità di occupazione richiesta (in uno ai canoni scaduti nella vigenza del contratto di locazione) si prescriveva nell'ordinario termine decennale, e non già nel termine quinquennale;
ii) “la prova della risoluzione del contratto – errata ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda”, censurando la pronuncia là dove non aveva ritenuto documentalmente provata la risoluzione del contratto di locazione e la decorrenza dell'occupazione abusiva dell'opponente, a valle della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità ai sensi degli artt. 140 e 660 c.p.c. (doc. 4 fascicolo primo grado); iii) “la posizione processuale dell'opponente – mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda”, dolendosi che il giudice di primo grado non avesse neppure considerato che l'opponente non aveva “mai contestato i fatti storici posti a fondamento della domanda”, come il mancato rilascio alla scadenza del contratto e la ricezione delle diffide interruttive del 2012.
Sulla base di tali motivi le appellanti hanno insistito per il riconoscimento dell'indennità di occupazione, quantificando in € 12.300,12 il credito maturato per tale titolo da CP_2
oltre interessi di mora ex d. Lgs n. 231/2002.
2. Si è costituito l'appellato , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per tardività dello stesso, insistendo nel merito per il rigetto del gravame e, solo in via gradata, per la condanna dell'appellato al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia.
3 3. Il giudizio è stato rinviato per la remissione al collegio, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 11/06/2025 e – previa sostituzione del Consigliere relatore e riassegnazione del fascicolo con decreto del 26/05/2025 – ivi assunto in decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate dalle parti.
4. L'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato è fondata.
La sentenza appellata, pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c. a definizione dell'opposizione introdotta con ricorso e svoltasi secondo il rito speciale del lavoro, è stata notificata a mezzo p.e.c. alle parti appellanti il 10/11/2023 (vd. docc. I e L dell'appellato) e da tale data, pertanto, decorreva il termine di cui all'art. 434, ultimo comma, c.p.c. per il deposito del ricorso in appello, ovvero per l'iscrizione al ruolo del gravame.
Sennonchè e hanno irritualmente impugnato la Parte_1 Parte_2
decisione con atto di citazione d'appello notificato il 11/12/2023 (doc. A), anziché con ricorso,
e, benchè l'atto introduttivo prescelto sia suscettibile di convalida, esso risulta depositato il
12/12/2023, con l'iscrizione a ruolo della causa (cfr. docc. 9 – 10 dell'appellato), ossia dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado previsto dalla suindicata norma.
Assumendo rilievo, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il deposito, e non la notifica, dell'atto introduttivo, l'appello si appalesa dunque tardivo e, come tale, inammissibile.
5. A diverso apprezzamento non conducono le argomentazioni difensive delle appellanti, secondo cui la causa ricadrebbe invece nell'ambito di applicazione del rito ordinario, attenendo all'indennità di occupazione spettante a fronte del mancato rilascio dell'immobile dopo la scadenza del contratto, rito nel quale non troverebbero applicazione le decadenze temporali indicate dall'appellato.
Per disattendere tali argomentazioni, invero, è sufficiente osservare che, quand'anche la controversia fosse stata in ipotesi trattata erroneamente in primo grado con il rito speciale
4 locatizio, l'appello avrebbe dovuto comunque seguire le forme della cognizione speciale, e ciò in ossequio al principio dell'ultrattività del rito, “che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (così, Cass., Sez. 3, Ord. n. 25187 del 19/09/2024 e ivi richiamate).
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 ad € 26.000,00).
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sicché gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna e in solido tra loro, a rifondere le Parte_1 Parte_2
spese del giudizio di secondo grado a favore dell'appellato, liquidate in € 3.966,00 per compensi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CPA;
3. dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Stefania Abbate Clotilde Parise
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