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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IA G. Di RC - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. DI NE - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 198/2023 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriana Giovanna Rizzo e IA Grazia Sparacino. APPELLANTE Contro
rappresentata dal procuratore speciale , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato IA Fiorentino APPELLATA Oggetto: ripetizione di indebito All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. IN FATTO Con ricorso, depositato in data 11.02.2022, - già titolare di Controparte_1 assegno mensile di assistenza n.0702716 dal novembre 1994 e di due pensioni ai superstiti a decorrere dal 01.05.2018, agiva innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, impugnando la nota dell'11.10.2021 (ricevuta l'8.11.2021) di restituzione della Pt_1 somma complessiva di €16.232,04 a titolo di assegno indebitamente percepito dal gennaio 2018 al settembre 2021. Il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.291/2023, pubblicata il 31.01.2023, in accoglimento del ricorso, dichiarava che nulla era dovuto dalla ricorrente per l'impugnato titolo. Riteneva in particolare il decidente, in conformità alla giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione allorquando, come nella fattispecie, l'indebito derivava “dalla titolarità di una prestazione erogata dall ” e “da questo conosciuta” dal “momento che Pt_1
l'affidamento del pensionato nella legittimità dell'erogazione trova fondamento nell'effettuazione della stessa da parte dell'Ente previdenziale”. L' aveva continuato ad elargire alla la prestazione in parola pur Pt_1 CP_1 essendo consapevole, in quanto Istituto pagatore, del sopravvenuto versamento in favore della stessa di due pensioni di reversibilità. Non era, dunque, configurabile alcuna condotta dolosa in capo alla percipiente, ragione per cui quest'ultima avrebbe dovuto al più restituire i ratei dell'assegno successivi al provvedimento di revoca. Per la riforma di tale sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 9.03.2023, l' lamentando che: Pt_1
- l'indebito è scaturito da una circostanza, non contestata da controparte, ovvero dalla percezione da maggio 2018 all'anno 2021 di due pensioni di reversibilità, il cui importo superava dalle 4 alle 5 volte il limite di reddito fissato dalla legge per avere diritto all'assegno mensile di assistenza, con conseguente operatività delle regole in tema di ripetibilità dell'indebito dettate dall'art. 2033 cod. civ.;
- la Corte dei Conti, in materia di pensioni pubbliche, ha ritenuto tutelabile l'affidamento, soltanto laddove lo stesso abbia carattere oggettivo e non sia legato allo stato soggettivo di buona fede, per sua natura variabile in relazione alle mutevoli circostanze individuali di ciascun rapporto pensionistico, del percettore;
- la ricorrente, vertendosi di un'ipotesi di accertamento negativo dell'obbligo di restituire l'indebito, non ha osservato l'onere processuale di provare il suo diritto alla ritenzione della somma richiesta dall' attraverso la dimostrazione della sussistenza Pt_1 dei fatti costitutivi della pretesa assistenziale. Ha resistito in giudizio, con memoria del 5/8.9.2025, Controparte_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 18.09.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. IN DIRITTO L'appello merita accoglimento. Non ignora questa Corte di Appello il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n.28771 e Cass. 16/4/2019 n.10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulla premessa dell'inapplicabilità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali – tra cui non rientra la pensione di invalidità civile - dagli artt.52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti. Ha affermato, pertanto, riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi della quale, l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Sicché, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura uno stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978). Ed è rispetto a tale non remota evenienza che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha formulato il complementare principio per il quale l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n.28771 del 09/11/2018). Tanto premesso nella fattispecie in esame risulta non contestato che l'eccedenza reddituale conseguita dalla negli anni in contestazione abbia superato di oltre il CP_1 quadruplo (reddito conseguito nel 2018 €19.274,69; nel 2019 €24.367,49; nel 2020
€25.573,30; nel 2021 €24.605,75) la soglia fissata per il mantenimento della prestazione (limite di reddito fissato in €4.853,29 per il 2018; €4.906,72 per il 2019; €4.926,35 per il 2020; €4.931,29 per il 2021). Dovendosi plausibilmente desumere dalla rilevata eccedenza reddituale la consapevolezza in capo alla titolare della mancanza di una causa giustificativa dell'erogazione della prestazione pensionistica ne discende l'accoglimento del proposto gravame e il conseguente rigetto della iniziale domanda di irripetibilità dell'indebito.
, sebbene soccombente in giudizio, deve essere tenuta indenne Controparte_1 dal pagamento delle spese del doppio grado, risultando agli atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.291/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 31 gennaio 2023, rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' Controparte_1 Pt_1
Dichiara la parte appellata esentata dal pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
DI NE IA G. Di RC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IA G. Di RC - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. DI NE - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 198/2023 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriana Giovanna Rizzo e IA Grazia Sparacino. APPELLANTE Contro
rappresentata dal procuratore speciale , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato IA Fiorentino APPELLATA Oggetto: ripetizione di indebito All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. IN FATTO Con ricorso, depositato in data 11.02.2022, - già titolare di Controparte_1 assegno mensile di assistenza n.0702716 dal novembre 1994 e di due pensioni ai superstiti a decorrere dal 01.05.2018, agiva innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, impugnando la nota dell'11.10.2021 (ricevuta l'8.11.2021) di restituzione della Pt_1 somma complessiva di €16.232,04 a titolo di assegno indebitamente percepito dal gennaio 2018 al settembre 2021. Il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.291/2023, pubblicata il 31.01.2023, in accoglimento del ricorso, dichiarava che nulla era dovuto dalla ricorrente per l'impugnato titolo. Riteneva in particolare il decidente, in conformità alla giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione allorquando, come nella fattispecie, l'indebito derivava “dalla titolarità di una prestazione erogata dall ” e “da questo conosciuta” dal “momento che Pt_1
l'affidamento del pensionato nella legittimità dell'erogazione trova fondamento nell'effettuazione della stessa da parte dell'Ente previdenziale”. L' aveva continuato ad elargire alla la prestazione in parola pur Pt_1 CP_1 essendo consapevole, in quanto Istituto pagatore, del sopravvenuto versamento in favore della stessa di due pensioni di reversibilità. Non era, dunque, configurabile alcuna condotta dolosa in capo alla percipiente, ragione per cui quest'ultima avrebbe dovuto al più restituire i ratei dell'assegno successivi al provvedimento di revoca. Per la riforma di tale sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 9.03.2023, l' lamentando che: Pt_1
- l'indebito è scaturito da una circostanza, non contestata da controparte, ovvero dalla percezione da maggio 2018 all'anno 2021 di due pensioni di reversibilità, il cui importo superava dalle 4 alle 5 volte il limite di reddito fissato dalla legge per avere diritto all'assegno mensile di assistenza, con conseguente operatività delle regole in tema di ripetibilità dell'indebito dettate dall'art. 2033 cod. civ.;
- la Corte dei Conti, in materia di pensioni pubbliche, ha ritenuto tutelabile l'affidamento, soltanto laddove lo stesso abbia carattere oggettivo e non sia legato allo stato soggettivo di buona fede, per sua natura variabile in relazione alle mutevoli circostanze individuali di ciascun rapporto pensionistico, del percettore;
- la ricorrente, vertendosi di un'ipotesi di accertamento negativo dell'obbligo di restituire l'indebito, non ha osservato l'onere processuale di provare il suo diritto alla ritenzione della somma richiesta dall' attraverso la dimostrazione della sussistenza Pt_1 dei fatti costitutivi della pretesa assistenziale. Ha resistito in giudizio, con memoria del 5/8.9.2025, Controparte_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 18.09.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. IN DIRITTO L'appello merita accoglimento. Non ignora questa Corte di Appello il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n.28771 e Cass. 16/4/2019 n.10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulla premessa dell'inapplicabilità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali – tra cui non rientra la pensione di invalidità civile - dagli artt.52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti. Ha affermato, pertanto, riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi della quale, l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Sicché, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura uno stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978). Ed è rispetto a tale non remota evenienza che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha formulato il complementare principio per il quale l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n.28771 del 09/11/2018). Tanto premesso nella fattispecie in esame risulta non contestato che l'eccedenza reddituale conseguita dalla negli anni in contestazione abbia superato di oltre il CP_1 quadruplo (reddito conseguito nel 2018 €19.274,69; nel 2019 €24.367,49; nel 2020
€25.573,30; nel 2021 €24.605,75) la soglia fissata per il mantenimento della prestazione (limite di reddito fissato in €4.853,29 per il 2018; €4.906,72 per il 2019; €4.926,35 per il 2020; €4.931,29 per il 2021). Dovendosi plausibilmente desumere dalla rilevata eccedenza reddituale la consapevolezza in capo alla titolare della mancanza di una causa giustificativa dell'erogazione della prestazione pensionistica ne discende l'accoglimento del proposto gravame e il conseguente rigetto della iniziale domanda di irripetibilità dell'indebito.
, sebbene soccombente in giudizio, deve essere tenuta indenne Controparte_1 dal pagamento delle spese del doppio grado, risultando agli atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.291/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 31 gennaio 2023, rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' Controparte_1 Pt_1
Dichiara la parte appellata esentata dal pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
DI NE IA G. Di RC