CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa AR ES Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa AD FA ZA Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 519/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SI RD, elettivamente domiciliato come da procura in atti
ATTORE in revocazione contro
(C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2 avv.ti FABRIZIO AROSSA, CARMENCITA TUCCILLO e LUIGI BEVILACQUA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
CONVENUTO in revocazione nonché contro
(C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO in revocazione-contumace
(c.f. ) CP_3 CP_4 C.F._4 CONVENUTO in revocazione trattenuta in decisione in data 26 giugno 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore in revocazione: IN VIA PRELIMINARE DI RITO, PREVIA
DECLARATORIA DI REIEZIONE DELL'ISTANZA DI ECCEZIONE DI
ESTINZIONE PARZIALE DEL GIUDIZIO, l'assegnazione di un nuovo termine per l'espletamento della rinnovazione della notificazione dell'atto di revocazione e dei decreti successivi agli eredi del sig. termine che sia compatibile con la notificazione in territorio Francese a CP_4 soggetto estero intra UE dell'atto introduttivo (tempo medio di notificazione 30 giorni) e che con il rispetto del termine a comparire (150 giorni in luogo dei 90 giorni) trattandosi di convenuti stranieri residenti in
Francia;
SUL MERITO si richiamano e ribadiscono integralmente le istanze e le conclusioni in atto di citazione: “Voglia la Corte adita: Revocare, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e per i motivi esposti in premessa dell'atto di citazione, la Sentenza n. 1471/2022 emessa da Codesta Corte, Sezione IV, a conclusione dell'appello n. R.G. 76/2019, depositata il 14/7/2022 e per l'effetto “in riforma della
Sentenza n. 1663/2018 pubblicata l'1/06/2018 del Tribunale di Firenze, non notificata, nella causa
R.G. n. 9754/2007 - Sezione II Civile - dott. Massimo Donnarumma -, rilevati i motivi gradatamente esposti ed in accoglimento dell'atto di appello: sul merito accertati gli atti illeciti commessi in danno dell'attore- appellante, condannare i convenuti in solido tra loro o a titolo individuale con graduazione della responsabilità al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. a titolo Parte_1 di danni patrimoniali e non patrimoniali alla “persona” nella misura che risulterà equa e di giustizia ad istruttoria conclusa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli illeciti accertati fino all'effettivo soddisfo, con precipuo riferimento al prospetto allegato alla memoria conclusionale 27 ottobre
2017 (Allegato A) e tenuto conto dell'istanza ex art. 120 c.p.c. dedotta in atti;
accertata altresì
l'infondatezza e temerarietà delle azioni e delle difese svolte da e CP_4 Controparte_1 nei confronti del sig. foriere di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., voglia condannare i Parte_1 sig.ri e al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. CP_4 Controparte_1
a titolo di danni patrimoniali, non patrimoniali e alla “persona” nella misura che risulterà Parte_1 equa e di giustizia ad istruttoria conclusa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli illeciti accertati fino all'effettivo soddisfo;
accertata l'applicabilità dell'art. 89 c.p.c. per la calunniosa offesa come dedotta in atti voglia condannare i sig.ri e al risarcimento del danno non patrimoniale subito e CP_4 Controparte_1 subendo dal sig. nella misura che risulterà equa e di giustizia ad istruttoria conclusa oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito accertato fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze di lite del primo, del secondo grado e del giudizio di revocazione.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 183
c.p.c. VI° comma n. 2 e non ammesse ovvero:
La CTU medica volta ad accertare sia il nesso eziologico tra le condotte dei convenuti e le conseguenze dannose di natura psico-fisica subite dal sig. nonché l'ammontare economico del pregiudizio Parte_1 subito, quale danno patrimoniale e non patrimoniale, tenendo conto della documentazione in atti;
La prova orale per testi richiesta non ammessa limitatamente ai capitoli:
N. 17) “La dichiarazione rilasciata in 24 maggio 2005, che le si mostra (doc. 64), è stata da lei scritta e inviata al Sig. . A teste sul capitolo 17), il Sig. domiciliato a Parte_1 Testimone_1
Firenze. N. 18) “Il fax inviato in data 7 giugno 2005, che le si mostra (doc. 43), fu inviato da lei, e ne conferma i contenuti”. A teste sul capitolo 18), il Sig. domiciliato a Bologna. Testimone_2
Per il convenuto in revocazione costituito: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- previa declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti del Sig. per intervenuto CP_4
decesso di quest'ultimo e mancata riassunzione del giudizio entro il termine trimestrale decorrente ex art. 305 c.p.c. dalla comunicazione dell'evento interruttivo;
- dichiarare inammissibile, per le ragioni esposte in narrativa, la revocazione proposta dal Sig. avverso la Sentenza d'appello n. 1471 del 14 luglio 2022, resa dalla Corte di Parte_1 appello di Firenze nel giudizio iscritto a ruolo sub R.G. n. 76/2019, e per l'effetto confermare la
Sentenza d'appello n. 1471 del 14 luglio 2022;
Nel merito:
- in via principale: rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, la revocazione proposta dal Sig. avverso la Sentenza d'appello n. 1471 Parte_1 del 14 luglio 2022, resa dalla Corte di appello di Firenze nel giudizio iscritto a ruolo sub R.G. n.
76/2019, e per l'effetto confermare la Sentenza d'appello n. 1471 del 14 luglio 2022;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari.”
OGGETTO: revocazione avverso la sentenza n. 1471/2022 della Corte d'Appello di Firenze pubblicata il 14.7.2022
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi Parte_1 alla Corte di Appello di Firenze , CP_4 Controparte_1 CP_5
, proponendo domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. avverso la sentenza
[...]
n. 1471/2022, con la quale è stato respinto il gravame proposto dal medesimo
[...] avverso la sentenza n. 1663/2018 del Tribunale di Firenze, che ha rigettato la sua Pt_1 domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti degli odierni convenuti, per aver posto in essere condotte illecite, lesive della sua immagine professionale e volte ad escluderlo dalla ON Italy srl.
La domanda di revocazione si fonda sui seguenti motivi :
1) erronea declaratoria di inammissibilità dell'istanza di prova testimoniale non ammessa dal Tribunale di Firenze, per omessa reiterazione all'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c di primo grado;
2) erronea negazione del valore di confessione stragiudiziale alla dichiarazione di C.
LA determinato dall'omesso esame di documento ritualmente prodotto, ovvero della email del 26.4.2005 ( doc. 7 fascicolo appellante);
3) errore di percezione nell'aver ritenuto la condotta diffamatoria di CP_6
assistita da verità putativa;
4) erroneo rigetto dell'eccezione di tardività della memoria n. 3 ex art. 183 comma VI
c.p.c depositata dal convenuto dinanzi al Tribunale di Firenze e CP_1 della documentazione alla medesima allegata.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della revocazione e comunque la sua infondatezza. E' rimasto invece contumace . Controparte_5
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c depositate in sostituzione della prima udienza di comparizione del 12.10.2023, l'attore ha rappresentato di aver notificato in data 14.2.2023
l'atto di citazione in riassunzione a presso il difensore ove aveva eletto CP_4 domicilio nel giudizio di appello e di aver appresso dal medesimo difensore del decesso della parte avvenuto il 3.5.2022 ( durante la pendenza del giudizio di appello, ma l'evento interruttivo non è mai stato dichiarato), pertanto ha chiesto di essere autorizzato alla rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi di residente in [...]. CP_6
Con ordinanza del 23.10.2023 la Corte ha assegnato termine fino al 18 gennaio 2024 per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione agli eredi di ed ha fissato CP_6 nuova udienza al 4.6.2024; a tala data l'attore in riassunzione nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. ha dedotto di aver avviato le ricerche per individuare gli eredi di
[...] in Francia, tramite notaio e per colpevole ritardo del medesimo di esservi riuscito CP_6 quando ormai il termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione della notifica era ormai spirato. La Corte con ordinanza del 13.6 2024 ha osservato come l'istanza dell'attore costituisse una tardiva richiesta di rimessione in termini , la causa è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni;
dopo alcuni rinvii è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte , e decisa nella camera di consiglio del 3 novembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. L'estinzione parziale del giudizio nei confronti degli eredi di CP_6
La notifica dell'atto di citazione in revocazione effettuata per quanto qui interessa in data
14.2.2023 al procuratore presso cui aveva eletto domicilio nel giudizio di CP_6 appello definito con la sentenza n. 1471/2022 è da considerarsi inesistente, essendo la parte destinataria deceduta il 3.5.2022, prima della notifica medesima, pertanto questa
Corte ne ha disposto la rinnovazione agli eredi di nei confronti dei quali andava CP_6 instaurato il contradditorio ( cfr Cass. 19687/2025), assegnando all'attore termine perentorio ex art. 291 c.p.c allo scadere del quale, come comprovato dalla documentazione allegata alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4 giugno 2024, la notifica non è stata nemmeno tentata, per difficoltà di individuare gli eredi della parte deceduta presso il notaio in Francia ove si è aperta la successione. Mancando dunque un procedimento notificatorio sia pur non perfezionatosi allo scadere del termine perentorio assegnato all'attore, ai sensi dell'art. 307 comma terzo c.p.c deve pronunciarsi l'estinzione parziale del giudizio nei confronti degli eredi di in applicazione del CP_6 principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. ( Cass. Sez. 2
- Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023).
2. Il primo ed il quarto motivo di revocazione
Con il primo motivo di revocazione l'attore sostiene che la Corte d'Appello nel dichiarare l'inammissibilità delle prove testimoniali reiterate e non ammesse dal Tribunale di Firenze, per difetto di specifiche conclusioni istruttorie da parte dell'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, sarebbe incorsa in errore di fatto perché non si sarebbe accorta che nelle note scritte conclusionali depositate dall'attore in vista dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c il difensore si è riportato alle conclusioni formulate in atti e quindi anche a quelle istruttorie, attraverso un rinvio recettizio.
Con il terzo motivo l'attore denuncia l'errore della Corte di Appello per non essersi pronunciata sulla tardività della memoria n.3 ex art. 183 comma VI c.p.c depositata dal convenuto nel giudizio di primo grado, e quindi della documentazione alla CP_1 medesima allegata, nonostante lo specifico motivo di appello formulato.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Giova premettere in diritto che 'l'errore revocatorio presuppone, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dal provvedimento oggetto di revocazione, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dal provvedimento non sia frutto di giudizio;
ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione' ( SS.UU Cass. sentenza n. 4367/2021). L'errore di fatto rilevante a fini revocatori deve perciò : a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. sentenza n. 27897 del 29/10/2024). Ne consegue che l'errore di cui si discute non può attenere alla valutazione della prova, bensì solo al suo contenuto oggettivo, desumibile da un elemento interno al processo. E ciò è stato affermato eminentemente al fine di evitare il rischio, più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, che il ricorso all'errore di fatto sia una tecnica elusiva per far valere un errore di giudizio o per sollecitare la rivalutazione di alcuni elementi istruttori, oltre gli ordinari mezzi di impugnazione, nonostante le strettissime e tassative griglie imposte dall'art. 395 c.p.c.
In applicazione di siffatti principi si osserva come con i motivi in esame l'attore persegua un sovvertimento inammissibile della regola di diritto enunciata dalla Corte d'Appello, la quale sulla reiterazione delle istanze istruttorie ha affermato “ In primo luogo va rilevato come all'udienza di primo grado in cui la causa è stata decisa mediante discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. il procuratore di parte risulta aver concluso, così come le altre parti, 'riportandosi alle Parte_1 rispettive note conclusive autorizzate', senza alcuno specifico richiamo alle prove richieste e non ammesse, con conseguente decadenza. In tal senso la Suprema Corte (cfr. Cass. n° 15029/2019) ha spiegato come la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie, ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, specificando che tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (….), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il
"thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle
(sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (cfr. in tal senso anche Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 22709/2017, Cass. n. 16290/2016, secondo cui le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione).
In secondo luogo, deve rilevarsi come l'appellante si sia limitato a reiterare le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, senza in tal senso formulare alcuna motivata censura sull'error in procedendo del
Tribunale, ovvero in mancanza di “alcun motivo specifico di appello in ordine alla reiezione” - delle stesse,
n.d.r.- (cfr. Cass. n. 3724/2019). “
Nella fattispecie, invece, l'appellante, a fronte di un parziale accoglimento in primo grado delle proprie istanze istruttorie si è limitato, inammissibilmente, ad inserire nelle conclusioni in calce all'atto di gravame una mera istanza di ammissione delle residue prove non ammesse di cui a memoria n. 183 comma 6 n. 2 cpc, senza specificazione alcuna.”
Sulla questione della tardività della memoria n. 3 di controparte ha invece cosi statuito “
L'omessa pronuncia sulla eccezione di tardività della memoria depositata ex art. 183 co VI n° 3 c.p.c. da una 'controparte' non può essere ritenuta in questa sede rilevante, nella misura in cui al medesimo aspetto processuale non è àncorato un motivo di appello connesso ad un aspetto della sentenza ritenuto erroneo. In proposito l'appellante si è limitato a dedurre che 'il giudice di prime cure vi fonda il proprio convincimento in sentenza', senza tuttavia specificare quale parte della sentenza sia da ritenere erronea come conseguenza della mancata dichiarazione di tardività di una memoria di replica che mai risulta menzionata nella pronuncia di primo grado, neppure in termini di ammissione di prove contrarie utilizzate nella decisione. Dal che l'inammissibilità del relativo motivo di gravame.”
Dunque nessun errore di fatto riconducibile all'art. 395 n. 4 c.p.c inficia la sentenza oggetto di revocazione in relazione ai motivi scrutinati, in quanto la reiezione delle doglianze di natura processuale dell'appellante è fondata sull'applicazione di principi di diritto ampiamente consolidati.
3. Secondo motivo di revocazione : l'omesso esame del documento n. 7 allegato all'atto di citazione di primo grado
L'attore sostiene che il ragionamento che ha indotto la Corte d'Appello a confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato alla dichiarazione stragiudiziale del convenuto C. LA natura confessoria, attesa anche l'assenza di riscontri documentali, sarebbe il frutto dell'omesso esame della email del 25 aprile 2005 prodotta come allegato n. 7 nel giudizio di primo grado, proveniente dal medesimo convenuto, diretta (fra gli altri) a B. ER.
Sul punto nella sentenza oggetto di revocazione la Corte ha svolto ampia ed articolata motivazione in cui ha valutato l'intero compendio istruttorio, fondando il proprio giudizio sulle seguenti argomentazioni : Nella suddetta dichiarazione allegata in atti, il , premesso di CP_5 essere stato direttore finanziario della società di proprietà di ON Corporation e dall'aprile Pt_2
2005, anche membro del CDA e vice presidente di ON Europe, oggi ON Italy S.p.A., licenziato dal HE il 20.01.2006, dice innanzi tutto di essere stato licenziato dal HE “perché non lo avevo aiutato nel suo desiderio di 'punire' e 'castigare' a modo suo il sig. . Prosegue nella
Parte_1 dichiarazione, ricostruendo le attività svolte dal e riferendo in proposito 'i successi
Parte_1 commerciali innegabili e continui del sig. (negli ultimi anni ha superato il budget mensile di
Parte_1 vendita per oltre 43 mesi di seguito) hanno creato non pochi malumori ed invidie nella struttura manageriale in Europa, generando in persone come un vero e proprio odio viscerale nei CP_4 suoi confronti', spiegando di aver personalmente condiviso tale odio, che aveva portato il a porre in CP_4 essere una serie di azioni scorrette nei confronti del Nella parte della dichiarazione dedicata
Parte_1 alla esposizione delle condotte poste in essere in danno del il riferisce che il
Parte_1 CP_5 CP_4
'ha intrapreso negli anni, ma particolarmente dal 2001 e successivi, una precisa strategia di distruzione dell'immagine del signor presso la ON Corporation ed il suo fondatore e presidente signor Parte_1
allorchè il signor aveva all'epoca un grande rispetto ed ammirazione nei Controparte_7 CP_7 confronti del signor spiegando 'sono state così messe in atto negli anni azioni scorrette di CP_8 ogni genere per screditare, abbattere nello spirito ed indurre il signor a lasciare la società per Parte_1 dare campo libero al signor Nel descrivere tali condotte il dichiarante afferma 'abbiamo Pt_3 tuttavia continuato, ma soprattutto il sig. a creare in ogni momento situazioni di stress e forte CP_4 pressione sul sig. affinchè cedesse' facendo di seguito degli esempi delle condotte attuate, del Parte_1 tipo 'il signor pretendeva che il sig. si rivolgesse a lui per le cose importanti della CP_4 Parte_1 società in Italia, ma non si faceva quasi mai trovare al telefono quando il sig. telefonava…' Parte_1
e ancora 'il sig. diligentemente inviava molte a mails, ma per giorni e giorni il signor Parte_1 CP_4 non rispondeva alle stesse. Il signor decideva poi ovviamente per conto proprio ciò che gli Parte_1 serviva per andare avanti nella gestione della sua azienda per poi venire attaccato dal signor sulle CP_4 decisioni prese'. Nella dichiarazione si descrive quindi che nel novembre 2004 'alla consueta riunione annuale a Parigi per l'esame del budget 2005' il dopo aver concordato con il le linee CP_4 Parte_1 guida, cambiò completamente le carte in tavola, andando contro la tesi del sig. facendola Parte_1 apparire una iniziativa oltretutto errata da parte di quest'ultimo, con conseguente 'pesantissima' reazione del Raccontava che a seguito di tale episodio il si era recato negli Stati Uniti, Parte_1 CP_4 invitato dal e, in tale occasione, aveva avuto modo e tempo 'di dipingere il signor CP_7 Parte_1 come una specie di squilibrato che si era permesso di urlargli contro davanti a tutti'. Il dichiarante passava quindi a narrare che durante la consueta riunione mensile per la disamina della situazione aziendale, tenutasi il 25 febbraio 2005, 'il fece un commento pesante sulla capacità di gestire il business in CP_7
Italia da parte del signor e fissò una riunione con lui a Bologna commentando 'di fatto
Parte_1 attirò il in una trappola organizzata da poiché cercò invece quel giorno di
Parte_1 CP_4 consegnargli una lettera di licenziamento' che spiegava stato predisposto fin da febbraio ad una Pt_4 riunione a cui aveva partecipato il Nella dichiarazione si proseguiva quindi spiegando che da CP_4 quel momento 'è iniziato un periodo di azioni illegali contro il signor culminate nella revoca
Parte_1 di quest'ultimo da amministratore delegato e poi nella creazione di 'una falsa situazione di concorrenza sleale tra il sig. e la ON'. A tale ultimo proposito proseguiva riferendo che “fu il signor
Parte_1
che disse di sapere, non si sa da quale fonte, ma fin dai primi di aprile 2005, che il signor CP_1 [...] sarebbe andato a lavorare presso la società Bialetti GI e che si sarebbe portato via tutto il Pt_1 personale della ON'. Continuava dichiarando che 'poi bisognava dimostrare che il signor Parte_1 avesse occultato costi dell'esercizio 2004 e avesse addirittura sottratto fondi. Così il fu CP_1 istruito di mettere in giro la voce che il si fosse appropriato di un milione e mezzo di euro. Parte_1
parlò di questo con vari agenti di vendita e con molti che avevano contatti con lui, inclusi CP_1 alcuni clienti. La notizia si sparse naturalmente sul mercato con effetti devastanti per il signor
[...]
Lo scopo era distruggere sul mercato italiano'. A tale ultimo proposito il Pt_1 Parte_1 dichiarante aggiungeva 'per quanto attiene ai conti 2004 della società, furono annullati riaddebiti della
ON Italia alla Bbyliss Francia ed i relativi costi da noi reinseriti nel bilancio della ON Italia
2004. Ad esempio riaddebiti di purchasing fees, addebitate in modo discutibile all'Italia durante il 2004, oppure una fattura di importo consistente per ricerche di marketing acquistate da nel CP_4 giugno 2004 prima di recarsi in visita in Italia e che avevamo addebitato all'Italia, quando ciò riguardava soltanto e quindi la Babyliss SA. Dopo la pulizia dei conti richiesta da CP_4
e sottoposto a pressione per schiacciare il signor arrivammo ad una perdita CP_4 Parte_1 di circa un milione e mezzo di euro per l'esercizio 2004, invece dei 6 mila e rotti euro di utili'. La dichiarazione volgeva quindi al termine spiegando che 'l'ufficio era quasi bloccato perché i responsabili amministrativi passavano giornate a cercar prove inesistenti contro il signor e che 'il signor Parte_1 arrivò al punto di ingaggiare una società di investigazione. La mise dietro al signor CP_4 Parte_1 per rovistare anche nella sua vita privata, per accertarsi se lavorasse o meno per la Bialetti, o per carpire qualche segreto da potergli girare contro'. Questi essendo i tratti salienti della dichiarazione resa all'odierno appellante dal , va premesso che la confessione stragiudiziale fatta da una parte ad CP_5 altra parte del processo, ha valore di ammissione dei fatti che la parte si attribuisca contra se. Dunque, in primo luogo, l'ammissione a cui consegue la piena efficacia probatoria, deve riguardare fatti storici, sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte, non già anche valutazioni o qualificazioni di condotte non meglio precisate. Nel caso in esame, per come è possibile evincere dagli ampi stralci della dichiarazione sopra riportati, il per quanto concerne i fatti a lui riconducibili, si riferisce a circostanze CP_5 genericamente dedotte, o perché descritte unicamente in termini di 'atteggiamenti', 'azioni scorrette' e simili,
o in quanto il dichiarante si limita a affermare di essere stato 'parte attiva in tutto quanto narrato' senza alcuna precisa attribuzione di condotte contraddistinte da uno specifico contenuto e collocate precisamente a livello temporale. Anche per quanto riguarda la parte in cui il parla del suo ruolo nella CP_5 costruzione di accuse contro il mediante alterazione dei conti della società, le dichiarazioni Parte_1 non scendono mai nel particolare, di talchè dalle stesse non sono enucleabili specifiche condotte materiali
(ovvero condotte descritte tenendo conto 'del cosa fu fatto' e non già del solo 'perché') da ritenere oggetto di ammissione. Nessuna specificazione perviene in proposito neppure dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di interrogatorio, laddove, dopo aver confermato le dichiarazioni allegate in atti, su CP_5 richiesta di precisazione ha riferito 'dopo che è subentrato il al mi è stato chiesto di CP_4 Parte_1 rendere i conti negativi al fine di dimostrare che aveva gestito male i conti e quindi Parte_1 dimostrare che era un cattivo amministratore e in questo modo incoraggiare il suo licenziamento' e ancora sul medesimo punto “…le manipolazioni sui conti richieste dal erano illecite in quanto CP_4 preordinate a giustificare il licenziamento del Chiarisco inoltre che il fatturato complessivo Parte_1 della ON era di ca 15 milioni di euro e mi fu richiesto di fare aggiustamenti per 1,5 milioni di euro, in modo che il risultato netto nel 2004 passasse da 0 a -1,5 milioni di euro, che equivale al 10% del fatturato…'.
Né sul punto è stato allegato alcun riscontro documentale da cui desumere la concreta condotta posta in essere. Dal che l'impossibilità di inferire dalla suddetta dichiarazione fatti contrari al suscettibili CP_5 di costituire la base dell'attribuzione nei suoi confronti di fatti illeciti ex art. 2043 c.c.
In secondo luogo, le parti della dichiarazione che si riferiscono a condotte sfavorevoli non al dichiarante che l'ha resa, ma ad altre parti della causa, oltre ad essere parimenti espresse in termini generici e ad avere ad oggetto valutazioni (negative) più che condotte (da cui ricavare lo sfavore), devono essere ritenute comunque prive di qualunque valenza probatoria, finanche indiziaria. In mancanza nel processo civile di una figura processuale assimilabile alla c.d. chiamata di correo del processo penale, per la confessione di una parte (sia giudiziale, sia stragiudiziale), vige infatti la regola secondo cui la stessa non può acquisire alcun valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (cfr. Cass. n° 38626/2021).
Il secondo ordine di doglianze spiegate dall'appellante con riferimento alle dichiarazioni del CP_5 riguarda la mancata valorizzazione in termini di riscontri probatori delle dichiarazioni testimoniali (in particolare quelle rese da e ) nella misura in cui dalle stesse sarebbero Testimone_3 Tes_4 derivate conferme delle circostanze illecite emergenti dalle medesime dichiarazioni del . CP_5
A tale proposito , sentita come testimone all'udienza del 9.09.2016, ha premesso di Testimone_3 essere stata assunta dal e di aver ricoperto il ruolo di impiegata amministrativa contabile, Parte_1 confermando di essere stata distolta dalle ordinarie attività, unitamente ad altri impiegati, nell'aprile
2005 'per eseguire attività di auditing e per controllare le note spese personali e tutte le ricevute ad esse affiancate da in relazione alle spese vive di trasferta…' aggiungendo che 'riscontrammo Parte_1 ritardi nei pagamenti anche considerevoli, che tuttavia nell'ambito della grande distribuzione sono normali…' Quanto alle dichiarazioni testimoniali rese da all'udienza del 18.11.2016, Tes_4 questa ha riconosciuto come dalla stessa firmato e sottoscritto il documento denominato 'memo' (all. 29) con la cronologia di tutti gli avvenimenti del pomeriggio del 31 marzo 2005. La lettura del promemoria concerne l'arrivo del nella sede sociale che comunica alla teste che il stava tornando CP_5 Parte_1 da Bologna, dove il gli aveva comunicato il licenziamento e che non avrebbe dovuto rientrare nella CP_7 sede della società.
Anche alla luce delle suddette dichiarazioni, non appaiono sussistere elementi per poter ritenere sussistenti delle specifiche, concrete condotte illecite poste in essere dagli odierni appellati in danno del e Parte_1 rilevanti ex art. 2043 c.c.
Dal che la correttezza di quanto affermato sul punto dal primo giudice e la conseguente infondatezza dei relativi motivi di appello.
Il motivo dalla lettura della sentenza appare dunque inammissibile atteso che parte attrice non solo in questa sede ha del tutto omesso di spiegare il contenuta della email, ( peraltro prodotta in lingua inglese) e quindi l'incidenza della medesima ai fini della configurabilità di un errore di fatto essenziale e decisivo da cui sarebbe inficiata la decisione oggetto di istanza di revocazione, ma non considera che il documento invocato contiene sempre una dichiarazione stragiudiziale proveniente dal medesimo convenuto , che CP_5 difetta di quel riscontro documentale invocato dalla Corte delle condotte effettivamente poste in essere ( evidentemente i bilanci che sarebbero stati ripuliti) in danno del
[...]
pertanto il motivo costituisce una inammissibile censura della valutazione delle Pt_1 risultanze istruttorie operata dal giudice di secondo grado, come tale inammissibile. La
Suprema Corte in una recente pronuncia ha chiarito che 'l'errore di fatto previsto dall'art. 395,
n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell' errore di giudizio' (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 15876 del 06/06/2024).
4. terzo motivo di revocazione Infine parte attrice ha contestato la sentenza della Corte d'Appello per avere -sempre a causa dell'omesso esame dell'email di del 25.4.2005- riconosciuto l'operatività Parte_5 del diritto di critica e della c.d. “ verità putativa” in funzione di scriminante rispetto alla pretesa illiceità di dichiarazioni diffamatorie provenienti da . CP_6
In particolare nella decisione di cui si chiede la revocazione la Corte ha affermato: “Gli eventi diffamatori - Con ulteriore motivo di appello si censura il mancato rilievo dato dal primo giudice alle dichiarazioni diffamatorie propalate ai danni del successivamente alla sua Parte_1 esclusione dalla società. L'appellante lamenta in particolare la valutazione di tutte le condotte diffamatorie allegate in termini di 'diritto di critica' e la mancata considerazione della portata gravemente lesiva delle dichiarazioni rese nel corso della riunione del 3, 4 maggio 2005.
Quest'ultima circostanza risulta riferita dalla teste che, a proposito delle riunioni indette dal Tes_3 nel maggio 2005, ha spiegato 'io ero personalmente presente e posso pertanto riferire che il CP_4 CP_4 parlò del anche perché dovette giustificare l'assenza del medesimo, che aveva sempre gestito Parte_1 quelle riunioni. Disse che il era stato allontanato per situazioni contabili poco chiare rispetto Parte_1 alle quali avrebbe intrapreso una attività di verifica. Furono fatte molte congetture sulla situazione generale, anche perché le domande degli agenti erano pressanti, atteso che negli anni la ON si era affermata e quindi per essi costituiva una risorsa economica importante. In quelle riunioni il disse CP_4 che il aveva truffato ed aggiustato i bilanci'. Parte_1
Il primo giudice ha espressamente preso in considerazione le suddette dichiarazioni della teste Tes_3 riportate tra virgolette e le ha contestualizzate nell'ambito delle vicende societarie come rappresentate anche dagli altri testi escussi e da cui emerge un rapporto estremamente conflittuale tra il ed i vertici Parte_1 della società.
In tal senso il teste direttore dell'auditing interno di ON, ha riferito che 'per lo più il Testimone_5 non osservava le decisioni e le direttive impartite dal e ancora che 'il HE si Parte_1 Pt_3 lamentava dell'operato del in relazione ai risultati non soddisfacenti e direttive non Parte_1 eseguite…non mi risulta che denigrasse l'operato del Il medesimo teste ha quindi riferito di critiche che anche il aveva Parte_1 Parte_1
a sua volta rivolto agli appellati in svariate missive. A tale ultimo proposito la teste ha Testimone_6 riferito 'mi sono state mostrate alcune missive del che vedevano come destinatario ed Parte_1 CP_7 erano in copia a , Margulies, Diamond, Mayorek. Erano missive molto lunghe, non ricordo le Pt_6 parole esatte, emergevano toni aggressivi ed affermazioni pesanti nei confronti di e CP_4 CP_1 per come conducevano l'azienda…' Analoghe circostanze erano riferite dal teste Testimone_7
[...]
Ora, se gli apprezzamenti, anche pesanti, fatti reciprocamente dal e dagli appellati, per Parte_1 quanto concerne le capacità di gestione della società, possono sicuramente farsi rientrare nel diritto di critica esercitato nell'ambito della gestione societaria, la questione si pone per la dichiarazione resa dal nella riunione della società del maggio 2005, nell'ambito della quale ha proferito una specifica CP_4 accusa di truffa e falso in bilancio nei confronti del non presente all'incontro. Il primo Parte_1 giudice ha ritenuto anche la suddetta affermazione rientrante nel diritto di critica, richiamando a sostegno della criticabile gestione dell'appellante passi della sentenza della Corte di Appello n° 1199/2013, passata in giudicato, in cui, tra le altre cose si afferma “…che dagli abbuoni derivasse un elemento negativo del bilancio il non poteva certamente ignorarlo, come non poteva ignorare il generico Parte_1 ordine di grandezza della voce in discorso. Va dunque ritenuto che l'indicazione proveniente dal C.T.U.
(€ 224.389,00) rappresenti un valore di massima, di per sé significativo dell'infedeltà del dato fornito col report del 31 dicembre 2004 …” e ancora “… alcuni dei rilievi di cattiva gestione formulati a carico dell'amministrazione del debbono essere condivisi … indiscutibile … che il si Parte_1 Parte_1 sia fatto illegittimamente liquidare, a titolo di retribuzione, la somma netta di € 85.000,00 annui, a fronte dell'autorizzazione a percepire la stessa somma quale retribuzione lorda;
che egli si sia recato a
Brisbane a spese dell'azienda, senza che in quella località vi fossero affari che giustificassero la sua presenza;
è parimenti indiscutibile che egli abbia restituito solo parte … della maggior somma prelevata dalle casse sociali … senza giustificazione…” Così con la sentenza passata in giudicato la Corte di appello delineava una gestione societaria del definita non particolarmente chiara e posta a Parte_1 fondamento della ritenuta legittimità della sua revoca ad amministratore.
Ciò posto, il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (cfr. Cass. n° 38215/2021). A mente di tale principio, deve quindi verificarsi se con la frase in esame il HE avesse inteso criticare, seppur aspramente, comportamenti tenuti dal suo predecessore o se, invece, si fosse lasciato andare ad apprezzamenti gratuiti ed incontinenti sulla persona dell'offeso.
Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame deve confermarsi la correttezza della ricomprensione nel diritto di critica invocato dal primo giudice, in considerazione di quanto rilevato dalla Corte di Appello con la menzionata sentenza, in cui si è ritenuta la legittimità della revoca del dalla carica di Parte_1 amministratore in relazione a vari aspetti della gestione contabile. Se è vero che, in base agli atti, la frase pronunciata dal non ha trovato riscontro nei fatti e, indubbiamente lancia accuse molto gravi, la CP_4 stessa deve ritenersi controbilanciata dal requisito della verità putativa, correlata ad una serie di anomalie nella gestione che si possono ritenere sussistenti nella misura in cui sono state affermate dalla Corte di
Appello in sentenza passata in giudicato, con la quale si è irrevocabilmente accertata la legittimità della revoca del dalla carica di amministratore delegato. Parte_1
Oltre a ciò la domanda dell'appellante deve comunque ritenersi infondata anche sotto il profilo della omessa dimostrazione della sussistenza di nesso causale tra la pronuncia della suddetta frase e successivi danni dallo stesso subiti.
In proposito la Cassazione ha infatti ribadito che il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è 'in re ipsa', identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420), essendosi anche precisato che, solo una volta soddisfatti dall'interessato tali oneri di allegazione e prova del danno, "la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 6 dicembre 2018, n. 31537).
Nella specie manca del tutto la prova che dalla suddetta affermazione – così come da tutte le altre richiamate - siano derivate conseguenze negative nel reperimento di nuovi impieghi e, in particolare, non è risultato provato che le affermazioni pronunciate dai dirigenti di ON successivamente alla estromissione dalla società del gli abbiano precluso la prosecuzione dell'attività lavorativa nel medesimo Parte_1 settore. Anche il motivo di appello sul punto deve pertanto essere ritenuto infondato.” Dunque la Corte d'Appello ha respinto lo specifico motivo di gravame del Parte_1 non soltanto sulla scorta di una ampia valutazione del materiale istruttorio, che l'ha indotta a escludere la natura diffamatorio delle dichiarazione esaminate, ma anche per la mancanza di prova da parte dell'attore-appellante del danno conseguente.
Il motivo pertanto è inammissibile perché si traduce in una istanza di revisione del compendio istruttorio e della regola di diritto applicata ed inoltre difetta del requisito della decisività, dal momento che la domanda è risultata infondata anche per difetto di prova da parte dell'attore-appellante, del danno conseguente alle condotte diffamatorie ascritte alle controparti.
5. Le spese di lite
L'attore in quanto soccombente è tenuto a rifondere all'unico convenuto costituito le spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo ex DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, (sulla base dei valori previsti per il giudizio di appello oggetto di revocazione), tenuto conto del valore indeterminabile a complessità media della causa, di un impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria in quando tecnicamente non espletata.
Nulla invece a disporre sulle spese di lite nei confronti delle altre parti convenute non costituite.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'attore in revocazione, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente respinta ancorchè sub specie di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c proposta da avverso la Parte_1 sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1471/2022 pubblicata il 14.7.2022 , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio fra l'attore e gli eredi di;
CP_6
2) dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
3) condanna l'attore in riassunzione a rimborsare a le spese del Controparte_9 presente giudizio che si liquidano in € 8470,00 per compensi professionali, oltre il
15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'attore in revocazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AD FA ZA AR ES
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa AR ES Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa AD FA ZA Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 519/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SI RD, elettivamente domiciliato come da procura in atti
ATTORE in revocazione contro
(C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2 avv.ti FABRIZIO AROSSA, CARMENCITA TUCCILLO e LUIGI BEVILACQUA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
CONVENUTO in revocazione nonché contro
(C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO in revocazione-contumace
(c.f. ) CP_3 CP_4 C.F._4 CONVENUTO in revocazione trattenuta in decisione in data 26 giugno 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore in revocazione: IN VIA PRELIMINARE DI RITO, PREVIA
DECLARATORIA DI REIEZIONE DELL'ISTANZA DI ECCEZIONE DI
ESTINZIONE PARZIALE DEL GIUDIZIO, l'assegnazione di un nuovo termine per l'espletamento della rinnovazione della notificazione dell'atto di revocazione e dei decreti successivi agli eredi del sig. termine che sia compatibile con la notificazione in territorio Francese a CP_4 soggetto estero intra UE dell'atto introduttivo (tempo medio di notificazione 30 giorni) e che con il rispetto del termine a comparire (150 giorni in luogo dei 90 giorni) trattandosi di convenuti stranieri residenti in
Francia;
SUL MERITO si richiamano e ribadiscono integralmente le istanze e le conclusioni in atto di citazione: “Voglia la Corte adita: Revocare, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e per i motivi esposti in premessa dell'atto di citazione, la Sentenza n. 1471/2022 emessa da Codesta Corte, Sezione IV, a conclusione dell'appello n. R.G. 76/2019, depositata il 14/7/2022 e per l'effetto “in riforma della
Sentenza n. 1663/2018 pubblicata l'1/06/2018 del Tribunale di Firenze, non notificata, nella causa
R.G. n. 9754/2007 - Sezione II Civile - dott. Massimo Donnarumma -, rilevati i motivi gradatamente esposti ed in accoglimento dell'atto di appello: sul merito accertati gli atti illeciti commessi in danno dell'attore- appellante, condannare i convenuti in solido tra loro o a titolo individuale con graduazione della responsabilità al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. a titolo Parte_1 di danni patrimoniali e non patrimoniali alla “persona” nella misura che risulterà equa e di giustizia ad istruttoria conclusa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli illeciti accertati fino all'effettivo soddisfo, con precipuo riferimento al prospetto allegato alla memoria conclusionale 27 ottobre
2017 (Allegato A) e tenuto conto dell'istanza ex art. 120 c.p.c. dedotta in atti;
accertata altresì
l'infondatezza e temerarietà delle azioni e delle difese svolte da e CP_4 Controparte_1 nei confronti del sig. foriere di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., voglia condannare i Parte_1 sig.ri e al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. CP_4 Controparte_1
a titolo di danni patrimoniali, non patrimoniali e alla “persona” nella misura che risulterà Parte_1 equa e di giustizia ad istruttoria conclusa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli illeciti accertati fino all'effettivo soddisfo;
accertata l'applicabilità dell'art. 89 c.p.c. per la calunniosa offesa come dedotta in atti voglia condannare i sig.ri e al risarcimento del danno non patrimoniale subito e CP_4 Controparte_1 subendo dal sig. nella misura che risulterà equa e di giustizia ad istruttoria conclusa oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito accertato fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze di lite del primo, del secondo grado e del giudizio di revocazione.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 183
c.p.c. VI° comma n. 2 e non ammesse ovvero:
La CTU medica volta ad accertare sia il nesso eziologico tra le condotte dei convenuti e le conseguenze dannose di natura psico-fisica subite dal sig. nonché l'ammontare economico del pregiudizio Parte_1 subito, quale danno patrimoniale e non patrimoniale, tenendo conto della documentazione in atti;
La prova orale per testi richiesta non ammessa limitatamente ai capitoli:
N. 17) “La dichiarazione rilasciata in 24 maggio 2005, che le si mostra (doc. 64), è stata da lei scritta e inviata al Sig. . A teste sul capitolo 17), il Sig. domiciliato a Parte_1 Testimone_1
Firenze. N. 18) “Il fax inviato in data 7 giugno 2005, che le si mostra (doc. 43), fu inviato da lei, e ne conferma i contenuti”. A teste sul capitolo 18), il Sig. domiciliato a Bologna. Testimone_2
Per il convenuto in revocazione costituito: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- previa declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti del Sig. per intervenuto CP_4
decesso di quest'ultimo e mancata riassunzione del giudizio entro il termine trimestrale decorrente ex art. 305 c.p.c. dalla comunicazione dell'evento interruttivo;
- dichiarare inammissibile, per le ragioni esposte in narrativa, la revocazione proposta dal Sig. avverso la Sentenza d'appello n. 1471 del 14 luglio 2022, resa dalla Corte di Parte_1 appello di Firenze nel giudizio iscritto a ruolo sub R.G. n. 76/2019, e per l'effetto confermare la
Sentenza d'appello n. 1471 del 14 luglio 2022;
Nel merito:
- in via principale: rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, la revocazione proposta dal Sig. avverso la Sentenza d'appello n. 1471 Parte_1 del 14 luglio 2022, resa dalla Corte di appello di Firenze nel giudizio iscritto a ruolo sub R.G. n.
76/2019, e per l'effetto confermare la Sentenza d'appello n. 1471 del 14 luglio 2022;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari.”
OGGETTO: revocazione avverso la sentenza n. 1471/2022 della Corte d'Appello di Firenze pubblicata il 14.7.2022
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi Parte_1 alla Corte di Appello di Firenze , CP_4 Controparte_1 CP_5
, proponendo domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. avverso la sentenza
[...]
n. 1471/2022, con la quale è stato respinto il gravame proposto dal medesimo
[...] avverso la sentenza n. 1663/2018 del Tribunale di Firenze, che ha rigettato la sua Pt_1 domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti degli odierni convenuti, per aver posto in essere condotte illecite, lesive della sua immagine professionale e volte ad escluderlo dalla ON Italy srl.
La domanda di revocazione si fonda sui seguenti motivi :
1) erronea declaratoria di inammissibilità dell'istanza di prova testimoniale non ammessa dal Tribunale di Firenze, per omessa reiterazione all'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c di primo grado;
2) erronea negazione del valore di confessione stragiudiziale alla dichiarazione di C.
LA determinato dall'omesso esame di documento ritualmente prodotto, ovvero della email del 26.4.2005 ( doc. 7 fascicolo appellante);
3) errore di percezione nell'aver ritenuto la condotta diffamatoria di CP_6
assistita da verità putativa;
4) erroneo rigetto dell'eccezione di tardività della memoria n. 3 ex art. 183 comma VI
c.p.c depositata dal convenuto dinanzi al Tribunale di Firenze e CP_1 della documentazione alla medesima allegata.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della revocazione e comunque la sua infondatezza. E' rimasto invece contumace . Controparte_5
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c depositate in sostituzione della prima udienza di comparizione del 12.10.2023, l'attore ha rappresentato di aver notificato in data 14.2.2023
l'atto di citazione in riassunzione a presso il difensore ove aveva eletto CP_4 domicilio nel giudizio di appello e di aver appresso dal medesimo difensore del decesso della parte avvenuto il 3.5.2022 ( durante la pendenza del giudizio di appello, ma l'evento interruttivo non è mai stato dichiarato), pertanto ha chiesto di essere autorizzato alla rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi di residente in [...]. CP_6
Con ordinanza del 23.10.2023 la Corte ha assegnato termine fino al 18 gennaio 2024 per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione agli eredi di ed ha fissato CP_6 nuova udienza al 4.6.2024; a tala data l'attore in riassunzione nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. ha dedotto di aver avviato le ricerche per individuare gli eredi di
[...] in Francia, tramite notaio e per colpevole ritardo del medesimo di esservi riuscito CP_6 quando ormai il termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione della notifica era ormai spirato. La Corte con ordinanza del 13.6 2024 ha osservato come l'istanza dell'attore costituisse una tardiva richiesta di rimessione in termini , la causa è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni;
dopo alcuni rinvii è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte , e decisa nella camera di consiglio del 3 novembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. L'estinzione parziale del giudizio nei confronti degli eredi di CP_6
La notifica dell'atto di citazione in revocazione effettuata per quanto qui interessa in data
14.2.2023 al procuratore presso cui aveva eletto domicilio nel giudizio di CP_6 appello definito con la sentenza n. 1471/2022 è da considerarsi inesistente, essendo la parte destinataria deceduta il 3.5.2022, prima della notifica medesima, pertanto questa
Corte ne ha disposto la rinnovazione agli eredi di nei confronti dei quali andava CP_6 instaurato il contradditorio ( cfr Cass. 19687/2025), assegnando all'attore termine perentorio ex art. 291 c.p.c allo scadere del quale, come comprovato dalla documentazione allegata alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4 giugno 2024, la notifica non è stata nemmeno tentata, per difficoltà di individuare gli eredi della parte deceduta presso il notaio in Francia ove si è aperta la successione. Mancando dunque un procedimento notificatorio sia pur non perfezionatosi allo scadere del termine perentorio assegnato all'attore, ai sensi dell'art. 307 comma terzo c.p.c deve pronunciarsi l'estinzione parziale del giudizio nei confronti degli eredi di in applicazione del CP_6 principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. ( Cass. Sez. 2
- Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023).
2. Il primo ed il quarto motivo di revocazione
Con il primo motivo di revocazione l'attore sostiene che la Corte d'Appello nel dichiarare l'inammissibilità delle prove testimoniali reiterate e non ammesse dal Tribunale di Firenze, per difetto di specifiche conclusioni istruttorie da parte dell'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, sarebbe incorsa in errore di fatto perché non si sarebbe accorta che nelle note scritte conclusionali depositate dall'attore in vista dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c il difensore si è riportato alle conclusioni formulate in atti e quindi anche a quelle istruttorie, attraverso un rinvio recettizio.
Con il terzo motivo l'attore denuncia l'errore della Corte di Appello per non essersi pronunciata sulla tardività della memoria n.3 ex art. 183 comma VI c.p.c depositata dal convenuto nel giudizio di primo grado, e quindi della documentazione alla CP_1 medesima allegata, nonostante lo specifico motivo di appello formulato.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Giova premettere in diritto che 'l'errore revocatorio presuppone, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dal provvedimento oggetto di revocazione, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dal provvedimento non sia frutto di giudizio;
ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione' ( SS.UU Cass. sentenza n. 4367/2021). L'errore di fatto rilevante a fini revocatori deve perciò : a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. sentenza n. 27897 del 29/10/2024). Ne consegue che l'errore di cui si discute non può attenere alla valutazione della prova, bensì solo al suo contenuto oggettivo, desumibile da un elemento interno al processo. E ciò è stato affermato eminentemente al fine di evitare il rischio, più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, che il ricorso all'errore di fatto sia una tecnica elusiva per far valere un errore di giudizio o per sollecitare la rivalutazione di alcuni elementi istruttori, oltre gli ordinari mezzi di impugnazione, nonostante le strettissime e tassative griglie imposte dall'art. 395 c.p.c.
In applicazione di siffatti principi si osserva come con i motivi in esame l'attore persegua un sovvertimento inammissibile della regola di diritto enunciata dalla Corte d'Appello, la quale sulla reiterazione delle istanze istruttorie ha affermato “ In primo luogo va rilevato come all'udienza di primo grado in cui la causa è stata decisa mediante discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. il procuratore di parte risulta aver concluso, così come le altre parti, 'riportandosi alle Parte_1 rispettive note conclusive autorizzate', senza alcuno specifico richiamo alle prove richieste e non ammesse, con conseguente decadenza. In tal senso la Suprema Corte (cfr. Cass. n° 15029/2019) ha spiegato come la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie, ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, specificando che tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (….), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il
"thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle
(sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (cfr. in tal senso anche Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 22709/2017, Cass. n. 16290/2016, secondo cui le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione).
In secondo luogo, deve rilevarsi come l'appellante si sia limitato a reiterare le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, senza in tal senso formulare alcuna motivata censura sull'error in procedendo del
Tribunale, ovvero in mancanza di “alcun motivo specifico di appello in ordine alla reiezione” - delle stesse,
n.d.r.- (cfr. Cass. n. 3724/2019). “
Nella fattispecie, invece, l'appellante, a fronte di un parziale accoglimento in primo grado delle proprie istanze istruttorie si è limitato, inammissibilmente, ad inserire nelle conclusioni in calce all'atto di gravame una mera istanza di ammissione delle residue prove non ammesse di cui a memoria n. 183 comma 6 n. 2 cpc, senza specificazione alcuna.”
Sulla questione della tardività della memoria n. 3 di controparte ha invece cosi statuito “
L'omessa pronuncia sulla eccezione di tardività della memoria depositata ex art. 183 co VI n° 3 c.p.c. da una 'controparte' non può essere ritenuta in questa sede rilevante, nella misura in cui al medesimo aspetto processuale non è àncorato un motivo di appello connesso ad un aspetto della sentenza ritenuto erroneo. In proposito l'appellante si è limitato a dedurre che 'il giudice di prime cure vi fonda il proprio convincimento in sentenza', senza tuttavia specificare quale parte della sentenza sia da ritenere erronea come conseguenza della mancata dichiarazione di tardività di una memoria di replica che mai risulta menzionata nella pronuncia di primo grado, neppure in termini di ammissione di prove contrarie utilizzate nella decisione. Dal che l'inammissibilità del relativo motivo di gravame.”
Dunque nessun errore di fatto riconducibile all'art. 395 n. 4 c.p.c inficia la sentenza oggetto di revocazione in relazione ai motivi scrutinati, in quanto la reiezione delle doglianze di natura processuale dell'appellante è fondata sull'applicazione di principi di diritto ampiamente consolidati.
3. Secondo motivo di revocazione : l'omesso esame del documento n. 7 allegato all'atto di citazione di primo grado
L'attore sostiene che il ragionamento che ha indotto la Corte d'Appello a confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato alla dichiarazione stragiudiziale del convenuto C. LA natura confessoria, attesa anche l'assenza di riscontri documentali, sarebbe il frutto dell'omesso esame della email del 25 aprile 2005 prodotta come allegato n. 7 nel giudizio di primo grado, proveniente dal medesimo convenuto, diretta (fra gli altri) a B. ER.
Sul punto nella sentenza oggetto di revocazione la Corte ha svolto ampia ed articolata motivazione in cui ha valutato l'intero compendio istruttorio, fondando il proprio giudizio sulle seguenti argomentazioni : Nella suddetta dichiarazione allegata in atti, il , premesso di CP_5 essere stato direttore finanziario della società di proprietà di ON Corporation e dall'aprile Pt_2
2005, anche membro del CDA e vice presidente di ON Europe, oggi ON Italy S.p.A., licenziato dal HE il 20.01.2006, dice innanzi tutto di essere stato licenziato dal HE “perché non lo avevo aiutato nel suo desiderio di 'punire' e 'castigare' a modo suo il sig. . Prosegue nella
Parte_1 dichiarazione, ricostruendo le attività svolte dal e riferendo in proposito 'i successi
Parte_1 commerciali innegabili e continui del sig. (negli ultimi anni ha superato il budget mensile di
Parte_1 vendita per oltre 43 mesi di seguito) hanno creato non pochi malumori ed invidie nella struttura manageriale in Europa, generando in persone come un vero e proprio odio viscerale nei CP_4 suoi confronti', spiegando di aver personalmente condiviso tale odio, che aveva portato il a porre in CP_4 essere una serie di azioni scorrette nei confronti del Nella parte della dichiarazione dedicata
Parte_1 alla esposizione delle condotte poste in essere in danno del il riferisce che il
Parte_1 CP_5 CP_4
'ha intrapreso negli anni, ma particolarmente dal 2001 e successivi, una precisa strategia di distruzione dell'immagine del signor presso la ON Corporation ed il suo fondatore e presidente signor Parte_1
allorchè il signor aveva all'epoca un grande rispetto ed ammirazione nei Controparte_7 CP_7 confronti del signor spiegando 'sono state così messe in atto negli anni azioni scorrette di CP_8 ogni genere per screditare, abbattere nello spirito ed indurre il signor a lasciare la società per Parte_1 dare campo libero al signor Nel descrivere tali condotte il dichiarante afferma 'abbiamo Pt_3 tuttavia continuato, ma soprattutto il sig. a creare in ogni momento situazioni di stress e forte CP_4 pressione sul sig. affinchè cedesse' facendo di seguito degli esempi delle condotte attuate, del Parte_1 tipo 'il signor pretendeva che il sig. si rivolgesse a lui per le cose importanti della CP_4 Parte_1 società in Italia, ma non si faceva quasi mai trovare al telefono quando il sig. telefonava…' Parte_1
e ancora 'il sig. diligentemente inviava molte a mails, ma per giorni e giorni il signor Parte_1 CP_4 non rispondeva alle stesse. Il signor decideva poi ovviamente per conto proprio ciò che gli Parte_1 serviva per andare avanti nella gestione della sua azienda per poi venire attaccato dal signor sulle CP_4 decisioni prese'. Nella dichiarazione si descrive quindi che nel novembre 2004 'alla consueta riunione annuale a Parigi per l'esame del budget 2005' il dopo aver concordato con il le linee CP_4 Parte_1 guida, cambiò completamente le carte in tavola, andando contro la tesi del sig. facendola Parte_1 apparire una iniziativa oltretutto errata da parte di quest'ultimo, con conseguente 'pesantissima' reazione del Raccontava che a seguito di tale episodio il si era recato negli Stati Uniti, Parte_1 CP_4 invitato dal e, in tale occasione, aveva avuto modo e tempo 'di dipingere il signor CP_7 Parte_1 come una specie di squilibrato che si era permesso di urlargli contro davanti a tutti'. Il dichiarante passava quindi a narrare che durante la consueta riunione mensile per la disamina della situazione aziendale, tenutasi il 25 febbraio 2005, 'il fece un commento pesante sulla capacità di gestire il business in CP_7
Italia da parte del signor e fissò una riunione con lui a Bologna commentando 'di fatto
Parte_1 attirò il in una trappola organizzata da poiché cercò invece quel giorno di
Parte_1 CP_4 consegnargli una lettera di licenziamento' che spiegava stato predisposto fin da febbraio ad una Pt_4 riunione a cui aveva partecipato il Nella dichiarazione si proseguiva quindi spiegando che da CP_4 quel momento 'è iniziato un periodo di azioni illegali contro il signor culminate nella revoca
Parte_1 di quest'ultimo da amministratore delegato e poi nella creazione di 'una falsa situazione di concorrenza sleale tra il sig. e la ON'. A tale ultimo proposito proseguiva riferendo che “fu il signor
Parte_1
che disse di sapere, non si sa da quale fonte, ma fin dai primi di aprile 2005, che il signor CP_1 [...] sarebbe andato a lavorare presso la società Bialetti GI e che si sarebbe portato via tutto il Pt_1 personale della ON'. Continuava dichiarando che 'poi bisognava dimostrare che il signor Parte_1 avesse occultato costi dell'esercizio 2004 e avesse addirittura sottratto fondi. Così il fu CP_1 istruito di mettere in giro la voce che il si fosse appropriato di un milione e mezzo di euro. Parte_1
parlò di questo con vari agenti di vendita e con molti che avevano contatti con lui, inclusi CP_1 alcuni clienti. La notizia si sparse naturalmente sul mercato con effetti devastanti per il signor
[...]
Lo scopo era distruggere sul mercato italiano'. A tale ultimo proposito il Pt_1 Parte_1 dichiarante aggiungeva 'per quanto attiene ai conti 2004 della società, furono annullati riaddebiti della
ON Italia alla Bbyliss Francia ed i relativi costi da noi reinseriti nel bilancio della ON Italia
2004. Ad esempio riaddebiti di purchasing fees, addebitate in modo discutibile all'Italia durante il 2004, oppure una fattura di importo consistente per ricerche di marketing acquistate da nel CP_4 giugno 2004 prima di recarsi in visita in Italia e che avevamo addebitato all'Italia, quando ciò riguardava soltanto e quindi la Babyliss SA. Dopo la pulizia dei conti richiesta da CP_4
e sottoposto a pressione per schiacciare il signor arrivammo ad una perdita CP_4 Parte_1 di circa un milione e mezzo di euro per l'esercizio 2004, invece dei 6 mila e rotti euro di utili'. La dichiarazione volgeva quindi al termine spiegando che 'l'ufficio era quasi bloccato perché i responsabili amministrativi passavano giornate a cercar prove inesistenti contro il signor e che 'il signor Parte_1 arrivò al punto di ingaggiare una società di investigazione. La mise dietro al signor CP_4 Parte_1 per rovistare anche nella sua vita privata, per accertarsi se lavorasse o meno per la Bialetti, o per carpire qualche segreto da potergli girare contro'. Questi essendo i tratti salienti della dichiarazione resa all'odierno appellante dal , va premesso che la confessione stragiudiziale fatta da una parte ad CP_5 altra parte del processo, ha valore di ammissione dei fatti che la parte si attribuisca contra se. Dunque, in primo luogo, l'ammissione a cui consegue la piena efficacia probatoria, deve riguardare fatti storici, sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte, non già anche valutazioni o qualificazioni di condotte non meglio precisate. Nel caso in esame, per come è possibile evincere dagli ampi stralci della dichiarazione sopra riportati, il per quanto concerne i fatti a lui riconducibili, si riferisce a circostanze CP_5 genericamente dedotte, o perché descritte unicamente in termini di 'atteggiamenti', 'azioni scorrette' e simili,
o in quanto il dichiarante si limita a affermare di essere stato 'parte attiva in tutto quanto narrato' senza alcuna precisa attribuzione di condotte contraddistinte da uno specifico contenuto e collocate precisamente a livello temporale. Anche per quanto riguarda la parte in cui il parla del suo ruolo nella CP_5 costruzione di accuse contro il mediante alterazione dei conti della società, le dichiarazioni Parte_1 non scendono mai nel particolare, di talchè dalle stesse non sono enucleabili specifiche condotte materiali
(ovvero condotte descritte tenendo conto 'del cosa fu fatto' e non già del solo 'perché') da ritenere oggetto di ammissione. Nessuna specificazione perviene in proposito neppure dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di interrogatorio, laddove, dopo aver confermato le dichiarazioni allegate in atti, su CP_5 richiesta di precisazione ha riferito 'dopo che è subentrato il al mi è stato chiesto di CP_4 Parte_1 rendere i conti negativi al fine di dimostrare che aveva gestito male i conti e quindi Parte_1 dimostrare che era un cattivo amministratore e in questo modo incoraggiare il suo licenziamento' e ancora sul medesimo punto “…le manipolazioni sui conti richieste dal erano illecite in quanto CP_4 preordinate a giustificare il licenziamento del Chiarisco inoltre che il fatturato complessivo Parte_1 della ON era di ca 15 milioni di euro e mi fu richiesto di fare aggiustamenti per 1,5 milioni di euro, in modo che il risultato netto nel 2004 passasse da 0 a -1,5 milioni di euro, che equivale al 10% del fatturato…'.
Né sul punto è stato allegato alcun riscontro documentale da cui desumere la concreta condotta posta in essere. Dal che l'impossibilità di inferire dalla suddetta dichiarazione fatti contrari al suscettibili CP_5 di costituire la base dell'attribuzione nei suoi confronti di fatti illeciti ex art. 2043 c.c.
In secondo luogo, le parti della dichiarazione che si riferiscono a condotte sfavorevoli non al dichiarante che l'ha resa, ma ad altre parti della causa, oltre ad essere parimenti espresse in termini generici e ad avere ad oggetto valutazioni (negative) più che condotte (da cui ricavare lo sfavore), devono essere ritenute comunque prive di qualunque valenza probatoria, finanche indiziaria. In mancanza nel processo civile di una figura processuale assimilabile alla c.d. chiamata di correo del processo penale, per la confessione di una parte (sia giudiziale, sia stragiudiziale), vige infatti la regola secondo cui la stessa non può acquisire alcun valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (cfr. Cass. n° 38626/2021).
Il secondo ordine di doglianze spiegate dall'appellante con riferimento alle dichiarazioni del CP_5 riguarda la mancata valorizzazione in termini di riscontri probatori delle dichiarazioni testimoniali (in particolare quelle rese da e ) nella misura in cui dalle stesse sarebbero Testimone_3 Tes_4 derivate conferme delle circostanze illecite emergenti dalle medesime dichiarazioni del . CP_5
A tale proposito , sentita come testimone all'udienza del 9.09.2016, ha premesso di Testimone_3 essere stata assunta dal e di aver ricoperto il ruolo di impiegata amministrativa contabile, Parte_1 confermando di essere stata distolta dalle ordinarie attività, unitamente ad altri impiegati, nell'aprile
2005 'per eseguire attività di auditing e per controllare le note spese personali e tutte le ricevute ad esse affiancate da in relazione alle spese vive di trasferta…' aggiungendo che 'riscontrammo Parte_1 ritardi nei pagamenti anche considerevoli, che tuttavia nell'ambito della grande distribuzione sono normali…' Quanto alle dichiarazioni testimoniali rese da all'udienza del 18.11.2016, Tes_4 questa ha riconosciuto come dalla stessa firmato e sottoscritto il documento denominato 'memo' (all. 29) con la cronologia di tutti gli avvenimenti del pomeriggio del 31 marzo 2005. La lettura del promemoria concerne l'arrivo del nella sede sociale che comunica alla teste che il stava tornando CP_5 Parte_1 da Bologna, dove il gli aveva comunicato il licenziamento e che non avrebbe dovuto rientrare nella CP_7 sede della società.
Anche alla luce delle suddette dichiarazioni, non appaiono sussistere elementi per poter ritenere sussistenti delle specifiche, concrete condotte illecite poste in essere dagli odierni appellati in danno del e Parte_1 rilevanti ex art. 2043 c.c.
Dal che la correttezza di quanto affermato sul punto dal primo giudice e la conseguente infondatezza dei relativi motivi di appello.
Il motivo dalla lettura della sentenza appare dunque inammissibile atteso che parte attrice non solo in questa sede ha del tutto omesso di spiegare il contenuta della email, ( peraltro prodotta in lingua inglese) e quindi l'incidenza della medesima ai fini della configurabilità di un errore di fatto essenziale e decisivo da cui sarebbe inficiata la decisione oggetto di istanza di revocazione, ma non considera che il documento invocato contiene sempre una dichiarazione stragiudiziale proveniente dal medesimo convenuto , che CP_5 difetta di quel riscontro documentale invocato dalla Corte delle condotte effettivamente poste in essere ( evidentemente i bilanci che sarebbero stati ripuliti) in danno del
[...]
pertanto il motivo costituisce una inammissibile censura della valutazione delle Pt_1 risultanze istruttorie operata dal giudice di secondo grado, come tale inammissibile. La
Suprema Corte in una recente pronuncia ha chiarito che 'l'errore di fatto previsto dall'art. 395,
n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell' errore di giudizio' (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 15876 del 06/06/2024).
4. terzo motivo di revocazione Infine parte attrice ha contestato la sentenza della Corte d'Appello per avere -sempre a causa dell'omesso esame dell'email di del 25.4.2005- riconosciuto l'operatività Parte_5 del diritto di critica e della c.d. “ verità putativa” in funzione di scriminante rispetto alla pretesa illiceità di dichiarazioni diffamatorie provenienti da . CP_6
In particolare nella decisione di cui si chiede la revocazione la Corte ha affermato: “Gli eventi diffamatori - Con ulteriore motivo di appello si censura il mancato rilievo dato dal primo giudice alle dichiarazioni diffamatorie propalate ai danni del successivamente alla sua Parte_1 esclusione dalla società. L'appellante lamenta in particolare la valutazione di tutte le condotte diffamatorie allegate in termini di 'diritto di critica' e la mancata considerazione della portata gravemente lesiva delle dichiarazioni rese nel corso della riunione del 3, 4 maggio 2005.
Quest'ultima circostanza risulta riferita dalla teste che, a proposito delle riunioni indette dal Tes_3 nel maggio 2005, ha spiegato 'io ero personalmente presente e posso pertanto riferire che il CP_4 CP_4 parlò del anche perché dovette giustificare l'assenza del medesimo, che aveva sempre gestito Parte_1 quelle riunioni. Disse che il era stato allontanato per situazioni contabili poco chiare rispetto Parte_1 alle quali avrebbe intrapreso una attività di verifica. Furono fatte molte congetture sulla situazione generale, anche perché le domande degli agenti erano pressanti, atteso che negli anni la ON si era affermata e quindi per essi costituiva una risorsa economica importante. In quelle riunioni il disse CP_4 che il aveva truffato ed aggiustato i bilanci'. Parte_1
Il primo giudice ha espressamente preso in considerazione le suddette dichiarazioni della teste Tes_3 riportate tra virgolette e le ha contestualizzate nell'ambito delle vicende societarie come rappresentate anche dagli altri testi escussi e da cui emerge un rapporto estremamente conflittuale tra il ed i vertici Parte_1 della società.
In tal senso il teste direttore dell'auditing interno di ON, ha riferito che 'per lo più il Testimone_5 non osservava le decisioni e le direttive impartite dal e ancora che 'il HE si Parte_1 Pt_3 lamentava dell'operato del in relazione ai risultati non soddisfacenti e direttive non Parte_1 eseguite…non mi risulta che denigrasse l'operato del Il medesimo teste ha quindi riferito di critiche che anche il aveva Parte_1 Parte_1
a sua volta rivolto agli appellati in svariate missive. A tale ultimo proposito la teste ha Testimone_6 riferito 'mi sono state mostrate alcune missive del che vedevano come destinatario ed Parte_1 CP_7 erano in copia a , Margulies, Diamond, Mayorek. Erano missive molto lunghe, non ricordo le Pt_6 parole esatte, emergevano toni aggressivi ed affermazioni pesanti nei confronti di e CP_4 CP_1 per come conducevano l'azienda…' Analoghe circostanze erano riferite dal teste Testimone_7
[...]
Ora, se gli apprezzamenti, anche pesanti, fatti reciprocamente dal e dagli appellati, per Parte_1 quanto concerne le capacità di gestione della società, possono sicuramente farsi rientrare nel diritto di critica esercitato nell'ambito della gestione societaria, la questione si pone per la dichiarazione resa dal nella riunione della società del maggio 2005, nell'ambito della quale ha proferito una specifica CP_4 accusa di truffa e falso in bilancio nei confronti del non presente all'incontro. Il primo Parte_1 giudice ha ritenuto anche la suddetta affermazione rientrante nel diritto di critica, richiamando a sostegno della criticabile gestione dell'appellante passi della sentenza della Corte di Appello n° 1199/2013, passata in giudicato, in cui, tra le altre cose si afferma “…che dagli abbuoni derivasse un elemento negativo del bilancio il non poteva certamente ignorarlo, come non poteva ignorare il generico Parte_1 ordine di grandezza della voce in discorso. Va dunque ritenuto che l'indicazione proveniente dal C.T.U.
(€ 224.389,00) rappresenti un valore di massima, di per sé significativo dell'infedeltà del dato fornito col report del 31 dicembre 2004 …” e ancora “… alcuni dei rilievi di cattiva gestione formulati a carico dell'amministrazione del debbono essere condivisi … indiscutibile … che il si Parte_1 Parte_1 sia fatto illegittimamente liquidare, a titolo di retribuzione, la somma netta di € 85.000,00 annui, a fronte dell'autorizzazione a percepire la stessa somma quale retribuzione lorda;
che egli si sia recato a
Brisbane a spese dell'azienda, senza che in quella località vi fossero affari che giustificassero la sua presenza;
è parimenti indiscutibile che egli abbia restituito solo parte … della maggior somma prelevata dalle casse sociali … senza giustificazione…” Così con la sentenza passata in giudicato la Corte di appello delineava una gestione societaria del definita non particolarmente chiara e posta a Parte_1 fondamento della ritenuta legittimità della sua revoca ad amministratore.
Ciò posto, il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (cfr. Cass. n° 38215/2021). A mente di tale principio, deve quindi verificarsi se con la frase in esame il HE avesse inteso criticare, seppur aspramente, comportamenti tenuti dal suo predecessore o se, invece, si fosse lasciato andare ad apprezzamenti gratuiti ed incontinenti sulla persona dell'offeso.
Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame deve confermarsi la correttezza della ricomprensione nel diritto di critica invocato dal primo giudice, in considerazione di quanto rilevato dalla Corte di Appello con la menzionata sentenza, in cui si è ritenuta la legittimità della revoca del dalla carica di Parte_1 amministratore in relazione a vari aspetti della gestione contabile. Se è vero che, in base agli atti, la frase pronunciata dal non ha trovato riscontro nei fatti e, indubbiamente lancia accuse molto gravi, la CP_4 stessa deve ritenersi controbilanciata dal requisito della verità putativa, correlata ad una serie di anomalie nella gestione che si possono ritenere sussistenti nella misura in cui sono state affermate dalla Corte di
Appello in sentenza passata in giudicato, con la quale si è irrevocabilmente accertata la legittimità della revoca del dalla carica di amministratore delegato. Parte_1
Oltre a ciò la domanda dell'appellante deve comunque ritenersi infondata anche sotto il profilo della omessa dimostrazione della sussistenza di nesso causale tra la pronuncia della suddetta frase e successivi danni dallo stesso subiti.
In proposito la Cassazione ha infatti ribadito che il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è 'in re ipsa', identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420), essendosi anche precisato che, solo una volta soddisfatti dall'interessato tali oneri di allegazione e prova del danno, "la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 6 dicembre 2018, n. 31537).
Nella specie manca del tutto la prova che dalla suddetta affermazione – così come da tutte le altre richiamate - siano derivate conseguenze negative nel reperimento di nuovi impieghi e, in particolare, non è risultato provato che le affermazioni pronunciate dai dirigenti di ON successivamente alla estromissione dalla società del gli abbiano precluso la prosecuzione dell'attività lavorativa nel medesimo Parte_1 settore. Anche il motivo di appello sul punto deve pertanto essere ritenuto infondato.” Dunque la Corte d'Appello ha respinto lo specifico motivo di gravame del Parte_1 non soltanto sulla scorta di una ampia valutazione del materiale istruttorio, che l'ha indotta a escludere la natura diffamatorio delle dichiarazione esaminate, ma anche per la mancanza di prova da parte dell'attore-appellante del danno conseguente.
Il motivo pertanto è inammissibile perché si traduce in una istanza di revisione del compendio istruttorio e della regola di diritto applicata ed inoltre difetta del requisito della decisività, dal momento che la domanda è risultata infondata anche per difetto di prova da parte dell'attore-appellante, del danno conseguente alle condotte diffamatorie ascritte alle controparti.
5. Le spese di lite
L'attore in quanto soccombente è tenuto a rifondere all'unico convenuto costituito le spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo ex DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, (sulla base dei valori previsti per il giudizio di appello oggetto di revocazione), tenuto conto del valore indeterminabile a complessità media della causa, di un impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria in quando tecnicamente non espletata.
Nulla invece a disporre sulle spese di lite nei confronti delle altre parti convenute non costituite.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'attore in revocazione, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente respinta ancorchè sub specie di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c proposta da avverso la Parte_1 sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1471/2022 pubblicata il 14.7.2022 , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio fra l'attore e gli eredi di;
CP_6
2) dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
3) condanna l'attore in riassunzione a rimborsare a le spese del Controparte_9 presente giudizio che si liquidano in € 8470,00 per compensi professionali, oltre il
15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'attore in revocazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AD FA ZA AR ES
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.