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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIII sezione civile
Codice CUI 0561LSM
Codice VESTANET NA0011402
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice designato riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 25.3.2025 ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 23316 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 d.lgs. 25\2008, e vertente TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Elisabetta Sorze e con lei elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma al Viale delle Provincie n. 21, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domic iale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno – sezione 1 di Napoli RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.11.2020, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Controparte_1
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezi precisata, notificatogli in data 27.2.2019, con il quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale e non gli era stato concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Chiedeva, quindi, che gli fosse accordata in via principale la protezione 1 internazionale, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via gradata la protezione umanitaria. Il convenuto non si costituiva in giudizio. Il PM, sebbene notiziato del presente procedimento non rendeva il proprio parere. All'udienza del 25.3.2025 si rimetteva al Collegio la decisione della causa. In via preliminare, si dichiara la contumacia del , che non si è Controparte_1 costituito in giudizio, nonostante gli siano stati re a cura della cancelleria, sia il ricorso, in data 19.11.2020, sia il decreto di fissazione dell'udienza in data 20.11.2024. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che non ci si può addentrare nel merito della controversia perché l'azione non è stata proposta nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento, come fissato dall'art. 35bis, comma 2, d.lgs. 25\2008, che lo prevede a pena di inammissibilità. La controversia è disciplinata dall'art. 35bis d.lgs. 25\2008, perché essa ha ad oggetto la decisione adottata dalla Commissione Territoriale sulla domanda di protezione internazionale proposta dall'attore. La citata disposizione, infatti, si rivolge alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25 e stabilisce che esse sono regolate dagli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo.
Detta normativa statuisce, in via ordinaria, al comma 2, che il termine per proporre l'opposizione è di trenta giorni e decorre dalla notificazione del provvedimento emesso dalla Commissione. Non essendo emersa dalla fattispecie concreta l'esistenza di nessuna delle condizioni previste dall'art. 35bis, secondo comma, quarto periodo, d.lgs. 25 cit., dal 27.2.2019, data in cui è stata eseguita la notificazione del rigetto, il termine ordinario di trenta giorni, previsto a pena di inammissibilità, ha iniziato a decorrere ed è scaduto il 29.3.2019. Il deposito del ricorso si è perfezionato lo stesso giorno del deposito, avvenuto in data 18.11.2020, con l'iscrizione a ruolo della causa in pari data. Pertanto, il Tribunale non si può pronunciare sul merito perché il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Né si può porre alcuna questione di violazione del contraddittorio, perché la tardività del ricorso è questione di puro diritto ed esclusivamente processuale, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio (cfr. sul principio applicato, Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019 n.29803, secondo la quale
“La giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010, Rv. 612587 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014, Rv. 630981 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012, Rv. 623340 - 01). La tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle 2 parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016, Rv. 641276-01). Alla luce delle superiori considerazioni, va dunque affermato il seguente principio di diritto: "Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione
o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini” (cass. 29803\19; cfr. anche cass. 24312\2017; 8936\13; 9591\11). Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la p.a. è rimasta contumace;
né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
• Nulla sulle spese di lite Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 25.3.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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XIII sezione civile
Codice CUI 0561LSM
Codice VESTANET NA0011402
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice designato riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 25.3.2025 ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 23316 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 d.lgs. 25\2008, e vertente TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Elisabetta Sorze e con lei elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma al Viale delle Provincie n. 21, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domic iale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno – sezione 1 di Napoli RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.11.2020, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Controparte_1
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezi precisata, notificatogli in data 27.2.2019, con il quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale e non gli era stato concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Chiedeva, quindi, che gli fosse accordata in via principale la protezione 1 internazionale, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via gradata la protezione umanitaria. Il convenuto non si costituiva in giudizio. Il PM, sebbene notiziato del presente procedimento non rendeva il proprio parere. All'udienza del 25.3.2025 si rimetteva al Collegio la decisione della causa. In via preliminare, si dichiara la contumacia del , che non si è Controparte_1 costituito in giudizio, nonostante gli siano stati re a cura della cancelleria, sia il ricorso, in data 19.11.2020, sia il decreto di fissazione dell'udienza in data 20.11.2024. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che non ci si può addentrare nel merito della controversia perché l'azione non è stata proposta nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento, come fissato dall'art. 35bis, comma 2, d.lgs. 25\2008, che lo prevede a pena di inammissibilità. La controversia è disciplinata dall'art. 35bis d.lgs. 25\2008, perché essa ha ad oggetto la decisione adottata dalla Commissione Territoriale sulla domanda di protezione internazionale proposta dall'attore. La citata disposizione, infatti, si rivolge alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25 e stabilisce che esse sono regolate dagli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo.
Detta normativa statuisce, in via ordinaria, al comma 2, che il termine per proporre l'opposizione è di trenta giorni e decorre dalla notificazione del provvedimento emesso dalla Commissione. Non essendo emersa dalla fattispecie concreta l'esistenza di nessuna delle condizioni previste dall'art. 35bis, secondo comma, quarto periodo, d.lgs. 25 cit., dal 27.2.2019, data in cui è stata eseguita la notificazione del rigetto, il termine ordinario di trenta giorni, previsto a pena di inammissibilità, ha iniziato a decorrere ed è scaduto il 29.3.2019. Il deposito del ricorso si è perfezionato lo stesso giorno del deposito, avvenuto in data 18.11.2020, con l'iscrizione a ruolo della causa in pari data. Pertanto, il Tribunale non si può pronunciare sul merito perché il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Né si può porre alcuna questione di violazione del contraddittorio, perché la tardività del ricorso è questione di puro diritto ed esclusivamente processuale, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio (cfr. sul principio applicato, Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019 n.29803, secondo la quale
“La giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010, Rv. 612587 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014, Rv. 630981 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012, Rv. 623340 - 01). La tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle 2 parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016, Rv. 641276-01). Alla luce delle superiori considerazioni, va dunque affermato il seguente principio di diritto: "Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione
o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini” (cass. 29803\19; cfr. anche cass. 24312\2017; 8936\13; 9591\11). Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la p.a. è rimasta contumace;
né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
• Nulla sulle spese di lite Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 25.3.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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