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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/08/2025, n. 12020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12020 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 543 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(BUDAPEST-UNGHERIA, 04/05/1955), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. GUARCIARIELLO ILARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(VAZIA (RI), 08/07/1954), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. SCARTOZZI ELEONORA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
23/09/1976 ha contratto in Budapest (Ungheria) matrimonio civile con e che dall'unione è nata la figlia Controparte_1 Per_1
(1992), maggiorenne, economicamente autonoma e da tempo residente negli
USA con la sua famiglia, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno verbalmente e fisicamente violento,
aggressivo, denigrante e prevaricatorio serbato dal , tanto Controparte_1
che ella in data 16/11/2022, dopo l'ennesima minaccia di morte di quest'ultimo, ha lasciato la casa familiare, immobile in comproprietà sito in
Via della IA n. 46, ha sporto denuncia il 18/11/2022, seguita da successive integrazioni a novembre e dicembre 2022; tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, allontanamento di quest'ultimo dalla casa familiare, obbligo del coniuge di corrisponderle un assegno di mantenimento di euro 5.000,00 mensili e condanna del resistente al risarcimento dei danni subiti ogni conseguente statuizione.
Si è costituito in giudizio che ha Controparte_1
aderito alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e chiedendo, a sua volta, addebitarsi la separazione alla moglie per aver abbandonato il tetto coniugale ed aver lei 3 stessa minacciato più volte il marito, in particolare di farlo uccidere dagli zingari, ed averlo percosso con schiaffi e sberle;
il resistente ha ulteriormente dedotto che la è affetta da disturbo psicotico, manie di Pt_2
persecuzione, manie di grandezza, tanto che le era stata prescritta una terapia farmacologica che ella ha rifiutato di assumere affermando che le avrebbe procurato un tumore al cervello;
che, in particolare, il giorno
16/11/2022, mentre i coniugi da mesi stavano trattando per addivenire ad una divisione bonaria dell'ingente patrimonio immobiliare e mobiliare comune, la gli faceva pervenire una nuova proposta a mezzo di un Pt_2
commercialista dalla stessa incaricato e a fronte dei rilievi del marito e della minaccia del commercialista di intentare una causa civile, ella lasciava l'abitazione familiare senza farvi ritorno e senza rispondere alle chiamate del;
che in data 29/12/2022 il medesimo, a seguito della Controparte_1
denuncia penale per maltrattamenti sporta dalla moglie, veniva attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di accedere all'abitazione e alle relative pertinenze, prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, di non comunicare con la stessa e applicazione del c.d.
braccialetto elettronico;
misura cautelare confermata solo nella parte relativa all'allontanamento dalla casa familiare dal Tribunale del riesame che ha annullato le ulteriori prescrizioni.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, preso atto che ambo le parti hanno proposto domanda di addebito, che nelle more la ricorrente ha fatto rientro nella causa familiare di Via della IA, che la stessa è comproprietaria, unitamente al coniuge e in eguale misura, della 4 casa familiare, del valore di oltre 3.000.000,00 di euro, dell'immobile sito in
Roma Via Cortina d'Ampezzo del valore di circa euro 1.300.000,00, di due immobili in Roma zona Pigneto del valore di oltre euro 200.000,00 l'uno, di un immobile a Cape Code (USA), abitato dalla figlia comune, del valore di circa euro 3.000.000,00, formalmente intestato ad una società statunitense di cui i coniugi sono soci nella misura del 50% ciascuno, oltre ad essere cointestataria unitamente al marito di conti correnti per un saldo complessivo, pro quota di oltre euro 1.500.000,00, e di investimenti per oltre euro 3.700.000,00, ha autorizzato i coniugi a viere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, ha disposto che ciascuno provveda al proprio mantenimento e il godimento esclusivo della casa familiare da parte della ricorrente;
con la stessa ordinanza (08/03/2023) il presidente delegato ha dichiarato l'inammissibilità delle domande restitutorie, risarcitorie e di sequestro dei beni di valore presenti nella casa familiare spiegate dalle parti e rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e gli atti del procedimento penale a carico del nei cui confronti è CP_1
stato disposto il giudizio immediato, espletate le prove orali, all'udienza del
14/01/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 6598/2025 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza collegiale ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice istruttore al fine di assicurare il contraddittorio sulla domanda di ordine di protezione proposta dalla ricorrente, nonché acquisire gli atti del procedimento penale a carico del resistente e gli atti del procedimento civile intentato dal medesimo per la 5 anche per la consegna della copia delle chiavi di accesso all'abitazione familiare, essendo cessati alla data del 30/12/2024 gli effetti della misura cautelare a carico del per decorrenza dei termini di fase. Controparte_1
Acquisita la suindicata documentazione e preso atto che il procedimento penale a carico del resistente non si è ancora concluso,
all'udienza del 01/07/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra tutte quella di addebito svolta reciprocamente da ambo le parti.
Al riguardo mette conto evidenziare che a norma dell'art. 151 comma
2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Con riferimento ai presupposti, l'addebito è subordinato all'istanza di parte e deve essere dichiarato ove ne ricorrano le circostanze.
Quanto alle circostanze è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla 6 propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”
D'altro canto “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Con particolare riferimento alla violenza domestica, secondo la
Suprema Corte “la violenza domestica ai danni dell'altro coniuge è, di per sé, causa giustificatrice della fine del rapporto coniugale e quindi dell'addebito della separazione. Tuttavia, la valutazione della specifica gravità dei comportamenti resta comunque affidata alla valutazione del giudice di merito.” (Cass. ord. 17892/2022).
In ordine alla valutazione della gravità ed efficienza causale va osservato che “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale,
in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare 7 il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. n. 7388/2017; cfr. Cass. n. 7321/2005;
Cass. n. 11844/2006).
Non è esclusa la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro “qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016; cfr. Cass. n. 817/2011).
Del pari, la pronuncia di addebito non è esclusa nemmeno nel caso di posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale stante
“l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis” (Cass. n. 7388/2017).
Orbene nel caso di specie entrambe le domande sono destituite di fondamento non essendo stata raggiunta in questa sede la prova certa ed univoca che la crisi coniugale sia eziologicamente e univocamente riconducibile ai contegni da ciascun coniuge ascritti all'altro.
In particolare dallo scambio di messaggi mail tra i coniugi, in atti, non emergono indizi di tali agiti quanto piuttosto di un lento e progressivo logorio e deterioramento dei rapporti tra le parti, unite in matrimonio per oltre quarantacinque anni, sicuramente culminato anche in censurabili agiti fisicamente aggressivi da parte di entrambi. Segnatamente in data
15/09/2022 la ricorrente ha inviato al coniuge una mail ove ella gli 8 conferma che i litigi, frequenti e continui, e le gravi incomprensioni hanno creato una “distanza” tra gli stessi, ma non possono distruggere il loro amore che dura da quarantasei anni;
si legge anche in tale messaggio “Ti
Chiedo scusa tutta le volta se ti ho mancato di rispetto. . Parte_3
MA É”. Il successivo 18/09/2022 il scrive alla Em_1 CP_1
moglie: “Quanti ne ho visti che amavano fasto e apparenza perdere tutto e di più per averli pagati troppo cari? (Sonetto 125 - Shakespeare)”. In pari data la risponde: “Scusami tesoro che non ho risposto fin adesso. Pt_4
Molto difficile capire che tu mi chiami amore mio 46 anni sentito poche volte. (…) Allora penso che prima di tutto dobbiamo eliminare tutte le cose che possono interferire la nostra quiete familiare tu deve essere tranquilla tu devi essere se stessa e fai dove vuoi investire i tuoi soldi IO devo essere tranquilla che miei soldi saranno investite come voglio io con la mia responsabilità Se mi succede qualche cosa lo so che posso contare quei soldi. non siamo giovani purtroppo mia zia 12 anni più grande di me CP_1
e sta morendo di cancro tu hai problemi della schiena forse dovresti essere operato io ho problemi lo stesso con la schiena a problemi problemi diverticoli naturalmente questi non possono essere rimesso a posto e ritorniamo giovani continuano Peggiorare. la mia intenzione di CP_1
risolvere le cose eliminare tutte le cose che fanno male il nostro matrimonio. Dobbiamo pensare tante cose dobbiamo sistemare le case dobbiamo mettere l'ascensore dobbiamo mettere a posto le nuove case che sono cattivissima condizione. dobbiamo parlare il nostro futuro devo parlare le cose importante con gioia che dobbiamo fare insieme questo è
mio desidero senza interferenza di nessuno. vedi ho detto sempre a CP_1
Per_
devi pensare la tua famiglia. prima di tutto vorrei essere sicuro il 9 nostro amore. Perché credimi abbiamo ancora amore perché le radice che abbiamo piantato 46 anni fa se esiste ancora rifioriranno! dobbiamo trovare una soluzione prima di tutto la cosa più importante dobbiamo CP_1
avere il rispetto da uno dall'altro perché quando c'è rispetto credimi CP_1
uno non può fare male altro. ma noi oltre rispetto come hai detto tu ce l'amore allora perché non funziona perché dopo due minuti che siamo insieme siamo innervositi non abbiamo un sorriso non abbiamo scherzo fra di noi questa dobbiamo Ri riportare nel nostro matrimonio dobbiamo nuovamente imparare che quando uno parla altro può fare un sorriso e magari dici ripeti non ho capito ma posso dire ma che cavolo stai dicendo e
Non dire tutte parolacce ho letto la tua lettera hai detto tante cose ho CP_1
capito. scusami che adesso non rispondo 1 × 1 sono molto stanca e anch'io dopo quello che è successo in America quella che ha fatto mia figlia (…).
Questa ferita che mi sento devi guarire non puoi aspettare che dopo CP_1
tre giorni che stai qua mi scrivi ti amo ti voglio e io dico sì finiamo tutto chiudiamo tutto e dimentichiamo purtroppo non è così facile e tu lo sai perché tu sei una persona che difficilmente perdoni o dimentichi. non puoi dire tesoro che non è così tu sei così non è colpa tua ci stanno le persone così e ci stanno le persone come me che dopo 2 giorno finito tutto anche le cose grave perché quelle che sento verso di te un amore molto più forte no vale la pena di una lite tenere rancore. Io ho scritto a io non Per_1
posso sostituire papà con te perché tu hai la famiglia la tua famiglia Per_2
e le due bambini la mia famiglia É papà. (…). Mi dispiace ancora se ti ho creato dolore. Ma devi cercarmi e vedrai che ritrovi quel che hai Pt_1
conosciuto. Trovare quella che sei venuto per cinque anni trovare anche per tre giorni a Budapest quell'amore non può svanire quell'amore sta dentro 10 di noi soltanto successo qualcosa che abbiamo dimenticato coltivare.
abbiamo un immenso amore quella che ha lega da 46 anni e non c'è una forza maligna quella che riesce a spezzare ho provato tutto ma vedi siamo qua e siamo lottando contro qualche cosa che è entrato nella nostra vita.
Ma se vediamo in silenzio uno l'altro nel occhi riusciamo ritrovare l'amore ritrovavamo quel sguardo che abbiamo da tanto tempo abbiamo perso perché eravamo troppo distratti fare altre cose adesso momento che ritroviamo lo sguardo quartando nel occhi quel sorriso la carezza e quel bacio. . MA É”. Parte_3 Em_1
In precedenza a marzo e dicembre 2017 in altro scambio di mail tra le parti la ricorrente ammette di aver dato una “sberla” al marito, scrivendo tra l'altro a marzo “la sberla ti ha meritato …. La sberla a te se ci penso e te lo direi ancora un'altra volta”. Indice di un clima di tensione e litigi costante è
anche lo scambio di mail del gennaio 2018, prodotto sempre dal resistente
Lo stesso giorno in cui la ha lasciato la casa familiare, ovvero il Pt_2
16/11/2022, ella ha avuto una conversazione telefonica con la figlia comune la cui trascrizione prodotta nel giudizio penale è stata allegata anche Per_1
al presente giudizio dal e non contestata ex adverso che si riporta CP_1
di seguito e nel corso della quale alcun cenno è fatto dalla a fatti ed Pt_4
episodi di violenza e minaccia avvenuti lo stesso giorno o anche in precedenza, avendo piuttosto la conversazione un contenuto prettamente ed esclusivamente patrimoniale.
Si riporta di seguito il testo della trascrizione, con la precisazione che
“E” sta ad indicare la ricorrente e “Y” la figlia delle parti Per_1
E: Non voglio parlare di questo.
Y: Tu lo sai il motivo? 11
E: No. No.
Y: Secondo te quale è il motivo?
E: No. OK andiamo avanti non lo sapevo ci sono rimasta un po'
male perché dicevo ma come io lascio 100% la mia parte
Y: Ma secondo te perché?
Per_ E: Non lo so ma rispondi che ne so che diceva
Y: Perché se no non non può più aiutarci con i soldi è l'unico modo in cui ci può aiutare con i soldi se un domani ci servono i soldi a noi. Pensa
mamma.
E: . No Parte_5
Y: Certo. Certo.
E: . No perché papà quando te lo da questa casa come io Parte_5
te lo do 100% dopodiché che significa io non posso regalarti i soldi,
abbiamo regalato alla moglie di abbiamo regalato 70.000€ Pt_6
Y: Scusa mamma una domanda tu hai detto che papà aveva incominciato la trattativa in questo modo a me mi risulta che papà avesse detto che dividete i soldi in tre e tu hai detto assolutamente no non voglio
Per_ dare i soldi a
E: No. No. No. No. Io ho detto. No. No. No. Quando abbiamo parlato hanno detto qui anche gli avvocati hanno detto qui non c'entrano niente la divisione con gli eredi sono eredi e non c'entrano niente con la divisione io ho detto no i soldi i soldi allora se io divido i soldi divido anche la casa
Per_ scusa tanto. Perché devo regalare 1.650.000 dollari … euro io ho regalato a te 1.650.000€ lasciando la casa di scusa non è meglio Pt_7
avere quella casa che qualsiasi momento puoi vendere perché allora dicevo d'accordo io non lascio la casa a mia figlia però do un po' di liquidi e che 12 cambia sempre arrivare 1.650.000 te lo davo 500 facciamo caso e lasciavo la casa … solamente il 30%
Y: Scusa ma non mi interessa della casa voglio sapere una cosa che cosa stai facendo hai fatto una vita di 46 anni con papà?
E: Allora. Allora non ho finito. Allora aspetta. Adesso finisco che così
capisci in che condizione sta e poi sono rimasta molto ma molto molto male
Per_ quando papà detto mi devi ridare l'anello. Allora io ho perso tre bambini ho avuto una figlia con grande difficoltà che tuo nonno ha detto
“guarda fai azione che tua moglie perde la vita se voi continuate CP_1
Per_ così” e non ho avuto un mazzo di fiori tu hai avuto non so che regali non ho avuto un mazzo di fiori quando sei nata non ho avuto niente 12 anni
10 anni avevi quando nonna perché ha regalato questo anello? Tu Per_3
non lo sai io te lo dico perché com'è andato insieme a quella donna Per_4
che nonna non voleva vedere perché ha sfasciato la famiglia di Per_4
aveva paura che questo anello andrà a lei questa persona che lei odiava
Y: Quindi nonna a chi lo ha regalato a me o a te?
E: Allora. Allora nonna diceva te lo do questi … questo anello però
Per_ questo sarà ho detto d'accordo certo questo è un anello di famiglia
Per_ vuol dire avrà deve dare se avrà una figlia e avrà così. Allora questa
Per_ sono rimasta male perché tu voglio dire, una persona … e papà non mi ha regalato neanche un mazzo di fiori quando sei nata tu. Niente. Allora
io c'è questo anello che effettivamente nonna come fosse va bene te lo do a te perché tu hai una figlia tu mi hai dato una nipotina allora ricordati che questo anello non sarà tua che fai come ti pare questo sarà un domani a
Per_ 13
Y: Ma scusa, scusa io mi ricordo diversamente ora guarda mamma ti devo dire la verità di questo anello in questo momento a me non mi interessa niente abbiamo litigato tante volte
E: Neanche a me OK
Y: Ti voglio dire solo una cosa l'anello non l'ha dato a te nonna
Per_ l'aveva data a me, ha detto questo anello è per te, non ha detto Pt_1
Per_ tieni questo anello finché lo dai a
E: No. No. No. No. No
Y: Stavo li io mamma
E: No. No. No. Stavamo tutti tre. No. No. No. Stavamo tutti tre insieme dentro casa di nonna
Y: E nonna ha dato un regalo a me Persona_5
E: Sarà tua. Sarà tua ma adesso …
Y: Mamma ma me lo ha regalato a me io mi ricordo che nonna lo ha regalato a me e tu ti sei arrabbiata
Per_ E: Sì lei lo ha regalato a te ma non litighiamo ti prego
Y: Senti mamma io non voglio parlare dell'anello
E: Tu avevi 10 anni tu avevi 10 anni
Y: Sì avevo 15 anni
Per_ E: Allora sarà tuo
Y: Benissimo. Non voglio parlare dell'anello.
E: Vabbè
Y: Non voglio parlare dell'anello. Sono qui per parlare di un'altra cosa
E: Guarda non litighiamo ti prego 14
E: Andiamo avanti ti prego perché non è non è finita la storia allora papà mi scrivere questa lettera che lei vuole la casa della Testimone_1
e vuole che … ha detto si a te rimane le altre tre case e ti do 500.000 €
d'accordo allora arriva questa lettera e incominciamo a leggere soltanto abbiamo leggendo perché io non ho letto fino adesso. Letto quando è
arrivato che io avevo il commercialista e ho pensato che capisce perfettamente e legge bene e se c'è qualche problema mi avverte invece
Per_
è uscito fuori leggendo bene io c'ho una segretaria personale perché
giustamente quando io devo scrivere deve scrivere italiano bene senza dire
Per_ fare le cose e leggiamo e che cos'è uscito fuori che c'è la differenza
800.000€ vuol dire adesso facciamo conto la persona non parliamo mamma o papà una persona che prende la casa della IA facciamo 3 milioni
Y: E quindi qual è la soluzione
E: e l'altra parte non è finito altra parte lo stesso somma lo stesso come si dice in italiano valore deve prendere l'altra parte ma se tu fai caso quello che ho scritto papà le tre case valgono 1.750.000 + 500
Y: Vabbè. Non mi dire la matematica quindi tu stai dicendo
E: Aspetta
Y: Quindi tu stai dicendo che ti andava bene all'inizio all'inizio ti andava bene questa trattativa quand'era papà che prendeva questo invece adesso non ti va bene
E: No perché io non ho controllato OK perché io non ho controllato
OK io ho controllato quando dovevo firmare. Io non ho visto neanche perché quello vedeva il commercialista allora te lo dico subito prima di tutto il commercialista tutti e due quello di papà che giocava e anche la mia che non ho capito che non era in equilibrio della proposta però io quando 15 ho letto io visto che non era in equilibrio allora ho detto subito al mio commercialista guarda qui c'è un equivoco perché guarda la differenza non
è 500 ma 1.300.000 la differenza allora se io devo prendere la liquidità
1.300.000 no 500 ok? E così equilibrato tutte e due parti altre siamo andati avanti e poi siccome io ho preso 500.000 € perché abbiamo … papà ha detto, io ho detto papà guarda facciamo perché se nuovamente c'è qualche blocco almeno possiamo utilizzare non devi dare io 500 a papà deve dare
250 perché quello anche quello devi dividere la mia 500 io devo dare
250.000 a papà ecco anche questa è stata sbagliata da commercialisti che non hanno fatto caso allora sai io che ho fatto ho preso un commercialista abbiamo rivisitato tutto quanto abbiamo capito abbiamo fatto calcoli precisi che vuol dire se tu prendi una casa che costa 3 milioni anche l'altra parte deve avere una cosa 3 milioni
Y: Scusa mamma hai detto che già ce l'avevi il commercialista perché
hai detto ho preso un commercialista hai detto già ce l'avevi il tuo commercialista
E: Perché che è successo il commercialista, il commercialista mia siccome era distratto perché non ha capito bene la prima proposta di papà
… poteva dire signora c'è qualche problema
Y: Quindi lo hai licenziato tu?
E: Aspetta. Aspetta. Poteva dire signora
Y: Mamma ho capito
E: Signora lei prende una casa
E: No non hai capito perché importante che capisci questa doveva dire signora lei prende una casa e suo marito che ha detto prende via della
IA l'altra parte invece suo marito dice che da 500 signora la differenza 16 non è 500 lei deve avvertire suo marito che i conti sono sbagliati perché suo marito doveva prendere le tre case più 500 invece non è vero le tre case più
1.300.000 € di liquidità è questa la verità siccome lui non era corretto
Y: Chi non era corretto?
E: Non era corretto una commercialista che lavora a me io sono corretto io non voglio prendere un euro una lira un euro un dollaro di più
di quello che mi appartiene
Y: Ok. Adesso voglio parlare di un'altra cosa
E: Quella 3 milione anche papa' devi prendere 3 millione
Y: Ok. Va bene. Io non voglio parlare di case. Mamma io non voglio parlare delle case.
E: Aspetta finisco
Y: Mamma non è per questo che ti ho chiamato hai finito di parlare delle case
E: No. Io invece voglio chiamare perché papà parlava e io invece ho licenziato questo commercialista perché ha fatto una grande problematica e
Per_ io ho scritto la mia proposta e la mia proposta è questa io prendo via della IA e do 1.300.000€ a papà e più lascio le tre case, la Cortina e più
le tue case che abbiamo comprato così è equilibrato poi i soldi lui prende perché lui vuole tutti i soldi investiti e io prendo i liquidi però anche la ce la differenza la devi darmelo 300.000 € e poi i 500.000 € che lui .. che io ce l'ho io deve dare ulteriori 250.000 a papà hai capito è così è corretto
Y: Ok adesso, Mamma ma tu pensi che io ti ho chiamato per parlare delle case veramente
E: No perché tu non lo sai che è successo papà sta urlando 17
Y: Ma tu che pensi che mi interessa me a me mi interessa di questa casa
E: No. Allora .. A si Ancora non è finito no perché adesso ritorniamo anche a casa di tua casa di Cape Cod
Y: Non voglio parlare più delle case non ti ho chiamato per parlare delle case
E: Papà non vuole dartelo questo è finito dopo parli tu, papa' non vuole dartelo 100% come volevo dare io allora gli ho detto d'accordo io sono d'accordo con te allora facciamo così diamo subito 30% io 30% papà
e altro in tre anni e gli ho detto d'accordo non lo sapevo perché lo faceva però non volevo discutere e io così ho firmato ho mandato stamattina a suo commercialista questa richiesta per firmare basta tutto qua adesso dimmi che cosa vogliamo parlare …
I testi escussi nel corso del procedimento, dal canto loro, hanno riferito che la coppia si comportava come una Parte_8
normale famiglia sebbene caratterizzata da una constante litigiosità; nessuno dei testi sentiti nel presente giudizio ha assistito ad episodi di aggressione e/o violenza, avendo soltanto la teste abitante vicino Testimone_2
ai coniugi fino a quindici anni prima, di professione estetista, dichiarato all'udienza del 07/02/2024 di aver visto una sola volta sul braccio destro della ricorrente dei lividi mentre le faceva un massaggio, fatto risalente
“sicuramente prima del 2015”.
Il teste commercialista, ha riferito di aver Testimone_3
conosciuto la ricorrente presso lo studio a settembre 2022 per un CP_2
incarico per la divisione del patrimonio comune. Il teste Tes_4
conoscente delle parti avendo collaborato con la società MIR dal settembre 18
2011 al dicembre 2021, sui capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente ha dichiarato quanto segue.
Sul cap. 14 [D.C.V.Quando e in che occasione Lei ha conosciuto la sig.ra
[...]
“non ricordo esattamente ma lei veniva molto spesso a trovare Per_6
il marito in azienda per cui credo dal 2002 2003 capitava abbastanza spesso che andassimo noi tre in pausa pranzo insieme a volte venivano anche altri consulenti”; sul cap. 15 [D.C.V se Lei ha avuto modo di vedere lividi sul corpo della sig.ra “mai”; sul cap. 16 [D.C.V che la sig.ra le ha riferito in Pt_4 Pt_4
più occasioni di problematiche del suo matrimonio, ed in particolare delle violenze subite dal marito] “io la credevo una coppia felice, siamo usciti anche con mia moglie a casa loro e nell'estate autunno del 2022 la signora mi chiamò per dirmi che si stava separando e dopo un mese circa ebbi la notizia anche dall'ing e fu una sorpresa e li invitai al perdono reciproco e CP_1
riconciliazione”; sul cap. 22 [Durante il periodo in cui siete state vicine di casa è
capitato che la sig.ra Le abbia chiesto aiuto perché il marito era violento e trattava Pt_4
male Lei e la figlia] “il marito mi disse l'anno scorso che in alcune occasioni la moglie chiese protezione alle forze dell'ordine nei suoi confronti”; sul cap.
26 [D.C.V se lei ha avuto occasione di assistere direttamente ad episodi di violenza in particolare verbali perpetrate dal sig. nei confronti della sig.ra “solo CP_1 Pt_4
una volta assistetti ad un forte disappunto pronunciato ad alta voce del sig.
quando la signora insisteva per una visione di sviluppo CP_1 Pt_4
dell'azienda che non trovava rispondenza nel marito e lui disse che erano cavolate, che non capiva niente e che non aveva tempo da perdere ed avvenne in ufficio nella nostra stanza”; sul cap. 32 [D.C.V che Lei ha collaborato sempre con la sig.ra per progetti con la CINA, CUBA, Repubblica Domenicana] Pt_4
“io sono a conoscenza di una lettera di incarico della MIR alla sig.ra Pt_4 19 per esplorare eventuali opportunità commerciali in Cina dove la MIR aveva già un suo fatturato consolidato, l'incarico era a titolo gratuito e di breve durata, sostanzialmente una missione in Cina e da quello che mi risulta da questo incarico non sortì alcun effetto positivo di aumento del fatturato per la MIR”; sul cap. 34 [D.C.V che La sig.ra organizzava all'interno dell'azienda Pt_4
spesso raccolte fondi anche attraverso la vendita di uova pasquali, per varie iniziative, che
Risultavano poi fatte dalla società, ad esempio per una casa famiglia a Roma, una donazione di un Defibrillatore per la GF che aveva gli uffici confinanti con la MIR,
coordinando anche il corso di formazione per il relativo uso] “ricordo queste iniziative portate avanzi dalla signora ma non so se erano fatte a nome della Pt_4
società”; sul cap. 35 [D.C.V che La sig.ra si occupava inoltre di Pt_4
organizzare gli eventi all'interno dell'azienda per i dipendenti, dalle Feste
natalizie, arrivando addirittura ad organizzare una giornata estiva fuori dalla società che ebbe una grande adesione] “non lo so, io non ho mai partecipato a queste feste”.
La teste , medico chirurgo, in risposta al capitolo 95 Testimone_5
di cui alla memoria istruttoria di parte resistente [Vero che la era solita Pt_4
riferire al parolacce e insulti di vario tipo, e che spesso gli diceva: “Non vali CP_1
niente, non sei un uomo, sei frocio, non conti un cazzo, conti meno di una merda perché
almeno la merda puzza, tu neanche quello], ha dichiarato: “queste frasi mi riferivano dal quando lo visitavo singolarmente e quando li CP_1
ricevevo congiuntamente mi diceva che la parolacce non le diceva CP_1
solo lui ma anche lei quando perdeva il controllo, ma davanti a me non sono mai state usate, mi sono state solo riferite da entrambi”. In prova contraria sui capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente sopra trascritti, la stessa teste ha dichiarato: sul cap. 14 “in occasione di una cena nel 2017”; sul cap. 15 “no mai” ADR del giudice “sono stata la loro 20 dottoressa dal 2017”; ADR “non ho visti i lividi ma l'ho vista in maniche corte quando era estate o durante le serate di gala”; sul cap. 16 “mi riferì
delle problematiche del suo matrimonio ed anche di gelosia di una dipendente che lavorava con lui e mi diceva che il matrimonio era andato bene fino all'assunzione della dipendente”; sul cap. 22 “mi chiese aiuto una sera a seguito di un forte litigio e venni contattata anche dalla Polizia forse nel 2019 per l'episodio del peperoncino e la sera andai a casa loro per capire cosa fosse successo”; sul cap. 26 “no mai”; sul cap. 32 “no”; sul cap.
34 “non lo so”; sul cap. 35 “non lo so”.
Il teste , medico ospedaliero, sui capitoli di cui alla Testimone_6
memoria istruttoria di parte resistente ha dichiarato quanto segue.
ADR “conosco le parti dal 2001 in quanto sono stato consulente scientifico della MIR e poi siamo diventati amici e ci siamo frequentati con le rispettive famiglie e talvolta anche medico delle parti”. Sul cap. 95 [Vero
che la era solita riferire al parolacce e insulti di vario tipo, e che spesso gli Pt_4 CP_1
diceva: “Non vali niente, non sei un uomo, sei frocio, non conti un cazzo, conti meno di una merda perché almeno la merda puzza, tu neanche quello”?] “mi è capitato di sentirla proferire insulti di questo tenore nell'ambito delle litigate che facevano, è accaduto quando ero in casa loro erano sempre litigi molto accesi da parte di entrambi, si partiva a volte da accuse della sig.ra Pt_4
per alcune tra cui lui la trascurava per causa del lavoro e mi sentivo chiamato in causa anche io perché spesso io andavo tardi in ufficio e uscivamo tardi verso le 20/21, un altro motivo che faceva alzare i toni era la gelosia della signora per alcune dipendenti della società, di cui lei parlava in maniera sprezzante definendole “mignotte” perché andavano vestite in maniera provocatoria che cercavano di concupirlo e se 21 telefonavano dopo le 20,30 a casa diceva che erano persone maleducate perché non rispettavano la privacy familiare e cercavo di farle capire che essendo a capo di una società internazionale era normale, anche quando andavano in giro per i convegni medici al ritorno era sempre una tragedia perchè non le dava spazio e poi infine un capitolo che li portava a litigare era perché lei era più illuminata dei soci e del commerciale della azienda e criticava il loro operato a volte anche in modo molto volgare e proponeva dei possibili interlocutori per alcuni improbabili progetti anche esteri di cui parlava direttamente a me o con il dott. preciso che comunque gli Per_7
insulti e le volgarità erano vicendevoli”.
Il teste imprenditore, cugino del Testimone_7 CP_1
, sui capitoli di cui alla memoria istruttoria del resistente, ha dichiarato
[...]
quanto segue: sul cap. 114 [Vero che la chiese al sig. Pt_4 Testimone_7
cugino del di accompagnarla in Cina per un viaggio “di lavoro” del tutto inutile, CP_1
semplicemente perché la aveva un appoggio nell'amica e architetto Pt_4 Persona_8
che si stava trasferendo in Cina nell'ambito di un programma della regione Lazio?] “si mi chiese di accompagnarla ed io andai, io sapevo perfettamente che era inutile, non era richiesto dall'azienda MIR, voleva cercare di sviluppare l'azienda del marito in Cina”; sul cap. 115 [Vero che per l'occasione, la si Pt_4
era inventato il nome di una società inesistente della quale però utilizzava i “biglietti da visita”?] “sì aveva fatto dei biglietti da visita e dei blocchi appunti con il logo della società CHINA Telemedicine System con scritte sia in italiano che in cinese, non c'era il logo MIR”; ADR GIUDICE “non so se esisteva veramente questa società”; ADR “in Cina con alcuni interlocutori che incontrammo si faceva il nome della MIR e dei suoi prodotti avevamo preparato delle slides illustrative che parlavano della MIR ed aveva portato una quantità di un componente della MIR chiamato Turbina da dare come 22 gadget presentando l'azienda e per fare conoscere l'azienda ed il suo prodotto di punta che l'apparecchio della spirometria”.
Infine il teste commercialista della società MIR Testimone_8
dal 2010 circa, in risposta al capitolo 26 di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente [D.C.V se lei ha avuto occasione di assistere direttamente ad episodi di violenza in particolare verbali perpetrate dal sig. nei confronti della sig.ra CP_1 Pt_4
ha affermato “è accaduto una volta sola a casa loro in cui ci fu una discussione un po' pesante tra di loro che io cercai di dirimere, accadde due anni fa e volarono parole grosse, la signora non voleva fornire informazioni sul prelevamento effettuato su un conto congiunto di 500.000,00 euro e fu il motivo scatenante dell'ira del marito nei confronti della signora e poi da quel momento decidemmo congiuntamente che avrei potuto tenere io la contabilità di casa (poi non lo feci in quanto mi scrisse un consulente della signora per procedere ad una divisione patrimoniale come se io fossi il consulente del marito), fu un episodio brutto ma non ci sono stati altri episodi del genere, lui si era molto adirato anche perché la signora aveva affermato di avere qualcuno che poteva aiutarla, non so a chi si riferisse”.
Per completezza mette conto evidenziare che l'unico testimone di una lite coniugale avvenuta il 01/03/2021, due ani prima l'introduzione del presente giudizio, è il domestico di origini , sentito a Persona_9
sommarie informazioni nel corso del procedimento penale, che, tuttavia,
secondo la prospettazione del resistente, è stato minacciato dalla (“se Pt_4
vuoi salvare il tuo culetto”). Anche l'altra domestica della coppia,
, sentita a sommarie informazioni dalla P.G., ha riferito di Per_10
frequenti liti tra i coniugi, aumentate da settembre 2022, allorché
evidentemente la crisi coniugale era conclamata per deflagrare il 16/11/2022 23 allorché, secondo le registrazioni prodotte dalla nel procedimento Pt_4
penale i cui atti sono stati acquisiti, il marito l'ha minacciata gravemente,
ciò che non può essere che censurato e stigmatizzato ancora una volta.
Infine non può sottacersi che, secondo quanto dedotto dal e CP_1
non contestato ex adverso, la – che, per sua stessa ammissione, prima Pt_4
del novembre 2022 non ha mai denunciato il coniuge, né si è recata al pronto soccorso, né ha chiesto aiuto a centri antiviolenza - è stata denunciata per i reati di intralcio alla giustizia, già subornazione di testimone, falsa testimonianza e calunnia.
Per tutte le ragioni sopra esposte devono essere rigettate le domande di addebito reciprocamente svolte dalle parti, al pari della domanda di mantenimento proposta dalla essendo invariata sostanzialmente la Pt_2
situazione economico-patrimoniale della stessa rispetto all'epoca di adozione dei provvedimenti provvisori sopra riportati, disponendo ella di un ingente patrimonio mobiliare, pari ad oltre un milione di euro, e di un ancor più consistente patrimonio immobiliare, come dianzi illustrato, ciò che consente di ritenere ed affermare che la stessa possiede adeguati redditi propri.
In difetto di figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autonomi non può farsi luogo all'assegnazione della casa familiare sita in
Roma Via della IA n. 46 in favore di alcuno dei coniugi.
Per tutte le motivazioni sopra esposte deve, inoltre, essere rigettata l'istanza di ordine di protezione formulata dalla ricorrente a gennaio 2025,
atteso, altresì, che i coniugi sono legalmente separati e obbligati al reciproco rispetto, vivono di fatto separati sin dal novembre 2022, gli episodi addotti 24 dalla a sostegno e fondamento della predetta istanza sono risalenti nel Pt_4
tempo.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale reciproca soccombenza per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 543/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
rigetta le domande di assegno di mantenimento e di ordine di protezione proposte dalla ricorrente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 543 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(BUDAPEST-UNGHERIA, 04/05/1955), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. GUARCIARIELLO ILARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(VAZIA (RI), 08/07/1954), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. SCARTOZZI ELEONORA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
23/09/1976 ha contratto in Budapest (Ungheria) matrimonio civile con e che dall'unione è nata la figlia Controparte_1 Per_1
(1992), maggiorenne, economicamente autonoma e da tempo residente negli
USA con la sua famiglia, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno verbalmente e fisicamente violento,
aggressivo, denigrante e prevaricatorio serbato dal , tanto Controparte_1
che ella in data 16/11/2022, dopo l'ennesima minaccia di morte di quest'ultimo, ha lasciato la casa familiare, immobile in comproprietà sito in
Via della IA n. 46, ha sporto denuncia il 18/11/2022, seguita da successive integrazioni a novembre e dicembre 2022; tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, allontanamento di quest'ultimo dalla casa familiare, obbligo del coniuge di corrisponderle un assegno di mantenimento di euro 5.000,00 mensili e condanna del resistente al risarcimento dei danni subiti ogni conseguente statuizione.
Si è costituito in giudizio che ha Controparte_1
aderito alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e chiedendo, a sua volta, addebitarsi la separazione alla moglie per aver abbandonato il tetto coniugale ed aver lei 3 stessa minacciato più volte il marito, in particolare di farlo uccidere dagli zingari, ed averlo percosso con schiaffi e sberle;
il resistente ha ulteriormente dedotto che la è affetta da disturbo psicotico, manie di Pt_2
persecuzione, manie di grandezza, tanto che le era stata prescritta una terapia farmacologica che ella ha rifiutato di assumere affermando che le avrebbe procurato un tumore al cervello;
che, in particolare, il giorno
16/11/2022, mentre i coniugi da mesi stavano trattando per addivenire ad una divisione bonaria dell'ingente patrimonio immobiliare e mobiliare comune, la gli faceva pervenire una nuova proposta a mezzo di un Pt_2
commercialista dalla stessa incaricato e a fronte dei rilievi del marito e della minaccia del commercialista di intentare una causa civile, ella lasciava l'abitazione familiare senza farvi ritorno e senza rispondere alle chiamate del;
che in data 29/12/2022 il medesimo, a seguito della Controparte_1
denuncia penale per maltrattamenti sporta dalla moglie, veniva attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di accedere all'abitazione e alle relative pertinenze, prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, di non comunicare con la stessa e applicazione del c.d.
braccialetto elettronico;
misura cautelare confermata solo nella parte relativa all'allontanamento dalla casa familiare dal Tribunale del riesame che ha annullato le ulteriori prescrizioni.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, preso atto che ambo le parti hanno proposto domanda di addebito, che nelle more la ricorrente ha fatto rientro nella causa familiare di Via della IA, che la stessa è comproprietaria, unitamente al coniuge e in eguale misura, della 4 casa familiare, del valore di oltre 3.000.000,00 di euro, dell'immobile sito in
Roma Via Cortina d'Ampezzo del valore di circa euro 1.300.000,00, di due immobili in Roma zona Pigneto del valore di oltre euro 200.000,00 l'uno, di un immobile a Cape Code (USA), abitato dalla figlia comune, del valore di circa euro 3.000.000,00, formalmente intestato ad una società statunitense di cui i coniugi sono soci nella misura del 50% ciascuno, oltre ad essere cointestataria unitamente al marito di conti correnti per un saldo complessivo, pro quota di oltre euro 1.500.000,00, e di investimenti per oltre euro 3.700.000,00, ha autorizzato i coniugi a viere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, ha disposto che ciascuno provveda al proprio mantenimento e il godimento esclusivo della casa familiare da parte della ricorrente;
con la stessa ordinanza (08/03/2023) il presidente delegato ha dichiarato l'inammissibilità delle domande restitutorie, risarcitorie e di sequestro dei beni di valore presenti nella casa familiare spiegate dalle parti e rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e gli atti del procedimento penale a carico del nei cui confronti è CP_1
stato disposto il giudizio immediato, espletate le prove orali, all'udienza del
14/01/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 6598/2025 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza collegiale ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice istruttore al fine di assicurare il contraddittorio sulla domanda di ordine di protezione proposta dalla ricorrente, nonché acquisire gli atti del procedimento penale a carico del resistente e gli atti del procedimento civile intentato dal medesimo per la 5 anche per la consegna della copia delle chiavi di accesso all'abitazione familiare, essendo cessati alla data del 30/12/2024 gli effetti della misura cautelare a carico del per decorrenza dei termini di fase. Controparte_1
Acquisita la suindicata documentazione e preso atto che il procedimento penale a carico del resistente non si è ancora concluso,
all'udienza del 01/07/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra tutte quella di addebito svolta reciprocamente da ambo le parti.
Al riguardo mette conto evidenziare che a norma dell'art. 151 comma
2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Con riferimento ai presupposti, l'addebito è subordinato all'istanza di parte e deve essere dichiarato ove ne ricorrano le circostanze.
Quanto alle circostanze è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla 6 propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”
D'altro canto “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Con particolare riferimento alla violenza domestica, secondo la
Suprema Corte “la violenza domestica ai danni dell'altro coniuge è, di per sé, causa giustificatrice della fine del rapporto coniugale e quindi dell'addebito della separazione. Tuttavia, la valutazione della specifica gravità dei comportamenti resta comunque affidata alla valutazione del giudice di merito.” (Cass. ord. 17892/2022).
In ordine alla valutazione della gravità ed efficienza causale va osservato che “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale,
in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare 7 il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. n. 7388/2017; cfr. Cass. n. 7321/2005;
Cass. n. 11844/2006).
Non è esclusa la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro “qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016; cfr. Cass. n. 817/2011).
Del pari, la pronuncia di addebito non è esclusa nemmeno nel caso di posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale stante
“l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis” (Cass. n. 7388/2017).
Orbene nel caso di specie entrambe le domande sono destituite di fondamento non essendo stata raggiunta in questa sede la prova certa ed univoca che la crisi coniugale sia eziologicamente e univocamente riconducibile ai contegni da ciascun coniuge ascritti all'altro.
In particolare dallo scambio di messaggi mail tra i coniugi, in atti, non emergono indizi di tali agiti quanto piuttosto di un lento e progressivo logorio e deterioramento dei rapporti tra le parti, unite in matrimonio per oltre quarantacinque anni, sicuramente culminato anche in censurabili agiti fisicamente aggressivi da parte di entrambi. Segnatamente in data
15/09/2022 la ricorrente ha inviato al coniuge una mail ove ella gli 8 conferma che i litigi, frequenti e continui, e le gravi incomprensioni hanno creato una “distanza” tra gli stessi, ma non possono distruggere il loro amore che dura da quarantasei anni;
si legge anche in tale messaggio “Ti
Chiedo scusa tutta le volta se ti ho mancato di rispetto. . Parte_3
MA É”. Il successivo 18/09/2022 il scrive alla Em_1 CP_1
moglie: “Quanti ne ho visti che amavano fasto e apparenza perdere tutto e di più per averli pagati troppo cari? (Sonetto 125 - Shakespeare)”. In pari data la risponde: “Scusami tesoro che non ho risposto fin adesso. Pt_4
Molto difficile capire che tu mi chiami amore mio 46 anni sentito poche volte. (…) Allora penso che prima di tutto dobbiamo eliminare tutte le cose che possono interferire la nostra quiete familiare tu deve essere tranquilla tu devi essere se stessa e fai dove vuoi investire i tuoi soldi IO devo essere tranquilla che miei soldi saranno investite come voglio io con la mia responsabilità Se mi succede qualche cosa lo so che posso contare quei soldi. non siamo giovani purtroppo mia zia 12 anni più grande di me CP_1
e sta morendo di cancro tu hai problemi della schiena forse dovresti essere operato io ho problemi lo stesso con la schiena a problemi problemi diverticoli naturalmente questi non possono essere rimesso a posto e ritorniamo giovani continuano Peggiorare. la mia intenzione di CP_1
risolvere le cose eliminare tutte le cose che fanno male il nostro matrimonio. Dobbiamo pensare tante cose dobbiamo sistemare le case dobbiamo mettere l'ascensore dobbiamo mettere a posto le nuove case che sono cattivissima condizione. dobbiamo parlare il nostro futuro devo parlare le cose importante con gioia che dobbiamo fare insieme questo è
mio desidero senza interferenza di nessuno. vedi ho detto sempre a CP_1
Per_
devi pensare la tua famiglia. prima di tutto vorrei essere sicuro il 9 nostro amore. Perché credimi abbiamo ancora amore perché le radice che abbiamo piantato 46 anni fa se esiste ancora rifioriranno! dobbiamo trovare una soluzione prima di tutto la cosa più importante dobbiamo CP_1
avere il rispetto da uno dall'altro perché quando c'è rispetto credimi CP_1
uno non può fare male altro. ma noi oltre rispetto come hai detto tu ce l'amore allora perché non funziona perché dopo due minuti che siamo insieme siamo innervositi non abbiamo un sorriso non abbiamo scherzo fra di noi questa dobbiamo Ri riportare nel nostro matrimonio dobbiamo nuovamente imparare che quando uno parla altro può fare un sorriso e magari dici ripeti non ho capito ma posso dire ma che cavolo stai dicendo e
Non dire tutte parolacce ho letto la tua lettera hai detto tante cose ho CP_1
capito. scusami che adesso non rispondo 1 × 1 sono molto stanca e anch'io dopo quello che è successo in America quella che ha fatto mia figlia (…).
Questa ferita che mi sento devi guarire non puoi aspettare che dopo CP_1
tre giorni che stai qua mi scrivi ti amo ti voglio e io dico sì finiamo tutto chiudiamo tutto e dimentichiamo purtroppo non è così facile e tu lo sai perché tu sei una persona che difficilmente perdoni o dimentichi. non puoi dire tesoro che non è così tu sei così non è colpa tua ci stanno le persone così e ci stanno le persone come me che dopo 2 giorno finito tutto anche le cose grave perché quelle che sento verso di te un amore molto più forte no vale la pena di una lite tenere rancore. Io ho scritto a io non Per_1
posso sostituire papà con te perché tu hai la famiglia la tua famiglia Per_2
e le due bambini la mia famiglia É papà. (…). Mi dispiace ancora se ti ho creato dolore. Ma devi cercarmi e vedrai che ritrovi quel che hai Pt_1
conosciuto. Trovare quella che sei venuto per cinque anni trovare anche per tre giorni a Budapest quell'amore non può svanire quell'amore sta dentro 10 di noi soltanto successo qualcosa che abbiamo dimenticato coltivare.
abbiamo un immenso amore quella che ha lega da 46 anni e non c'è una forza maligna quella che riesce a spezzare ho provato tutto ma vedi siamo qua e siamo lottando contro qualche cosa che è entrato nella nostra vita.
Ma se vediamo in silenzio uno l'altro nel occhi riusciamo ritrovare l'amore ritrovavamo quel sguardo che abbiamo da tanto tempo abbiamo perso perché eravamo troppo distratti fare altre cose adesso momento che ritroviamo lo sguardo quartando nel occhi quel sorriso la carezza e quel bacio. . MA É”. Parte_3 Em_1
In precedenza a marzo e dicembre 2017 in altro scambio di mail tra le parti la ricorrente ammette di aver dato una “sberla” al marito, scrivendo tra l'altro a marzo “la sberla ti ha meritato …. La sberla a te se ci penso e te lo direi ancora un'altra volta”. Indice di un clima di tensione e litigi costante è
anche lo scambio di mail del gennaio 2018, prodotto sempre dal resistente
Lo stesso giorno in cui la ha lasciato la casa familiare, ovvero il Pt_2
16/11/2022, ella ha avuto una conversazione telefonica con la figlia comune la cui trascrizione prodotta nel giudizio penale è stata allegata anche Per_1
al presente giudizio dal e non contestata ex adverso che si riporta CP_1
di seguito e nel corso della quale alcun cenno è fatto dalla a fatti ed Pt_4
episodi di violenza e minaccia avvenuti lo stesso giorno o anche in precedenza, avendo piuttosto la conversazione un contenuto prettamente ed esclusivamente patrimoniale.
Si riporta di seguito il testo della trascrizione, con la precisazione che
“E” sta ad indicare la ricorrente e “Y” la figlia delle parti Per_1
E: Non voglio parlare di questo.
Y: Tu lo sai il motivo? 11
E: No. No.
Y: Secondo te quale è il motivo?
E: No. OK andiamo avanti non lo sapevo ci sono rimasta un po'
male perché dicevo ma come io lascio 100% la mia parte
Y: Ma secondo te perché?
Per_ E: Non lo so ma rispondi che ne so che diceva
Y: Perché se no non non può più aiutarci con i soldi è l'unico modo in cui ci può aiutare con i soldi se un domani ci servono i soldi a noi. Pensa
mamma.
E: . No Parte_5
Y: Certo. Certo.
E: . No perché papà quando te lo da questa casa come io Parte_5
te lo do 100% dopodiché che significa io non posso regalarti i soldi,
abbiamo regalato alla moglie di abbiamo regalato 70.000€ Pt_6
Y: Scusa mamma una domanda tu hai detto che papà aveva incominciato la trattativa in questo modo a me mi risulta che papà avesse detto che dividete i soldi in tre e tu hai detto assolutamente no non voglio
Per_ dare i soldi a
E: No. No. No. No. Io ho detto. No. No. No. Quando abbiamo parlato hanno detto qui anche gli avvocati hanno detto qui non c'entrano niente la divisione con gli eredi sono eredi e non c'entrano niente con la divisione io ho detto no i soldi i soldi allora se io divido i soldi divido anche la casa
Per_ scusa tanto. Perché devo regalare 1.650.000 dollari … euro io ho regalato a te 1.650.000€ lasciando la casa di scusa non è meglio Pt_7
avere quella casa che qualsiasi momento puoi vendere perché allora dicevo d'accordo io non lascio la casa a mia figlia però do un po' di liquidi e che 12 cambia sempre arrivare 1.650.000 te lo davo 500 facciamo caso e lasciavo la casa … solamente il 30%
Y: Scusa ma non mi interessa della casa voglio sapere una cosa che cosa stai facendo hai fatto una vita di 46 anni con papà?
E: Allora. Allora non ho finito. Allora aspetta. Adesso finisco che così
capisci in che condizione sta e poi sono rimasta molto ma molto molto male
Per_ quando papà detto mi devi ridare l'anello. Allora io ho perso tre bambini ho avuto una figlia con grande difficoltà che tuo nonno ha detto
“guarda fai azione che tua moglie perde la vita se voi continuate CP_1
Per_ così” e non ho avuto un mazzo di fiori tu hai avuto non so che regali non ho avuto un mazzo di fiori quando sei nata non ho avuto niente 12 anni
10 anni avevi quando nonna perché ha regalato questo anello? Tu Per_3
non lo sai io te lo dico perché com'è andato insieme a quella donna Per_4
che nonna non voleva vedere perché ha sfasciato la famiglia di Per_4
aveva paura che questo anello andrà a lei questa persona che lei odiava
Y: Quindi nonna a chi lo ha regalato a me o a te?
E: Allora. Allora nonna diceva te lo do questi … questo anello però
Per_ questo sarà ho detto d'accordo certo questo è un anello di famiglia
Per_ vuol dire avrà deve dare se avrà una figlia e avrà così. Allora questa
Per_ sono rimasta male perché tu voglio dire, una persona … e papà non mi ha regalato neanche un mazzo di fiori quando sei nata tu. Niente. Allora
io c'è questo anello che effettivamente nonna come fosse va bene te lo do a te perché tu hai una figlia tu mi hai dato una nipotina allora ricordati che questo anello non sarà tua che fai come ti pare questo sarà un domani a
Per_ 13
Y: Ma scusa, scusa io mi ricordo diversamente ora guarda mamma ti devo dire la verità di questo anello in questo momento a me non mi interessa niente abbiamo litigato tante volte
E: Neanche a me OK
Y: Ti voglio dire solo una cosa l'anello non l'ha dato a te nonna
Per_ l'aveva data a me, ha detto questo anello è per te, non ha detto Pt_1
Per_ tieni questo anello finché lo dai a
E: No. No. No. No. No
Y: Stavo li io mamma
E: No. No. No. Stavamo tutti tre. No. No. No. Stavamo tutti tre insieme dentro casa di nonna
Y: E nonna ha dato un regalo a me Persona_5
E: Sarà tua. Sarà tua ma adesso …
Y: Mamma ma me lo ha regalato a me io mi ricordo che nonna lo ha regalato a me e tu ti sei arrabbiata
Per_ E: Sì lei lo ha regalato a te ma non litighiamo ti prego
Y: Senti mamma io non voglio parlare dell'anello
E: Tu avevi 10 anni tu avevi 10 anni
Y: Sì avevo 15 anni
Per_ E: Allora sarà tuo
Y: Benissimo. Non voglio parlare dell'anello.
E: Vabbè
Y: Non voglio parlare dell'anello. Sono qui per parlare di un'altra cosa
E: Guarda non litighiamo ti prego 14
E: Andiamo avanti ti prego perché non è non è finita la storia allora papà mi scrivere questa lettera che lei vuole la casa della Testimone_1
e vuole che … ha detto si a te rimane le altre tre case e ti do 500.000 €
d'accordo allora arriva questa lettera e incominciamo a leggere soltanto abbiamo leggendo perché io non ho letto fino adesso. Letto quando è
arrivato che io avevo il commercialista e ho pensato che capisce perfettamente e legge bene e se c'è qualche problema mi avverte invece
Per_
è uscito fuori leggendo bene io c'ho una segretaria personale perché
giustamente quando io devo scrivere deve scrivere italiano bene senza dire
Per_ fare le cose e leggiamo e che cos'è uscito fuori che c'è la differenza
800.000€ vuol dire adesso facciamo conto la persona non parliamo mamma o papà una persona che prende la casa della IA facciamo 3 milioni
Y: E quindi qual è la soluzione
E: e l'altra parte non è finito altra parte lo stesso somma lo stesso come si dice in italiano valore deve prendere l'altra parte ma se tu fai caso quello che ho scritto papà le tre case valgono 1.750.000 + 500
Y: Vabbè. Non mi dire la matematica quindi tu stai dicendo
E: Aspetta
Y: Quindi tu stai dicendo che ti andava bene all'inizio all'inizio ti andava bene questa trattativa quand'era papà che prendeva questo invece adesso non ti va bene
E: No perché io non ho controllato OK perché io non ho controllato
OK io ho controllato quando dovevo firmare. Io non ho visto neanche perché quello vedeva il commercialista allora te lo dico subito prima di tutto il commercialista tutti e due quello di papà che giocava e anche la mia che non ho capito che non era in equilibrio della proposta però io quando 15 ho letto io visto che non era in equilibrio allora ho detto subito al mio commercialista guarda qui c'è un equivoco perché guarda la differenza non
è 500 ma 1.300.000 la differenza allora se io devo prendere la liquidità
1.300.000 no 500 ok? E così equilibrato tutte e due parti altre siamo andati avanti e poi siccome io ho preso 500.000 € perché abbiamo … papà ha detto, io ho detto papà guarda facciamo perché se nuovamente c'è qualche blocco almeno possiamo utilizzare non devi dare io 500 a papà deve dare
250 perché quello anche quello devi dividere la mia 500 io devo dare
250.000 a papà ecco anche questa è stata sbagliata da commercialisti che non hanno fatto caso allora sai io che ho fatto ho preso un commercialista abbiamo rivisitato tutto quanto abbiamo capito abbiamo fatto calcoli precisi che vuol dire se tu prendi una casa che costa 3 milioni anche l'altra parte deve avere una cosa 3 milioni
Y: Scusa mamma hai detto che già ce l'avevi il commercialista perché
hai detto ho preso un commercialista hai detto già ce l'avevi il tuo commercialista
E: Perché che è successo il commercialista, il commercialista mia siccome era distratto perché non ha capito bene la prima proposta di papà
… poteva dire signora c'è qualche problema
Y: Quindi lo hai licenziato tu?
E: Aspetta. Aspetta. Poteva dire signora
Y: Mamma ho capito
E: Signora lei prende una casa
E: No non hai capito perché importante che capisci questa doveva dire signora lei prende una casa e suo marito che ha detto prende via della
IA l'altra parte invece suo marito dice che da 500 signora la differenza 16 non è 500 lei deve avvertire suo marito che i conti sono sbagliati perché suo marito doveva prendere le tre case più 500 invece non è vero le tre case più
1.300.000 € di liquidità è questa la verità siccome lui non era corretto
Y: Chi non era corretto?
E: Non era corretto una commercialista che lavora a me io sono corretto io non voglio prendere un euro una lira un euro un dollaro di più
di quello che mi appartiene
Y: Ok. Adesso voglio parlare di un'altra cosa
E: Quella 3 milione anche papa' devi prendere 3 millione
Y: Ok. Va bene. Io non voglio parlare di case. Mamma io non voglio parlare delle case.
E: Aspetta finisco
Y: Mamma non è per questo che ti ho chiamato hai finito di parlare delle case
E: No. Io invece voglio chiamare perché papà parlava e io invece ho licenziato questo commercialista perché ha fatto una grande problematica e
Per_ io ho scritto la mia proposta e la mia proposta è questa io prendo via della IA e do 1.300.000€ a papà e più lascio le tre case, la Cortina e più
le tue case che abbiamo comprato così è equilibrato poi i soldi lui prende perché lui vuole tutti i soldi investiti e io prendo i liquidi però anche la ce la differenza la devi darmelo 300.000 € e poi i 500.000 € che lui .. che io ce l'ho io deve dare ulteriori 250.000 a papà hai capito è così è corretto
Y: Ok adesso, Mamma ma tu pensi che io ti ho chiamato per parlare delle case veramente
E: No perché tu non lo sai che è successo papà sta urlando 17
Y: Ma tu che pensi che mi interessa me a me mi interessa di questa casa
E: No. Allora .. A si Ancora non è finito no perché adesso ritorniamo anche a casa di tua casa di Cape Cod
Y: Non voglio parlare più delle case non ti ho chiamato per parlare delle case
E: Papà non vuole dartelo questo è finito dopo parli tu, papa' non vuole dartelo 100% come volevo dare io allora gli ho detto d'accordo io sono d'accordo con te allora facciamo così diamo subito 30% io 30% papà
e altro in tre anni e gli ho detto d'accordo non lo sapevo perché lo faceva però non volevo discutere e io così ho firmato ho mandato stamattina a suo commercialista questa richiesta per firmare basta tutto qua adesso dimmi che cosa vogliamo parlare …
I testi escussi nel corso del procedimento, dal canto loro, hanno riferito che la coppia si comportava come una Parte_8
normale famiglia sebbene caratterizzata da una constante litigiosità; nessuno dei testi sentiti nel presente giudizio ha assistito ad episodi di aggressione e/o violenza, avendo soltanto la teste abitante vicino Testimone_2
ai coniugi fino a quindici anni prima, di professione estetista, dichiarato all'udienza del 07/02/2024 di aver visto una sola volta sul braccio destro della ricorrente dei lividi mentre le faceva un massaggio, fatto risalente
“sicuramente prima del 2015”.
Il teste commercialista, ha riferito di aver Testimone_3
conosciuto la ricorrente presso lo studio a settembre 2022 per un CP_2
incarico per la divisione del patrimonio comune. Il teste Tes_4
conoscente delle parti avendo collaborato con la società MIR dal settembre 18
2011 al dicembre 2021, sui capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente ha dichiarato quanto segue.
Sul cap. 14 [D.C.V.Quando e in che occasione Lei ha conosciuto la sig.ra
[...]
“non ricordo esattamente ma lei veniva molto spesso a trovare Per_6
il marito in azienda per cui credo dal 2002 2003 capitava abbastanza spesso che andassimo noi tre in pausa pranzo insieme a volte venivano anche altri consulenti”; sul cap. 15 [D.C.V se Lei ha avuto modo di vedere lividi sul corpo della sig.ra “mai”; sul cap. 16 [D.C.V che la sig.ra le ha riferito in Pt_4 Pt_4
più occasioni di problematiche del suo matrimonio, ed in particolare delle violenze subite dal marito] “io la credevo una coppia felice, siamo usciti anche con mia moglie a casa loro e nell'estate autunno del 2022 la signora mi chiamò per dirmi che si stava separando e dopo un mese circa ebbi la notizia anche dall'ing e fu una sorpresa e li invitai al perdono reciproco e CP_1
riconciliazione”; sul cap. 22 [Durante il periodo in cui siete state vicine di casa è
capitato che la sig.ra Le abbia chiesto aiuto perché il marito era violento e trattava Pt_4
male Lei e la figlia] “il marito mi disse l'anno scorso che in alcune occasioni la moglie chiese protezione alle forze dell'ordine nei suoi confronti”; sul cap.
26 [D.C.V se lei ha avuto occasione di assistere direttamente ad episodi di violenza in particolare verbali perpetrate dal sig. nei confronti della sig.ra “solo CP_1 Pt_4
una volta assistetti ad un forte disappunto pronunciato ad alta voce del sig.
quando la signora insisteva per una visione di sviluppo CP_1 Pt_4
dell'azienda che non trovava rispondenza nel marito e lui disse che erano cavolate, che non capiva niente e che non aveva tempo da perdere ed avvenne in ufficio nella nostra stanza”; sul cap. 32 [D.C.V che Lei ha collaborato sempre con la sig.ra per progetti con la CINA, CUBA, Repubblica Domenicana] Pt_4
“io sono a conoscenza di una lettera di incarico della MIR alla sig.ra Pt_4 19 per esplorare eventuali opportunità commerciali in Cina dove la MIR aveva già un suo fatturato consolidato, l'incarico era a titolo gratuito e di breve durata, sostanzialmente una missione in Cina e da quello che mi risulta da questo incarico non sortì alcun effetto positivo di aumento del fatturato per la MIR”; sul cap. 34 [D.C.V che La sig.ra organizzava all'interno dell'azienda Pt_4
spesso raccolte fondi anche attraverso la vendita di uova pasquali, per varie iniziative, che
Risultavano poi fatte dalla società, ad esempio per una casa famiglia a Roma, una donazione di un Defibrillatore per la GF che aveva gli uffici confinanti con la MIR,
coordinando anche il corso di formazione per il relativo uso] “ricordo queste iniziative portate avanzi dalla signora ma non so se erano fatte a nome della Pt_4
società”; sul cap. 35 [D.C.V che La sig.ra si occupava inoltre di Pt_4
organizzare gli eventi all'interno dell'azienda per i dipendenti, dalle Feste
natalizie, arrivando addirittura ad organizzare una giornata estiva fuori dalla società che ebbe una grande adesione] “non lo so, io non ho mai partecipato a queste feste”.
La teste , medico chirurgo, in risposta al capitolo 95 Testimone_5
di cui alla memoria istruttoria di parte resistente [Vero che la era solita Pt_4
riferire al parolacce e insulti di vario tipo, e che spesso gli diceva: “Non vali CP_1
niente, non sei un uomo, sei frocio, non conti un cazzo, conti meno di una merda perché
almeno la merda puzza, tu neanche quello], ha dichiarato: “queste frasi mi riferivano dal quando lo visitavo singolarmente e quando li CP_1
ricevevo congiuntamente mi diceva che la parolacce non le diceva CP_1
solo lui ma anche lei quando perdeva il controllo, ma davanti a me non sono mai state usate, mi sono state solo riferite da entrambi”. In prova contraria sui capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente sopra trascritti, la stessa teste ha dichiarato: sul cap. 14 “in occasione di una cena nel 2017”; sul cap. 15 “no mai” ADR del giudice “sono stata la loro 20 dottoressa dal 2017”; ADR “non ho visti i lividi ma l'ho vista in maniche corte quando era estate o durante le serate di gala”; sul cap. 16 “mi riferì
delle problematiche del suo matrimonio ed anche di gelosia di una dipendente che lavorava con lui e mi diceva che il matrimonio era andato bene fino all'assunzione della dipendente”; sul cap. 22 “mi chiese aiuto una sera a seguito di un forte litigio e venni contattata anche dalla Polizia forse nel 2019 per l'episodio del peperoncino e la sera andai a casa loro per capire cosa fosse successo”; sul cap. 26 “no mai”; sul cap. 32 “no”; sul cap.
34 “non lo so”; sul cap. 35 “non lo so”.
Il teste , medico ospedaliero, sui capitoli di cui alla Testimone_6
memoria istruttoria di parte resistente ha dichiarato quanto segue.
ADR “conosco le parti dal 2001 in quanto sono stato consulente scientifico della MIR e poi siamo diventati amici e ci siamo frequentati con le rispettive famiglie e talvolta anche medico delle parti”. Sul cap. 95 [Vero
che la era solita riferire al parolacce e insulti di vario tipo, e che spesso gli Pt_4 CP_1
diceva: “Non vali niente, non sei un uomo, sei frocio, non conti un cazzo, conti meno di una merda perché almeno la merda puzza, tu neanche quello”?] “mi è capitato di sentirla proferire insulti di questo tenore nell'ambito delle litigate che facevano, è accaduto quando ero in casa loro erano sempre litigi molto accesi da parte di entrambi, si partiva a volte da accuse della sig.ra Pt_4
per alcune tra cui lui la trascurava per causa del lavoro e mi sentivo chiamato in causa anche io perché spesso io andavo tardi in ufficio e uscivamo tardi verso le 20/21, un altro motivo che faceva alzare i toni era la gelosia della signora per alcune dipendenti della società, di cui lei parlava in maniera sprezzante definendole “mignotte” perché andavano vestite in maniera provocatoria che cercavano di concupirlo e se 21 telefonavano dopo le 20,30 a casa diceva che erano persone maleducate perché non rispettavano la privacy familiare e cercavo di farle capire che essendo a capo di una società internazionale era normale, anche quando andavano in giro per i convegni medici al ritorno era sempre una tragedia perchè non le dava spazio e poi infine un capitolo che li portava a litigare era perché lei era più illuminata dei soci e del commerciale della azienda e criticava il loro operato a volte anche in modo molto volgare e proponeva dei possibili interlocutori per alcuni improbabili progetti anche esteri di cui parlava direttamente a me o con il dott. preciso che comunque gli Per_7
insulti e le volgarità erano vicendevoli”.
Il teste imprenditore, cugino del Testimone_7 CP_1
, sui capitoli di cui alla memoria istruttoria del resistente, ha dichiarato
[...]
quanto segue: sul cap. 114 [Vero che la chiese al sig. Pt_4 Testimone_7
cugino del di accompagnarla in Cina per un viaggio “di lavoro” del tutto inutile, CP_1
semplicemente perché la aveva un appoggio nell'amica e architetto Pt_4 Persona_8
che si stava trasferendo in Cina nell'ambito di un programma della regione Lazio?] “si mi chiese di accompagnarla ed io andai, io sapevo perfettamente che era inutile, non era richiesto dall'azienda MIR, voleva cercare di sviluppare l'azienda del marito in Cina”; sul cap. 115 [Vero che per l'occasione, la si Pt_4
era inventato il nome di una società inesistente della quale però utilizzava i “biglietti da visita”?] “sì aveva fatto dei biglietti da visita e dei blocchi appunti con il logo della società CHINA Telemedicine System con scritte sia in italiano che in cinese, non c'era il logo MIR”; ADR GIUDICE “non so se esisteva veramente questa società”; ADR “in Cina con alcuni interlocutori che incontrammo si faceva il nome della MIR e dei suoi prodotti avevamo preparato delle slides illustrative che parlavano della MIR ed aveva portato una quantità di un componente della MIR chiamato Turbina da dare come 22 gadget presentando l'azienda e per fare conoscere l'azienda ed il suo prodotto di punta che l'apparecchio della spirometria”.
Infine il teste commercialista della società MIR Testimone_8
dal 2010 circa, in risposta al capitolo 26 di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente [D.C.V se lei ha avuto occasione di assistere direttamente ad episodi di violenza in particolare verbali perpetrate dal sig. nei confronti della sig.ra CP_1 Pt_4
ha affermato “è accaduto una volta sola a casa loro in cui ci fu una discussione un po' pesante tra di loro che io cercai di dirimere, accadde due anni fa e volarono parole grosse, la signora non voleva fornire informazioni sul prelevamento effettuato su un conto congiunto di 500.000,00 euro e fu il motivo scatenante dell'ira del marito nei confronti della signora e poi da quel momento decidemmo congiuntamente che avrei potuto tenere io la contabilità di casa (poi non lo feci in quanto mi scrisse un consulente della signora per procedere ad una divisione patrimoniale come se io fossi il consulente del marito), fu un episodio brutto ma non ci sono stati altri episodi del genere, lui si era molto adirato anche perché la signora aveva affermato di avere qualcuno che poteva aiutarla, non so a chi si riferisse”.
Per completezza mette conto evidenziare che l'unico testimone di una lite coniugale avvenuta il 01/03/2021, due ani prima l'introduzione del presente giudizio, è il domestico di origini , sentito a Persona_9
sommarie informazioni nel corso del procedimento penale, che, tuttavia,
secondo la prospettazione del resistente, è stato minacciato dalla (“se Pt_4
vuoi salvare il tuo culetto”). Anche l'altra domestica della coppia,
, sentita a sommarie informazioni dalla P.G., ha riferito di Per_10
frequenti liti tra i coniugi, aumentate da settembre 2022, allorché
evidentemente la crisi coniugale era conclamata per deflagrare il 16/11/2022 23 allorché, secondo le registrazioni prodotte dalla nel procedimento Pt_4
penale i cui atti sono stati acquisiti, il marito l'ha minacciata gravemente,
ciò che non può essere che censurato e stigmatizzato ancora una volta.
Infine non può sottacersi che, secondo quanto dedotto dal e CP_1
non contestato ex adverso, la – che, per sua stessa ammissione, prima Pt_4
del novembre 2022 non ha mai denunciato il coniuge, né si è recata al pronto soccorso, né ha chiesto aiuto a centri antiviolenza - è stata denunciata per i reati di intralcio alla giustizia, già subornazione di testimone, falsa testimonianza e calunnia.
Per tutte le ragioni sopra esposte devono essere rigettate le domande di addebito reciprocamente svolte dalle parti, al pari della domanda di mantenimento proposta dalla essendo invariata sostanzialmente la Pt_2
situazione economico-patrimoniale della stessa rispetto all'epoca di adozione dei provvedimenti provvisori sopra riportati, disponendo ella di un ingente patrimonio mobiliare, pari ad oltre un milione di euro, e di un ancor più consistente patrimonio immobiliare, come dianzi illustrato, ciò che consente di ritenere ed affermare che la stessa possiede adeguati redditi propri.
In difetto di figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autonomi non può farsi luogo all'assegnazione della casa familiare sita in
Roma Via della IA n. 46 in favore di alcuno dei coniugi.
Per tutte le motivazioni sopra esposte deve, inoltre, essere rigettata l'istanza di ordine di protezione formulata dalla ricorrente a gennaio 2025,
atteso, altresì, che i coniugi sono legalmente separati e obbligati al reciproco rispetto, vivono di fatto separati sin dal novembre 2022, gli episodi addotti 24 dalla a sostegno e fondamento della predetta istanza sono risalenti nel Pt_4
tempo.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale reciproca soccombenza per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 543/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
rigetta le domande di assegno di mantenimento e di ordine di protezione proposte dalla ricorrente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi