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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7046 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 23/01/2025 e vertente
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso da sé medesimo
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione per parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 23/01/2025
1
L'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione Parte_1 dei compensi del 16 settembre 2024, comunicato il 26.09.2024, emesso per l'attività difensiva svolta in favore di , ammesso al Patrocinio a Controparte_2
Spese dello Stato, nel giudizio n. 5804/2014 RG.
L'opponente ha evidenziato che il decreto è privo di motivazione, ha dedotto che non sono stati applicati né i minimi né i medi tabellari, ha ritenuto la liquidazione
– di € 1.500,00 – non proporzionata alla complessità dell'incarico espletato e ha chiesto la riforma del provvedimento, con applicazione dei medi o, in subordine, dei minimi, con riguardo all'attività svolta.
Il va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita in forma documentale, mediante visione del fascicolo di riferimento, e discussa oralmente in udienza.
***
Come premesso, la presente controversia attiene all'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di lite di parte ammessa al PSS adottato nel giudizio n.
5804/2014, avente ad oggetto scioglimento di comunione ereditaria.
Il giudice a quo ha liquidato le spese per l'importo di € 1.500,00.
L'opponente ha contestato la liquidazione, evidenziando che la stessa non è conforme ai parametri medi né a quelli minimi e non è proporzionata alla complessità dell'attività espletata.
Al riguardo vanno compiute alcune precisazioni.
In via preliminare, deve ritenersi corretta la determinazione del valore della controversia, compiuta con richiamo all'art. 5 DM n. 55/2014. Nel corso del giudizio a quo è infatti stata espletata CTU, che ha determinato il valore della massa ereditaria in € 1.270.400,00.
Nel caso di specie, il giudizio verte tanto sulla determinazione della massa ereditaria, con richieste di collazione di beni donati in vita dal de cuius, quanto sulla richiesta di rendiconto nei confronti di alcuni eredi, per aver gestito beni
2 ereditari. La valutazione ha richiesto la presenza di un ingegnere e di un commercialista, in ragione dell'inclusione di quote societarie nella massa.
Il valore della controversia è dunque stato correttamente individuato nella richiesta di liquidazione.
Va premesso, ancora, che è stato inizialmente difeso da altro Controparte_2 difensore, sempre con il beneficio del gratuito patrocinio, e che tale difensore ha ricevuto la liquidazione del compenso per l'attività espletata, fino alla revoca del mandato, che includeva le fasi di studio e introduttiva (decreto del 21.09.2015).
L'avv. Carlo Guido, originario difensore del ha infatti redatto l'atto di CP_2 citazione e la notifica ai convenuti (sebbene una di esse non sia andata a buon fine).
L'avv. si è poi costituito con memoria di costituzione del 30.01.2015, Pt_1 contenente la dichiarazione di costituzione e la procura, e ha proceduto al rinnovo della citazione a un solo convenuto, alla redazione delle memorie ex art. 183 co. 6
n. 1 e n. 2 c.p.c. e allo studio delle memorie avversarie. Il giudice ha disposto CTU con ordinanza del 07.10.2016, fissando l'udienza del 21.02.2017 per il giuramento del consulente. L'avv. ha nominato il consulente di parte il 24.05.2017 e il Pt_1
09.06.2017 è stato sostituito con l'avv. , sempre con il beneficio del Controparte_3
PSS.
In corso di causa è stato depositato ricorso per sequestro dall'avv. con Pt_1 istruzione documentale e provvedimento di rigetto. La richiesta di sequestro si è concentrata sul solo immobile sito in Lecce, Viale Marche n. 34, con la conseguenza che il valore della controversia per il cautelare deve valutarsi con riguardo al valore di tale bene.
Premesso quanto sopra, si esaminano le contestazioni di parte opponente, principiando dal giudizio di merito.
Quanto all'attività espletata, l'avv. ha evidenziato, per le fasi di studio e Pt_1 introduttiva, di aver redatto la comparsa di costituzione di nuovo difensore e il rinnovo della notifica dell'atto di citazione a uno dei convenuti, depositando la relativa documentazione.
L'atto di costituzione di nuovo difensore è in verità unicamente costituito dalla dichiarazione di costituzione con la procura, con la conseguenza che la redazione dello stesso non può ritenersi idonea a integrare una piena attività “introduttiva”.
3 Per la stessa attività, peraltro, è stato liquidato il precedente difensore di
[...]
, sempre con onere a carico dello Stato. CP_2
Anche per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione, l'attività è da ritenersi minima.
Per tali ragioni, la richiesta di liquidazione del compenso medio per le attività introduttiva e di studio è da ritenersi sproporzionata ed eccessiva, così come la richiesta di applicazione dei minimi per la fase introduttiva (che si è limitata alla dichiarazione di costituzione e all'invio di notifica a un solo convenuto).
Si applicano pertanto il valore minimo per la fase di studio e quello minimo decurtato del 30% per la fase introduttiva (il cui onere è stato già sostenuto dallo
Stato in favore del precedente difensore, per l'attività di redazione dell'atto di citazione e la notifica a tutti i convenuti, incluso quello presso cui la stessa non è andata a buon fine).
Per la sola fase di studio si applica la maggiorazione per numero di parti, in quanto al momento dell'intervento del difensore vi era la costituzione di 3 convenuti.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.976,00
RIDUZIONI A AR (in % sul compenso)
Riduzione del 30 % su € 1.976,00 per assenza di specifiche e
€ -592,80 distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)
Riduzione del 50 % su € 1.383,20 per gratuito patrocinio (art.
€ -691,60 130 Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 691,60
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.995,00
4 AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa
€ 1.797,00 posizione processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 4.792,00
RIDUZIONI (in % sul compenso maggiorato)
Riduzione del 50 % su € 4.792,00 per gratuito patrocinio (art.
€ -2.396,00 130 Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 2.396,00
Quanto all'attività istruttoria, parte opponente ha evidenziato che la sospensione dell'attività è avvenuta in corso di istruttoria e ha chiesto la riduzione del compenso nella misura del 30%.
Si è già evidenziato che il difensore ha ricevuto la revoca dell'incarico dopo la nomina del CTP e prima dell'avvio delle operazioni peritali, venendo poi sostituito da altro difensore (sempre con il beneficio del PSS).
Si applica dunque, per la fase istruttoria, il compenso minimo – in quanto il valore della controversia, come determinato successivamente a mezzo di CTU, è comunque prossimo alla soglia minima dello scaglione di riferimento – con maggiorazione per numero di parti.
Fase Compenso
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 8.797,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa
€ 5.278,20 posizione processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 14.075,20
RIDUZIONI A AR (in % sul compenso maggiorato)
5 Riduzione del 30 % su € 14.075,20 per assenza di specifiche e
€ -4.222,56 distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)
Riduzione del 50 % su € 9.852,64 per gratuito patrocinio (art.
€ -4.926,32 130 Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 4.926,32
Totale per il giudizio di merito: € 8.013,92 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'opponente ha poi evidenziato di aver redatto ricorso per sequestro e ha depositato il relativo ricorso.
Come già evidenziato, il procedimento cautelare ha avuto ad oggetto un solo immobile, stimato dal CTU in € 875.000,00.
Occorre poi tenere conto della natura documentale del procedimento e della circostanza che il giudice ha ritenuto il ricorso in contrasto con le allegazioni che la stessa parte ha reso in citazione. Difettando attività istruttoria e la redazione di scritti conclusivi, si esclude la fase istruttoria, mentre per le restanti il compenso viene ridotto al di sotto del minimo per l'estrema semplicità del procedimento e in ragione del contrasto evidenziato nella motivazione di rigetto.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.396,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.014,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.659,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 5.069,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa
€ 3.041,40 posizione processuale (art. 4, comma 2)
6 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 8.110,40
RIDUZIONI A AR (in % sul compenso maggiorato)
Riduzione del 030 % su € 8.110,40 per assenza di specifiche e
€ -2.433,12 distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)
Riduzione del 50 % su € 5.677,28 per gratuito patrocinio (art.
€ -2.838,64 130 Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 2.838,64
Anche in questo caso spetta la maggiorazione per rimborso spese generali, IVA e
CPA.
In merito alle spese del presente giudizio, occorre evidenziare che il è CP_1 rimasto contumace, omettendo ogni difesa e opposizione;
che la stima della massa si è avuta solo nel corso del giudizio a quo (tanto che inizialmente il primo difensore di ha dichiarato un valore della lite indeterminato), che è stata Controparte_2 svolta una sola udienza ed è stato redatto un solo scritto difensivo. Si rinvengono dunque gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, in persona della dott.ssa Viviana Mele, definitivamente pronunciando nella causa sopra epigrafata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
A) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
B) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revocato il decreto opposto, liquida all'avv. il compenso di € 8.013,92 per l'attività difensiva svolta nel Parte_1 giudizio n. 5804/2014 RG del Tribunale di Lecce in favore di
[...]
e di € 2.838,64 per l'attività difensiva svolta nel giudizio iscritto CP_2 al n. 5804-1/2014 Reg. Gen. in favore di , oltre rimborso Controparte_2 spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendone l'esborso a carico dell'erario;
C) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 23.01.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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