Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1344/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere dott.ssa MONICA CACACE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1344/2017 avente ad oggetto appello avverso sentenza numero 1581/2016 resa dal Tribunale Di Napoli in data 08.02.2016, promossa da:
R.E.M. DEL DOTT. (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CIRILLO MONICA e dell'avv. CIRILLO FAUSTA ANTONELLA
( ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CORSO C.F._1
UMBERTO I N.47/E Parte_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. IACOVONE NICOLINO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Via Andreucci, 32 81014 CAPRIATI A VOLTURNO
APPELLATO
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della soc. R.E.M. del dott. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 [...]
al fine di sentire “accertare e dichiarare Controparte_2
che il prof. in proprio e nella qualità ha eseguito per conto della convenuta Pt_1
esami Spect e Pet per un totale di €. 237.009,00; per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore, anche nella qualità, della richiamata somma oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti ad oggi;
in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare ex art. 2041 c.c. che l'istante ha eseguito prestazioni per conto della convenuta e, per l'effetto, condannare la convenuta clinica al pagamento della richiamata somma oltre interessi dal pagamento delle singole fatture”.
Si costituiva in causa la convenuta la quale preliminarmente rilevava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in relazione all'art. 38 c.p.c. in virtù del fatto che la sede legale della società fosse in Avellino, eccepiva inoltre che la controversia doveva essere incardinata innanzi al Tribunale in funzione del Giudice del
Lavoro atteso che tra il prof. e la vi era un contratto di lavoro Pt_1 Controparte_3
subordinato. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda atteso che la stessa risultava infondata e il credito vantato del tutto inesistente e comunque già ampiamente corrisposto in forma di retribuzione ordinaria e speciale.
Il Tribunale di Napoli con sentenza numero 1581/2016 resa in data 08.02.2016, rigettava la domanda e compensava le spese.
La con atto di citazione notificato in data 27.02.2017 impugnava la sentenza Pt_3
resa dal Tribunale di Napoli, reiterando in punto di fatto quanto dedotto nell'atto di pagina 2 di 9 citazione e chiedeva così provvedere: “accertare e dichiarare che il prof. Pt_1
, nella su indicata qualità, ha eseguito per conto della convenuta esami Spect e
[...]
Pet per un totale di € 237.009,00; per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della società appellante della richiamata somma oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti ad oggi;
in via subordinata accertare e dichiarare ex art 2041 c.c che l'istante ha eseguito le prestazioni per conto della appellata e, per l'effetto, condannare la convenuta clinica al pagamento della richiamata somma oltre interessi dai singoli pagamenti ad oggi”.
L'appellata si costituiva in giudizio ed eccepiva la improcedibilità dell'appello, la inammissibilità derivante dalla mancanza di specifici motivi ed infine il divieto di cui all'art. 345 comma 3^ c.p.c. Nel merito ne assumeva comunque l'infondatezza onde ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 25 ottobre 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, la Corte riservava la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che l'appello è tempestivo poiché la sentenza appellata è stata pubblicata in data 08.02.2016 e la notifica del gravame è avvenuta in data
27.02.2017 (quindi entro il termine ultimo che scadeva il 13.03.2017). Ed infatti, “in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (cfr.: Cass.Ord. n 37750 del 01.12.2021; Cass.Ord. n
15029/2020).
pagina 3 di 9 Ancora, in rito, si osserva che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e
434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello. Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione pagina 4 di 9 d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c.. Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal
Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
Nel merito la parte istante, in particolare, impugna la sentenza resa dal Tribunale di
Napoli in base a due motivi, il primo dei quali riguarda il mancato rinvenimento del fascicolo di parte in primo grado al momento della decisione (cfr.: sentenza appellata in cui, tra l'altro, si legge: “…nel merito non vi è valida prova documentale di quanto sostenuto da parte attrice nella domanda introduttiva del presente giudizio. La produzione di parte attrice risulta, infatti, ritirata all'udienza del 16.05.2013, e non più depositata….non resta, pertanto, che rigettare la domanda, stante l'assoluta impossibilità di verificarne la fondatezza, in mancanza della documentazione prodotta a sostegno di essa”).
Orbene, benché in primo grado la produzione di parte non risulti depositata in epoca successiva al suo ritiro tanto che la stessa non era presente al momento della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, non di meno la documentazione ivi allegata può essere esaminata in secondo grado. La Cassazione, sul punto, ha più volte ribadito che “in caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall'art. 190 cod. proc. civ., il giudice di primo grado deve decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, ma la parte ha la facoltà, alla stregua dell'art. 345 cod. proc. civ. ("ratione temporis" vigente), di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come nuovi" (cfr.:
Cass. Ord. n 26030 del 10.12.2014; Cass. n 28462 del 2013; Cass. n 10566 del 2007).
A sostegno della pretesa l'attrice assumeva che nell'anno 2001 la
[...]
, aveva incaricato il , nella qualità di legale rapp.te della Controparte_1 Pt_1
pagina 5 di 9 di effettuare, con macchinari di proprietà della stessa clinica, esami Spect Pt_3
(tomoscintigrafia cerebrale) e Pet (tomoscintigrafia globale corporea) e di refertare gli stessi. Per tali prestazioni la convenuta e il dott. , nella qualità, CP_1 Pt_1
pattuivano oralmente un compenso forfetario pari al 20% per ciascun esame SPECT e del 15% per ogni esame PET. I pagamenti, per espresso accordo, avvenivano a seguito di riepilogo contabile effettuato dalla che riportava il totale delle prestazioni CP_3
effettuate per ogni mese e il compenso, calcolato nella percentuale sopra indicata, spettante all'istante. La convenuta provvedeva a corrispondere i CP_1
corrispettivi pattuiti, anche se non nei tempi prescritti, fino al dicembre 2004, da tale data e fino al 30.6.2007, nonostante il dott. , continuasse ad eseguire le Pt_1
prestazioni previste, la non eseguiva i pagamenti. Controparte_3
Ed invero dall'attività istruttoria espletata in primo grado risulta provato che la Pt_3
il cui legale rapp.te era il dott. , aveva un accordo con la convenuta società in Pt_1
ragione del quale alla prima veniva riconosciuta una percentuale (inizialmente 20%, poi
15% per esami PET) sul fatturato della medicina nucleare.
In particolare, alla produzione di parte depositata nuovamente in sede di gravame, risultano allegati i seguenti documenti: esami eseguiti per conto della
[...]
dal dott. ; n. 5 ricevute n 2 Controparte_4 Parte_1 Pt_3
prospetti riepilogativi contabilità Controparte_4
Le prove testimoniali e documentali assunte in primo grado confermano l'esistenza e l'esecuzione dell'accordo. In particolare, il teste , escusso all'udienza Testimone_1
del 16.03.2013, nel confermare l'esistenza del rapporto di collaborazione di cui al credito azionato, riferiva, tra l'altro, che “…si trattava di una convenzione verbale fra il
Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona del dott. Persona_1
ed il dott. prospetti che mi si mostrano sono i prospetti della contabilità Per_2
interna analitica della e destinati ad una valutazione interna CP_1
dell'attività…gli ulteriori prospetti che mi vengono mostrati sono prospetti riepilogativi che si allegano alle fatture Asl mensilmente”.
pagina 6 di 9 Il teste coordinatrice amministrativa della Diagnostica Testimone_2
Medica, escussa alla medesima udienza, riferiva, tra l'altro che: “non so la casa di cura con chi avesse concordato il compenso del 20%. So che le prestazioni venivano rese dal dott. e successivamente la fatturazione veniva emessa dalla La Pt_1 Pt_3
circostanza della percentuale del compenso la conosco in quanto riferitami dal
e dall'allora Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Pt_1 Per_1
Ero io che preparavo tramite il mio personale la base di conto su cui veniva
[...]
calcolata la percentuale…i prospetti che mi si mostrano sono quelli che elaboravo io tramite la sig.ra . È documentazione interna della casa di cura. Quando vi erano Pt_4
contestazioni nei conteggi e venivano confrontati con i prospetti ASL e con quelli dei..del computer delle macchine…sono a conoscenza della circostanza che tra il 2005 ed il 2007 la era indietro nei pagamenti degli esami Spect e Pet ed il Controparte_5
sollecitò il saldo anche tramite me ma non ricordo la richiesta scritta..” (cfr.: Pt_1
verbale di udienza cit.).
Con i prospetti riepilogativi predisposti dall'amministrazione della convenuta, che i suddetti testi espressamente hanno riconosciuto come provenienti dalla società, poi, risulta provato l'ammontare del credito di cui si chiede il pagamento nel presente giudizio e relativamente al quale non risulta formulata alcuna specifica contestazione.
Pertanto alla per le prestazioni eseguite in favore dell'appellata Parte_3 CP_1
deve essere riconosciuti un credito di €. 237.009,00 (cfr.: prospetti riepilogativi rilasciati allegati alla produzione della società appellante). Da tale importo, però, deve essere detratta la somma di € 20.000,00 che la medesima parte appellante deduce di aver ricevuto a seguito del pagamento da parte della della prima trance pattuita CP_1
con la transazione del 13 dicembre 2013.
Con il secondo motivo di gravame, in particolare, l'istante deduce che “la transazione, formata dopo l'ammissione dei mezzi istruttori, non poteva essere prodotta nei termini in quanto veniva firmata tra le parti successivamente allo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.. Nessuna decadenza quindi si maturava. Il Tribunale avrebbe, quindi,
pagina 7 di 9 potuto valutare il documento come argomento di prova a favore della domanda attorea.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata, non essendo stata contestata dalla controparte nei termini previsti, doveva ritenersi riconosciuta e probante”.
Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'appello, la Controparte_6
deve essere condannata al pagamento in favore della
[...] [...]
della somma complessiva di € 217.009,00, oltre interessi legali a Parte_5
far data dalla domanda (messa in mora di cui alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno datata 21.11.2007) e fino al soddisfo.
Viceversa non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria poiché la richiesta della parte appellante non risulta essere una domanda di riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, cod. civ., ma una domanda di rimborso del capitale e della rivalutazione monetaria. Non è stata, dunque, invocata una somma di denaro, "oltre agli interessi ed al maggior danno da svalutazione monetaria", come si deve nei debiti di valuta ex art. 1224 cod. civ. se si intende essere indennizzati del maggior danno da svalutazione monetaria rispetto a quello già coperto dagli interessi legali, ma è stata formulata una domanda che implicitamente, ed erroneamente, assume che il debito sia di valore (Cfr.: Cass.Ord, n. 16565 del 22.06.2018; Cass.SS.UU. n 5743 del 2015 secondo cui “Il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta”).
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo in ragione del principio della soccombenza ex art 91 cpc per il presente grado di giudizio e la relativa liquidazione è effettuata in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez.
Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della pagina 8 di 9 controversia - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17) -, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_5
liquidatore avverso la sentenza numero 1581/2016 resa dal Tribunale Di Parte_6
Napoli in data 08.02.2016, e contro la , così Controparte_4
provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Napoli, condanna la al pagamento in Controparte_4
favore della somma di € 217.009,00 oltre interessi legali dal 21.11.2007 e fino al soddisfo:
b) Condanna altresì la a rimborsare alla Controparte_4
parte appellante le spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo, in € 590,00 per spese, € 7.052,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e
12,50 % per spese generali, e, quanto al secondo grado, in € 1350,00 per spese, €
9.991,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Così deciso in Napoli, 24 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 9 di 9