Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1216/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 14/06/1951, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
nato a [...] il giorno 03/09/1953, c.f.: ; CP_1 C.F._2
, nato a [...] il giorno 08/08/1966, c.f.: ; Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Marretta;
appellanti
CONTRO
, c.f.: ; Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Saetta;
appellato
In fatto e in diritto
1. , e hanno proposto appello avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Palermo del 28.12.2021, n. 5014, con cui, all'esito del giudizio promosso in opposizione alle tre ingiunzioni ex R.d. 639/1910 emesse nei loro rispettivi confronti dal per il pagamento di indennità di occupazione di immobili, Controparte_3
aveva rigettato le opposizioni e le connesse domande di risarcimento del danno e compensato le spese di lite.
L'ente appellato, costituitosi, ha dedotto l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 5.3.2025.
2. Il primo motivo attiene alla valutazione di illegittimità dell'occupazione degli immobili di proprietà del che il Tribunale ha fondato sulla constatazione della mancanza di un CP_3
contratto locativo in forma scritta, necessaria ad substantiam per tutti i contratti della P.A..
Il contrario assunto degli appellanti, sostenuto dal richiamo di precedenti pronunce di giudici di merito locali tra cui questa stessa Corte, è condivisibile, ma la questione presenta un carattere meramente qualificatorio e – in relazione al concreto oggetto del contendere – non si risolve in una riforma, neppure parziale, della statuizione del giudice.
La legge regionale siciliana n. 1/1992, a fini di sanatoria delle occupazioni di fatto degli immobili di edilizia residenziale pubblica, ha previsto l'assegnazione degli immobili occupati a coloro che abusivamente vi si erano immessi se in possesso dei requisiti per l'assegnazione,
e, come infra si dirà, ha posto a carico di costoro, una volta divenuti assegnatari, l'obbligo di corrispondere i “canoni di locazione” sin dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva occupazione. Ha in tal modo convertito un ristoro di natura risarcitoria, commisurabile in via di principio alla perdita del reddito che l'ente proprietario avrebbe potuto ricavare dalla più vantaggiosa concessione in godimento dell'unità immobiliare a terzi, in un corrispettivo da parametrare secondo criteri normativamente prestabiliti alla situazione personale e familiare dell'occupante abusivo, ancorché non utilmente collocato nella graduatoria degli aventi diritto.
Nell'anomalia delle fattispecie in esame, in cui alla formale assegnazione dell'alloggio non ha mai fatto seguito la stipula del contratto di assegnazione che la legge ha immaginato contestuale (art. 5, co. 1, legge reg. 1/1992), tenuto conto della disposizione dell'art. 8 che fa derivare dall'assegnazione l'obbligo dell'occupante divenuto assegnatario di versare i canoni di locazione dell'alloggio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di 3
effettiva occupazione, il problema che si pone è quello della sorte da riservare al rapporto tra il Comune e l'occupante assegnatario dell'immobile nel caso e per il tempo di carenza del contratto di locazione: in particolare, se (a) assimilare la situazione dell'occupante assegnatario ma non locatario a quella dell'occupante sine titulo perché privo dei requisiti occorrenti per l'assegnazione, (b) considerare l'assegnatario esonerato dal pagamento sia dell'“indennità di occupazione”, stante la legittimità della sua attuale permanenza nell'immobile, sia dei canoni di locazione, stante la carenza del presupposto contrattuale o (c) ritenerlo obbligato a corrispondere i “canoni” già dall'atto amministrativo di assegnazione dell'alloggio, pur in carenza del titolo contrattuale.
Questa Corte reputa conforme alla legge, oltre che maggiormente ragionevole, la terza opzione. L'art. 8 della legge regionale n. 1/1992 prevede, infatti, al comma 1, che “I canoni di locazione degli alloggi assegnati decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva occupazione”, e, al comma 2, che “Per gli alloggi che alla data dell'occupazione risultano privi di opere di urbanizzazione primaria il canone di locazione decorre dal primo giorno successivo alla stipula del relativo contratto locativo”. Ciò induce a credere che per gli immobili non privi di opere di urbanizzazione primaria, tra i quali in mancanza di prova contraria sono da annoverare quelli occupati dagli appellanti, un “canone” sia dovuto anche in assenza della formale stipula del contratto di locazione.
3. Ne discende l'infondatezza del secondo motivo di gravame, concernente la legittimità del ricorso allo strumento dell'ingiunzione ex r.d. 639/1910, dal momento che esso, nelle argomentazioni degli appellanti, postula la condivisibilità dell'assunto, testé respinto, dell'illiceità della permanenza negli immobili degli occupanti assegnatari e della natura risarcitoria del connesso credito dell'ente pubblico concedente.
È appena il caso di ricordare (da ultimo, Cass. S.U. 2448/2025) che lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, quale deve intendersi quello determinato con atto amministrativo sulla base di criteri stabiliti e situazioni di fatto previste da norme legislative statali e regionali, 4
com'è per i canoni dovuti dagli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazioni dello Stato alla Regione o al
Comune.
3. Infondato e da disattendere è altresì il terzo motivo di appello, con cui si critica il convincimento del primo giudice che le missive inviate dal e menzionate in sentenza CP_3
siano state idonee a impedire il maturarsi del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, n. 3), c.c..
Premesso che né gli appellanti né il hanno prodotto in giudizio gli atti in Controparte_3
parola o ne hanno trascritto il tenore, la Corte, alla stregua del contenuto delle missive approssimativamente indicato nell'atto di appello (cfr. Cass. S.U. 4835/2023), reputa – rimeditando in tal senso, alla luce del più recente insegnamento della Suprema Corte, l'assai restrittivo convincimento espresso nella sentenza n. 1316/2018 – che esse rispondano ai requisiti di cui agli artt. 1219 e 2943, co. 4, c.c., giacché sufficienti a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto (Cass.
5140/2021, cit.). È invero da escludere che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o descrivere nel dettaglio la fonte del credito, essendo sufficienti la richiesta scritta di adempimento rivolta al debitore e il riferimento a una determinata vicenda storico-fattuale idonea a giustificarla (Cass. 7835/2022), anzi persino la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa quando esprimente la chiara volontà del creditore di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015).
4. Non meritevole di accoglimento è, infine, il motivo di appello che attiene al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mancata conclusione del contratto di locazione, essendo le relative domande carenti sotto il profilo assertivo e non riscontrate da alcuna prova del pregiudizio patrimoniale e/o esistenziale che dall'asserito inadempimento dell'amministrazione comunale sarebbe derivato agli attuali utilizzatori degli immobili.
5. L'appello è pertanto integralmente da respingere, con la conseguente condanna degli appellanti, in solido, a rifondere al le spese del grado, che si liquidano in Controparte_3
complessivi euro 7.160,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.. 5
Sussistono, nei confronti degli appellanti in solido i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da , e avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Palermo del 28.12.2021, n. 5014; condanna gli appellanti in solido a rifondere al le spese del grado, che Controparte_3
liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a.
e all'i.v.a.; dà atto che sussistono, nei confronti degli appellanti in solido i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo