Art. 280.
(Capacita' giuridica delle persone di nazionalita' nemica).
Le persone di nazionalita' nemica conservano la piena capacita' civile e il libero esercizio dei loro diritti, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Esse conservano la capacita' processuale attiva e passiva.
Qualora una persona di nazionalita' nemica sia convenuta in giudizio davanti a un'autorita' giurisdizionale, questa, se ritiene che essa non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, nomina una persona che la rappresenti in giudizio.
(Capacita' giuridica delle persone di nazionalita' nemica).
Le persone di nazionalita' nemica conservano la piena capacita' civile e il libero esercizio dei loro diritti, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Esse conservano la capacita' processuale attiva e passiva.
Qualora una persona di nazionalita' nemica sia convenuta in giudizio davanti a un'autorita' giurisdizionale, questa, se ritiene che essa non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, nomina una persona che la rappresenti in giudizio.