Articolo 280 della Legge di guerra
Articolo 279Articolo 281
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30 settembre 1938
Art. 280.

(Capacita' giuridica delle persone di nazionalita' nemica).

Le persone di nazionalita' nemica conservano la piena capacita' civile e il libero esercizio dei loro diritti, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Esse conservano la capacita' processuale attiva e passiva.

Qualora una persona di nazionalita' nemica sia convenuta in giudizio davanti a un'autorita' giurisdizionale, questa, se ritiene che essa non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, nomina una persona che la rappresenti in giudizio.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938