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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4053/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 4053/2023 promossa da: 1. , nato il [...] a [...]/BA, Brasile;
Controparte_1
2. , minore rappresentato dai genitori Parte_1
e , Controparte_1 Persona_1 nata il [...] a [...]/BA, Brasile;
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder loro riconosciuta la Controparte_2 propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di
[...]
, nato in Italia in [...] 15/06/1855, a Magrè, frazione del comune di Schio Per_2
(Vicenza), successivamente emigrato in Brasile ove contraeva matrimonio il 15/07/1884 con , senza mai naturalizzarsi brasilliano e dalla cui unione ebbe CP_3 origine l'odierna discendenza. Nel ricorso è riportata la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. All'udienza del 31.01.2025 il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_2
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_2
Nel merito Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva infatti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina”. L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555\1912, ove era dichiarato che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera”. Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in particolare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986. La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del 1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli. La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo recepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991. La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status. Orbene. Va preliminarmente rilevato che l'avo era nato in [...] il Persona_2
15.06.1855 e dunque prima dell'annessione al Regno d'Italia (avvenuta nel 1866), mentre non è possibile – sulla scorta di quanto in atti – avere contezza del fatto che comunque l'espatrio sia avvenuto in epoca successiva, talché si pone la questione in ordine alla sussistenza o meno della cittadinanza italiana in capo al medesimo. Al riguardo si osserva innanzitutto come, al fine di poter fondare l'esito positivo di una tale valutazione, non appaia in sé risolutore né pienamente soddisfacente il richiamo alle previsioni di cui al Codice Civile del 1865 (artt.4-15) in materia di cittadinanza e la circostanza che tali disposizioni fossero tratte dal precedente Codice Civile del Regno di Sardegna (Statuto Albertino del 1848). Per quanto quest'ultimo riconoscesse, infatti, i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli e le relative statuizioni del Cod. Civ. del 1865 (contenute negli artt. 4-15) li riprendessero, pare infatti difficile poter ritenere la sussistenza di una simile immediata “continuità normativa” soprattutto rispetto ai Veneti che regnicoli (relativamente al Regno di Sardegna) non furono;
né comunque e soprattutto appaiono in essi rinvenibili norme da cui, direttamente o indirettamente, potersi ricavare il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a coloro che erano emigrati all'estero prima della proclamazione del Regno di Italia (1861) e, nello specifico dei territori Veneti, prima dell'annessione al Regno di Italia (22.10.1866). Del pari, non appaiono in tal senso chiarificatrici neppure la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.1.1901 – che, stante la vastità dello stesso, andava a disciplinare il fenomeno dell'emigrazione, con specifiche disposizioni in particolare in ordine all'emigrazione verso i paesi transoceanici – e successivamente la legge n. 217 del 17.5.1906. Certo si dà atto, come riconosciuto anche da varia giurisprudenza di merito, di come - a fronte di un fenomeno di tale vastità - si determinò un ampio ed articolato dibattito politico, che evidentemente andò ad incidere sul riconoscimento della cittadinanza (pur solo parzialmente modificandone la disciplina). In tale contesto si inserisce, a parere di questo giudicante, l'interpretazione orientata delle norme che ha inteso portare al positivo riconoscimento della cittadinanza italiana anche a coloro che erano emigrati in epoca anteriore all'ingresso nel Regno d'Italia dello stato preunitario di appartenenza. Tale orientamento è consolidato in sede amministrativa e basato sostanzialmente sulla considerazione di “non esclusione” – nel Cod. Civ. del 1865 - della fattispecie:
“ ... l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno D'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana …” (così in “Io cittadino- Regole per la Cittadinanza,
[...]
Direzione Centrale per i diritti civili, Controparte_4 la cittadinanza e le minoranze. E negli stessi termini “Il massimario per l'ufficiale di stato civile”, ed. 2012). Il discrimine è dunque individuato in due presupposti: (1) l'essere stato (o meno) il soggetto ancora in vita, seppur all'estero, al momento dell'ingresso dello Stato preunitario di appartenenza nel Regno d'Italia; (2) non aver a tale data (volontariamente) acquisito la cittadinanza dello stato estero. Dovendosi condividere tale interpretazione, appare argomento ulteriormente in tal senso idoneo a fondare una valutazione positiva il principio di uguaglianza – sancito dall'art. 3, comma 1, della Costituzione italiana – da cui non può che trarsi la conclusione per cui per tutti gli individui nati in uno degli Stati preunitari deve essere adottata la stessa soluzione, non potendosi distinguere i nati nel Regno Sabaudo da coloro che erano provenienti dagli altri regni o territori (tra cui, evidentemente, i Veneti provenienti dall'Impero Austroungarico), confluiti nel Regno di Italia in tempi diversi. Per le ragioni esposte, si deve pertanto ritenere che , nato prima Persona_2 dell'annessione del Veneto al Regno di Italia avvenuta il 22 ottobre 1866, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione. Come già rilevato, è' documentato che emigrato in Brasile, non Persona_2 si naturalizzò mai cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti. Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova riscontro nella documentazione versata in atti telematicamente, documentazione tutta debitamente tradotta ed apostillata. Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discendenza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana o comunque passaggi in linea femminile ma con figli nati anteriormente al 1948 e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni legate a quest'ultima ipotesi. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_3
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Conseguentemente, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta. La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: 1. , nato il [...] a [...]/BA, Brasile;
Controparte_1
2. , minore rappresentato dai genitori Parte_1
e , Controparte_1 Persona_1 nata il [...] a [...]/BA, Brasile;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Venezia, 15.03.2025 Il giudice onorario dott.ssa Giuseppina Zito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 4053/2023 promossa da: 1. , nato il [...] a [...]/BA, Brasile;
Controparte_1
2. , minore rappresentato dai genitori Parte_1
e , Controparte_1 Persona_1 nata il [...] a [...]/BA, Brasile;
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder loro riconosciuta la Controparte_2 propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di
[...]
, nato in Italia in [...] 15/06/1855, a Magrè, frazione del comune di Schio Per_2
(Vicenza), successivamente emigrato in Brasile ove contraeva matrimonio il 15/07/1884 con , senza mai naturalizzarsi brasilliano e dalla cui unione ebbe CP_3 origine l'odierna discendenza. Nel ricorso è riportata la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. All'udienza del 31.01.2025 il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_2
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_2
Nel merito Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva infatti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina”. L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555\1912, ove era dichiarato che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera”. Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in particolare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986. La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del 1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli. La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo recepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991. La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status. Orbene. Va preliminarmente rilevato che l'avo era nato in [...] il Persona_2
15.06.1855 e dunque prima dell'annessione al Regno d'Italia (avvenuta nel 1866), mentre non è possibile – sulla scorta di quanto in atti – avere contezza del fatto che comunque l'espatrio sia avvenuto in epoca successiva, talché si pone la questione in ordine alla sussistenza o meno della cittadinanza italiana in capo al medesimo. Al riguardo si osserva innanzitutto come, al fine di poter fondare l'esito positivo di una tale valutazione, non appaia in sé risolutore né pienamente soddisfacente il richiamo alle previsioni di cui al Codice Civile del 1865 (artt.4-15) in materia di cittadinanza e la circostanza che tali disposizioni fossero tratte dal precedente Codice Civile del Regno di Sardegna (Statuto Albertino del 1848). Per quanto quest'ultimo riconoscesse, infatti, i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli e le relative statuizioni del Cod. Civ. del 1865 (contenute negli artt. 4-15) li riprendessero, pare infatti difficile poter ritenere la sussistenza di una simile immediata “continuità normativa” soprattutto rispetto ai Veneti che regnicoli (relativamente al Regno di Sardegna) non furono;
né comunque e soprattutto appaiono in essi rinvenibili norme da cui, direttamente o indirettamente, potersi ricavare il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a coloro che erano emigrati all'estero prima della proclamazione del Regno di Italia (1861) e, nello specifico dei territori Veneti, prima dell'annessione al Regno di Italia (22.10.1866). Del pari, non appaiono in tal senso chiarificatrici neppure la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.1.1901 – che, stante la vastità dello stesso, andava a disciplinare il fenomeno dell'emigrazione, con specifiche disposizioni in particolare in ordine all'emigrazione verso i paesi transoceanici – e successivamente la legge n. 217 del 17.5.1906. Certo si dà atto, come riconosciuto anche da varia giurisprudenza di merito, di come - a fronte di un fenomeno di tale vastità - si determinò un ampio ed articolato dibattito politico, che evidentemente andò ad incidere sul riconoscimento della cittadinanza (pur solo parzialmente modificandone la disciplina). In tale contesto si inserisce, a parere di questo giudicante, l'interpretazione orientata delle norme che ha inteso portare al positivo riconoscimento della cittadinanza italiana anche a coloro che erano emigrati in epoca anteriore all'ingresso nel Regno d'Italia dello stato preunitario di appartenenza. Tale orientamento è consolidato in sede amministrativa e basato sostanzialmente sulla considerazione di “non esclusione” – nel Cod. Civ. del 1865 - della fattispecie:
“ ... l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno D'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana …” (così in “Io cittadino- Regole per la Cittadinanza,
[...]
Direzione Centrale per i diritti civili, Controparte_4 la cittadinanza e le minoranze. E negli stessi termini “Il massimario per l'ufficiale di stato civile”, ed. 2012). Il discrimine è dunque individuato in due presupposti: (1) l'essere stato (o meno) il soggetto ancora in vita, seppur all'estero, al momento dell'ingresso dello Stato preunitario di appartenenza nel Regno d'Italia; (2) non aver a tale data (volontariamente) acquisito la cittadinanza dello stato estero. Dovendosi condividere tale interpretazione, appare argomento ulteriormente in tal senso idoneo a fondare una valutazione positiva il principio di uguaglianza – sancito dall'art. 3, comma 1, della Costituzione italiana – da cui non può che trarsi la conclusione per cui per tutti gli individui nati in uno degli Stati preunitari deve essere adottata la stessa soluzione, non potendosi distinguere i nati nel Regno Sabaudo da coloro che erano provenienti dagli altri regni o territori (tra cui, evidentemente, i Veneti provenienti dall'Impero Austroungarico), confluiti nel Regno di Italia in tempi diversi. Per le ragioni esposte, si deve pertanto ritenere che , nato prima Persona_2 dell'annessione del Veneto al Regno di Italia avvenuta il 22 ottobre 1866, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione. Come già rilevato, è' documentato che emigrato in Brasile, non Persona_2 si naturalizzò mai cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti. Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova riscontro nella documentazione versata in atti telematicamente, documentazione tutta debitamente tradotta ed apostillata. Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discendenza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana o comunque passaggi in linea femminile ma con figli nati anteriormente al 1948 e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni legate a quest'ultima ipotesi. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_3
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Conseguentemente, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta. La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: 1. , nato il [...] a [...]/BA, Brasile;
Controparte_1
2. , minore rappresentato dai genitori Parte_1
e , Controparte_1 Persona_1 nata il [...] a [...]/BA, Brasile;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Venezia, 15.03.2025 Il giudice onorario dott.ssa Giuseppina Zito