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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2024, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1079/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 272/2022, estensore Dott.ssa Franca Molinari promossa da
(C.F. ), in qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
impresa individuale con il Parte_2 patrocinio dell'avv. GIULIO SANTAGOSTINO elettivamente domiciliato in VIGEVANO
VIA D'AVALOS, 23 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CAROLINA BRUNO e dall'avv. PATRIZIA CASTIGLIONI ( C.F._3
elettivamente domiciliato in BUSTO ARSIZIO VIA SAN GREGORIO, 4 presso i difensori
APPELLATO -APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
In riforma della gravata sentenza Tribunale di Busto Arsizio sez. Lavoro n. 272/2022 pubbl. il
12/08/2022 – giudizio rg n. 531/2021 – notificata il 01/09/2022
pagina 1 di 14 1) affermare e dichiarare che il contratto datato 15/10/20 (documento 3 di parte ricorrente in primo grado) non si è perfezionato e pertanto la disciplina ivi contenuta non è applicabile al rapporto intercorso tra le parti né utilizzabile ai fini del decidere e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto all'appellato da parte dell'appellante, per i Controparte_1
motivi di cui al presente atto
2) in subordine affermare e dichiarare che la clausola n. 4 del contratto datato
15/10/20(documento 3 di parte ricorrente in primo grado) non stabilisce il diritto in capo al
Sig. ad un compenso fisso mensile di euro 2.000,00 svincolato dagli effettivi Controparte_1
risultati raggiunti, ma un mero acconto/anticipo sulle provvigioni future maturande e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto all'appellato da parte Controparte_1
dell'appellante, per i motivi di cui al presente atto
3) In ogni caso in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dall'odierno appellante condannare l'appellato a versare all'appellante la Controparte_1
somma di euro 2.437,92, ovvero altra somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, per i motivi tutti di cui al presente atto
4) in ulteriore ed estremo subordine accertare e dichiarare che la somma eventualmente dovuta dall'appellante all'appellato a saldo di compenso fisso è pari ad euro 2.725,46 e non ad euro 5.464,85.
5) In via istruttoria
• ammettersi occorrendo prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte con testi: residente in [...], c/i Testimone_1 Testimone_2 ditta resistente, Sig. titolare della ditta di Imer (TN), Tes_3 Organizzazione_1
Sig. Sig della , della ditta Tes_4 Testimone_5 Organizzazione_2 Testimone_6
, Sig. legalerappresentante pt della ditta Org_3 Per_1 Organizzazione_4
[...
• Senza inversione dell'onere della prova ammettersi occorrendo prova per interrogatorio formale del ricorrente e per testi sui seguenti capitoli:
1) “vero che dopo un primo contatto avvenuto nell'aprile del 2020 le parti si incontrarono nell'ottobre 2020 e concordarono di dare avvio alla collaborazione nei seguenti termini: incarico al ricorrente, senza alcun vincolo di subordinazione, di reperire nuovi clienti e quindi nuovi ordini con esclusivo compenso provvigionale sul fatturato realizzato dal stesso CP_1 ovvero da agenti dallo stesso selezionati”
pagina 2 di 14 2) “vero che tra l'ottobre 2020 ed il gennaio 2021 per il tramite dell'opera del ricorrente erano reperiti di fatto solo 4 clienti nuovi e precisamente , , Org_5 Org_6
” e “ ” CP_2 Parte_3
3) “vero che il cliente ” ha ricevuto la merce ordinata (di cui al doc. 1 che mi si Parte_3 rammostra) ma non ha mai saldato quanto dovuto né reso la merce ricevuta”
4) “vero che con il cliente ” sono sorti problemi in corso di esecuzione del CP_2 contratto e lo stesso risulta in arretrato sui pagamenti dovuti”
5) “vero che durante il periodo di collaborazione il si rendeva solo saltuariamente CP_1
disponibile per incontri e colloqui periodici in azienda (meno di una volta a settimana in media) e che in più occasioni criticava le modalità di gestione dell'attività commerciale a dottate dal e dalle collaboratrici, mettendone in discussione le capacità e/o Pt_1
proponendo iniziative commerciali del tutto inadeguate rispetto alle esigenze dell'azienda e precisamente: il chiedeva insistentemente il rifacimento del sito internet aziendale CP_1
con una spesa preventivata di circa 3.000,00 euro, chiedeva l'acquisto di software specifico per gestione agenti con spesa di euro 150,00 per ogni agente da inserire nel programma, criticava ripetutamente le capacità della collaboratrice dicendole che Testimone_1
era “inadeguata” ed “incapace”
6) “vero che il cliente è cliente reperito dal Sig. ed allo stesso Org_2 Pt_1
segnalato da altro cliente del (precisamente dalla Pt_1 Organizzazione_7
e gli accordi con tale cliente furono trattati e conclusi dal medesimo ”
[...] Pt_1
7) “vero che il Sig. ha fornito sia al che al Sig. diversi nominativi Pt_1 CP_1 Pt_4 di potenziali clienti dallo stesso reperiti”
8) “vero che il Sig. ed il Sig sono nominativi reperiti dal Sig. Tes_4 CP_3
e che nessun contratto hanno mai concluso per l'appellante” Pt_1
Organ 9) “vero che il Sig. titolare della ditta iniziò a collaborare con il Sig. CP_1 Pt_1 solo dopo la cessazione dei rapporti con il CP_1
10)“vero che l' è cliente di sin da prima Org_4 Org_4 Pt_1 dell'ottobre2020 ed il relativo contratto fu concluso dal ” Pt_1
11) “vero che la ditta è cliente del Sig. sin Parte_5 Pt_1 dal gennaio 2020 ed il relativo contratto fu concluso dal Sig. ” Pt_1
12) “vero che l'appellante, durante il periodo di collaborazione, ha concesso al CP_1 accesso al programma che permetteva di verificare ordini e vendite Org_8 dell'appellante stessa”
pagina 3 di 14 13) “vero che il ha percepito nel corso del rapporto con l'appellante la complessiva CP_1 somma di euro 3.274,44 a titolo di anticipi provvigioni e rimborsi spese”
14) “vero che il nel corso del rapporto con l'appellante tra ottobre 2020 e gennaio CP_1
2021 ha maturato compenso per provvigioni pari a complessivi euro 836,52
Interrogatorio formale del su tutti i capitoli. Testi: Controparte_1 Testimone_1
residente in [...] e c/o ditta appellante su tutti i Testimone_2 capitoli, Sig. titolare della ditta di Imer (TN) sul Tes_3 Organizzazione_1
capitolo 6, Sig. sul capitolo 8, Sig. della sul Tes_4 Testimone_5 Organizzazione_2 capitolo 6, della ditta sul capitolo 11, Sig. legale Testimone_6 Org_3 Per_1
rappresentante pt della ditta sul capitolo 10. Organizzazione_4
Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Piaccia alla Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande n. 1, 2 e 4 del ricorso in appello avversario, per le ragioni tutte di cui al § 4 della presente memoria in quanto proposte per la prima volta come domande nuove nel presente giudizio di appello;
- accertare e dichiarare, altresì, l'inammissibilità dell'appello per mancata specifica indicazione dei relativi motivi.
IN VIA PRINCIPALE:
Org
- rigettare, in ogni caso l'appello proposto dalla di Parte_6 Parte_1
avverso la sentenza n. 272/2022 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione
[...]
di Giudice del Lavoro confermando la sentenza nelle parti impugnate da controparte.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE:
- riformare parzialmente la sentenza n. 272/2022 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro nelle parti in cui la stessa ha rigettato le domande proposte in primo grado dal con il ricorso ex art. 414 cpc con riferimento al compenso variabile CP_1
nella misura da accertarsi in corso di causa o quantificato, se del caso, secondo equità in un importo non inferiore ad € 7.570,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione (§ 6.1), alla anticipata risoluzione del contratto senza giusta causa in data 18.1.2021 con conseguente richiesta di compenso fisso sino alla scadenza naturale dello stesso (15.10.2023) con condanna alla corresponsione dell'importo di € 66.000,00 (€ 2.000,00 per 33 mesi) oltre pagina 4 di 14 interessi e rivalutazione (§ 6.2), all'accertamento della violazione da parte della degli obblighi di informazione e consegna di documentazione di cui al Parte_7
punto 4 del contratto di collaborazione con conseguente condanna al risarcimento del danno in misura da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa (§ 6.3) e nella parte in cui ha compensato le spese di lite nella misura del 50% (§ 6.4) accogliendo le suddette relative domande.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio
Si insiste che l'Ecc. ma Corte dia ingresso a tutte le prove richieste in primo grado, reiterando integralmente le istanze tutte di cui al ricorso ex art. 414 cpc e alla memoria di replica alla riconvenzionale con tutti i testi ivi indicati.
Si insiste, altresì, affinché ex art. 210 cpc la Corte ordini alla l'esibizione Parte_2
dei libri IVA delle fatture di vendita a partire dal 15.10.2020 ad oggi, di tutte le scritture contabili e della documentazione necessaria per il calcolo del compenso variabile.
Si insite che la Corte voglia disporre CTU contabile la fine di determinare gli importi dovuti al CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 272/2022 pubblicata il 12/08/2022 il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio,
Sezione Lavoro, nella causa promossa da contro Controparte_1 [...]
(impresa individuale con attività di noleggio e vendita di biciclette Parte_2
da turismo) ha così deciso: “Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.464,87, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente del 50% delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000 per compensi, oltre accessori. Spese restanti compensate fra le parti”.
Con ricorso depositato in data 13/05/2021 il Sig. aveva adito il Tribunale di Busto CP_1
Arsizio in base ad un contratto di contratto di collaborazione denominato contratto di consulenza sviluppo commerciale (in data 15/10/2020) con di Parte_2 che prevedeva “l'incarico di promuovere i prodotti sviluppando i Parte_1
rapporti commerciali con interlocutori di rilievo sia direttamente o indirettamente avvalendosi anche di agenti scelti in accordo con la Committente” per la durata di tre anni, a partire dalla sua sottoscrizione. lamentava l'interruzione senza giusta causa del CP_1
rapporto per recesso del committente, avvenuto in data 18/01/2021 e motivato con il mancato raggiungimento dei risultati e a problemi relativi a comportamenti ed atteggiamenti dalle pagina 5 di 14 “conseguenze negative”; rivendicava inoltre il pagamento integrale dei compensi minimi contrattualmente pattuiti al netto degli acconti ricevuti, oltre che dei compensi ulteriori a percentuale;
chiedeva quindi al Tribunale, previo accertamento dell'esistenza del contratto di durata triennale e della sua risoluzione in assenza di giusta causa, la condanna del resistente al pagamento delle seguenti somme:
- euro 5.464,87 per compenso fisso mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021
- quanto meno euro 7.570,00 per compenso variabile
- euro 66.000,00 a titolo risarcitorio, corrispondente alla somma di 2.000,00 mensili fino alla scadenza del termine apposto al contratto
- la condanna del resistente al risarcimento di ulteriori danni per “violazione degli obblighi di consegna” cioè l'informativa sul fatturato (sul tipo dell'estratto provvigionale) di cui al punto
4 del contratto.
Si costituiva ritualmente il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del Sig. a restituire la somma di euro CP_1
2.437,92 corrisposta in corso di rapporto, quale differenza su anticipo provvigionale non dovuto, poiché il maturato secondo contratto ammontava ad euro 836,52 e il resistente aveva pagato euro 3.274,44 al ricorrente, affermando inoltre di non aver operato nessun recesso anticipato rispetto alla scadenza del termine, dal momento che “il patto eventualmente contenente la determinazione di durata del rapporto non è validamente raggiunto sotto il profilo formale” in quanto il non aveva consegnato a resistente il documento CP_1 Pt_1
con la sua sottoscrizione e quindi il contratto non poteva dirsi validamente stipulato.
Il Giudice di primo grado, senza svolgimento dell'istruttoria orale chiesta da entrambe le parti, ha accolto soltanto la domanda relativa al pagamento del compenso fisso ritenendo a) che il contratto fosse stato validamente stipulato (anche per quanto riguarda il termine triennale) con la sottoscrizione di e la pacifica esecuzione per diversi mesi b) che Pt_1
l'importo fisso quale anticipo provvigionale di 2.000 euro mensili fosse un minimo comunque garantito conguagliabile solo a favore del respingeva di conseguenza la domanda CP_1
riconvenzionale del resistente c) che il recesso di per inadempimento consistito nel Pt_1
mancato raggiungimento dei risultati di vendita fosse giustificato, in quanto l'obbligazione assunta dallo stesso era un'obbligazione di risultato, essendosi il medesimo impegnato a reperire nuovi clienti;
dai documenti prodotti in atti si evinceva che tra l'ottobre 2020 ed il gennaio 2021 erano stati reperiti solo 4 nuovi clienti;
d) che la domanda di condanna al pagamento del compenso provvigionale, unitamente a quella relativa al risarcimento dei danni pagina 6 di 14 fosse infondata, dal momento che, quanto alla prima, il ricorrente non aveva provato alcunché in relazione al fatturato da lui “generato” e quanto al risarcimento, lo stesso non aveva individuato precisamente i danni né il nesso di causa tra la condotta ed i danni asseritamente subiti.
con atto depositato in data 30/09/2022, ha proposto appello, Parte_1
insistendo per la riforma della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo l'appellante censura la parte della sentenza ove si afferma “E' documentale la conclusione fra le parti del contratto in data 15/10/2021[2020] (doc. 3 da parte ricorrente) fra il Sig. , che ha ammesso di averlo Parte_1 sottoscritto, e il ricorrente anche se quest'ultimo non ha consegnato al resistente il CP_1 documento a sua volta sottoscritto” e la parte della sentenza ove conseguentemente si afferma “Il contratto si è perfezionato con la firma del signor e la ricezione e Pt_1
l'esecuzione del medesimo da parte del ricorrente”.
L'appellante principale contesta la statuizione del primo Giudice relativa al perfezionamento dell'accordo stipulato tra le parti: il documento prodotto non ha infatti alcun valore, dal momento che per il perfezionarsi del contratto lo stesso avrebbe dovuto essere sottoscritto da entrambe le parti e pervenire sottoscritto ad entrambe le parti, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Con il secondo motivo impugna la parte della sentenza che ha riconosciuto il diritto Pt_1
del al compenso fisso in euro 5.464,87, nel punto in cui il Tribunale ha statuito: CP_1
“Quanto al “compenso fisso” gli accordi intercorsi tra le parti prevedevano un anticipo provvigioni (vedi doc. 3 di parte ricorrente). Il compenso concordato era espressamente legato al fatturato prodotto (provvigioni) per i quali era concordato un anticipo garantito. Il significato letterale non può che essere quello di aver stabilito un compenso minimo fisso di euro 2.000, salvo conguaglio in senso favorevole al consulente. La resistente dovrà, pertanto, essere condannata a corrispondere l'importo di € 5.464,87 a saldo degli anticipi garantiti per la collaborazione prestata dal ricorrente sino alla risoluzione del contratto”
L'appellante non concorda con l'interpretazione data dal Tribunale alla clausola contrattuale relativa alla previsione di un importo mensile di euro 2.000,00 a favore di tale CP_1 somma non costituisce infatti un “fisso” minimo ma un anticipo provvigioni: al punto 4 del menzionato documento si legge espressamente: “il compenso per l'attività svolta
(commissioni) è determinato da anticipo su percentuali/commissioni (vedi allegato elenco tabella prodotti e commissioni). La committente si obbliga quindi a corrispondere per
pagina 7 di 14 l'attività svolta direttamente dal consulente un compenso (commissioni) sul venduto fatturato maturato come da allegata tabella commissioni”.
Con il terzo motivo impugna il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione Pt_1
di quanto corrisposto. L'errato riconoscimento nella sentenza gravata del diritto dell'appellato ad un compenso garantito ha avuto come effetto il rigetto della domanda riconvenzionale svolta per la restituzione degli anticipi provvigionali versati ma non dovuti in quanto non maturati.
Parte appellante insiste quindi nell'affermare l'inesistenza del diritto del ad un CP_1
compenso garantito di euro 2.000,00 mensili, in luogo di un mero diritto ad ottenere anticipi sulle future, maturande, provvigioni.
Il fatturato incassato riferibile al ammontava, nei pochi mesi di collaborazione con la CP_1
società ad euro 11.153,63 al netto di Iva ( i 4 affari procurati) e quindi il compenso provvigionale dovuto è pari ad euro 836,52 (anche a voler concedere sull'intera somma una provvigione del 7,5% in luogo di quella più corretta del 5%). Pertanto, risultano incassati dal euro 2.437,92 non dovuti (euro 3.274,44 versati – euro dovuti 836,52 = 2.437,92) CP_1
somma della quale l'appellante chiede la restituzione.
Con il quarto motivo di gravame impugna la sentenza in ordine alla quantificazione Pt_1
della somma riconosciuta dal Tribunale in favore di in euro 5.464,87 per differenze CP_1
rispetto al percepito. Nella denegata ipotesi di conferma di tale statuizione ricorda che il rapporto aveva avuto una durata di 3 mesi (metà ottobre 2020 – 18 gennaio 2021). Il totale del compenso fisso sarebbe in ipotesi di 6.000,00 euro totali, meno l'importo percepito di euro
3.274,44, e quindi la somma residua, ove dovuta, risulterebbe pari ad euro 2.725,56 e non
5.464,87.
L'appellante reitera tutti i capitoli di prova testimoniale di cui alla memoria di primo grado
(cap. da 1 a 14).
In data 16/01/2023 si è costituito in giudizio il Sig. contrastando il gravame e CP_1
svolgendo appello incidentale.
Preliminarmente viene eccepita l'inammissibilità delle conclusioni ai punti 1,2 e 4 dell'appello poiché non presenti nella memoria di primo grado. Nel merito, l'appellato sostiene la correttezza della sentenza sia sulla conclusione del contratto, sia sulla clausola del minimo garantito nonché sulla quantificazione del compenso fisso, evidenziando la correttezza della somma attribuita dal Giudice quale differenza fra le fatture e le note pro forma . Contestualmente viene proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che pagina 8 di 14 ha rigettato le domande relative al compenso variabile nella misura da accertarsi in corso di causa o quantificato, se del caso, secondo equità in un importo non inferiore ad € 7.570,00, all'anticipata risoluzione del contratto senza giusta causa in data 18.1.2021 con conseguente richiesta di compenso fisso sino alla scadenza naturale dello stesso (15.10.2023) nell'importo di € 66.000,00 (€ 2.000,00 per 33 mesi) oltre interessi e rivalutazione, all'accertamento della violazione da parte della degli obblighi di informazione e consegna di Parte_7
documentazione di cui al punto 4 del contratto di collaborazione con conseguente condanna al risarcimento del danno in misura da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa.
Infine impugna la sentenza relativamente al capo sulle spese, ritenendo comunque CP_1
ingiustificata una loro compensazione, anche parziale. Anche l'appellante incidentale ripropone le proprie istanze di prova orale, non ammesse dal primo Giudice.
La Corte, con ordinanza del 15.3.2023 ha ammesso la prova per testimoni sul capitolo 13bis dell'originario ricorso di in merito alla conclusione di ulteriori affari rispetto a quelli CP_1
esposti da nel proprio documento 3 prodotto. Quindi, esperita la prova alle udienze Pt_1
del 10.5.2023 e 28.6.2023, ed esperito con esito negativo ulteriore tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 8.11.2023, come da dispositivo riportato in calce.
***
Circa l'eccepita inammissibilità di parte delle conclusioni dell'appello principale, il Collegio osserva che nella sostanza non vi è stata alcuna modifica del petitum, poiché gli accertamenti che l'appellante chiede, come risulta anche dal tenore testuale delle conclusioni, non hanno autonomia ma sono unicamente funzionali al rigetto delle domande originariamente proposte da CP_1
Passando al merito, si esaminano di seguito, in ordine logico, le varie questioni oggetto degli appelli.
Conclusione del contratto e clausola relativa al termine.
La censura è infondata, in quanto la produzione in giudizio da parte del ricorrente del documento contrattuale sottoscritto dalla controparte, unitamente alla pacifica esecuzione del contratto, impegnavano il sig. ad osservare il contratto medesimo, anche per quello Pt_1
che riguarda il termine triennale apposto ad esso. Il comportamento successivo della parte, infatti, rende evidente la volontà del di tenere fermo l'impegno contrattuale;
qualora, Pt_1 infatti, l'appellante avesse ritenuto rilevante la mancata restituzione da parte di del CP_1
documento contrattuale sottoscritto, avrebbe dovuto revocare in modo espresso la propria pagina 9 di 14 proposta contrattuale, trasmessa alla controparte. Né si può ritenere che si tratti di un contratto soggetto ad oneri formali, non trattandosi di un contratto di agenzia. La proposta è stata invece con tutta evidenza accettata da per fatti concludenti, non potendosi l'attività CP_1
del medesimo ricondurre ad un diverso contratto, verbalmente stipulato, neppure espressamente dedotto dall'appellante principale.
Minimo garantito e sua quantificazione
Anche su tale punto il Collegio ritiene infondato il gravame. Il contratto sul punto prevede quanto segue
Anticipo provvigionale mensile: verrà corrisposto, comunque, dalla Committente al
Consulente, quali anticipi garantiti sulle percentuali/commissioni concordate: euro 2000( duemila) mensili netto oltre iva ed eventuali oneri di rivalsa previo presentazione di apposita fattura mensile.
Il termine comunque, unitamente al termine garantito, sono indice di una volontà contrattuale di compensare l'attività del con un minimo mensile di 2.000,00 euro;
in particolare, CP_1
non si spiegherebbe altrimenti il significato della parola garantito, appunto, se non nel senso che il compenso viene comunque definitivamente ritenuto acquisito dal anche nel CP_1
caso di provvigioni maturate in misura inferiore a tale somma. Del resto, come appresso più analiticamente si vedrà, l'attività del non era esclusivamente riconducibile ad una CP_1
promozione di affari, ma si trattava di una attività anche organizzativa e ideativa non immediatamente produttiva di un risultato, per cui comunque ben si giustifica che, proprio in ragione del complessivo assetto contrattuale, vi fosse un compenso minimo fisso, indipendente dalla maturazione di provvigioni o commissioni.
Quanto alla contestazione del quantum operata da , si rileva che l'importo Pt_1
complessivo delle note pro forma del sig. ammonta ad euro 7.673,20 (importo CP_1
comprensivo di spese di cui al punto 6 del contratto, contributo INPS 2% e iva, ed al netto di ritenuta di acconto), mentre l'importo complessivo pagato da parte di , sempre al netto Pt_1
di ritenuta di acconto, è di euro 2.208,33. La differenza è di euro 5.464,87, per cui l'importo riconosciuto dal Tribunale è corretto.
Competenze ulteriori rispetto al minimo garantito censura la sentenza in ordine alla pretesa insussistenza di prova in relazione al CP_1
fatturato da lui procurato e sulla base del quale si richiedeva il compenso provvigionale a percentuale, con erronea e immotivata mancata ammissione delle istanze istruttorie richieste.
pagina 10 di 14 Il Tribunale ha così statuito “Il ricorrente chiede poi un pagamento per compenso provvigionale maturato per il periodo ottobre 2020/ gennaio 2021 in misura non inferiore a
7.570,00 sulla base del fatturato dell'azienda a novembre 2020 indicato al punto 35bis del ricorso ovvero euro 108.159,02. La domanda non può essere accolta dal momento che il ricorrente non ha provato alcunché in relazione al fatturato da lui “generato” (a partire dal novembre 2020) e sulla base del quale (in ragione degli accordi come sopra richiamati) andava calcolato il compenso percentuale provvisionale” . ha rivendicato un compenso provvigionale di almeno euro 7.570,00, in relazione al CP_1 fatturato che in primis risulterebbe da un messaggio telefonico di “con i contratti Pt_1 inseriti sino ad oggi il fatturato per la prossima stagione è pari ad € 108.150,08”. Sotto tale profilo il Collegio ritiene che, come sostenuto dal resistente in primo grado e deciso dal
Tribunale, il messaggio non abbia valore confessorio circa la riconducibilità di detto fatturato al sia perché è collocato in un momento iniziale della attività del medesimo, sia CP_1
perché si fa riferimento generico al fatturato, senza riferimento all'attività del collaboratore.
L'appellante incidentale ha anche impugnato la mancata ammissione dei capitoli di prova destinati a provare gli ulteriori affari da lui promossi. Sotto tale profilo il rilievo è fondato, poiché il Tribunale ha ritenuto la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa senza preliminarmente dare corso alla prova che il ricorrente aveva tempestivamente richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio. Il Collegio ha pertanto esaminato il capitolato istruttorio ritenendo ammissibile e rilevante il capitolo 13bis formulato in primo grado, laddove venivano indicati i contratti asseritamente procurati da ammettendo la prova CP_1
testimoniale con la relativa controprova.
Tuttavia l'esito delle testimonianze, pure consentendo di affermare che aveva CP_1 effettivamente svolto attività continuativa con presenza presso la sede dell'azienda, riunioni con , visita presso i clienti e reclutamento di agenti, non consente di ritenere provati Pt_1
ulteriori affari rispetto a quelli contenuti nel prospetto prodotto da come documento Pt_1
3, di talché l'ordine di esibizione dei documenti contabili richiesto non può essere ammesso in quanto esplorativo, tenendo conto anche del fatto che ha dedotto di avere fornito Pt_1
l'accesso al sistema informatico aziendale e ha lamentato che questo stato revocato al CP_1
momento del recesso, dovendosi implicitamente ritenere che in precedenza fosse stato consentito, e che quindi l'appellante incidentale avesse avuto comunque accesso ai dati relativi ai contratti. È vero che si era impegnato a fornire l'elenco degli affari Pt_1
riconducibili a con le relative provvigioni, ma si deve anche considerare che il CP_1
pagina 11 di 14 rapporto è durato soli tre mesi e che nel corso del rapporto non ha lamentato CP_1
alcunché a proposito.
I testimoni ascoltati hanno reso dichiarazioni del tutto generiche e imprecise. In particolare, la collaboratrice ha dichiarato di ricordare soltanto il nominativo Testimone_2
di alcuni potenziali clienti fra quelli indicati nel capitolo, ma non è stata in grado di dire se erano stati effettivamente stipulati dei contratti né se questi fossero frutto della collaborazione di la teste ha solo precisato che aveva portato 2 o 3 clienti nuovi. I CP_1 CP_1
testimoni ( e hanno confermato la stipula di Tes_7 Org_6 CP_2
contratti, ma si tratta di nominativi rientranti fra i quattro clienti procurati (v. doc. 3
, e i testimoni non hanno saputo precisare l'importo complessivo dei contratti. Il Org_10
teste , invece, ha dichiarato di avere avuto contatti con ma senza alcun Per_1 CP_1
seguito data la cessazione del rapporto del medesimo con la I testi e Org_10 Pt_4
hanno soltanto confermato che svolgeva attività di collaborazione e si Testimone_1 CP_1
recava presso la regolarmente, ma non hanno saputo confermare con precisione Org_10
alcun contratto dal medesimo procurato. La domanda pertanto va respinta per carenza di prova.
Recesso ante tempus impugna la statuizione della sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha Controparte_1
ritenuto che quella assunta dal ricorrente fosse un'obbligazione di risultato, consistente nel reperimento di nuovi clienti e che, pertanto, il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita -in particolare la conclusione di soli 4 contratti- fosse di per sé sufficiente a motivare il recesso prima della scadenza del termine.
A tale proposito il Collegio osserva: non era necessaria, nella comunicazione di recesso, una specifica contestazione dell'inadempimento, non trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia è fondato il rilievo di secondo cui il contratto non si CP_1
inquadrava nello schema del rapporto di agenzia, non solo nominalmente ma neppure sostanzialmente poiché il collaboratore non aveva assunto unicamente obblighi di reperire nuovi clienti, ma anche di organizzare la rete di vendita e svolgere una generica attività promozionale, ovvero -come recita il contratto- promuovere i prodotti sviluppando i rapporti commerciali con interlocutori di rilievo sia direttamente che indirettamente avvalendosi anche di agenti scelti di comune accordo con la committente.
In ogni caso, non si rinviene la giusta causa di recesso nell'avere procurato unicamente 4 clienti, tenendosi conto che il rapporto è durato soli tre mesi, in pieno periodo di pandemia e pagina 12 di 14 in inverno (quando molte attività turistico-ricreative legate alla bicicletta sono chiuse); del resto, l'appellante incidentale ha provato, sia mediante documenti (v. le numerose email prodotte) che tramite testimonianze, che egli aveva effettivamente svolto, nei tre mesi del rapporto, un'attività promozionale a favore della Org_10
Quanto ai rimanenti addebiti, formulati da nella e-mail di recesso in modo Pt_1
incomprensibile, sono stati dedotti quali capitolo di prova orale in modo assolutamente generico e come tale inammissibile (v. capitolo 5, riportato in epigrafe nelle conclusioni istruttorie).
Ne residua quindi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il recesso operato da in data 18.1.2021 è privo di giusta causa e comunque non è giustificato da un Pt_1
inadempimento del collaboratore rispetto agli obblighi assunti con il contratto, dovendosi qualificare quindi come inadempimento contrattuale da parte del committente.
Il contratto aveva durata triennale e l'originario resistente non ha formulato alcuna specifica eccezione o contestazione rispetto alla quantificazione del danno, in misura pari ai compensi fissi che avrebbe potuto percepire in esecuzione del contratto medesimo fino alla CP_1
naturale scadenza, essendo stato allegato soltanto che il compenso mensile di 2.000,00 euro non era garantito per contratto e quindi non poteva individuarsi quale danno da anticipato recesso. Una volta ritenuto, invece, che il compenso mensile era comunque dovuto, il danno può essere commisurato alla perdita di tale compenso nell'importo indicato dall'appellante incidentale, ovvero 66.000,00 euro pari a 2.000,00 euro per i 33 mesi rimanenti dal recesso alla naturale scadenza del contratto, ovvero il 15.10.2023. In tal senso la sentenza deve essere riformata, come in dispositivo.
Danni ulteriori
Parte appellante incidentale impugna anche tale punto della sentenza:” La richiesta di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente non può trovare accoglimento dal momento che il ricorrente non ha individuato i danni patiti né il nesso di causa tra la condotta ed il danno asseritamente patito” dal momento che il danno richiesto era stato individuato quale conseguenza dell'inadempimento contrattuale di controparte, consistente nella violazione degli obblighi di informazione, di consegna di documentazione di cui al contratto. Il motivo di appello è infondato, non essendo stato concretamente individuato alcun danno specificamente patito da a seguito della mancata comunicazione degli estratti contabili, ed essendo CP_1 risultato, come sopra anticipato, che egli aveva avuto accesso, durante l'esecuzione del rapporto, al sistema informatico aziendale da cui trarre la necessaria documentazione.
pagina 13 di 14 Spese di lite
In ragione dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale, devono essere nuovamente liquidate le spese del primo grado, unitamente a quelle del grado di appello, in relazione all'esito complessivo della lite.
Il Collegio ritiene prevalente la soccombenza di essendo stata accolta sia pure Pt_1
parzialmente la domanda relativa ai compensi e totalmente la domanda economicamente più rilevante, ovvero quella relativa al recesso, ed essendo stato respinto integralmente l'appello principale;
di conseguenza le spese di lite del doppio grado vengono poste a carico dell'appellante principale nella misura di 2/3, con compensazione del residuo.
Nella liquidazione occorre tenere conto del valore della causa (superiore a 52.000,00 euro) e dello svolgimento solo in appello di attività istruttoria;
pertanto, in base ai parametri di cui al
DM 55/2014 e successive modifiche, sono liquidate le spese complessive di primo grado in euro 4.000,00 e le spese di appello in euro 8.000,00, con la conseguente condanna pro quota di cui in dispositivo.
Sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 272/2022, condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
a corrispondere a la somma di euro 66.000,00 oltre Parte_2 Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna a rifondere a i 2/3 delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
doppio grado di giudizio liquidate, nella quota, in euro 8.000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con compensazione della residua quota.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 08/11/2023
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Silvia Marina Ravazzoni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 272/2022, estensore Dott.ssa Franca Molinari promossa da
(C.F. ), in qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
impresa individuale con il Parte_2 patrocinio dell'avv. GIULIO SANTAGOSTINO elettivamente domiciliato in VIGEVANO
VIA D'AVALOS, 23 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CAROLINA BRUNO e dall'avv. PATRIZIA CASTIGLIONI ( C.F._3
elettivamente domiciliato in BUSTO ARSIZIO VIA SAN GREGORIO, 4 presso i difensori
APPELLATO -APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
In riforma della gravata sentenza Tribunale di Busto Arsizio sez. Lavoro n. 272/2022 pubbl. il
12/08/2022 – giudizio rg n. 531/2021 – notificata il 01/09/2022
pagina 1 di 14 1) affermare e dichiarare che il contratto datato 15/10/20 (documento 3 di parte ricorrente in primo grado) non si è perfezionato e pertanto la disciplina ivi contenuta non è applicabile al rapporto intercorso tra le parti né utilizzabile ai fini del decidere e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto all'appellato da parte dell'appellante, per i Controparte_1
motivi di cui al presente atto
2) in subordine affermare e dichiarare che la clausola n. 4 del contratto datato
15/10/20(documento 3 di parte ricorrente in primo grado) non stabilisce il diritto in capo al
Sig. ad un compenso fisso mensile di euro 2.000,00 svincolato dagli effettivi Controparte_1
risultati raggiunti, ma un mero acconto/anticipo sulle provvigioni future maturande e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto all'appellato da parte Controparte_1
dell'appellante, per i motivi di cui al presente atto
3) In ogni caso in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dall'odierno appellante condannare l'appellato a versare all'appellante la Controparte_1
somma di euro 2.437,92, ovvero altra somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, per i motivi tutti di cui al presente atto
4) in ulteriore ed estremo subordine accertare e dichiarare che la somma eventualmente dovuta dall'appellante all'appellato a saldo di compenso fisso è pari ad euro 2.725,46 e non ad euro 5.464,85.
5) In via istruttoria
• ammettersi occorrendo prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte con testi: residente in [...], c/i Testimone_1 Testimone_2 ditta resistente, Sig. titolare della ditta di Imer (TN), Tes_3 Organizzazione_1
Sig. Sig della , della ditta Tes_4 Testimone_5 Organizzazione_2 Testimone_6
, Sig. legalerappresentante pt della ditta Org_3 Per_1 Organizzazione_4
[...
• Senza inversione dell'onere della prova ammettersi occorrendo prova per interrogatorio formale del ricorrente e per testi sui seguenti capitoli:
1) “vero che dopo un primo contatto avvenuto nell'aprile del 2020 le parti si incontrarono nell'ottobre 2020 e concordarono di dare avvio alla collaborazione nei seguenti termini: incarico al ricorrente, senza alcun vincolo di subordinazione, di reperire nuovi clienti e quindi nuovi ordini con esclusivo compenso provvigionale sul fatturato realizzato dal stesso CP_1 ovvero da agenti dallo stesso selezionati”
pagina 2 di 14 2) “vero che tra l'ottobre 2020 ed il gennaio 2021 per il tramite dell'opera del ricorrente erano reperiti di fatto solo 4 clienti nuovi e precisamente , , Org_5 Org_6
” e “ ” CP_2 Parte_3
3) “vero che il cliente ” ha ricevuto la merce ordinata (di cui al doc. 1 che mi si Parte_3 rammostra) ma non ha mai saldato quanto dovuto né reso la merce ricevuta”
4) “vero che con il cliente ” sono sorti problemi in corso di esecuzione del CP_2 contratto e lo stesso risulta in arretrato sui pagamenti dovuti”
5) “vero che durante il periodo di collaborazione il si rendeva solo saltuariamente CP_1
disponibile per incontri e colloqui periodici in azienda (meno di una volta a settimana in media) e che in più occasioni criticava le modalità di gestione dell'attività commerciale a dottate dal e dalle collaboratrici, mettendone in discussione le capacità e/o Pt_1
proponendo iniziative commerciali del tutto inadeguate rispetto alle esigenze dell'azienda e precisamente: il chiedeva insistentemente il rifacimento del sito internet aziendale CP_1
con una spesa preventivata di circa 3.000,00 euro, chiedeva l'acquisto di software specifico per gestione agenti con spesa di euro 150,00 per ogni agente da inserire nel programma, criticava ripetutamente le capacità della collaboratrice dicendole che Testimone_1
era “inadeguata” ed “incapace”
6) “vero che il cliente è cliente reperito dal Sig. ed allo stesso Org_2 Pt_1
segnalato da altro cliente del (precisamente dalla Pt_1 Organizzazione_7
e gli accordi con tale cliente furono trattati e conclusi dal medesimo ”
[...] Pt_1
7) “vero che il Sig. ha fornito sia al che al Sig. diversi nominativi Pt_1 CP_1 Pt_4 di potenziali clienti dallo stesso reperiti”
8) “vero che il Sig. ed il Sig sono nominativi reperiti dal Sig. Tes_4 CP_3
e che nessun contratto hanno mai concluso per l'appellante” Pt_1
Organ 9) “vero che il Sig. titolare della ditta iniziò a collaborare con il Sig. CP_1 Pt_1 solo dopo la cessazione dei rapporti con il CP_1
10)“vero che l' è cliente di sin da prima Org_4 Org_4 Pt_1 dell'ottobre2020 ed il relativo contratto fu concluso dal ” Pt_1
11) “vero che la ditta è cliente del Sig. sin Parte_5 Pt_1 dal gennaio 2020 ed il relativo contratto fu concluso dal Sig. ” Pt_1
12) “vero che l'appellante, durante il periodo di collaborazione, ha concesso al CP_1 accesso al programma che permetteva di verificare ordini e vendite Org_8 dell'appellante stessa”
pagina 3 di 14 13) “vero che il ha percepito nel corso del rapporto con l'appellante la complessiva CP_1 somma di euro 3.274,44 a titolo di anticipi provvigioni e rimborsi spese”
14) “vero che il nel corso del rapporto con l'appellante tra ottobre 2020 e gennaio CP_1
2021 ha maturato compenso per provvigioni pari a complessivi euro 836,52
Interrogatorio formale del su tutti i capitoli. Testi: Controparte_1 Testimone_1
residente in [...] e c/o ditta appellante su tutti i Testimone_2 capitoli, Sig. titolare della ditta di Imer (TN) sul Tes_3 Organizzazione_1
capitolo 6, Sig. sul capitolo 8, Sig. della sul Tes_4 Testimone_5 Organizzazione_2 capitolo 6, della ditta sul capitolo 11, Sig. legale Testimone_6 Org_3 Per_1
rappresentante pt della ditta sul capitolo 10. Organizzazione_4
Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Piaccia alla Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande n. 1, 2 e 4 del ricorso in appello avversario, per le ragioni tutte di cui al § 4 della presente memoria in quanto proposte per la prima volta come domande nuove nel presente giudizio di appello;
- accertare e dichiarare, altresì, l'inammissibilità dell'appello per mancata specifica indicazione dei relativi motivi.
IN VIA PRINCIPALE:
Org
- rigettare, in ogni caso l'appello proposto dalla di Parte_6 Parte_1
avverso la sentenza n. 272/2022 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione
[...]
di Giudice del Lavoro confermando la sentenza nelle parti impugnate da controparte.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE:
- riformare parzialmente la sentenza n. 272/2022 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro nelle parti in cui la stessa ha rigettato le domande proposte in primo grado dal con il ricorso ex art. 414 cpc con riferimento al compenso variabile CP_1
nella misura da accertarsi in corso di causa o quantificato, se del caso, secondo equità in un importo non inferiore ad € 7.570,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione (§ 6.1), alla anticipata risoluzione del contratto senza giusta causa in data 18.1.2021 con conseguente richiesta di compenso fisso sino alla scadenza naturale dello stesso (15.10.2023) con condanna alla corresponsione dell'importo di € 66.000,00 (€ 2.000,00 per 33 mesi) oltre pagina 4 di 14 interessi e rivalutazione (§ 6.2), all'accertamento della violazione da parte della degli obblighi di informazione e consegna di documentazione di cui al Parte_7
punto 4 del contratto di collaborazione con conseguente condanna al risarcimento del danno in misura da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa (§ 6.3) e nella parte in cui ha compensato le spese di lite nella misura del 50% (§ 6.4) accogliendo le suddette relative domande.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio
Si insiste che l'Ecc. ma Corte dia ingresso a tutte le prove richieste in primo grado, reiterando integralmente le istanze tutte di cui al ricorso ex art. 414 cpc e alla memoria di replica alla riconvenzionale con tutti i testi ivi indicati.
Si insiste, altresì, affinché ex art. 210 cpc la Corte ordini alla l'esibizione Parte_2
dei libri IVA delle fatture di vendita a partire dal 15.10.2020 ad oggi, di tutte le scritture contabili e della documentazione necessaria per il calcolo del compenso variabile.
Si insite che la Corte voglia disporre CTU contabile la fine di determinare gli importi dovuti al CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 272/2022 pubblicata il 12/08/2022 il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio,
Sezione Lavoro, nella causa promossa da contro Controparte_1 [...]
(impresa individuale con attività di noleggio e vendita di biciclette Parte_2
da turismo) ha così deciso: “Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.464,87, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente del 50% delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000 per compensi, oltre accessori. Spese restanti compensate fra le parti”.
Con ricorso depositato in data 13/05/2021 il Sig. aveva adito il Tribunale di Busto CP_1
Arsizio in base ad un contratto di contratto di collaborazione denominato contratto di consulenza sviluppo commerciale (in data 15/10/2020) con di Parte_2 che prevedeva “l'incarico di promuovere i prodotti sviluppando i Parte_1
rapporti commerciali con interlocutori di rilievo sia direttamente o indirettamente avvalendosi anche di agenti scelti in accordo con la Committente” per la durata di tre anni, a partire dalla sua sottoscrizione. lamentava l'interruzione senza giusta causa del CP_1
rapporto per recesso del committente, avvenuto in data 18/01/2021 e motivato con il mancato raggiungimento dei risultati e a problemi relativi a comportamenti ed atteggiamenti dalle pagina 5 di 14 “conseguenze negative”; rivendicava inoltre il pagamento integrale dei compensi minimi contrattualmente pattuiti al netto degli acconti ricevuti, oltre che dei compensi ulteriori a percentuale;
chiedeva quindi al Tribunale, previo accertamento dell'esistenza del contratto di durata triennale e della sua risoluzione in assenza di giusta causa, la condanna del resistente al pagamento delle seguenti somme:
- euro 5.464,87 per compenso fisso mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021
- quanto meno euro 7.570,00 per compenso variabile
- euro 66.000,00 a titolo risarcitorio, corrispondente alla somma di 2.000,00 mensili fino alla scadenza del termine apposto al contratto
- la condanna del resistente al risarcimento di ulteriori danni per “violazione degli obblighi di consegna” cioè l'informativa sul fatturato (sul tipo dell'estratto provvigionale) di cui al punto
4 del contratto.
Si costituiva ritualmente il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del Sig. a restituire la somma di euro CP_1
2.437,92 corrisposta in corso di rapporto, quale differenza su anticipo provvigionale non dovuto, poiché il maturato secondo contratto ammontava ad euro 836,52 e il resistente aveva pagato euro 3.274,44 al ricorrente, affermando inoltre di non aver operato nessun recesso anticipato rispetto alla scadenza del termine, dal momento che “il patto eventualmente contenente la determinazione di durata del rapporto non è validamente raggiunto sotto il profilo formale” in quanto il non aveva consegnato a resistente il documento CP_1 Pt_1
con la sua sottoscrizione e quindi il contratto non poteva dirsi validamente stipulato.
Il Giudice di primo grado, senza svolgimento dell'istruttoria orale chiesta da entrambe le parti, ha accolto soltanto la domanda relativa al pagamento del compenso fisso ritenendo a) che il contratto fosse stato validamente stipulato (anche per quanto riguarda il termine triennale) con la sottoscrizione di e la pacifica esecuzione per diversi mesi b) che Pt_1
l'importo fisso quale anticipo provvigionale di 2.000 euro mensili fosse un minimo comunque garantito conguagliabile solo a favore del respingeva di conseguenza la domanda CP_1
riconvenzionale del resistente c) che il recesso di per inadempimento consistito nel Pt_1
mancato raggiungimento dei risultati di vendita fosse giustificato, in quanto l'obbligazione assunta dallo stesso era un'obbligazione di risultato, essendosi il medesimo impegnato a reperire nuovi clienti;
dai documenti prodotti in atti si evinceva che tra l'ottobre 2020 ed il gennaio 2021 erano stati reperiti solo 4 nuovi clienti;
d) che la domanda di condanna al pagamento del compenso provvigionale, unitamente a quella relativa al risarcimento dei danni pagina 6 di 14 fosse infondata, dal momento che, quanto alla prima, il ricorrente non aveva provato alcunché in relazione al fatturato da lui “generato” e quanto al risarcimento, lo stesso non aveva individuato precisamente i danni né il nesso di causa tra la condotta ed i danni asseritamente subiti.
con atto depositato in data 30/09/2022, ha proposto appello, Parte_1
insistendo per la riforma della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo l'appellante censura la parte della sentenza ove si afferma “E' documentale la conclusione fra le parti del contratto in data 15/10/2021[2020] (doc. 3 da parte ricorrente) fra il Sig. , che ha ammesso di averlo Parte_1 sottoscritto, e il ricorrente anche se quest'ultimo non ha consegnato al resistente il CP_1 documento a sua volta sottoscritto” e la parte della sentenza ove conseguentemente si afferma “Il contratto si è perfezionato con la firma del signor e la ricezione e Pt_1
l'esecuzione del medesimo da parte del ricorrente”.
L'appellante principale contesta la statuizione del primo Giudice relativa al perfezionamento dell'accordo stipulato tra le parti: il documento prodotto non ha infatti alcun valore, dal momento che per il perfezionarsi del contratto lo stesso avrebbe dovuto essere sottoscritto da entrambe le parti e pervenire sottoscritto ad entrambe le parti, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Con il secondo motivo impugna la parte della sentenza che ha riconosciuto il diritto Pt_1
del al compenso fisso in euro 5.464,87, nel punto in cui il Tribunale ha statuito: CP_1
“Quanto al “compenso fisso” gli accordi intercorsi tra le parti prevedevano un anticipo provvigioni (vedi doc. 3 di parte ricorrente). Il compenso concordato era espressamente legato al fatturato prodotto (provvigioni) per i quali era concordato un anticipo garantito. Il significato letterale non può che essere quello di aver stabilito un compenso minimo fisso di euro 2.000, salvo conguaglio in senso favorevole al consulente. La resistente dovrà, pertanto, essere condannata a corrispondere l'importo di € 5.464,87 a saldo degli anticipi garantiti per la collaborazione prestata dal ricorrente sino alla risoluzione del contratto”
L'appellante non concorda con l'interpretazione data dal Tribunale alla clausola contrattuale relativa alla previsione di un importo mensile di euro 2.000,00 a favore di tale CP_1 somma non costituisce infatti un “fisso” minimo ma un anticipo provvigioni: al punto 4 del menzionato documento si legge espressamente: “il compenso per l'attività svolta
(commissioni) è determinato da anticipo su percentuali/commissioni (vedi allegato elenco tabella prodotti e commissioni). La committente si obbliga quindi a corrispondere per
pagina 7 di 14 l'attività svolta direttamente dal consulente un compenso (commissioni) sul venduto fatturato maturato come da allegata tabella commissioni”.
Con il terzo motivo impugna il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione Pt_1
di quanto corrisposto. L'errato riconoscimento nella sentenza gravata del diritto dell'appellato ad un compenso garantito ha avuto come effetto il rigetto della domanda riconvenzionale svolta per la restituzione degli anticipi provvigionali versati ma non dovuti in quanto non maturati.
Parte appellante insiste quindi nell'affermare l'inesistenza del diritto del ad un CP_1
compenso garantito di euro 2.000,00 mensili, in luogo di un mero diritto ad ottenere anticipi sulle future, maturande, provvigioni.
Il fatturato incassato riferibile al ammontava, nei pochi mesi di collaborazione con la CP_1
società ad euro 11.153,63 al netto di Iva ( i 4 affari procurati) e quindi il compenso provvigionale dovuto è pari ad euro 836,52 (anche a voler concedere sull'intera somma una provvigione del 7,5% in luogo di quella più corretta del 5%). Pertanto, risultano incassati dal euro 2.437,92 non dovuti (euro 3.274,44 versati – euro dovuti 836,52 = 2.437,92) CP_1
somma della quale l'appellante chiede la restituzione.
Con il quarto motivo di gravame impugna la sentenza in ordine alla quantificazione Pt_1
della somma riconosciuta dal Tribunale in favore di in euro 5.464,87 per differenze CP_1
rispetto al percepito. Nella denegata ipotesi di conferma di tale statuizione ricorda che il rapporto aveva avuto una durata di 3 mesi (metà ottobre 2020 – 18 gennaio 2021). Il totale del compenso fisso sarebbe in ipotesi di 6.000,00 euro totali, meno l'importo percepito di euro
3.274,44, e quindi la somma residua, ove dovuta, risulterebbe pari ad euro 2.725,56 e non
5.464,87.
L'appellante reitera tutti i capitoli di prova testimoniale di cui alla memoria di primo grado
(cap. da 1 a 14).
In data 16/01/2023 si è costituito in giudizio il Sig. contrastando il gravame e CP_1
svolgendo appello incidentale.
Preliminarmente viene eccepita l'inammissibilità delle conclusioni ai punti 1,2 e 4 dell'appello poiché non presenti nella memoria di primo grado. Nel merito, l'appellato sostiene la correttezza della sentenza sia sulla conclusione del contratto, sia sulla clausola del minimo garantito nonché sulla quantificazione del compenso fisso, evidenziando la correttezza della somma attribuita dal Giudice quale differenza fra le fatture e le note pro forma . Contestualmente viene proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che pagina 8 di 14 ha rigettato le domande relative al compenso variabile nella misura da accertarsi in corso di causa o quantificato, se del caso, secondo equità in un importo non inferiore ad € 7.570,00, all'anticipata risoluzione del contratto senza giusta causa in data 18.1.2021 con conseguente richiesta di compenso fisso sino alla scadenza naturale dello stesso (15.10.2023) nell'importo di € 66.000,00 (€ 2.000,00 per 33 mesi) oltre interessi e rivalutazione, all'accertamento della violazione da parte della degli obblighi di informazione e consegna di Parte_7
documentazione di cui al punto 4 del contratto di collaborazione con conseguente condanna al risarcimento del danno in misura da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa.
Infine impugna la sentenza relativamente al capo sulle spese, ritenendo comunque CP_1
ingiustificata una loro compensazione, anche parziale. Anche l'appellante incidentale ripropone le proprie istanze di prova orale, non ammesse dal primo Giudice.
La Corte, con ordinanza del 15.3.2023 ha ammesso la prova per testimoni sul capitolo 13bis dell'originario ricorso di in merito alla conclusione di ulteriori affari rispetto a quelli CP_1
esposti da nel proprio documento 3 prodotto. Quindi, esperita la prova alle udienze Pt_1
del 10.5.2023 e 28.6.2023, ed esperito con esito negativo ulteriore tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 8.11.2023, come da dispositivo riportato in calce.
***
Circa l'eccepita inammissibilità di parte delle conclusioni dell'appello principale, il Collegio osserva che nella sostanza non vi è stata alcuna modifica del petitum, poiché gli accertamenti che l'appellante chiede, come risulta anche dal tenore testuale delle conclusioni, non hanno autonomia ma sono unicamente funzionali al rigetto delle domande originariamente proposte da CP_1
Passando al merito, si esaminano di seguito, in ordine logico, le varie questioni oggetto degli appelli.
Conclusione del contratto e clausola relativa al termine.
La censura è infondata, in quanto la produzione in giudizio da parte del ricorrente del documento contrattuale sottoscritto dalla controparte, unitamente alla pacifica esecuzione del contratto, impegnavano il sig. ad osservare il contratto medesimo, anche per quello Pt_1
che riguarda il termine triennale apposto ad esso. Il comportamento successivo della parte, infatti, rende evidente la volontà del di tenere fermo l'impegno contrattuale;
qualora, Pt_1 infatti, l'appellante avesse ritenuto rilevante la mancata restituzione da parte di del CP_1
documento contrattuale sottoscritto, avrebbe dovuto revocare in modo espresso la propria pagina 9 di 14 proposta contrattuale, trasmessa alla controparte. Né si può ritenere che si tratti di un contratto soggetto ad oneri formali, non trattandosi di un contratto di agenzia. La proposta è stata invece con tutta evidenza accettata da per fatti concludenti, non potendosi l'attività CP_1
del medesimo ricondurre ad un diverso contratto, verbalmente stipulato, neppure espressamente dedotto dall'appellante principale.
Minimo garantito e sua quantificazione
Anche su tale punto il Collegio ritiene infondato il gravame. Il contratto sul punto prevede quanto segue
Anticipo provvigionale mensile: verrà corrisposto, comunque, dalla Committente al
Consulente, quali anticipi garantiti sulle percentuali/commissioni concordate: euro 2000( duemila) mensili netto oltre iva ed eventuali oneri di rivalsa previo presentazione di apposita fattura mensile.
Il termine comunque, unitamente al termine garantito, sono indice di una volontà contrattuale di compensare l'attività del con un minimo mensile di 2.000,00 euro;
in particolare, CP_1
non si spiegherebbe altrimenti il significato della parola garantito, appunto, se non nel senso che il compenso viene comunque definitivamente ritenuto acquisito dal anche nel CP_1
caso di provvigioni maturate in misura inferiore a tale somma. Del resto, come appresso più analiticamente si vedrà, l'attività del non era esclusivamente riconducibile ad una CP_1
promozione di affari, ma si trattava di una attività anche organizzativa e ideativa non immediatamente produttiva di un risultato, per cui comunque ben si giustifica che, proprio in ragione del complessivo assetto contrattuale, vi fosse un compenso minimo fisso, indipendente dalla maturazione di provvigioni o commissioni.
Quanto alla contestazione del quantum operata da , si rileva che l'importo Pt_1
complessivo delle note pro forma del sig. ammonta ad euro 7.673,20 (importo CP_1
comprensivo di spese di cui al punto 6 del contratto, contributo INPS 2% e iva, ed al netto di ritenuta di acconto), mentre l'importo complessivo pagato da parte di , sempre al netto Pt_1
di ritenuta di acconto, è di euro 2.208,33. La differenza è di euro 5.464,87, per cui l'importo riconosciuto dal Tribunale è corretto.
Competenze ulteriori rispetto al minimo garantito censura la sentenza in ordine alla pretesa insussistenza di prova in relazione al CP_1
fatturato da lui procurato e sulla base del quale si richiedeva il compenso provvigionale a percentuale, con erronea e immotivata mancata ammissione delle istanze istruttorie richieste.
pagina 10 di 14 Il Tribunale ha così statuito “Il ricorrente chiede poi un pagamento per compenso provvigionale maturato per il periodo ottobre 2020/ gennaio 2021 in misura non inferiore a
7.570,00 sulla base del fatturato dell'azienda a novembre 2020 indicato al punto 35bis del ricorso ovvero euro 108.159,02. La domanda non può essere accolta dal momento che il ricorrente non ha provato alcunché in relazione al fatturato da lui “generato” (a partire dal novembre 2020) e sulla base del quale (in ragione degli accordi come sopra richiamati) andava calcolato il compenso percentuale provvisionale” . ha rivendicato un compenso provvigionale di almeno euro 7.570,00, in relazione al CP_1 fatturato che in primis risulterebbe da un messaggio telefonico di “con i contratti Pt_1 inseriti sino ad oggi il fatturato per la prossima stagione è pari ad € 108.150,08”. Sotto tale profilo il Collegio ritiene che, come sostenuto dal resistente in primo grado e deciso dal
Tribunale, il messaggio non abbia valore confessorio circa la riconducibilità di detto fatturato al sia perché è collocato in un momento iniziale della attività del medesimo, sia CP_1
perché si fa riferimento generico al fatturato, senza riferimento all'attività del collaboratore.
L'appellante incidentale ha anche impugnato la mancata ammissione dei capitoli di prova destinati a provare gli ulteriori affari da lui promossi. Sotto tale profilo il rilievo è fondato, poiché il Tribunale ha ritenuto la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa senza preliminarmente dare corso alla prova che il ricorrente aveva tempestivamente richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio. Il Collegio ha pertanto esaminato il capitolato istruttorio ritenendo ammissibile e rilevante il capitolo 13bis formulato in primo grado, laddove venivano indicati i contratti asseritamente procurati da ammettendo la prova CP_1
testimoniale con la relativa controprova.
Tuttavia l'esito delle testimonianze, pure consentendo di affermare che aveva CP_1 effettivamente svolto attività continuativa con presenza presso la sede dell'azienda, riunioni con , visita presso i clienti e reclutamento di agenti, non consente di ritenere provati Pt_1
ulteriori affari rispetto a quelli contenuti nel prospetto prodotto da come documento Pt_1
3, di talché l'ordine di esibizione dei documenti contabili richiesto non può essere ammesso in quanto esplorativo, tenendo conto anche del fatto che ha dedotto di avere fornito Pt_1
l'accesso al sistema informatico aziendale e ha lamentato che questo stato revocato al CP_1
momento del recesso, dovendosi implicitamente ritenere che in precedenza fosse stato consentito, e che quindi l'appellante incidentale avesse avuto comunque accesso ai dati relativi ai contratti. È vero che si era impegnato a fornire l'elenco degli affari Pt_1
riconducibili a con le relative provvigioni, ma si deve anche considerare che il CP_1
pagina 11 di 14 rapporto è durato soli tre mesi e che nel corso del rapporto non ha lamentato CP_1
alcunché a proposito.
I testimoni ascoltati hanno reso dichiarazioni del tutto generiche e imprecise. In particolare, la collaboratrice ha dichiarato di ricordare soltanto il nominativo Testimone_2
di alcuni potenziali clienti fra quelli indicati nel capitolo, ma non è stata in grado di dire se erano stati effettivamente stipulati dei contratti né se questi fossero frutto della collaborazione di la teste ha solo precisato che aveva portato 2 o 3 clienti nuovi. I CP_1 CP_1
testimoni ( e hanno confermato la stipula di Tes_7 Org_6 CP_2
contratti, ma si tratta di nominativi rientranti fra i quattro clienti procurati (v. doc. 3
, e i testimoni non hanno saputo precisare l'importo complessivo dei contratti. Il Org_10
teste , invece, ha dichiarato di avere avuto contatti con ma senza alcun Per_1 CP_1
seguito data la cessazione del rapporto del medesimo con la I testi e Org_10 Pt_4
hanno soltanto confermato che svolgeva attività di collaborazione e si Testimone_1 CP_1
recava presso la regolarmente, ma non hanno saputo confermare con precisione Org_10
alcun contratto dal medesimo procurato. La domanda pertanto va respinta per carenza di prova.
Recesso ante tempus impugna la statuizione della sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha Controparte_1
ritenuto che quella assunta dal ricorrente fosse un'obbligazione di risultato, consistente nel reperimento di nuovi clienti e che, pertanto, il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita -in particolare la conclusione di soli 4 contratti- fosse di per sé sufficiente a motivare il recesso prima della scadenza del termine.
A tale proposito il Collegio osserva: non era necessaria, nella comunicazione di recesso, una specifica contestazione dell'inadempimento, non trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia è fondato il rilievo di secondo cui il contratto non si CP_1
inquadrava nello schema del rapporto di agenzia, non solo nominalmente ma neppure sostanzialmente poiché il collaboratore non aveva assunto unicamente obblighi di reperire nuovi clienti, ma anche di organizzare la rete di vendita e svolgere una generica attività promozionale, ovvero -come recita il contratto- promuovere i prodotti sviluppando i rapporti commerciali con interlocutori di rilievo sia direttamente che indirettamente avvalendosi anche di agenti scelti di comune accordo con la committente.
In ogni caso, non si rinviene la giusta causa di recesso nell'avere procurato unicamente 4 clienti, tenendosi conto che il rapporto è durato soli tre mesi, in pieno periodo di pandemia e pagina 12 di 14 in inverno (quando molte attività turistico-ricreative legate alla bicicletta sono chiuse); del resto, l'appellante incidentale ha provato, sia mediante documenti (v. le numerose email prodotte) che tramite testimonianze, che egli aveva effettivamente svolto, nei tre mesi del rapporto, un'attività promozionale a favore della Org_10
Quanto ai rimanenti addebiti, formulati da nella e-mail di recesso in modo Pt_1
incomprensibile, sono stati dedotti quali capitolo di prova orale in modo assolutamente generico e come tale inammissibile (v. capitolo 5, riportato in epigrafe nelle conclusioni istruttorie).
Ne residua quindi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il recesso operato da in data 18.1.2021 è privo di giusta causa e comunque non è giustificato da un Pt_1
inadempimento del collaboratore rispetto agli obblighi assunti con il contratto, dovendosi qualificare quindi come inadempimento contrattuale da parte del committente.
Il contratto aveva durata triennale e l'originario resistente non ha formulato alcuna specifica eccezione o contestazione rispetto alla quantificazione del danno, in misura pari ai compensi fissi che avrebbe potuto percepire in esecuzione del contratto medesimo fino alla CP_1
naturale scadenza, essendo stato allegato soltanto che il compenso mensile di 2.000,00 euro non era garantito per contratto e quindi non poteva individuarsi quale danno da anticipato recesso. Una volta ritenuto, invece, che il compenso mensile era comunque dovuto, il danno può essere commisurato alla perdita di tale compenso nell'importo indicato dall'appellante incidentale, ovvero 66.000,00 euro pari a 2.000,00 euro per i 33 mesi rimanenti dal recesso alla naturale scadenza del contratto, ovvero il 15.10.2023. In tal senso la sentenza deve essere riformata, come in dispositivo.
Danni ulteriori
Parte appellante incidentale impugna anche tale punto della sentenza:” La richiesta di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente non può trovare accoglimento dal momento che il ricorrente non ha individuato i danni patiti né il nesso di causa tra la condotta ed il danno asseritamente patito” dal momento che il danno richiesto era stato individuato quale conseguenza dell'inadempimento contrattuale di controparte, consistente nella violazione degli obblighi di informazione, di consegna di documentazione di cui al contratto. Il motivo di appello è infondato, non essendo stato concretamente individuato alcun danno specificamente patito da a seguito della mancata comunicazione degli estratti contabili, ed essendo CP_1 risultato, come sopra anticipato, che egli aveva avuto accesso, durante l'esecuzione del rapporto, al sistema informatico aziendale da cui trarre la necessaria documentazione.
pagina 13 di 14 Spese di lite
In ragione dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale, devono essere nuovamente liquidate le spese del primo grado, unitamente a quelle del grado di appello, in relazione all'esito complessivo della lite.
Il Collegio ritiene prevalente la soccombenza di essendo stata accolta sia pure Pt_1
parzialmente la domanda relativa ai compensi e totalmente la domanda economicamente più rilevante, ovvero quella relativa al recesso, ed essendo stato respinto integralmente l'appello principale;
di conseguenza le spese di lite del doppio grado vengono poste a carico dell'appellante principale nella misura di 2/3, con compensazione del residuo.
Nella liquidazione occorre tenere conto del valore della causa (superiore a 52.000,00 euro) e dello svolgimento solo in appello di attività istruttoria;
pertanto, in base ai parametri di cui al
DM 55/2014 e successive modifiche, sono liquidate le spese complessive di primo grado in euro 4.000,00 e le spese di appello in euro 8.000,00, con la conseguente condanna pro quota di cui in dispositivo.
Sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 272/2022, condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
a corrispondere a la somma di euro 66.000,00 oltre Parte_2 Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna a rifondere a i 2/3 delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
doppio grado di giudizio liquidate, nella quota, in euro 8.000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con compensazione della residua quota.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 08/11/2023
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Silvia Marina Ravazzoni
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