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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2291/2021 avente ad oggetto: contratto di assicurazione promossa da:
AUTOSERVIZI E NOLEGGI 2 SAS p.iva rappresentata e difesa dall'Avv. Romina P.IVA_1
Bassi
ATTRICE contro
GENERALI ITALIA S.p.A. (P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Procacci P.IVA_2
CONVENUTA
***
Conclusioni: per parte attrice: “Nel merito in via principale: Condannare GENERALI ITALIA SPA assicurazioni al pagamento in favore dell'odierna parte attrice in qualità di cessionaria del credito di tutti i danni materiali subiti dal veicolo dei sigg.ri TT IO e ST FR nell'occorso delli 15-16/09/2020 quantificati in € 6.853,56 già dedotto lo scoperto del 15% contrattualmente previsto, o
a quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge dalla data del sinistro e rivalutazione monetaria. - Con il favore delle spese ed onorari di giudizio e di patrocinio, oltre a spese forfetarie, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. Spese di CTU e CTP a carico della compagnia” per parte convenuta: “ribadisce le contestazioni alla CTU e chiede che il CTU venga convocato a chiarimenti sulle osservazioni del proprio CTP con particolare riferimento alla presenza di danni di dubbia origine stante la risposta generica. Nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga di trattenere la causa a decisione chiede ammettersi le seguenti CONCLUSIONI: In via preliminare: Dichiararsi l'invalidità della cessione del credito avversaria e conseguentemente la carenza di legittimazione attiva di parte attrice. Con vittoria di spese. Nel merito: Respingere ogni domanda ex adverso proposta. Con il favore di spese di lite”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sas Autoservizi e Noleggi 2 ha convenuto in giudizio la spa Generali Italia allegando di essere cessionaria del credito di € 8.063,01 vantato verso detta assicurazione dall'assicurato ST pagina 1 di 4 FR in relazione ai danni da atti vandalici subiti alla propria autovettura Fiat Panda tg. FH295AB tra il 16.9.2020 e il 17.9.2020 allorquando l'auto si trovava parcheggiata in Torino, via delle Querce, al capolinea della linea tram n.
4. Ha allegato: che l'auto era stata ivi posteggiata da
TT IO, comproprietario, che aveva poi presentato regolare denuncia per il sinistro;
che i danni subiti dall'autovettura consistevano in rigature e bollature sulla fiancata destra, rigature e bollature sulla fiancata sinistra, rigature e bollature sul tetto, montante tetto destro e sinistro rigato, portellone posteriore rigato e bollato, cofano motore rigato e bollato, paraurti anteriori e posteriori rigati;
che il credito a sé ceduto dall'assicurato ST coincide con la fattura da sé emessa per il ripristino dell'auto; di aver provveduto a notificare la cessione del credito all'assicurazione convenuta.
Si è costituita la convenuta eccependo la nullità dell'atto di cessione per indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice. Ha contestato poi l'an della pretesa rilevando come difetti la prova del sinistro occorso, non potendo lo stesso desumersi dalla mera denuncia prodotta. Ha contestato poi il quantum della pretesa e ha disconosciuto le fotografie dell'auto danneggiata prodotte dall'attrice.
All'udienza 13.5.2021 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 15.11.2021 è stata ammessa la prova orale. All'udienza 27.6.2022 e 24.10.2022 sono stati escussi i testi attorei. Con ordinanza 24.10.2022 è stata disposta ctu tecnico-estimativa, poi depositata il 27.3.2023. Con ordinanza 9.6.2023 è stata rigettata l'istanza di convocazione a chiarimenti del ctu. Con ordinanza 18.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate e sono stati assegnati i termini per gli scritti conclusivi.
2. E' infondata l'eccezione preliminare della convenuta di nullità dell'atto di cessione del credito che fonda la titolarità attiva della società attrice ad agire in giudizio.
Infatti, l'atto di cessione 18.9.2020 (doc. 2 attrice) reca elementi sufficienti per comprenderne l'oggetto. Vi sono: i dati anagrafici dei cedenti, i dati identificativi del veicolo danneggiato e assicurato (targa, modello e compagnia assicurativa), i dati afferenti le circostanze spazio-temporali del sinistro luogo (“in Torino, via delle querce il giorno 16-17/9/2020”), l'indicazione della causa dei danni subiti dal veicolo assicurato (“eventi sociopolitici/atti vandalici”).
L'attrice ha inoltre allegato - e la circostanza non è stata contestata dalla convenuta, sicché può dirsi provata ex art. 115 cpc - che alla cessione del credito notificata alla compagnia erano stati aggiunti la richiesta di risarcimento danni da parte della AUTOSERVIZI E NOLEGGI 2 e l'atto di denuncia- querela nel quale erano espressamente riportati tutti i dati del sinistro per il quale era intervenuta la cessione di credito.
Tali complessivi elementi inducono quindi a ritenere che l'atto di cessione avesse un oggetto determinato - anche per relationem in forza dei predetti documenti inviati insieme all'atto di cessione - sicché difetta il vizio di nullità argomentato dalla convenuta.
Ciò posto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (tra le tante, Cass. n. 30656/2017).
Nel caso di specie è incontestata e risulta documentalmente la copertura assicurativa garantita dalla convenuta sul veicolo Fiat Panda tg. FH295AB in relazione ad eventuali atti vandalici subiti nel periodo di copertura della polizza (16.6.2020-16.12.2020: doc. 1 convenuta).
pagina 2 di 4 E' altresì provato che, quantomeno alla data del 22.10.2020 (data in cui anche il perito della convenuta ha visionato la Fiat Panda) quest'ultima era danneggiata e la CTU disposta in corso di causa ha concluso ritenendo le deformazioni al veicolo “compatibili con colpi (calci e/o pugni e/o bastone/martello privo di spigoli) contro la carrozzeria sia per morfologia, sia per altezza da terra” (p. 15 ctu).
Ciò che non è risultato dimostrato, però, è che tali asseriti atti vandalici si siano verificati sotto la vigenza temporale della polizza, atteso che l'unico teste – sig. ST – che avrebbe avuto visione del mezzo prima e dopo il sinistro ha reso dichiarazioni del tutto inattendibili.
Invero, egli ha affermato di essere il riparatore che su incarico della società attrice avrebbe riparato il mezzo danneggiato subito dopo il sinistro nonché di essersi trovato insieme al cedente al momento in cui lo stesso parcheggiò l'auto in via delle querce così da riferire che “quel giorno l'auto era a posto”.
Trattasi di coincidenza – la presenza del riparatore dell'auto nello stesso luogo in cui l'auto venne vandalizzata – del tutto anomala, che avrebbe dovuto essere contestualizzata e adeguatamente motivata dal teste, che invece sul punto ha reso dichiarazioni del tutto generiche ed insufficienti (“confermo che quella mattina ho visto l'auto di OT IO 16.09.2020 alle ore 07,30 parcheggiata in via delle Querce perché aspettavo il 4 per andare in corso Giulio. Lui era vicino alla macchina”). Inoltre, il teste afferma genericamente che “l'auto era a posto”, con dichiarazione che non consente minimamente di comprendere quale fosse lo stato effettivo del veicolo ante sinistro rispetto allo stato raffigurato nelle foto prodotte, altresì considerato che non è stata offerta alcuna indicazione sulla modalità con cui il teste avrebbe avuto visione dell'auto (da vicino, da lontano) e quindi potuto apprendere degli eventuali danneggiamenti. Danneggiamenti che, come risulta dalle foto prodotte dalla stessa attrice, non sono così visibili (cfr. fotografie sub doc. 6 attrice). A dimostrare lo stato non danneggiato del veicolo prima del 16.9.2020 non rilevano nemmeno le fotografie del mezzo prodotte dall'attrice con la memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. Foto datate 11.7.2020 che riportano un'auto bianca in fase di ripristino, coperta da un nylon, della quale non è possibile comprendere il modello e la targa risulta solo apposta sopra manualmente. Ancora: il teste ST ha dichiarato di aver riparato l'auto ed emesso fattura a favore dell'attrice, che invece alcuna fattura ha prodotto sul punto. Anche il CTU ha affermato “l'assenza di documentazione comprovante quale RR abbia concretamente eseguito le lavorazioni sulla Fiat Panda” (p. 14 ctu).
Né la prova dell'accadimento del sinistro in vigenza di polizza può ricavarsi dalla denuncia querela prodotta dall'attrice, in quanto si tratta di atto riportante solo le dichiarazioni della parte e, a fronte delle contestazioni sollevate dalla compagnia, non vale a provare la veridicità del fatto storico (atti vandalici sotto la vigenza della polizza), presupposto dell'obbligazione indennitaria.
Complessive ragioni che inducono a ritenere che l'attrice non abbia soddisfatto l'onere della prova a suo carico, cui consegue il rigetto della domanda.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda
(€ 6.853,56), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e di una riduzione sui valori medi dello scaglione di riferimento in ragione del valore di causa prossimo al minimo di scaglione.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda attorea;
pagina 3 di 4 CONDANNA la sas AUTOSERVIZI E NOLEGGI 2 a rimborsare alla spa GENERALI ITALIA le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 4000 (€ 700 per fase studio, € 500 per fase introduttiva, € 1400 per fase istruttoria, € 1400 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino, il 03/04/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2291/2021 avente ad oggetto: contratto di assicurazione promossa da:
AUTOSERVIZI E NOLEGGI 2 SAS p.iva rappresentata e difesa dall'Avv. Romina P.IVA_1
Bassi
ATTRICE contro
GENERALI ITALIA S.p.A. (P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Procacci P.IVA_2
CONVENUTA
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Conclusioni: per parte attrice: “Nel merito in via principale: Condannare GENERALI ITALIA SPA assicurazioni al pagamento in favore dell'odierna parte attrice in qualità di cessionaria del credito di tutti i danni materiali subiti dal veicolo dei sigg.ri TT IO e ST FR nell'occorso delli 15-16/09/2020 quantificati in € 6.853,56 già dedotto lo scoperto del 15% contrattualmente previsto, o
a quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge dalla data del sinistro e rivalutazione monetaria. - Con il favore delle spese ed onorari di giudizio e di patrocinio, oltre a spese forfetarie, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. Spese di CTU e CTP a carico della compagnia” per parte convenuta: “ribadisce le contestazioni alla CTU e chiede che il CTU venga convocato a chiarimenti sulle osservazioni del proprio CTP con particolare riferimento alla presenza di danni di dubbia origine stante la risposta generica. Nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga di trattenere la causa a decisione chiede ammettersi le seguenti CONCLUSIONI: In via preliminare: Dichiararsi l'invalidità della cessione del credito avversaria e conseguentemente la carenza di legittimazione attiva di parte attrice. Con vittoria di spese. Nel merito: Respingere ogni domanda ex adverso proposta. Con il favore di spese di lite”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sas Autoservizi e Noleggi 2 ha convenuto in giudizio la spa Generali Italia allegando di essere cessionaria del credito di € 8.063,01 vantato verso detta assicurazione dall'assicurato ST pagina 1 di 4 FR in relazione ai danni da atti vandalici subiti alla propria autovettura Fiat Panda tg. FH295AB tra il 16.9.2020 e il 17.9.2020 allorquando l'auto si trovava parcheggiata in Torino, via delle Querce, al capolinea della linea tram n.
4. Ha allegato: che l'auto era stata ivi posteggiata da
TT IO, comproprietario, che aveva poi presentato regolare denuncia per il sinistro;
che i danni subiti dall'autovettura consistevano in rigature e bollature sulla fiancata destra, rigature e bollature sulla fiancata sinistra, rigature e bollature sul tetto, montante tetto destro e sinistro rigato, portellone posteriore rigato e bollato, cofano motore rigato e bollato, paraurti anteriori e posteriori rigati;
che il credito a sé ceduto dall'assicurato ST coincide con la fattura da sé emessa per il ripristino dell'auto; di aver provveduto a notificare la cessione del credito all'assicurazione convenuta.
Si è costituita la convenuta eccependo la nullità dell'atto di cessione per indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice. Ha contestato poi l'an della pretesa rilevando come difetti la prova del sinistro occorso, non potendo lo stesso desumersi dalla mera denuncia prodotta. Ha contestato poi il quantum della pretesa e ha disconosciuto le fotografie dell'auto danneggiata prodotte dall'attrice.
All'udienza 13.5.2021 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 15.11.2021 è stata ammessa la prova orale. All'udienza 27.6.2022 e 24.10.2022 sono stati escussi i testi attorei. Con ordinanza 24.10.2022 è stata disposta ctu tecnico-estimativa, poi depositata il 27.3.2023. Con ordinanza 9.6.2023 è stata rigettata l'istanza di convocazione a chiarimenti del ctu. Con ordinanza 18.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate e sono stati assegnati i termini per gli scritti conclusivi.
2. E' infondata l'eccezione preliminare della convenuta di nullità dell'atto di cessione del credito che fonda la titolarità attiva della società attrice ad agire in giudizio.
Infatti, l'atto di cessione 18.9.2020 (doc. 2 attrice) reca elementi sufficienti per comprenderne l'oggetto. Vi sono: i dati anagrafici dei cedenti, i dati identificativi del veicolo danneggiato e assicurato (targa, modello e compagnia assicurativa), i dati afferenti le circostanze spazio-temporali del sinistro luogo (“in Torino, via delle querce il giorno 16-17/9/2020”), l'indicazione della causa dei danni subiti dal veicolo assicurato (“eventi sociopolitici/atti vandalici”).
L'attrice ha inoltre allegato - e la circostanza non è stata contestata dalla convenuta, sicché può dirsi provata ex art. 115 cpc - che alla cessione del credito notificata alla compagnia erano stati aggiunti la richiesta di risarcimento danni da parte della AUTOSERVIZI E NOLEGGI 2 e l'atto di denuncia- querela nel quale erano espressamente riportati tutti i dati del sinistro per il quale era intervenuta la cessione di credito.
Tali complessivi elementi inducono quindi a ritenere che l'atto di cessione avesse un oggetto determinato - anche per relationem in forza dei predetti documenti inviati insieme all'atto di cessione - sicché difetta il vizio di nullità argomentato dalla convenuta.
Ciò posto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (tra le tante, Cass. n. 30656/2017).
Nel caso di specie è incontestata e risulta documentalmente la copertura assicurativa garantita dalla convenuta sul veicolo Fiat Panda tg. FH295AB in relazione ad eventuali atti vandalici subiti nel periodo di copertura della polizza (16.6.2020-16.12.2020: doc. 1 convenuta).
pagina 2 di 4 E' altresì provato che, quantomeno alla data del 22.10.2020 (data in cui anche il perito della convenuta ha visionato la Fiat Panda) quest'ultima era danneggiata e la CTU disposta in corso di causa ha concluso ritenendo le deformazioni al veicolo “compatibili con colpi (calci e/o pugni e/o bastone/martello privo di spigoli) contro la carrozzeria sia per morfologia, sia per altezza da terra” (p. 15 ctu).
Ciò che non è risultato dimostrato, però, è che tali asseriti atti vandalici si siano verificati sotto la vigenza temporale della polizza, atteso che l'unico teste – sig. ST – che avrebbe avuto visione del mezzo prima e dopo il sinistro ha reso dichiarazioni del tutto inattendibili.
Invero, egli ha affermato di essere il riparatore che su incarico della società attrice avrebbe riparato il mezzo danneggiato subito dopo il sinistro nonché di essersi trovato insieme al cedente al momento in cui lo stesso parcheggiò l'auto in via delle querce così da riferire che “quel giorno l'auto era a posto”.
Trattasi di coincidenza – la presenza del riparatore dell'auto nello stesso luogo in cui l'auto venne vandalizzata – del tutto anomala, che avrebbe dovuto essere contestualizzata e adeguatamente motivata dal teste, che invece sul punto ha reso dichiarazioni del tutto generiche ed insufficienti (“confermo che quella mattina ho visto l'auto di OT IO 16.09.2020 alle ore 07,30 parcheggiata in via delle Querce perché aspettavo il 4 per andare in corso Giulio. Lui era vicino alla macchina”). Inoltre, il teste afferma genericamente che “l'auto era a posto”, con dichiarazione che non consente minimamente di comprendere quale fosse lo stato effettivo del veicolo ante sinistro rispetto allo stato raffigurato nelle foto prodotte, altresì considerato che non è stata offerta alcuna indicazione sulla modalità con cui il teste avrebbe avuto visione dell'auto (da vicino, da lontano) e quindi potuto apprendere degli eventuali danneggiamenti. Danneggiamenti che, come risulta dalle foto prodotte dalla stessa attrice, non sono così visibili (cfr. fotografie sub doc. 6 attrice). A dimostrare lo stato non danneggiato del veicolo prima del 16.9.2020 non rilevano nemmeno le fotografie del mezzo prodotte dall'attrice con la memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. Foto datate 11.7.2020 che riportano un'auto bianca in fase di ripristino, coperta da un nylon, della quale non è possibile comprendere il modello e la targa risulta solo apposta sopra manualmente. Ancora: il teste ST ha dichiarato di aver riparato l'auto ed emesso fattura a favore dell'attrice, che invece alcuna fattura ha prodotto sul punto. Anche il CTU ha affermato “l'assenza di documentazione comprovante quale RR abbia concretamente eseguito le lavorazioni sulla Fiat Panda” (p. 14 ctu).
Né la prova dell'accadimento del sinistro in vigenza di polizza può ricavarsi dalla denuncia querela prodotta dall'attrice, in quanto si tratta di atto riportante solo le dichiarazioni della parte e, a fronte delle contestazioni sollevate dalla compagnia, non vale a provare la veridicità del fatto storico (atti vandalici sotto la vigenza della polizza), presupposto dell'obbligazione indennitaria.
Complessive ragioni che inducono a ritenere che l'attrice non abbia soddisfatto l'onere della prova a suo carico, cui consegue il rigetto della domanda.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda
(€ 6.853,56), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e di una riduzione sui valori medi dello scaglione di riferimento in ragione del valore di causa prossimo al minimo di scaglione.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda attorea;
pagina 3 di 4 CONDANNA la sas AUTOSERVIZI E NOLEGGI 2 a rimborsare alla spa GENERALI ITALIA le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 4000 (€ 700 per fase studio, € 500 per fase introduttiva, € 1400 per fase istruttoria, € 1400 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino, il 03/04/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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