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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1080/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
06/06/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28/04/2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CAFARO MARIA GIOVANNA, e da , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. MICHELE GRELLA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIGNATARO MAGGIORE (CE) in data 03/09/1994; rilevato che dal matrimonio sono nati i figli: il 07/07/1998 (studentessa Persona_1 universitaria) e il 27/11/2001 (economicamente autosufficiente); Persona_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza passata in giudicato del 22/05/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1 B) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Parte_2 Per_1 ancora economicamente autosufficiente e che continuerà a vivere con la madre, corrispondendo per la stessa, alla sig.ra , un assegno mensile pari ad € 300.00, oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT come per legge, a mezzo bonifico, ricarica postepay e/o altro modo equivalente entro e non oltre il gg 5 di ogni mese. Spese straordinarie al 50%-
C) Considerata la sproporzione dei redditi tra le parti e tenuto conto dei problemi di salute della sig.ra che le impediscono di lavorare a tempo pieno, il sig. a Parte_1 Parte_2 titolo di concorso al mantenimento, le verserà un assegno mensile pari ad € 300.00 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, ricarica postepay e/o altro modo equivalente, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
D) La casa coniugale sita in Pignataro Maggiore (CE) alla via J.F. Kennedy n. 8, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, in ragione di quanto precede ed in virtù della convivenza della madre con la figlia non ancora economicamente autosufficiente, resta assegnata alla sig.ra Per_1
che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia;
Parte_1
E) Spese e compensi di lite interamente compensati tra le parti e gli Avvocati Maria Giovanna
Cafaro e Michele Grella sottoscrivono per autentica e rinuncia alla solidarietà di cui alla legge professionale forense; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIGNATARO MAGGIORE
(CE) il 03/09/1994 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIGNATARO MAGGIORE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 24, parte II, serie A, anno 1994);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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