Il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione in ordine alle singole domande, e' autorizzato a concedere, a favore dei comuni e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso di scuole statali, un contributo costante per trentacinque anni:
1) nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli edifici per l'istruzione elementare nei comuni obbligati alla costruzione, in rapporto alla popolazione scolastica, nonche' per la costruzione di asili infantili;
2) nella misura del 3 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e i corsi di avviamento professionale, per le scuole e gli istituti tecnici industriali, agrari e nautici, per le scuole professionali femminili di 1° e 2° grado e per le scuole e gli istituti di arte;
3) nella misura del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per le scuole e gli istituti medi di ogni altro ordine e tipo;
4) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento rispettivamente degli edifici scolastici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, limitatamente a banchi, cattedre e lavagne;
5) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'ampliamento e il riattamento, rispettivamente, degli edifici esistenti per le scuole di cui ai numeri 1), 2) e 3); e nella misura unica dell'1,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'integrazione dell'arredamento delle stesse scuole.
Gli stessi benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai comuni che, pur non essendovi obbligati, intendano costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciuto, quando nel comune stesso non esista altra scuola statale dello stesso ordine e tipo.
Per gli edifici per l'istruzione elementare in sedi rurali, con non piu' di due aule e i relativi alloggi per gli insegnanti, il contributo puo' essere elevato sino al 4,50 per cento delle spese di costruzione o di riattamento e di arredamento limitatamente a banchi, cattedre e lavagne.