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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.694 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA MANZONI, 71 in TERRALBA, presso lo studio dell'Avv. FRAU
PATRIZIA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA' 12 in TERRALBA, presso lo studio dell'Avv. PILI
ROBERTA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- pronuncia del divorzio tra le parti;
- conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione;
- impegno delle parti, in presenza della loro disponibilità, ad aderire a un percorso di sostegno alla
Pagina 1 genitorialità ovvero di mediazione familiare al fine di migliorare la comunicazione tra loro e il rapporto tra ciascun genitore e il figlio minore, così da consentire il più proficuo esercizio della responsabilità genitoriale condivisa
- compensazione delle spese di lite”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alla proposta conciliativa accettata da
[...]
e ”. Pt_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/08/2024 ha instaurato il giudizio per il Parte_1
divorzio tra lo stesso e il coniuge . CP_1
In data 22.07.2006 le parti hanno contratto matrimonio civile in Terralba, in regime di comunione legale dei beni (atto di matrimonio n. 10, p.s. I, anno 2006, trascritto agli atti del Registro dello
Stato civile del Comune di Terralba). Dall'unione coniugale è nato in [...] il [...] il figlio
Per_1
Come recepito nel decreto di Omologa del Tribunale di Oristano, emesso in data 16 febbraio 2022, reso nel procedimento civile avente numero di R.G. 1504/2022, i coniugi hanno dichiarato di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
3. i coniugi assumeranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per il figlio mentre decideranno singolarmente solo le questioni di ordinaria amministrazione.
4. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio, salvo diverso accordo tra le parti, due pomeriggi a settimana, mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola fino alle 21:30 (22:30 d'estate), un fine settimana alternato dall'uscita di scuola il sabato fino alle 21:30 (22:30 d'estate) della domenica;
le festività alternate e invertite l'anno successivo;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo concordandoli tra loro entro il primo giugno;
5. la casa coniugale è assegnata alla madre, convivendovi il figlio minore, ed il padre se ne allontanerà entro 30 giorni da oggi;
6. il padre verserà per il mantenimento del figlio euro 250,00 mensili, entro il 5 del mese, mediante bonifico bancario o equivalente, oltre rivalutazione ISTAT annuale e oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate, salvo urgenze e spese necessarie, e poi documentate;
Pagina 2
7. spese compensate.”
Nel proprio ricorso introduttivo, la ha formulato le seguenti richieste, oltre alla pronuncia del Pt_1
divorzio:
“- Ordinare al di procedere al trasferimento della propria residenza anagrafica;
CP_1
- Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, i quali dovranno Per_1
garantire cura, educazione, istruzione, il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore e rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione scolastica e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'utilizzo di mezzi di trasporto personali;
- Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
- Il minore abiterà e rimarrà collocato in via prevalente presso la madre, anche ai fini delle Per_1
registrazioni anagrafiche. Il padre starà con il figlio, salvo diverso accordo, due pomeriggi a settimana, il mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola fino alle 21:30 (22:30 d'estate), un fine settimana alternato dall'uscita di scuola il sabato fino alle 21:30 (22:30 d'estate) della domenica;
le festività alternate e invertite l'anno successivo;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo concordandoli tra loro, entro il primo giugno;
- Disporre che il versi per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 350,00, CP_1
o la diversa somma ritenuta di giustizia, non inferiore ad euro 250,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o equivalente, oltre rivalutazione Istat, ed oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive) concordate e documentate, salvo urgenze e spese necessitate;
- Disporre che la percepisca per la totalità Pt_1
l'assegno unico;
- Assegnare la casa coniugale sita in Terralba alla via Satta n. 62 (distinta al catasto fabbricati del Comune di Terralba al foglio 15, mappale 3174 (paino T-1) a
[...]
, la quale continuerà a conviverci con il figlio ù Pt_1 Per_1
- Disporre che ognuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento”.
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di divorzio e ha richiesto, eccependo che la non avesse indicato motivi validi per cui non dovesse disporsi Pt_1
diversamente, di assegnare a sé la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, al fine di viverci col figlio minore quindicenne. In subordine, ha richiesto che il minore potesse trascorrere con il padre
Pagina 3 almeno tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino al dopocena, restando invariate tutte le altre disposizioni in merito al diritto di visita, con conferma in € 250,00 mensili indicizzati annualmente del contributo dovuto per il mantenimento del figlio.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 17.4.2025; il Giudice, rilevato che profili controversi tra le parti risultavano, in effetti, essere solo quelli relativi all'assegnazione della casa familiare e alla misura del contributo al mantenimento del minore, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse, corrispondente alle conclusioni sopra riportate.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Le parti hanno provato, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data dell'omologa della separazione (16.2.2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (03.8.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Pt_1
e .
[...] CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Invero, non sono emerse dagli scritti difensivi e dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di audizione differenze significative rispetto all'epoca della separazione che giustificassero una modifica delle condizioni al tempo stabilite.
Sotto il profilo dei provvedimenti relativi al collocamento di – e, conseguentemente, Per_1
all'assegnazione della casa coniugale – le dichiarazioni rese dalle parti hanno consentito di accertare che non sussistono modificazioni nei rapporti tra il minore e i genitori che giustifichino un mutamento: alla luce del tempo piuttosto esiguo che il minore trascorre col padre e della circostanza
Pagina 4 che, secondo quanto emerso, quest'ultimo non ha particolare e profonda contezza delle concrete vicende della vita del figlio, risulta opportuno confermare il precedente regime di collocamento, garantendo ad la prosecuzione della consolidata convivenza con la madre, più coinvolta nella Per_1
sua vita quotidiana.
Sotto il profilo economico è risultato confermato, da un lato, che il resistente ha raggiunto una maggiore solidità lavorativa, avendo egli stessi affermato di lavorare presso al Porto di Parte_2
Santa Giusta, assunto con contratto annuale, ma già più volte rinnovato (il che fa presumere una sostanziale stabilizzazione di fatto dell'occupazione). Egli ha dichiarato di aver sottoscritto un contratto agricolo a ore, in cui lo stipendio è variabile rispetto al numero di ore lavorabile, con guadagni medi di 1.200,00 – 1.300,00 euro al mese (massimo euro 1.500,00 e minimo euro 900,00), oltre TFR corrisposto annualmente una tantum intorno a 1.000,00/900,00 euro.
Tuttavia, per altro verso, è incontestato che il abbia, rispetto al tempo della separazione, CP_1
reperito un'abitazione in locazione, con canone di euro 350,00 e conseguente maggior onere rispetto all'epoca in cui conviveva coi propri genitori.
La ricorrente, invece, svolge lavori di collaborazione domestica presso i familiari e ha dichiarato di percepire redditi in nero per non più di 700,00 euro al mese complessivi. Ha confermato di percepire per intero l'assegno unico universale, attualmente pari a euro 190,00 mensili.
La cessazione della precedente attività di pescheria da ella esercitata con la collaborazione del marito è precedente alla separazione, di talché anche in questo caso non sussistono modifiche significative.
Alla luce di tali circostanze, è opportuno confermare, come richiesto, la misura del contributo al mantenimento del minore a carico del padre già stabilita in sede di separazione, da ritenersi adeguata anche alla luce delle accresciute esigenze del figlio se si tiene conto del fatto che, per circostanza pacifica tra le parti, la percepisce l'intero assegno unico universale nonostante Pt_1
l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Infine, è emersa dall'audizione delle parti l'evidente difficoltà delle stesse di comunicare e collaborare al fine di prendere assieme valide decisioni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, lo stesso ha ammesso di interfacciarsi direttamente col figlio CP_1
invece che con la madre del medesimo.
Tale distanza e carenza comunicativa, evidentemente pregiudizievole per il minore, può essere adeguatamente colmata mediante l'adesione delle parti di un percorso di sostegno alla genitorialità
Pagina 5 ovvero di mediazione familiare, funzionale ad acquisire gli strumenti necessari per instaurare un rapporto collaborativo e positivo con l'altro genitore, nell'interesse del figlio. Si prende atto con favore dell'adesione manifestata dalle parti.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a TERRALBA il 22/07/2006 tra Pt_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] CP_1
10/02/1973, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 10, p.s. I, anno 2006 - Comune di TERRALBA ).
Sull'accordo tra le parti:
- conferma le condizioni stabilite in sede di separazione in punto di affidamento, collocamento, tempi di permanenza presso ciascun genitore e mantenimento del figlio minore, nonché con riguardo all'assegnazione della casa coniugale;
- prende atto dell'impegno delle parti ad aderire a un percorso di sostegno alla genitorialità ovvero di mediazione familiare al fine di migliorare la comunicazione tra loro e il rapporto tra ciascun genitore e il figlio minore, così da consentire il più proficuo esercizio della responsabilità genitoriale condivisa.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
16/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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