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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 6602 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
il 2 ottobre 1959 (C.F. ), entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in Palermo, via G.B. Vaccarini n.1, presso lo studio dell'Avv. Longo Carolina, che li rappresenta e difende,
giusta in calce al presente atto,
RICORRENTI
contro
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
nata a [...] il 25 novembre Controparte_1
1952 ed ivi residente in [...] (C.F.
). C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTI CONTROVERSI
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il 10
maggio 2023 i ricorrenti in epigrafe indicati allegavano: (i) di essere figli di nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta ab intestato il 6 luglio 2011; (ii) che chiamata alla successione era anche la sorella odierna Controparte_1
resistente; (iii) che tutti i predetti chiamati avevano accettato l'eredità materna;
(iv) che la de cuius era intestataria, unitamente alla resistente, di due libretti postali di risparmio recanti rispettivamente n. 17694267 e n. 2125552 sui quali era stata versata la somma di €
40.000,00; (v) che dette giacenze, nonostante la formale cointestazione, erano da imputare esclusivamente al patriminio materno;
(vi) che all'apertura della successione, nei predetti conti postali, non vi era alcun residuo attivo giacenza poiché le somme ivi esistenti erano state prelevate dalla convenuta dopo l'apertura della sua successione o in alternativa le erano state attribuite dalla madre a titolo liberale. Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti concludevano chiedendo di: “-accertare la massa ereditaria per quanto
concerne i rapporti bancari e postali della sig. - ordinare Persona_1
la massa ereditaria da dividersi e nelle singole quote;
- attribuire ai singoli
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partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
- porre le relative spese a
carico della sig. in caso di opposizione;
- -condannare Controparte_1
l'opponente al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio. -
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di
legge tutti”.
La causa, istruita mediante produzione documentale nella contumacia della resistente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 maggio 2025 sulle conclusion precisate oralmente dal difensore di parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente appare opportuno precisare che l'esame complessivo delle allegazioni contenute nel ricorso conduce il
Trbunale a concludere che gli odierni ricorrenti abbiano proposto le seguenti domande alternative:
(i) in via principale, l'accertamento della fittizia cointestazione dei due libretti di risparmio intrattenuti presso Poste Italiane Spa
recanti rispettivamente n. 17694267 e n. 2125552 e pertanto la riconducibilità soltanto alla de cuius delle somme ivi transitate
(ammontanti a complessivi euro 40.000,00), l'accertamento della natura liberale degli atti a mezzo dei quali la de cuius avrebbe disposto delle suddette somme esclusivamente in favore della resistente, indi la loro riduzione o l'accertamento dell'obbligo della donataria di portarle in collazione ai fini della divisione della comunione materna;
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(ii) in subordine, l'accertamento dell'indebito prelievo di dette somme, presenti sui predetti conti al momento della apertura della successione materna, da parte della resistente e la sua condanna alla loro restituzione alla massa onde procedere alla loro divisione fra i coeredi.
Tutte le sudette domande, tuttavia, sono rigettate perchè
infondate.
Con riguardo alla domanda principale, deve ricordarsi che per pacifico indirizzo affinchè l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, possa essere qualificato come liberalità non donativa (avente ad oggetto le specifiche utilità che il beneficiario della cointestazione riceva in ragione dell'operare della presunzione di cui all'art. 1298, co. 2, c.c. e dunque le somme altrui che questi con il consenso del disponente abbia prelevato per soddisfare interessi propri senza obbligo di restituzione in tal senso già Cass. n.
3499/1999; Cass., n. 12552/2000; Cass., n. 26983/2008) è
indispensabile che concorrano le seguenti condizioni:
(i) sia stata raggiunta la prova (anche indiretta purché si fondi su indizi qualificati ai sensi dell'art. 192 c.p.p.) che il conto corrente
è stato alimentato soltanto da uno solo dei contestatari;
(ii) sia stata verificata (anche a mezzo di prova indiretta purché si fondi su indizi qualificati ai sensi dell'art. 192 c.p.p.)
l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta
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cointestazione, altro scopo che quello della liberalità, non potendosi desumere dalla mera cointestazione la volontà del titolare delle somme di attribuire la loro proprietà al cointestatario, in assenza di una chiara manifestazione in tal senso (cfr. Cass., n. 4682/2018,
Cass., n 4320/2018, Cass., n. 11375/2019 Cass. n. 21963/2019);
(iii) sia stato verificato (dato il divieto codicistico di donazione di beni futuri) che l'intento liberale attuato attraverso la cointestazione copra anche tutte le singole e successive rimesse, per ciascuna delle quali occorre sa fornita una specifica prova, anche presuntiva (sul punto cfr. Cass. n. 809/2014 “in tema di donazione
indiretta, la cointestazione di un conto corrente ad uso esclusivo che, ai
sensi dell'art. 1854 c.c., attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o
di debitori solidali dei saldi del conto fa sì presumere, sia nei confronti dei
terzi che nei rapporti interni, la contitolarità dell'oggetto del contratto ma
non è prova definitiva di aver posto in essere con tale atto una donazione
indiretta. Nella specie, poi, avuto riguardo alla nullità della donazione di
beni futuri sancita dall'art. 771 c.c., la Corte di merito ha errato nel
ricondurre alla cointestazione del conto la donazione del cinquanta per
cento delle somme versate nel tempo dal D. sul conto, in quanto l'animus
donandi non poteva essere riconosciuto sulla sola base di detta
cointestazione. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto invece motivare
sullo spirito di liberalità che assisteva ogni versamento”).
Orbene, nel caso che ci occupa, nessuno di tali coelementi è
stato dimostrato dagli interessati.
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Agli atti, infatti, non sussiste neppure un principio di prova a riscontro del fatto: (i) che i libretti postali cointestati siano stati alimentati in via esclusiva dalla disponente, fatto questo che è stato soltanto allegato in modo del tutto generico nell'atto introduttivo;
(ii) che la de cuius abbia accreditato su tali libretti somme di danaro per euro 40.000,00 di sua proprietà; (iii) che la de cuius abbia effettivamente disposto di tali somme in favore della resistente;
(iv)
che tali disposizioni siano state sorrette dall'intento liberale.
I ricorrenti, infatti non hanno prodotto documentazione contabile attestante l'andamento dei suddetti rapporto dalla loro costituzione e sino all'apertura della successione e a tale carenza probatoria non poteva sopperirsi a mezzo dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.c., il quale ove disposto sarebbe stato meramente esplorativo.
Al riguardo, deve ricordarsi che, per pacifico indirizzo,
l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. è uno strumento del tutto residuale (sul punto cfr. Cass. n.14968/2011), che non può
essere impiegato nel giudizio quale mezzo sostitutivo dell'onere di parte, né può eludere le preclusioni processuali maturate in suo danno (Cass., n. 1484/2014) e va escluso allorquando l'interessato avrebbe potuto, come nella specie, acquisire di propria iniziativa una copia dell'atto e produrla in causa, dovendosi il suo impiego coordinare con i principi generali del riparto dell'onere probatorio e della disponibilità delle prove (Cass. n. 13878/2010; Cass., n.
19475/2005).
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L'acquisizione coattiva della documentazione richiesta, oltre a essere necessaria, deve poi essere anche indispensabile, requisito questo che sussiste soltanto ove sia dimostrato da parte dell'istante di non aver potuto acquisire aliunde la prova del fatto (Cass. lav.,
12997/2004), di essersi, ciò nonostante, diligentemente adoperato nella fase preprocessuale, formulando e comunicando al possessore del documento istanza stragiudiziale di consegna (Tribunale Massa,
04/06/2015, n. 614) e, in materia bancaria, di avere attivato tempestivamente (ossia almeno 90 giorni prima dell'inoltro della citazione) la procedura di cui all'art. 119 comma 4 TUB, senza aver avuto adeguata risposta, (così Tribunale Bari, 12/01/2016, n. 98).
Nel caso in esame, il mezzo di prova si dimostra inammissibile proprio perchè difetta il requisito della indispensabilità e ciò perchè
gli interessati non hanno provato (come era loro onere) di aver inutilmente richiesto detta documentazione all'istituto Poste Italiane
s.p.a. prima del maturare delle preclusioni asseverative, essendovi anzi evidenza documentale che tale richiesta (peraltro ritualmente evasa dall'istituto) è stata limitata alle movimentazioni bancarie eseguite su entrambi i libretti postali (nn. 17694267 e 2125552) nel periodo successivo all'apertura della successione.
Così non potendosi stabilire quale fosse l'ammontare delle somme versate su detti libretti, chi abbia provveduto a tali accrediti,
o ancora come le stesse siano state effettivamente impiegate le somme ivi depositate, tutte le suddette domande devono essere rigettate.
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La domanda petitoria, va del pari rigettata.
Ebbene, la documentazione contabile prodotta dai ricorrenti a corredo del ricorso se da un lato attesta che alla data di apertura della successione di il libretto postale n. 2125552 Persona_1
aveva un saldo pari a zero, dall'altro però non dà conto di quale fosse il saldo del libretto postale n. 17694267 alla suddetta data e si limita piuttosto a riportare un elenco di movimentazioni (in entrata e in uscita) prive di causale specifica e comunque tutte annotate in data successiva alla apertura della successione.
Va anche in tal caso precisato che dalla documentazione in atti emerge che tale specifica informazione (l'acquisizione del saldo del libretto al 6.07.2011) non è stata tempestivamente chiesta dai ricorrenti all'istituto di credito e per le ragioni esposte sopra non poteva essere ottenuta in questa sede ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Così, non potendosi stabilire quale fosse l'effettiva consistenza di tale rapporto alla data di apertura della successione, non potendosi affermare (in assenza di elementi che era onere dei ricorrenti offrire) che le somme accreditate dopo la morte della de
cuius fossero alla stessa riconducibili (dovendosi al contrario presumersi che si tratti di danaro riconducibile alla cointestataria superstite odierna resistente) anche la domanda petitoria e quella consequenziale di divisione vanno rigettate.
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In ragione della contumacia della parte vittoriosa non si provvederà alla liquidazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
così provvede:
RIGETTA tutte le domande proposte dalla ricorrente.
NULLA sulle spese.
Così deciso a Palermo, lì 4 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
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