CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3120/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Morandi Ester Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Cantatore Renata Giovanna CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7646/2024 pubblicato il
16/09/2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata è stata parzialmente accolta la domanda di Parte_1 proposta con ricorso diretto ad ottenere l'accertamento di un grado di inabilità permanente nella misura almeno pari o superiore al 12% o di quella di giustizia, con conseguente condanna dell' CP_1 all'erogazione in suo favore di un indennizzo in capitale con decorrenza dalla domanda amministrativa: in particolare il Tribunale ha condannato l' a corrispondere a suo favore CP_1
l'indennizzo in capitale dovuto per un'inabilità permanente del 7% ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.948,00 oltre IVA e CPA.
1 Il ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa come autista presso l'azienda A.T.A.C.
S.p.A., sin dall'anno 1999; che detta attività comportava l'assunzione continuativa, per lunghi periodi di tempo (turni giornalieri di durata variabile compresa fra le 6,40 e le 9 ore), di postura assisa ed esposizione a WBV (Whole Body Vibration) la cui efficacia eziologica nell'insorgenza di patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico risultava indiscutibilmente provata secondo la scienza medico-legale; che in data 05.12.2022 aveva presentato alla sede competente denuncia di CP_1 malattia professionale (n. 519691955) insorta a causa e per effetto del lavoro prestato, chiedendo l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge;
con nota del 29.01.2023, l' gli aveva CP_1 comunicato quanto segue: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di ritenere il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non idoneo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata […]”; egli aveva proposto opposizione in data 15.06.2023 sottolineando che: “[…] il quadro clinico del
Colasante risulta caratterizzato da artrosi del rachide caratterizzato da multiple discopatie a carico dei segmenti cervicale e lombare. Il signor è impiegato dal 1999 presso Parte_1
ATAC con mansioni di autista e, pertanto, la condizione descritta è inquadrabile come malattia professionale […]” e aveva chiesto, pertanto, di essere sottoposto a visita superiore;
tuttavia, la menzionata opposizione rimaneva priva di esito.
Si costitutiva l che chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Veniva disposta CTU medico legale, la quale riconosceva la sussistenza della malattia professionale lamentata nonchè un danno biologico quantificato in misura pari al 7%.
Il Tribunale decideva come sopra.
2.Proponeva gravame il lamentando la parziale erroneità della sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui non era stata accolta la domanda di riconoscimento di un'inabilità permanente in misura pari o superiore al 12%.
Resisteva l'appellato nel grado che concludeva per il rigetto dell'appello.
Espletata nuova c.t.u. medico-legale nel grado, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è fondato nei termini che seguono.
Va premesso che in carenza di appello incidentale da parte dell' risulta passato in giudicato il CP_1 capo dell'impugnata sentenza con il quale è stata statuita la sussistenza della malattia professionale lamentata dal limitandosi, pertanto, l'odierno thema decidendum alla quantificazione Parte_1 del danno biologico ed alla conseguente liquidazione in linea capitale.
Il c.t.u. nominato nel presente grado di giudizio ha riferito che dall'esame obiettivo emerge:
“Contrattura della muscolatura paravertebrale. Spinalgie pressorie e limitata mobilizzazione attiva
2 e passiva nei movimenti di flesso-estensione e rotazione del rachide lombo-sacrale. UE ++ e
WA + bilateralmente, deficit di forza del quadricipite sinistro con ipovalidità del riflesso quadricipitale omolaterale”.
Il c.t.u. nominato nel grado ha, altresì, rilevato che “Il ha svolto il lavoro di conducente di Parte_2 mezzi pubblici per un lungo periodo di tempo, la sua storia clinica con ripetute assenze per malattia
a partire dal 2011 e gli accertamenti effettuati rendono evidente il rapporto tra la mansione di autista
e lo sviluppo della patologia della colonna vertebrale lamentata. La presenza di vibrazioni, il prolungato mantenimento di posture incongrue, il ripetuto verificarsi di microtraumatismi dovuti all'irregolarità del fondo stradale e talvolta all'insufficiente manutenzione dei mezzi utilizzati rendono verosimile l'ammissione di un nesso causale . E' noto che gli autisti di autobus vengono considerati categoria a rischio per patologie della colonna vertebrale (75° Congresso Nazionale
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale e "Rischi e malattie nei lavoratori dei trasporti di merci e persone" di ed . Persona_1 Per_2
Il sistema di sorveglianza delle malattie professionali dell del 2023 evidenzia, sulla base dei CP_1 dati del sistema di sorveglianza che nel settore dei trasporti sono presenti non solo malattie CP_2 professionali propriamente dette ma anche malattie lavoro-correlate e tra queste le più frequenti sono a carico della schiena e degli arti superiori. All'eziopatogenesi delle patologie cronico- degenerative del rachide concorrono i rischi connessi all'attività di autista come posture obbligate con valori elevati di carico sui dischi intervertebrali (quelli del tratto dorso-lombare in particolare), vibrazioni trasmesse al corpo intero. Risulta che più tempo si sta seduti più i dischi intervertebrali soffrono e ciò comporta l'amplificazione degli effetti delle vibrazioni.
Per quello che riguarda la valutazione del danno la voce 213 della tabella delle menomazioni "ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti" valuta una percentuale di invalidità compresa tra l'8 ed il 12%.
Considerando il signor affetto da "Spondilo-disco-artrosi del tratto lombosacrale con Parte_2 discopatie multiple ed ernia discale L4-L5 con frammento espulso" il danno biologico puo' essere considerato pari ad un valore dell' 12% pur considerando che trattasi di una patologia solo in parte collegabile all'attività lavorativa che deve essere considerata come una concausa invero significativa della menomazione”.
Le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nel grado-secondo le quali per la patologia sofferta dall'appellante va riconosciuta una maggior percentuale pari al 12% anziché del 7% come già statuito dal Tribunale con la sentenza impugnata- meritano di essere recepite in quanto prive di vizi logici e persuasive sotto il profilo strettamente tecnico, essendosi, comunque, riscontrata, la “significativa” concausalità
3 dell'attività lavorativa svolta rispetto alla patologia lamentata, che ex se assume, pertanto, rilievo non solo sul piano dell'insorgenza del diritto azionato dall'odierno appellante, ma anche della sua quantificazione.
Né le parti in causa hanno sollevato critiche rispetto all'esito dell'elaborato peritale nell'ambito del contraddittorio tecnico.
4.Per l'effetto la sentenza impugnata va parzialmente riformata.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'ente appellato ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Le spese delle C.C.T.T.U.U. espletate in entrambi i gradi di giudizio restano a carico dell' , CP_1 come separatamente liquidate con distinti decreti.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- dichiara che la patologia di origine professionale di cui è affetto l'appellante ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12%;
- condanna l' a versare all'appellante il corrispondente indennizzo in forma di capitale di cui CP_1 all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", detratto quanto eventualmente percepito per il medesimo titolo, oltre accessori dal dovuto al saldo;
- condanna l' al pagamento a favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di CP_1 giudizio, liquidate in euro 2.800,00 per il primo grado e in euro 3.500,00 per il secondo grado, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese delle C.C.T.T.U.U. espletate in entrambi i gradi di giudizio a carico dell' , come separatamente liquidate. CP_1
Roma, lì 12.11.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3120/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Morandi Ester Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Cantatore Renata Giovanna CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7646/2024 pubblicato il
16/09/2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata è stata parzialmente accolta la domanda di Parte_1 proposta con ricorso diretto ad ottenere l'accertamento di un grado di inabilità permanente nella misura almeno pari o superiore al 12% o di quella di giustizia, con conseguente condanna dell' CP_1 all'erogazione in suo favore di un indennizzo in capitale con decorrenza dalla domanda amministrativa: in particolare il Tribunale ha condannato l' a corrispondere a suo favore CP_1
l'indennizzo in capitale dovuto per un'inabilità permanente del 7% ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.948,00 oltre IVA e CPA.
1 Il ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa come autista presso l'azienda A.T.A.C.
S.p.A., sin dall'anno 1999; che detta attività comportava l'assunzione continuativa, per lunghi periodi di tempo (turni giornalieri di durata variabile compresa fra le 6,40 e le 9 ore), di postura assisa ed esposizione a WBV (Whole Body Vibration) la cui efficacia eziologica nell'insorgenza di patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico risultava indiscutibilmente provata secondo la scienza medico-legale; che in data 05.12.2022 aveva presentato alla sede competente denuncia di CP_1 malattia professionale (n. 519691955) insorta a causa e per effetto del lavoro prestato, chiedendo l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge;
con nota del 29.01.2023, l' gli aveva CP_1 comunicato quanto segue: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di ritenere il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non idoneo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata […]”; egli aveva proposto opposizione in data 15.06.2023 sottolineando che: “[…] il quadro clinico del
Colasante risulta caratterizzato da artrosi del rachide caratterizzato da multiple discopatie a carico dei segmenti cervicale e lombare. Il signor è impiegato dal 1999 presso Parte_1
ATAC con mansioni di autista e, pertanto, la condizione descritta è inquadrabile come malattia professionale […]” e aveva chiesto, pertanto, di essere sottoposto a visita superiore;
tuttavia, la menzionata opposizione rimaneva priva di esito.
Si costitutiva l che chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Veniva disposta CTU medico legale, la quale riconosceva la sussistenza della malattia professionale lamentata nonchè un danno biologico quantificato in misura pari al 7%.
Il Tribunale decideva come sopra.
2.Proponeva gravame il lamentando la parziale erroneità della sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui non era stata accolta la domanda di riconoscimento di un'inabilità permanente in misura pari o superiore al 12%.
Resisteva l'appellato nel grado che concludeva per il rigetto dell'appello.
Espletata nuova c.t.u. medico-legale nel grado, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è fondato nei termini che seguono.
Va premesso che in carenza di appello incidentale da parte dell' risulta passato in giudicato il CP_1 capo dell'impugnata sentenza con il quale è stata statuita la sussistenza della malattia professionale lamentata dal limitandosi, pertanto, l'odierno thema decidendum alla quantificazione Parte_1 del danno biologico ed alla conseguente liquidazione in linea capitale.
Il c.t.u. nominato nel presente grado di giudizio ha riferito che dall'esame obiettivo emerge:
“Contrattura della muscolatura paravertebrale. Spinalgie pressorie e limitata mobilizzazione attiva
2 e passiva nei movimenti di flesso-estensione e rotazione del rachide lombo-sacrale. UE ++ e
WA + bilateralmente, deficit di forza del quadricipite sinistro con ipovalidità del riflesso quadricipitale omolaterale”.
Il c.t.u. nominato nel grado ha, altresì, rilevato che “Il ha svolto il lavoro di conducente di Parte_2 mezzi pubblici per un lungo periodo di tempo, la sua storia clinica con ripetute assenze per malattia
a partire dal 2011 e gli accertamenti effettuati rendono evidente il rapporto tra la mansione di autista
e lo sviluppo della patologia della colonna vertebrale lamentata. La presenza di vibrazioni, il prolungato mantenimento di posture incongrue, il ripetuto verificarsi di microtraumatismi dovuti all'irregolarità del fondo stradale e talvolta all'insufficiente manutenzione dei mezzi utilizzati rendono verosimile l'ammissione di un nesso causale . E' noto che gli autisti di autobus vengono considerati categoria a rischio per patologie della colonna vertebrale (75° Congresso Nazionale
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale e "Rischi e malattie nei lavoratori dei trasporti di merci e persone" di ed . Persona_1 Per_2
Il sistema di sorveglianza delle malattie professionali dell del 2023 evidenzia, sulla base dei CP_1 dati del sistema di sorveglianza che nel settore dei trasporti sono presenti non solo malattie CP_2 professionali propriamente dette ma anche malattie lavoro-correlate e tra queste le più frequenti sono a carico della schiena e degli arti superiori. All'eziopatogenesi delle patologie cronico- degenerative del rachide concorrono i rischi connessi all'attività di autista come posture obbligate con valori elevati di carico sui dischi intervertebrali (quelli del tratto dorso-lombare in particolare), vibrazioni trasmesse al corpo intero. Risulta che più tempo si sta seduti più i dischi intervertebrali soffrono e ciò comporta l'amplificazione degli effetti delle vibrazioni.
Per quello che riguarda la valutazione del danno la voce 213 della tabella delle menomazioni "ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti" valuta una percentuale di invalidità compresa tra l'8 ed il 12%.
Considerando il signor affetto da "Spondilo-disco-artrosi del tratto lombosacrale con Parte_2 discopatie multiple ed ernia discale L4-L5 con frammento espulso" il danno biologico puo' essere considerato pari ad un valore dell' 12% pur considerando che trattasi di una patologia solo in parte collegabile all'attività lavorativa che deve essere considerata come una concausa invero significativa della menomazione”.
Le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nel grado-secondo le quali per la patologia sofferta dall'appellante va riconosciuta una maggior percentuale pari al 12% anziché del 7% come già statuito dal Tribunale con la sentenza impugnata- meritano di essere recepite in quanto prive di vizi logici e persuasive sotto il profilo strettamente tecnico, essendosi, comunque, riscontrata, la “significativa” concausalità
3 dell'attività lavorativa svolta rispetto alla patologia lamentata, che ex se assume, pertanto, rilievo non solo sul piano dell'insorgenza del diritto azionato dall'odierno appellante, ma anche della sua quantificazione.
Né le parti in causa hanno sollevato critiche rispetto all'esito dell'elaborato peritale nell'ambito del contraddittorio tecnico.
4.Per l'effetto la sentenza impugnata va parzialmente riformata.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'ente appellato ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Le spese delle C.C.T.T.U.U. espletate in entrambi i gradi di giudizio restano a carico dell' , CP_1 come separatamente liquidate con distinti decreti.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- dichiara che la patologia di origine professionale di cui è affetto l'appellante ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12%;
- condanna l' a versare all'appellante il corrispondente indennizzo in forma di capitale di cui CP_1 all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", detratto quanto eventualmente percepito per il medesimo titolo, oltre accessori dal dovuto al saldo;
- condanna l' al pagamento a favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di CP_1 giudizio, liquidate in euro 2.800,00 per il primo grado e in euro 3.500,00 per il secondo grado, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese delle C.C.T.T.U.U. espletate in entrambi i gradi di giudizio a carico dell' , come separatamente liquidate. CP_1
Roma, lì 12.11.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
4