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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 9855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9855 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
n. rg3987 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3987 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
DI
Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta C.F._1
procura in atti, dall'avv. TENTI SILVIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza dei Martiri n.
30,
RICORRENTE
E
Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
LOPARCO FABIANA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Verdi n.18,
1 RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di
Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso Controparte_1
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 17.10.2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale dal 10.02.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L.
11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non
2 essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “I tre figli, ormai maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, e Persona_1 Persona_2 Per_3
continueranno ad abitare presso la madre nell'abitazione
[...]
familiare di proprietà della stessa sita in Napoli alla Via Del
Parco Margherita n.4 ed i tempi di permanenza degli stessi con il padre vengono rimessi alla libera determinazione dei figli e dei genitori;
• Il dott. continuerà a corrispondere, a titolo di Controparte_2
contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di €.900,00 (€.300,00 per ognuno) con rivalutazione secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• Le spese straordinarie dei figli sono a carico della madre nella misura del 70% e a carico del padre nella misura del 30%. Per le stesse le parti faranno riferimento al Protocollo tra il Tribunale di
Napoli ed il COA di Napoli;
3 • le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a il CP_3
13/04/2002 (atto n. 5, parte II, s. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2002) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
4 Stato Civile di per la trascrizione, l'annotazione e CP_3
le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n.
898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il
18/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3987 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
DI
Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta C.F._1
procura in atti, dall'avv. TENTI SILVIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza dei Martiri n.
30,
RICORRENTE
E
Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
LOPARCO FABIANA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Verdi n.18,
1 RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di
Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso Controparte_1
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 17.10.2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale dal 10.02.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L.
11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non
2 essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “I tre figli, ormai maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, e Persona_1 Persona_2 Per_3
continueranno ad abitare presso la madre nell'abitazione
[...]
familiare di proprietà della stessa sita in Napoli alla Via Del
Parco Margherita n.4 ed i tempi di permanenza degli stessi con il padre vengono rimessi alla libera determinazione dei figli e dei genitori;
• Il dott. continuerà a corrispondere, a titolo di Controparte_2
contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di €.900,00 (€.300,00 per ognuno) con rivalutazione secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• Le spese straordinarie dei figli sono a carico della madre nella misura del 70% e a carico del padre nella misura del 30%. Per le stesse le parti faranno riferimento al Protocollo tra il Tribunale di
Napoli ed il COA di Napoli;
3 • le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a il CP_3
13/04/2002 (atto n. 5, parte II, s. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2002) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
4 Stato Civile di per la trascrizione, l'annotazione e CP_3
le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n.
898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il
18/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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