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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1946/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Badalamenti Parte_1
Marcella);
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Gjomarkaj Alessandro); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/02/2025 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente a Palermo il 04/10/2013 e che da tale unione sono nati i figli (nato a [...] in data [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] in data [...]), ha dedotto che l'unione coniugale si è
[...] irrimediabilmente compromessa e ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e dei rapporti economici tra le parti.
Si è costituita in giudizio la resistente contestando quanto ex adverso dedotto, ma aderendo alla domanda di separazione. All'udienza del 27/10/2025 il giudice delegato, stante la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione al presente procedimento del giudizio iscritto al n.
2455/2025, introdotto da . CP_1
Va rilevato, altresì, che le parti alla medesima udienza sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
*****
Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo raggiunto all'udienza del 27/10/2025, in questa sede integralmente riportato:
“- Separazione personale dei coniugi.
- Affidamento condiviso dei minori (nato a [...] in data [...]) Persona_1
e (nata a [...] in data [...]), con domicilio prevalente presso Persona_2
l'abitazione materna, sita in Palermo, via Giovanbattista Sant'Angelo n. 13/A.
- Incontri del padre con i minori, salvo diverso accordo tra le parti e tenendo conto, in ogni caso, della volontà degli stessi, nei seguenti termini: prima settimana,
• il martedì, il padre preleverà i minori da scuola - o nel periodo estivo la mattina dalla madre alle ore 10:00 - e li terrà con sé fino alle ore 21:00 circa, quando li riaccompagnerà presso il domicilio della madre, con i compiti già svolti;
• il giovedì, il padre preleverà i minori da scuola - o nel periodo estivo la mattina dalla madre alle ore 10:00 - e li riaccompagnerà il successivo venerdì mattina a scuola o presso l'abitazione della madre entro le ore 09:30; seconda settimana,
• il martedì, il padre preleverà i minori da scuola - o nel periodo estivo la mattina dalla madre alle ore 10:00 - e li terrà con sé fino alle ore 21:00 circa, quando li raccompagnerà presso il domicilio della madre con i compiti già svolti;
• il padre preleverà i minori alle ore 18:00 da casa della madre il venerdì e li terrà con sé fino alla domenica sera ore 21:00, quando li riaccompagnerà presso la madre.
La sig.ra si impegna a favorire l'ampliamento dei pernottamenti presso il padre, CP_1 tenendo conto della volontà dei minori e dell'andamento degli incontri così come concordati. Le parti si impegnano espressamente, a partire dal mese di settembre 2026, a valutare la possibilità di introdurre un secondo pernottamento nella settimana in cui i minori non stanno con il padre nel weekend, tenendo conto della volontà e delle esigenze degli stessi.
Nell'imminente periodo natalizio, i minori trascorreranno con un genitore la Vigilia di Natale
e con l'altro genitore il giorno di Natale;
allo stesso modo, trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e l'1 gennaio con l'altro genitore.
Per le future festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore un periodo di cinque giorni consecutivi, a partire dal 24 dicembre o dal 28 dicembre, salvo diverso accordo.
Durante le festività pasquali, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi comprendenti un anno il giorno di Pasqua, l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo.
Per tutte le altre festività civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza.
Per il periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 maggio.
- Onere di di corrispondere mensilmente a , entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese, l'importo di € 530,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre a rivalutazione ISTAT.
- Spese straordinarie per i minori al 50% come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
- L'Assegno Unico Universale, che attualmente ammonta a circa € 340,00, sarà percepito integralmente da , con rinuncia di al proprio 50% di pertinenza. CP_1 Parte_1
- Assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra le parti, in favore di , con CP_1 specificazione che gli arredi, di proprietà comune, e i corredi vengono assegnati in uso per tutta la durata dell'assegnazione.
- Dalla sottoscrizione dell'accordo il mutuo sarà pagato dai coniugi al 50%, mentre le spese relative alle utenze e agli oneri condominiali ordinari saranno a carico della sig.ra . CP_1
- Rinuncia alle ulteriori domande formulate reciprocamente dalle parti.
- Spese compensate.
Le parti chiedono, altresì, di valutare la possibilità di conferire al Consultorio familiare territorialmente competente l'incarico di un percorso per mitigare la conflittualità al fine di favorire futuri accordi tra le stesse nella gestione dei minori” (vedi verbale udienza del
27/10/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Vista la richiesta formulata dalle parti, pare opportuno incaricare il Consultorio familiare presso l'Asp di Palermo, territorialmente competente di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di favorire un accordo tra le parti nella gestione dei minori, con onere di relazione al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 04/10/2013, da , nato a [...] il Parte_1
28/12/1984, e , nata a [...] il [...], trascritto nei registro CP_1 dello Stato civile di detto Comune al n. 53, parte 2, serie A, dell'anno 2013, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369; incarica il Consultorio familiare territorialmente competente per le finalità indicate in parte motiva, con onere di relazione al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- nulla sulle spese.
Si comunichi al Servizio incaricato.
Così deciso in Palermo, il 30/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1946/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Badalamenti Parte_1
Marcella);
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Gjomarkaj Alessandro); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/02/2025 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente a Palermo il 04/10/2013 e che da tale unione sono nati i figli (nato a [...] in data [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] in data [...]), ha dedotto che l'unione coniugale si è
[...] irrimediabilmente compromessa e ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e dei rapporti economici tra le parti.
Si è costituita in giudizio la resistente contestando quanto ex adverso dedotto, ma aderendo alla domanda di separazione. All'udienza del 27/10/2025 il giudice delegato, stante la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione al presente procedimento del giudizio iscritto al n.
2455/2025, introdotto da . CP_1
Va rilevato, altresì, che le parti alla medesima udienza sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
*****
Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo raggiunto all'udienza del 27/10/2025, in questa sede integralmente riportato:
“- Separazione personale dei coniugi.
- Affidamento condiviso dei minori (nato a [...] in data [...]) Persona_1
e (nata a [...] in data [...]), con domicilio prevalente presso Persona_2
l'abitazione materna, sita in Palermo, via Giovanbattista Sant'Angelo n. 13/A.
- Incontri del padre con i minori, salvo diverso accordo tra le parti e tenendo conto, in ogni caso, della volontà degli stessi, nei seguenti termini: prima settimana,
• il martedì, il padre preleverà i minori da scuola - o nel periodo estivo la mattina dalla madre alle ore 10:00 - e li terrà con sé fino alle ore 21:00 circa, quando li riaccompagnerà presso il domicilio della madre, con i compiti già svolti;
• il giovedì, il padre preleverà i minori da scuola - o nel periodo estivo la mattina dalla madre alle ore 10:00 - e li riaccompagnerà il successivo venerdì mattina a scuola o presso l'abitazione della madre entro le ore 09:30; seconda settimana,
• il martedì, il padre preleverà i minori da scuola - o nel periodo estivo la mattina dalla madre alle ore 10:00 - e li terrà con sé fino alle ore 21:00 circa, quando li raccompagnerà presso il domicilio della madre con i compiti già svolti;
• il padre preleverà i minori alle ore 18:00 da casa della madre il venerdì e li terrà con sé fino alla domenica sera ore 21:00, quando li riaccompagnerà presso la madre.
La sig.ra si impegna a favorire l'ampliamento dei pernottamenti presso il padre, CP_1 tenendo conto della volontà dei minori e dell'andamento degli incontri così come concordati. Le parti si impegnano espressamente, a partire dal mese di settembre 2026, a valutare la possibilità di introdurre un secondo pernottamento nella settimana in cui i minori non stanno con il padre nel weekend, tenendo conto della volontà e delle esigenze degli stessi.
Nell'imminente periodo natalizio, i minori trascorreranno con un genitore la Vigilia di Natale
e con l'altro genitore il giorno di Natale;
allo stesso modo, trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e l'1 gennaio con l'altro genitore.
Per le future festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore un periodo di cinque giorni consecutivi, a partire dal 24 dicembre o dal 28 dicembre, salvo diverso accordo.
Durante le festività pasquali, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi comprendenti un anno il giorno di Pasqua, l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo.
Per tutte le altre festività civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza.
Per il periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 maggio.
- Onere di di corrispondere mensilmente a , entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese, l'importo di € 530,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre a rivalutazione ISTAT.
- Spese straordinarie per i minori al 50% come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
- L'Assegno Unico Universale, che attualmente ammonta a circa € 340,00, sarà percepito integralmente da , con rinuncia di al proprio 50% di pertinenza. CP_1 Parte_1
- Assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra le parti, in favore di , con CP_1 specificazione che gli arredi, di proprietà comune, e i corredi vengono assegnati in uso per tutta la durata dell'assegnazione.
- Dalla sottoscrizione dell'accordo il mutuo sarà pagato dai coniugi al 50%, mentre le spese relative alle utenze e agli oneri condominiali ordinari saranno a carico della sig.ra . CP_1
- Rinuncia alle ulteriori domande formulate reciprocamente dalle parti.
- Spese compensate.
Le parti chiedono, altresì, di valutare la possibilità di conferire al Consultorio familiare territorialmente competente l'incarico di un percorso per mitigare la conflittualità al fine di favorire futuri accordi tra le stesse nella gestione dei minori” (vedi verbale udienza del
27/10/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Vista la richiesta formulata dalle parti, pare opportuno incaricare il Consultorio familiare presso l'Asp di Palermo, territorialmente competente di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di favorire un accordo tra le parti nella gestione dei minori, con onere di relazione al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 04/10/2013, da , nato a [...] il Parte_1
28/12/1984, e , nata a [...] il [...], trascritto nei registro CP_1 dello Stato civile di detto Comune al n. 53, parte 2, serie A, dell'anno 2013, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369; incarica il Consultorio familiare territorialmente competente per le finalità indicate in parte motiva, con onere di relazione al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- nulla sulle spese.
Si comunichi al Servizio incaricato.
Così deciso in Palermo, il 30/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.