TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 31/10/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2697/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2697/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Cecilia Gradassi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Cecilia Gradassi;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.08.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribunale io
[...] rimonio da essi contratto in Livorno il 25.02.1990, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nate due figlie, nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 quest' aggiorenne ma economicamente tosufficiente, e che le parti medesime si sono separate con accordo di negoziazione assistita n. 39/2019, versato in atti, depositato il 02.08.2019 ed autorizzato dal PM in data 05.08.2019.
Con decreto del 13/08/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 30.10.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 06.08.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dall'autorizzazione emessa dal Pubblico Ministero nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 25.02.1990 tra e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civ io dell'Anno 1990 Parte 2 Serie A n. 44.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) corrisponderà alla figlia maggiorenne ma non Parte_1 Per_2 eco fficiente, entro il giorno 5 (ci gni mese un assegno di € 500,00 quale contributo al di lei mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il mantenimento di a parte della madre sarà, invece, Per_2 diretto. Il sig. si farà carico delle spese arie che si renderanno necessarie Parte_1 per la figlia misura del 100%, così come – se del caso – per la figlia maggiore Per_2
(economicamente indipendente e che, attualmente, vive e lavora a Milano). Per_1
2) Il sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 Parte_1 CP_1
(cinque) mese, a titolo di assegno divorz di € 2.700,00 (duemilasettecento/00 euro), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) La Sig.ra dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi somma maturata CP_1
e a qualsivoglia importo afferente agli arretrati della rivalutazione ISTAT di cui all'assegno per il suo mantenimento stabilito in sede di separazione sino ad oggi maturati e, comunque, fino alla erogazione dell'assegno divorzile stabilito con la presente sentenza. Il sig. accetta la suddetta rinuncia. Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 30.10.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2697/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Cecilia Gradassi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Cecilia Gradassi;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.08.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribunale io
[...] rimonio da essi contratto in Livorno il 25.02.1990, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nate due figlie, nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 quest' aggiorenne ma economicamente tosufficiente, e che le parti medesime si sono separate con accordo di negoziazione assistita n. 39/2019, versato in atti, depositato il 02.08.2019 ed autorizzato dal PM in data 05.08.2019.
Con decreto del 13/08/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 30.10.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 06.08.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dall'autorizzazione emessa dal Pubblico Ministero nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 25.02.1990 tra e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civ io dell'Anno 1990 Parte 2 Serie A n. 44.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) corrisponderà alla figlia maggiorenne ma non Parte_1 Per_2 eco fficiente, entro il giorno 5 (ci gni mese un assegno di € 500,00 quale contributo al di lei mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il mantenimento di a parte della madre sarà, invece, Per_2 diretto. Il sig. si farà carico delle spese arie che si renderanno necessarie Parte_1 per la figlia misura del 100%, così come – se del caso – per la figlia maggiore Per_2
(economicamente indipendente e che, attualmente, vive e lavora a Milano). Per_1
2) Il sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 Parte_1 CP_1
(cinque) mese, a titolo di assegno divorz di € 2.700,00 (duemilasettecento/00 euro), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) La Sig.ra dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi somma maturata CP_1
e a qualsivoglia importo afferente agli arretrati della rivalutazione ISTAT di cui all'assegno per il suo mantenimento stabilito in sede di separazione sino ad oggi maturati e, comunque, fino alla erogazione dell'assegno divorzile stabilito con la presente sentenza. Il sig. accetta la suddetta rinuncia. Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 30.10.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra