CA
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/09/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3496/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MARIANNA GALIOTO Presidente dott.ssa ROSSELLA MILONE Consigliere dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3496/2022 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Olga Meroni Parte_1 P.IVA_1
(PEC , presso il cui studio in AN, corso TA n. 13, Email_1
è elettivamente domiciliata, come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
, già (C.F. e P.I. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa P.IVA_2 Persona_1 dagli avv.ti Marialuisa Ferrari, Giorgio Giulio Grandesso, Marialuisa Pozzi, Nadia Marina
Gabigliani e Ilaria Azzariti ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in AN, alla Via
Vivaio n.1, nonché presso i seguenti indirizzi PEC: Email_2
pagina 1 di 17 Email_3 Email_4
Email_5 Email_6
APPELLATA
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma della Sentenza impugnata e con contestuale rigetto dell'appello incidentale promosso dalla , così Controparte_3 giudicare: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che la è Controparte_3 debitrice nei confronti di (già ) oltre agli importi Pt_1 Parte_2 Pt_1 riconosciuti dalla Sentenza, anche del complessivo importo di € 183.299,03 in linea capitale, portato dalle seguenti fatture:
n. 2003323360 per un residuo importo di € 207.780,00 in linea capitale;
n. 2004594691P per un residuo importo di € 211,00 in linea capitale;
n. 5700325259 per un residuo importo di € 8.841,13 in linea capitale;
Parte al netto delle note di credito per € 33.533,10 indicate da o del diverso importo che sarà ritenuto provato in causa, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo e oltre interessi anatocistici sugli interessi di mora che, alla data di deposito del ricorso monitorio (5 settembre 2016) erano scaduti da almeno sei mesi, e conseguentemente condannare la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di (già Pt_1 [...]
) Parte_2 Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese di CTU e competenze dei due gradi di giudizio, incluso rimborso spese 15%, oltre CPA e IVA come per legge.
Per CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettare nel merito l'appello proposto da siccome infondato, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte e/o con la miglior Pt_1
pagina 2 di 17 motivazione e, per l'effetto, confermare integralmente sul punto le statuizioni della sentenza di primo grado n. 4003 del 9 maggio 2022.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, in parziale riforma della sentenza n. 4003 del 9 maggio 2022, accogliere l'appello formulato in via incidentale e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare, secondo quanto sopra evidenziato, la non debenza dell'importo di euro 211,00 e dell'importo di euro 8.841,29, poiché sia la fattura n. 2004594691P che la fattura n. 5700325259 di erano già stata interamente pagate, già prima del mandato CP_4 all'incasso, dichiarando, altresì, che la quantificazione dei crediti di Controparte_3
portati dalle note di credito emesse da è di euro 58.042,06 secondo quanto
[...] CP_4 rassegnato.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre che risarcimento del danno ai sensi dell'art
96 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di AN voglia rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova poiché rilevanti e decisivi ai fini della decisione:
1) Vero che l'Ing. ha provveduto alla sottoscrizione dei documenti Testimone_1 rispettivamente del 2.3.2015, 13.12.2011, 25.1.2012, 27.2.2012, 28.3.2012, 24.4.2012,
28.5.2012, 26.6.2012, 3.8.2012, 11.10.2012, 19.11.2012, 30.1.2013, 26.11.2014, 25.11.2014 di cui ai corrispondenti documenti prodotti sub. doc. n. 6, 8, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 19,
24, 29, 32, 43 e 84, documenti che gli si rammostrano e di cui ne conferma il contenuto [teste
Ing. – Direttore del Settore Impianti tecnologici della Testimone_2 Controparte_3
– Via Soderini 24 AN]
2) Vero che le quietanze di pagamento emesse rispettivamente in data 8.2.2012, 16.3.2012,
12.4.2012, 2.5.2012, 15.6.2012, 23.5.2012, 23.5.2012, 23.5.2012, 24.8.2012, 1.8.2012,
1.8.2012, 24.8.2012, 15.6.2012, 1.8.2012, 1.8.2012, 17.5.2012, 17.5.2012 (quietanze n.
7109, 7110, 7111, 7112,7113, 7114), 25.10.2012, 27.6.2012, 27.11.2012, 13.2.2013,
13.2.2013, 6.11.2014/6.7.2014, 12.12.2014, 12.12.2014, 12.12.2014, 12.12.2014, 5.12.2014,
5.12.2014, di cui ai corrispondenti documenti prodotti ai nn. 12, 12 bis, 13, 14, 15, 18 bis, 18 ter, 18 quater, 20, 21 ter, 21quater, 22abis), 22bbis), 22cbis), 22dbis), 22ebis), 23 ter, 25, 28,
pagina 3 di 17 30, 33a), 33b), 36 (due quietanze), 37 bis), 40, 42a), 42 b), 65 bis) e 85, mostrate al Dott.
riguardano i pagamenti effettuati dalla di AN a Persona_2 Controparte_3 favore di e ne conferma il contenuto [teste: Dott. – Tesoriere della CP_4 Persona_2
AN presso Intesa San Paolo – Piazza Oberdan 4 AN] Controparte_3
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di AN n. Parte_1
4003/2022, pubblicata in data 9/5/2022, con la quale, provvedendosi in una causa di opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti di Parte_1 [...]
per il pagamento della somma di euro 297.494,51 oltre accessori: Controparte_3
i) è stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo;
ii) è stata condannata l'opponente a corrispondere a Controparte_3 Parte_1 la minor somma di euro 27.222,31, oltre interessi per euro € 3.943,02 fino all'emissione del d.i. ed oltre interessi successivi ex 231/2002 fino al saldo;
iii) è stata condannata a corrispondere a AN il Parte_1 Controparte_3 pagamento dei due terzi delle spese di lite liquidate, per l'intero, in complessivi euro
13.430,00 per compenso oltre I.V.A. C.A.P. e rimborso forfettario, con compensazione del restante terzo;
iv) sono state poste le spese di C.T.U. per il 30% a carico della e per il Controparte_3
70% a carico di Parte_1
Vicende processuali
1) La ricorrente chiedeva ed otteneva, nei confronti di di Parte_1 Controparte_3
AN, l'emissione di un decreto ingiuntivo per il complessivo importo di euro 297.494,51 oltre interessi e spese, deducendo, al riguardo: A) di essersi resa mandataria all'incasso di per i crediti a questa ceduti da per PA Controparte_6
l'importo di euro 259.464,13, a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica effettuate alla di AN;
B) di essersi resa, altresì, cessionaria di alcuni crediti già Controparte_3 vantati da OF TA s.p.a nei confronti della AN, per l'importo di Controparte_3 euro 38.030,38, a titolo di corrispettivo per forniture di merci e prestazioni di servizi.
pagina 4 di 17 Il credito monitoriamente azionato era documentato dall'elenco dei crediti azionati;
dall'estratto notarile delle scritture contabili;
dall'atto di cessione dei crediti da OF TA a Parte del 28/4/2015; dall'atto di cessione dei crediti da a CP_6 PA
Parte
del 23/12/2014; dal mandato a riscuotere conferito da questa a
[...]
2) Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'ingiunta Controparte_3
che, eccependo l'avvenuta estinzione di tutti gli obblighi gravanti sulla
[...] CP_2
con pagamenti relativi a tutte le fatture di cui agli elenchi prodotti in sede monitoria per
[...] prestazioni rese da OF e da , e, ciò, con versamenti effettuati prima della notifica CP_4 degli atti di cessione e del mandato a riscuotere, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
La parte opponente, in particolare, prendeva posizione su tutte le fatture ex adverso azionate indicando i mandati di pagamento e le note di credito emesse dalla controparte e producendo tutta la relativa documentazione.
3) Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando le eccezioni di parte Parte_1 opponente e dichiarando che erano in corso le verifiche per accertare la correttezza dei pagamenti riferiti dalla controparte, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4) Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata CTU contabile al fine di verificare i rapporti di dare e avere tra le parti.
Nell'ambito della C.T.U., in particolare, veniva riscontrato che, nel corso del rapporto di somministrazione intercorso tra la Provincia di AN/Città Metropolitana ed , questa CP_4 aveva emesso diverse note di credito su fatture che erano già state pagate;
che, pertanto,
aveva portato in compensazione tali note di credito sugli importi Controparte_3 di successive fatture: in tale contesto, il C.T.U. aveva, quindi, esteso la propria indagine alla verifica che le precedenti fatture (su cui erano state emesse le note di credito, poi compensate con altre successive fatture) fossero state effettivamente pagate.
Dall'espletata CTU, come anche riportato nella sentenza impugnata, è emerso quanto segue:
A) quanto alle fatture : CP_4
i) per la fattura n. 2004594691P, di importo pari ad euro 2.241,50, è stato riscontrato un debito residuo di euro 211,00;
ii) per la fattura n. 5700325259, di importo pari ad euro 111.641,77, è stato riscontrato un debito residuo di euro 8.841,13;
pagina 5 di 17 Parte iii) per la fattura n. 2003323360, di importo pari ad euro 1.371.717,00 ed azionata da per il minor importo di euro 207.780,98, il C.T.U., a fronte della ragione di compensazione in proposito dedotta dall'opponente , ha dichiarato di rimettersi alla Controparte_3 valutazione del Giudice per il fatto che la nota di credito, a tal fine invocata, ossia la n.
3000024856 per l'importo di euro 440.323,80, era stata emessa da in relazione ad CP_4 una precedente fattura per la quale il CTU non aveva rinvenuto prova documentale
(tempestivamente depositata) dell'avvenuto pagamento.
B) Quanto alle fatture COFELY, invece, il C.T.U. rilevava che non vi era in atti prova del pagamento delle fatture n.ro 1897, 1903, 1906, 1911 per l'importo complessivo di euro
27.222,31.
Il CTU riscontrava, poi, un controcredito della di euro 33.533,14, derivante Controparte_3 da ulteriori note di credito emesse da nei confronti di di AN. CP_4 Controparte_3
5) Il Tribunale di AN, con la sentenza impugnata in questa sede, dopo aver richiamato le risultanze della C.T.U., avuto riguardo al contrasto in essere tra le parti, circa la sorte della Parte fattura numero 2003323360 del 27 giugno 2011 di euro 1.371.717,00 azionata da CP_4 per il minore importo di euro 207.780,98, ha, anzitutto, ritenuto che potesse dirsi provato l'avvenuto pagamento di detta fattura.
In proposito, il giudice di primo grado ha rilevato quanto segue:
- che non era contestato in causa “che, a seguito di diverse fatturazioni di conguagli pervenute da , pari ad un importo complessivo di Euro 2.458.029,50, tra la Provincia di CP_4
AN e il fornitore veniva raggiunto, in data 19/10/2011, un accordo che prevedeva la rateizzazione del pagamento dell'importo in 6 rate senza interessi, (documenti 7, 8 e 97 parte opponente) pari ad Euro 458.029,50 per la prima rata ed euro 400.000,00 per le restanti cinque rate”;
- che “risulta poi che la prima rata veniva pagata dall'opponente detraendo la nota di credito
n. 3000024856, emessa dalla stessa a storno della fattura 2002356497, di Euro CP_4
440.323,80, così come indicato esplicitamente nella disposizione dirigenziale n. 11661/2001
(doc. 8), nel provvedimento di liquidazione n.617 del 25/01/2012, (doc. 8 bis), e nel mandato di pagamento n. 900 del 31/01/2012, con relativa quietanza, per un importo di € 17.705,70
(doc.12). L'integrale pagamento della fattura in oggetto veniva confermato dalla stessa
nella corrispondenza allegata da parte opponente (doc 97) ove si dava atto CP_4
pagina 6 di 17 dell'avvenuto saldo dell'ultima rata senza nulla eccepire circa il mancato pagamento integrale della prima che, neppure altrove, risulta essere stato contestato da ”. CP_4
Quanto alle osservazioni svolte dalla parte opposta, la quale (aderendo ai rilievi svolti dal
CTU) aveva sostenuto che non vi era prova del precedente pagamento della fattura
2002356497, il Giudice di primo grado ha rilevato che tali circostanze sarebbero state Parte
“ininfluenti ai fini della determinazione del credito azionabile da in quanto ciò che rileva è Parte che, prima del conferimento del mandato all'incasso da a la fattura in Controparte_7 oggetto era già stata interamente pagata dalla al fornitore a mezzo, Controparte_3 anche, di compensazione con la nota di credito di cui sopra, come ampiamente documentato dall'opponente. Il relativo credito era pertanto inesistente e non avrebbe potuto formare oggetto né di cessione né di mandato all'incasso”.
Per il resto, il Tribunale, per ciò che riguarda le ulteriori fatture , ha condiviso “quanto CP_4 sostenuto dal Consulente rispetto alla ft n.ro 2004594691P dell'importo di euro 2.241,50, per la quale il medesimo riteneva residuare il debito di euro 211,00” ed ha confermato “la valutazione circa la debenza, in relazione alla fattura n.ro 5700325259 dell'importo di euro
111.641,77, del debito residuo di euro 8.841,13”.
Per ciò che riguarda le fatture OF, ha ritenuto che fossero “dovute le somme portate dalle fatture numeri 1897, 1903, 1906, 1911 per l'importo complessivo di € 27.222,31, a nulla rilevando il mancato invio alla secondo le modalità richieste dalla legge Controparte_3 per la fatturazione elettronica, considerato che le fatture sono state prodotte in giudizio (doc 3 parte convenuta) e l'opponente non ha contestato le prestazioni ricevute”.
In conclusione, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e:
A) da un lato, con riferimento ai crediti già vantati da (poi ceduti ad CP_4 CP_5
Parte
e) per i quali aveva agito come mandataria all'incasso, ha ritenuto che nulla
[...]
Parte fosse dovuto dall'opponente a in quanto i residui importi riconosciuti, Controparte_3 di euro 211,00 ed euro 8.841,13, dovevano ritenersi “compensati dalle note di credito emesse Parte da indicate dalla stessa nei propri conteggi in euro 33.533,1”; CP_4
Parte B) da un altro lato, con riferimento ai crediti ceduti a da OF, ha, invece, ritenuto che l'opponente fosse ancora debitrice verso per l'importo di euro Controparte_3 Parte_1
27.222,31 oltre interessi, calcolati dal C.T.U. in euro € 3.943,02, dalle singole fatture COFELY all'emissione del decreto ingiuntivo, oltre interessi successivi ex D. Lgs. 231/2002 al saldo.
pagina 7 di 17 Parte Tenuto conto dell'esito della lite ha, infine, condannato l'opposta a rimborsare all'opponente i due terzi delle spese di lite compensando il restante terzo e ponendo le spese Parte di CTU per il 70 % a carico di e per il 30% a carico dell'opponente.
6) Avverso tale sentenza ha proposto appello la quale, contestando la valutazione Parte_1 svolta dal Tribunale nell'accertamento del minor credito riconosciutole nei confronti dell'appellata , e censurando la decisione del giudice di prime cure in Controparte_3 punto regolazione delle spese di lite e di CTU, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare che la di AN era debitrice nei Controparte_3 confronti di (già ), oltre che per gli importi riconosciuti Parte_1 Parte_2 dalla Sentenza, anche del complessivo importo di € 183.299,03 in linea capitale, portato dalle fatture n. 2003323360 (per un residuo importo di € 207.780,00 in linea capitale), n.
2004594691P (per un residuo importo di € 211,00 in linea capitale) e n. 5700325259 (per un residuo importo di € 8.841,13 in linea capitale) al netto delle note di credito per € 33.533,10 Parte indicate da o del diverso importo che fosse stato ritenuto provato in causa, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02, con conseguente condanna dell'appellata
[...]
Parte
di AN al relativo pagamento in favore di CP_3
7) Costituendosi in giudizio, l'appellata , contestando gli assunti Controparte_3 di parte appellante, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e, con riferimento ai crediti già Parte vantati da (per i quali aveva agito come mandataria all'incasso per conto della CP_4 cessionaria ), in via di appello incidentale, da un lato, ha dedotto PA
l'inesistenza di una pretesa creditoria avversaria per gli importi di euro 211,00 ed euro
8.841,29 (in quanto già pagati); da un altro lato, ha sostenuto che, diversamente da quanto CP_ ritenuto in sentenza, la quantificazione dei crediti di portati dalle Controparte_3 note di credito emesse da sarebbe stata pari all'importo di euro 58.042,06 e non al CP_4 minor importo di euro 33.533,14.
Motivi della decisione
8) Va, anzitutto, chiarito che, con riguardo alle due causali per le quali l'odierna appellante Parte aveva agito in sede monitoria - l'una, relativa alla pretesa di pagamento da essa azionata quale mandataria all'incasso di per i crediti a questa PA ceduti da;
l'altra, relativa alla pretesa creditoria dalla stessa azionata quale CP_4
pagina 8 di 17 cessionaria di crediti già vantati da OF – nella presente sede di appello non è stata posta Parte alcuna questione né dall'appellante né dall'appellata di AN in Controparte_3 ordine all'accertamento, compiuto in sentenza, circa il residuo credito di euro 27.222,31 per Parte sorte capitale riconosciuto in favore di nella sua qualità di cessionaria dei crediti OF;
Parte che, invero, sia l'appello principale di sia l'appello incidentale di Controparte_3
Parte
riguardano questioni relative alla pretesa creditoria azionata da quale mandataria
[...] all'incasso per i crediti originariamente vantati da sulla base di fatture emesse per CP_4 forniture di energia elettrica. Parte 9) Con i primi due motivi di appello l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto importo di euro 207.780,98 da essa preteso quale residuo credito azionato in relazione alla fattura numero 2003323360 del 27 giugno CP_4
2011 originariamente emessa per l'importo di euro 1.371.717,00 e, conseguentemente, nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna somma in relazione alle fatture , sia pure CP_4 tenendo conto, a favore dell'appellata , di note di credito per € 33.533,10. Controparte_3
Parte L'appellante in particolare, ha contestato la valutazione svolta dal Tribunale, secondo cui la prima rata di euro 458.029,50, concordata per il pagamento rateizzato delle due fatture n. 2003323360 (di euro 1.371.717,00) e n. 2003323711 (di euro 1.086.312,50), sarebbe stata saldata, quanto all'importo di euro 440.323,80, con la nota di credito n. 30000024856 del 20 giugno 2011 per l'importo di € 440.323,80 emessa da a storno della fattura n. CP_6
2002356497 di pari importo: al riguardo, l'appellante ha dedotto che la nota di credito n.
30000024856 per l'importo di € 440.323,80 era stata emessa a storno della fattura n.
2002356497 e, quindi, non potrebbe essere utilizzata “due volte: a. una prima volta, per compensare integralmente la fattura n. 2002356497 dell'importo di € 440.323,80; b. una seconda volta, per compensare parzialmente la fattura 2003323360 dell'importo di €
1.371.717,00”. Parte L'appellante ha, poi, contestato che possa essere attribuito particolare rilievo al doc. 97 prodotto da , trattandosi di un insieme di mail inviate da Controparte_3 [...]
in occasione dei pagamenti rateizzati concordati che, peraltro, non recherebbe CP_3 alcuna conferma, da parte di , di estinzione del debito. CP_4
pagina 9 di 17 Secondo l'appellante, tenuto conto del predetto residuo credito di euro 207.780,00, ne deriverebbe un credito per fatture di euro 183.299,03 in linea capitale (€ 207.780,00 + CP_4
€ 211,00 + € 8.841,13 - € 33.533,10 = € 183.299,03).
9.1) La parte appellata ha contestato tali motivi di appello principale Controparte_3
Parte lamentando che “ solo ora, in sede di appello, con argomenti infondati si oppone alla detrazione dell'importo di euro 440.323,80 alla prima rata dell'accordo sopra esposto, portata dalla nota di credito n. 3000024856 emessa dalla stessa a storno della Controparte_6 fattura 2002356497”: al riguardo la parte appellata ha richiamato che la fattura n. 2002356497
Parte di euro 440.324,80 non risulta citata da nè nell'elenco di cui all'allegato 4 fasc. primo
Parte grado prodotto da né nell'elenco del mandato alla gestione e incasso dei crediti, né nell'atto di cessione (docc. 1, 2 e 2 bis fasc. primo grado), nè allegata, né menzionata nel ricorso per decreto ingiuntivo, nella comparsa di costituzione e risposta e neppure, infine,
Parte nella seconda memoria istruttoria depositata da nel giudizio di primo grado;
che, inoltre,
Parte
“ si ribadisce, non ha mai contestato puntualmente la ricostruzione esposta e documentata da di AN in ordine all'accordo di cui sopra e all'integrale Controparte_3 pagamento della fattura n. n. 2003323360 del 27.06.2011. Pagamento confermato, peraltro, anche dalla stessa (doc. 97 fasc. primo grado scambio di comunicazioni mail tra la già CP_4
Contr Provincia di AN, ora , e fascicolo di primo grado)”. CP_4
La parte appellata ha, quindi, ribadito che “la nota di credito n. 3000024856 di euro
440.323,80 è stata emessa da per annullare il credito della fattura n. 2002356497 che CP_4 all'evidenza, stante lo storno operato da con la detta nota di credito, era già stato CP_4 pagato da ”; che “è' pacifico che detta nota di credito n. 3000024856 del Controparte_3
20.6.2011 (doc. 10. fasc. primo grado) non è stata utilizzata per compensare la fattura n.
2002356497, bensì per annullare il credito portato di detta fattura n. 2002356497; che, invero, era “circostanza nota e non contestata che nell'ambito del rapporto contrattuale con le CP_4 fatture riguardavano consumi stimati che poi, nell'ambito del contratto stipulato, venivano conguagliati con i consumi effettivi”; che, in particolare, “i conguagli avvenivano nel corso dell'anno attraverso l'emissione di successive note di credito da parte di a completo CP_4 storno di una fattura già emessa in precedenza e già pagata. Difatti, accadeva spesso che la fattura, relativa a consumi stimati, già pagata, si trovava ad essere successivamente stornata in toto da una nota di credito”.
pagina 10 di 17 La parte appellata ha concluso nel senso che “è evidente che la detrazione dell'importo di euro 440.323,80 (portato dalla nota di credito n. 3000024856) all'importo di euro 458.029,50 della prima rata di cui all'accordo del 19.10.2011 (docc. 7, 8, 10 e 12 fasc. primo grado), presupponeva, senza ombra di dubbio, l'avvenuto pagamento della fattura n. 2002356497 Parte poi, appunto, oggetto di storno. Tanto è vero che né prima, né nel corso del CP_4 giudizio, hanno mai sollevato obiezioni e/o contestazioni”. Parte 9.2) Ad avviso della Corte i predetti due primi motivi di appello di parte appellante sono del tutto infondati, dovendosi, in proposito, integralmente condividere la ricostruzione del rapporto svolta dal giudice di primo grado, sì da doversi escludere che, in relazione alla fattura n. 2003323360 emessa per l'importo di euro 1.371.717,00, possa residuare un CP_4 credito di euro 207.780,98, dovendosi ritenere che, come sostenuto dalla parte appellata, detta fattura sia stata integralmente saldata, e, ciò, anche a mezzo di compensazione con l'importo di euro 440.323,80 portato dalla nota di credito n. 3000024856 emessa da a CP_4 storno di una precedente fattura (ossia la n. 2002356497) da ritenersi già pagata.
Con riguardo alla fattura n. 2003323360 emessa per l'importo di euro 1.371.717,00, CP_4 va richiamato che il CTU, nella propria relazione peritale, ha chiarito quanto segue: CP_
- “In data 27 giugno 2011, la società emetteva nei confronti di CP_4 Controparte_3
le fatture n.ro 2003323360 per un importo complessivo pari ad € 1.371.717,00 e la
[...] fattura n.ro 2003323711 per un importo complessivo pari ad € 1.086.312,50;
- a seguito di emissione delle due sopracitate fatture, maturava un credito nei CP_4 confronti di pari ad € 2.458.029,50; Controparte_3
- in virtù di un accordo, stante l'entità del debito, le parti convenivano di rateizzare l'importo dovuto in sei rate;
la prima pari ad € 458.029,50 e le residue cinque rate pari ad € 400.000,00 ciascuna”.
Ebbene, come rilevato dal giudice di primo grado, deve ritenersi che tali rate (comprensive dell'importo della fattura 2003323360 su cui l'appellante vanta infondatamente una residua pretesa creditoria) siano state interamente pagate dalla parte appellata, risultando che “la prima rata veniva pagata dall'opponente detraendo la nota di credito n. 3000024856, emessa dalla stessa a storno della fattura 2002356497, di Euro 440.323,80, così come CP_4 indicato esplicitamente nella disposizione dirigenziale n. 11661/2001 (doc. 8), nel provvedimento di liquidazione n.617 del 25/01/2012, (doc. 8 bis), e nel mandato di
pagina 11 di 17 pagamento n. 900 del 31/01/2012, con relativa quietanza, per un importo di € 17.705,70
(doc.12)”.
Il fatto che la prima rata di euro 458.029,50 sia stata correttamente onorata dalla parte appellata (in parte con il pacifico pagamento dell'importo di euro 17.705,70 ed in parte) con l'imputazione della nota di credito nota di credito n. 3000024856 di euro 440.323,80, per quanto emessa dalla stessa a storno della precedente fattura n. 2002356497 di pari CP_4 importo, è giustificato dal fatto che tale precedente fattura n. 2002356497 (su cui era stata emessa la nota di credito in questione) era già stata interamente pagata dalla parte appellata, come risulta sia dalla prassi di di emettere, nel corso del rapporto di somministrazione CP_4 ed all'esito della verifica dei consumi reali, note di credito su precedenti fatture emesse per consumi stimati e già regolarmente pagate, sia dal fatto che la regolarità e l'esattezza di ogni pagamento previsto dal piano rateizzato in questione risulta essere stato puntualmente ed inequivocabilmente riscontrato dallo scambio di mail intercorso tra le parti e prodotto sub doc. 97 parte appellata, ove si consideri, ad esempio, che, con mail del 22/2/2012 la sig.ra di , con riguardo alla prima rata di euro 458.029,50, comunicava Per_3 Controparte_3 al dott. di “che è stata pagata la prima rata di € 17.705,70 con il mandato n. CP_9 CP_4
900. Tale importo è dovuto dalla differenza tra la prima rata di € 458.029,50 e la nota di credito di € 440.323,80 n. 3000024856 emessa dalla società in data 20/06/2011”; che CP_4 tale mail veniva riscontrata dal dott. che, ringraziando, chiedeva notizie circa il CP_9 pagamento della seconda rata;
che, infine, con mail del 9/7/2012, la sig.ra della Per_4
comunicava al dott. di “che è stata pagata la sesta e Controparte_3 CP_9 CP_4 ultima rata di € 400.000,00 con il mandato n. 6956 del 28/06/2012”; che tale mail veniva riscontrata in pari data dal dott. con le seguenti parole “perfetto, ottimo grazie mille CP_9 per la precisione e correttezza, buon lavoro” (cfr. lo scambio di mail sub doc. 97 appellata).
Va, infine, sottolineato che non vi è nemmeno particolare questione in causa sull'esattezza e completezza dei pagamenti effettuati dalla a fronte del piano di Controparte_3 pagamento rateizzato concordato tra le parti per saldare la fattura n. 2003323360 di euro
1.371.717,00 (oltre che la fattura n. 2003323711 di euro 1.086.312,50); che, invero, nel corso delle operazioni peritali è semplicemente sorto il dubbio sulla corretta compensazione della nota di credito n. 3000024856 di euro 440.323,80 per il fatto che tale nota di credito era stata emessa sulla precedente fattura n. 2002356497, circostanza questa che ha indotto il CTU ad pagina 12 di 17 estendere l'indagine alla verificare se risultasse documentato in causa il pagamento di tale precedente fattura;
che, peraltro, da un lato, si trattava di una fattura nemmeno menzionata Parte da a fondamento della propria pretesa creditoria, sì da non aver indotto l'opponente
[...]
a doverne dimostrare l'avvenuto pagamento;
da un altro lato, non era mai stato CP_3
Parte contestato da l'avvenuto pagamento di tale precedente fattura;
che, comunque, come esattamente richiamato dalla parte appellata, nel corso delle operazioni peritali, il CTP di parte appellata ha anche analiticamente indicato e documentalmente dimostrato, con la produzione delle quietanze di pagamento e dei relativi mandati, l'avvenuto integrale pagamento di tale precedente fattura n. 2002356497 di euro 440.323,80; che, CP_4 peraltro, tale allegazione non è stata presa in considerazione dal CTU sul semplice rilievo che si trattava di produzione documentale “tardiva ed inammissibile”, e, ciò, quantunque si trattasse di documentazione a prova di un avvenuto pagamento e che, come detto, non aveva ragione di essere prodotta in un momento precedente.
Per le considerazioni svolte devono ritenersi infondati i primi due motivi dell'appello principale Parte svolto da Parte 10) Con il proprio terzo motivo di appello l'appellante ha inteso censurare la sentenza del
Tribunale in punto regolazione spese di lite sul rilievo che “alla luce dell'erroneità della Parte Sentenza nella parte in cui ha negato la spettanza a della fattura di maggiore importo, risultano parimenti errate le statuizioni in merito alla ripartizione tra le parti delle spese di CTU
e in merito alle spese di lite. Quanto alle prime, esse dovranno essere interamente poste in capo alla . Quanto alle seconde, la Sentenza dovrà essere riformata Controparte_3
Parte prevedendo che la paghi a le spese di entrambi i gradi di giudizio”. Controparte_3
10.1) Ad avviso della Corte la doglianza sulla regolazione delle spese di lite in tal modo svolta dalla parte appellante deve ritenersi infondata, posto che, essendo stata chiesta una revisione del criterio di ripartizione delle spese di lite quale conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi di appello, il rigetto di questi non può che implicare, per assorbimento, il rigetto anche di tale motivo di appello.
11) La parte appellata , in via di appello incidentale, ha censurato Controparte_3 la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto come da essa ancora dovuta la somma di euro 211,00, quale importo residuo in relazione alla fattura n. 2004594691P, e la somma di euro 8.841,13, quale importo residuo in relazione fattura n. 5700325259, salvo, poi,
pagina 13 di 17 concludere che nulla sarebbe, comunque, dovuto per la compensazione con le note di credito emesse da per il maggior importo di euro 33.533,10. CP_4
La parte appellata, in particolare, ha censurato la sentenza sotto un duplice profilo:
i) laddove ha riconosciuto come dovuti i residui crediti di euro 211,00 e di euro 8.841,13 in relazione alle fatture n. 2004594691P e n. 5700325259;
ii) laddove ha quantificato i crediti di di AN portati dalle note emesse Controparte_3 da nell' importo di euro 33.533,10 mentre l'effettivo importo delle residue note CP_6 di credito sarebbe di euro 58.042,06.
In particolare, per ciò che riguarda il primo profilo, la parte appellata ha sostenuto di aver provato sia l'avvenuto integrale pagamento della fattura n. 2004594691P dell'importo CP_4 di € 2.241,50, per la quale era stato ritenuto un residuo debito di euro 211,00, sia l'integrale pagamento della fattura n 5700325259 di euro 1117641,77 (doc. 37 fasc. primo grado), per la quale era stato ritenuto un residuo debito di euro 8.841,13, deducendo, per questa seconda posta, quanto segue: “previo atto di liquidazione n.11927 (doc.43 fasc. primo grado) è stato interamente liquidato l'intero importo con più impegni contenuti in tre diversi mandati di pagamento. A tal prova si sono prodotti i mandati di pagamento nn.10202 (doc.37 bis fasc. primo grado), 10203 (doc.37 ter fasc. primo grado), 10204 (doc.37 quater fasc. primo grado) con i quali rispettivamente sono state liquidate le somme di euro 53.924,72, euro 8.841,00
(preteso da controparte), euro 48.875,92, per l'importo complessivo di cui alla fattura in parola
(doc.37 fasc. primo grado). Con detti mandati sono stati prodotti, altresì, i dettagli dei pagamenti effettuati (docc. 37 bis, 37 ter e 37 quater fasc. primo grado)”.
Per ciò che riguarda il secondo profilo, poi, l'appellata ha ribadito che, come osservato dal proprio CTP “il credito di CMM nei confronti di portato dalle note di credito emesse CP_4 dalla stessa ammonta ad euro 58.042,06 e non ad euro 33.533,14”. CP_4
L'appellata ha, quindi, chiesto, in via di appello incidentale, di Controparte_3 dichiarare “la non debenza dell'importo di euro 211,00 e dell'importo di euro 8.841,29, poiché sia la fattura n. 2004594691P che la fattura n. 5700325259 di erano già stata CP_4 interamente pagate, già prima del mandato all'incasso, dichiarando, altresì, che la quantificazione dei crediti di portati dalle note di credito emesse Controparte_3 da è di euro 58.042,06 come anzi esposto”. CP_4
pagina 14 di 17 11.1) Ad avviso della Corte, le doglianze svolte dall'appellata , per quanto Controparte_3 possano ritenersi in parte fondate, non sono tali da determinare la riforma della sentenza impugnata che, oltre a pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha accertato Parte l'insussistenza di un qualche credito in relazione alle fatture per il cui pagamento CP_4 aveva agito quale mandataria all'incasso per conto della cessionaria PA
.
[...]
Va, infatti, considerato che, con riguardo alla prima ragione di doglianza, la parte appellata
, nel censurare il riconoscimento di un suo residuo debito di euro 211,00 Controparte_3 sulla fattura n. 2004594691P, non ha mosso alcuna specifica contestazione al rilievo svolto dal Tribunale secondo cui “come correttamente rilevato in risposta alle osservazioni del Ctp di parte opponente, solo durante gli accertamenti peritali e dunque tardivamente, veniva argomentato che il pagamento di tale importo sarebbe avvenuto tra l'altro portando in detrazione la Nota di Credito N/c N.ro 3000030225 (a storno della ft. N.ro 2003989485)”; che, con riguardo alla seconda ragione di doglianza, relativa al contestato riconoscimento di un debito di euro 8.841,13 in relazione alla fattura n. 5700325259, le allegazioni in proposito svolto dall'appellata (e sopra riportate) risultano essere ancorate su documentazione da questa depositata sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
che, peraltro, la valutazione di avvenuto pagamento di detto importo non pare possa avere alcuna incidenza sulla decisione, ove si consideri che nessuna pronuncia di condanna risulta essere stata in proposito emessa dal giudice di primo grado che ha correttamente ritenuto che gli importi accertati a credito di fossero da ritenersi “compensati dalle note di credito emesse da CP_4
Parte
indicate dalla stessa nei propri conteggi in euro 33.533,1”; che, del resto, CP_4
l'odierna parte appellata , lungi dal proporre alcuna domanda Controparte_3 riconvenzionale di condanna o di accertamento di un proprio maggior credito, si era limitata a chiedere di accertare “l'insussistenza del credito di nei confronti della Parte_1 [...]
”; che, analogamente, ai fini della decisione, pare irrilevante la Controparte_3 doglianza in ordine al riconoscimento di residue note di credito per l'importo di euro 33.533,14 in luogo del maggior importo (preteso da ) di euro 58.042,06; che, Controparte_3 comunque, sul punto, trattandosi di questione dibattuta in sede di operazioni peritali, pare pertinente e condivisibile il rilievo con cui il CTU ha disatteso l'indicazione in proposito avanzata dal CTP di parte appellata il quale, pur facendo riferimento all'elenco crediti sub pagina 15 di 17 Parte doc. 4 fascicolo monitorio di parte aveva erroneamente ritenuto di conteggiare gli importi delle note di credito ivi indicate nella colonna “importo originale” (complessivamente pari ad euro 58.042,06) ma non (come diversamente si sarebbe dovuto fare) quelli indicati nella colonna “importo residuo” (complessivamente pari ad euro 33.533,14).
Per le considerazioni svolte, per quanto le allegazioni della parte appellata possano ritenersi in parte fondate, tuttavia, le stesse non valgono a determinare la riforma della sentenza impugnata.
12) Per le considerazioni svolte va confermata la sentenza impugnata.
Quanto alle spese del presente grado, considerato che il giudizio di appello si è concluso con il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale e con la conferma della sentenza impugnata, tenuto conto della differente incidenza delle due impugnazioni sulla decisione del Tribunale, ricorrono i presupposti per applicare un criterio di parziale compensazione delle spese di lite, sì da potersi porre a carico della parte appellante la quota di 3/4 delle spese di lite della parte appellata, come liquidate in dispositivo, in base ai criteri fissati dalle Tariffe vigenti, con liquidazione dei compensi effettuata ai parametri medi e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria – trattazione, non tenutasi nel presente grado.
Infine, sussistono, per entrambe le parti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di AN, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'appellante e sull'appello Parte_1 incidentale proposto dall'appellata avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di AN n. 4003/2022, pubblicata in data 9/5/2022, così provvede:
1) rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 Controparte_3
la quota di 3/4 delle spese di lite del presente grado di appello, liquidate, per tale
[...]
pagina 16 di 17 quota, in complessivi euro 7.492,50 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota di 1/4;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento sia da parte dell'appellante
[...] sia da parte dell'appellata dell'ulteriore importo a Parte_1 Controparte_3 titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 7/5/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MARIANNA GALIOTO Presidente dott.ssa ROSSELLA MILONE Consigliere dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3496/2022 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Olga Meroni Parte_1 P.IVA_1
(PEC , presso il cui studio in AN, corso TA n. 13, Email_1
è elettivamente domiciliata, come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
, già (C.F. e P.I. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa P.IVA_2 Persona_1 dagli avv.ti Marialuisa Ferrari, Giorgio Giulio Grandesso, Marialuisa Pozzi, Nadia Marina
Gabigliani e Ilaria Azzariti ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in AN, alla Via
Vivaio n.1, nonché presso i seguenti indirizzi PEC: Email_2
pagina 1 di 17 Email_3 Email_4
Email_5 Email_6
APPELLATA
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma della Sentenza impugnata e con contestuale rigetto dell'appello incidentale promosso dalla , così Controparte_3 giudicare: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che la è Controparte_3 debitrice nei confronti di (già ) oltre agli importi Pt_1 Parte_2 Pt_1 riconosciuti dalla Sentenza, anche del complessivo importo di € 183.299,03 in linea capitale, portato dalle seguenti fatture:
n. 2003323360 per un residuo importo di € 207.780,00 in linea capitale;
n. 2004594691P per un residuo importo di € 211,00 in linea capitale;
n. 5700325259 per un residuo importo di € 8.841,13 in linea capitale;
Parte al netto delle note di credito per € 33.533,10 indicate da o del diverso importo che sarà ritenuto provato in causa, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo e oltre interessi anatocistici sugli interessi di mora che, alla data di deposito del ricorso monitorio (5 settembre 2016) erano scaduti da almeno sei mesi, e conseguentemente condannare la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di (già Pt_1 [...]
) Parte_2 Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese di CTU e competenze dei due gradi di giudizio, incluso rimborso spese 15%, oltre CPA e IVA come per legge.
Per CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettare nel merito l'appello proposto da siccome infondato, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte e/o con la miglior Pt_1
pagina 2 di 17 motivazione e, per l'effetto, confermare integralmente sul punto le statuizioni della sentenza di primo grado n. 4003 del 9 maggio 2022.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, in parziale riforma della sentenza n. 4003 del 9 maggio 2022, accogliere l'appello formulato in via incidentale e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare, secondo quanto sopra evidenziato, la non debenza dell'importo di euro 211,00 e dell'importo di euro 8.841,29, poiché sia la fattura n. 2004594691P che la fattura n. 5700325259 di erano già stata interamente pagate, già prima del mandato CP_4 all'incasso, dichiarando, altresì, che la quantificazione dei crediti di Controparte_3
portati dalle note di credito emesse da è di euro 58.042,06 secondo quanto
[...] CP_4 rassegnato.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre che risarcimento del danno ai sensi dell'art
96 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di AN voglia rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova poiché rilevanti e decisivi ai fini della decisione:
1) Vero che l'Ing. ha provveduto alla sottoscrizione dei documenti Testimone_1 rispettivamente del 2.3.2015, 13.12.2011, 25.1.2012, 27.2.2012, 28.3.2012, 24.4.2012,
28.5.2012, 26.6.2012, 3.8.2012, 11.10.2012, 19.11.2012, 30.1.2013, 26.11.2014, 25.11.2014 di cui ai corrispondenti documenti prodotti sub. doc. n. 6, 8, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 19,
24, 29, 32, 43 e 84, documenti che gli si rammostrano e di cui ne conferma il contenuto [teste
Ing. – Direttore del Settore Impianti tecnologici della Testimone_2 Controparte_3
– Via Soderini 24 AN]
2) Vero che le quietanze di pagamento emesse rispettivamente in data 8.2.2012, 16.3.2012,
12.4.2012, 2.5.2012, 15.6.2012, 23.5.2012, 23.5.2012, 23.5.2012, 24.8.2012, 1.8.2012,
1.8.2012, 24.8.2012, 15.6.2012, 1.8.2012, 1.8.2012, 17.5.2012, 17.5.2012 (quietanze n.
7109, 7110, 7111, 7112,7113, 7114), 25.10.2012, 27.6.2012, 27.11.2012, 13.2.2013,
13.2.2013, 6.11.2014/6.7.2014, 12.12.2014, 12.12.2014, 12.12.2014, 12.12.2014, 5.12.2014,
5.12.2014, di cui ai corrispondenti documenti prodotti ai nn. 12, 12 bis, 13, 14, 15, 18 bis, 18 ter, 18 quater, 20, 21 ter, 21quater, 22abis), 22bbis), 22cbis), 22dbis), 22ebis), 23 ter, 25, 28,
pagina 3 di 17 30, 33a), 33b), 36 (due quietanze), 37 bis), 40, 42a), 42 b), 65 bis) e 85, mostrate al Dott.
riguardano i pagamenti effettuati dalla di AN a Persona_2 Controparte_3 favore di e ne conferma il contenuto [teste: Dott. – Tesoriere della CP_4 Persona_2
AN presso Intesa San Paolo – Piazza Oberdan 4 AN] Controparte_3
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di AN n. Parte_1
4003/2022, pubblicata in data 9/5/2022, con la quale, provvedendosi in una causa di opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti di Parte_1 [...]
per il pagamento della somma di euro 297.494,51 oltre accessori: Controparte_3
i) è stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo;
ii) è stata condannata l'opponente a corrispondere a Controparte_3 Parte_1 la minor somma di euro 27.222,31, oltre interessi per euro € 3.943,02 fino all'emissione del d.i. ed oltre interessi successivi ex 231/2002 fino al saldo;
iii) è stata condannata a corrispondere a AN il Parte_1 Controparte_3 pagamento dei due terzi delle spese di lite liquidate, per l'intero, in complessivi euro
13.430,00 per compenso oltre I.V.A. C.A.P. e rimborso forfettario, con compensazione del restante terzo;
iv) sono state poste le spese di C.T.U. per il 30% a carico della e per il Controparte_3
70% a carico di Parte_1
Vicende processuali
1) La ricorrente chiedeva ed otteneva, nei confronti di di Parte_1 Controparte_3
AN, l'emissione di un decreto ingiuntivo per il complessivo importo di euro 297.494,51 oltre interessi e spese, deducendo, al riguardo: A) di essersi resa mandataria all'incasso di per i crediti a questa ceduti da per PA Controparte_6
l'importo di euro 259.464,13, a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica effettuate alla di AN;
B) di essersi resa, altresì, cessionaria di alcuni crediti già Controparte_3 vantati da OF TA s.p.a nei confronti della AN, per l'importo di Controparte_3 euro 38.030,38, a titolo di corrispettivo per forniture di merci e prestazioni di servizi.
pagina 4 di 17 Il credito monitoriamente azionato era documentato dall'elenco dei crediti azionati;
dall'estratto notarile delle scritture contabili;
dall'atto di cessione dei crediti da OF TA a Parte del 28/4/2015; dall'atto di cessione dei crediti da a CP_6 PA
Parte
del 23/12/2014; dal mandato a riscuotere conferito da questa a
[...]
2) Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'ingiunta Controparte_3
che, eccependo l'avvenuta estinzione di tutti gli obblighi gravanti sulla
[...] CP_2
con pagamenti relativi a tutte le fatture di cui agli elenchi prodotti in sede monitoria per
[...] prestazioni rese da OF e da , e, ciò, con versamenti effettuati prima della notifica CP_4 degli atti di cessione e del mandato a riscuotere, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
La parte opponente, in particolare, prendeva posizione su tutte le fatture ex adverso azionate indicando i mandati di pagamento e le note di credito emesse dalla controparte e producendo tutta la relativa documentazione.
3) Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando le eccezioni di parte Parte_1 opponente e dichiarando che erano in corso le verifiche per accertare la correttezza dei pagamenti riferiti dalla controparte, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4) Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata CTU contabile al fine di verificare i rapporti di dare e avere tra le parti.
Nell'ambito della C.T.U., in particolare, veniva riscontrato che, nel corso del rapporto di somministrazione intercorso tra la Provincia di AN/Città Metropolitana ed , questa CP_4 aveva emesso diverse note di credito su fatture che erano già state pagate;
che, pertanto,
aveva portato in compensazione tali note di credito sugli importi Controparte_3 di successive fatture: in tale contesto, il C.T.U. aveva, quindi, esteso la propria indagine alla verifica che le precedenti fatture (su cui erano state emesse le note di credito, poi compensate con altre successive fatture) fossero state effettivamente pagate.
Dall'espletata CTU, come anche riportato nella sentenza impugnata, è emerso quanto segue:
A) quanto alle fatture : CP_4
i) per la fattura n. 2004594691P, di importo pari ad euro 2.241,50, è stato riscontrato un debito residuo di euro 211,00;
ii) per la fattura n. 5700325259, di importo pari ad euro 111.641,77, è stato riscontrato un debito residuo di euro 8.841,13;
pagina 5 di 17 Parte iii) per la fattura n. 2003323360, di importo pari ad euro 1.371.717,00 ed azionata da per il minor importo di euro 207.780,98, il C.T.U., a fronte della ragione di compensazione in proposito dedotta dall'opponente , ha dichiarato di rimettersi alla Controparte_3 valutazione del Giudice per il fatto che la nota di credito, a tal fine invocata, ossia la n.
3000024856 per l'importo di euro 440.323,80, era stata emessa da in relazione ad CP_4 una precedente fattura per la quale il CTU non aveva rinvenuto prova documentale
(tempestivamente depositata) dell'avvenuto pagamento.
B) Quanto alle fatture COFELY, invece, il C.T.U. rilevava che non vi era in atti prova del pagamento delle fatture n.ro 1897, 1903, 1906, 1911 per l'importo complessivo di euro
27.222,31.
Il CTU riscontrava, poi, un controcredito della di euro 33.533,14, derivante Controparte_3 da ulteriori note di credito emesse da nei confronti di di AN. CP_4 Controparte_3
5) Il Tribunale di AN, con la sentenza impugnata in questa sede, dopo aver richiamato le risultanze della C.T.U., avuto riguardo al contrasto in essere tra le parti, circa la sorte della Parte fattura numero 2003323360 del 27 giugno 2011 di euro 1.371.717,00 azionata da CP_4 per il minore importo di euro 207.780,98, ha, anzitutto, ritenuto che potesse dirsi provato l'avvenuto pagamento di detta fattura.
In proposito, il giudice di primo grado ha rilevato quanto segue:
- che non era contestato in causa “che, a seguito di diverse fatturazioni di conguagli pervenute da , pari ad un importo complessivo di Euro 2.458.029,50, tra la Provincia di CP_4
AN e il fornitore veniva raggiunto, in data 19/10/2011, un accordo che prevedeva la rateizzazione del pagamento dell'importo in 6 rate senza interessi, (documenti 7, 8 e 97 parte opponente) pari ad Euro 458.029,50 per la prima rata ed euro 400.000,00 per le restanti cinque rate”;
- che “risulta poi che la prima rata veniva pagata dall'opponente detraendo la nota di credito
n. 3000024856, emessa dalla stessa a storno della fattura 2002356497, di Euro CP_4
440.323,80, così come indicato esplicitamente nella disposizione dirigenziale n. 11661/2001
(doc. 8), nel provvedimento di liquidazione n.617 del 25/01/2012, (doc. 8 bis), e nel mandato di pagamento n. 900 del 31/01/2012, con relativa quietanza, per un importo di € 17.705,70
(doc.12). L'integrale pagamento della fattura in oggetto veniva confermato dalla stessa
nella corrispondenza allegata da parte opponente (doc 97) ove si dava atto CP_4
pagina 6 di 17 dell'avvenuto saldo dell'ultima rata senza nulla eccepire circa il mancato pagamento integrale della prima che, neppure altrove, risulta essere stato contestato da ”. CP_4
Quanto alle osservazioni svolte dalla parte opposta, la quale (aderendo ai rilievi svolti dal
CTU) aveva sostenuto che non vi era prova del precedente pagamento della fattura
2002356497, il Giudice di primo grado ha rilevato che tali circostanze sarebbero state Parte
“ininfluenti ai fini della determinazione del credito azionabile da in quanto ciò che rileva è Parte che, prima del conferimento del mandato all'incasso da a la fattura in Controparte_7 oggetto era già stata interamente pagata dalla al fornitore a mezzo, Controparte_3 anche, di compensazione con la nota di credito di cui sopra, come ampiamente documentato dall'opponente. Il relativo credito era pertanto inesistente e non avrebbe potuto formare oggetto né di cessione né di mandato all'incasso”.
Per il resto, il Tribunale, per ciò che riguarda le ulteriori fatture , ha condiviso “quanto CP_4 sostenuto dal Consulente rispetto alla ft n.ro 2004594691P dell'importo di euro 2.241,50, per la quale il medesimo riteneva residuare il debito di euro 211,00” ed ha confermato “la valutazione circa la debenza, in relazione alla fattura n.ro 5700325259 dell'importo di euro
111.641,77, del debito residuo di euro 8.841,13”.
Per ciò che riguarda le fatture OF, ha ritenuto che fossero “dovute le somme portate dalle fatture numeri 1897, 1903, 1906, 1911 per l'importo complessivo di € 27.222,31, a nulla rilevando il mancato invio alla secondo le modalità richieste dalla legge Controparte_3 per la fatturazione elettronica, considerato che le fatture sono state prodotte in giudizio (doc 3 parte convenuta) e l'opponente non ha contestato le prestazioni ricevute”.
In conclusione, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e:
A) da un lato, con riferimento ai crediti già vantati da (poi ceduti ad CP_4 CP_5
Parte
e) per i quali aveva agito come mandataria all'incasso, ha ritenuto che nulla
[...]
Parte fosse dovuto dall'opponente a in quanto i residui importi riconosciuti, Controparte_3 di euro 211,00 ed euro 8.841,13, dovevano ritenersi “compensati dalle note di credito emesse Parte da indicate dalla stessa nei propri conteggi in euro 33.533,1”; CP_4
Parte B) da un altro lato, con riferimento ai crediti ceduti a da OF, ha, invece, ritenuto che l'opponente fosse ancora debitrice verso per l'importo di euro Controparte_3 Parte_1
27.222,31 oltre interessi, calcolati dal C.T.U. in euro € 3.943,02, dalle singole fatture COFELY all'emissione del decreto ingiuntivo, oltre interessi successivi ex D. Lgs. 231/2002 al saldo.
pagina 7 di 17 Parte Tenuto conto dell'esito della lite ha, infine, condannato l'opposta a rimborsare all'opponente i due terzi delle spese di lite compensando il restante terzo e ponendo le spese Parte di CTU per il 70 % a carico di e per il 30% a carico dell'opponente.
6) Avverso tale sentenza ha proposto appello la quale, contestando la valutazione Parte_1 svolta dal Tribunale nell'accertamento del minor credito riconosciutole nei confronti dell'appellata , e censurando la decisione del giudice di prime cure in Controparte_3 punto regolazione delle spese di lite e di CTU, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare che la di AN era debitrice nei Controparte_3 confronti di (già ), oltre che per gli importi riconosciuti Parte_1 Parte_2 dalla Sentenza, anche del complessivo importo di € 183.299,03 in linea capitale, portato dalle fatture n. 2003323360 (per un residuo importo di € 207.780,00 in linea capitale), n.
2004594691P (per un residuo importo di € 211,00 in linea capitale) e n. 5700325259 (per un residuo importo di € 8.841,13 in linea capitale) al netto delle note di credito per € 33.533,10 Parte indicate da o del diverso importo che fosse stato ritenuto provato in causa, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02, con conseguente condanna dell'appellata
[...]
Parte
di AN al relativo pagamento in favore di CP_3
7) Costituendosi in giudizio, l'appellata , contestando gli assunti Controparte_3 di parte appellante, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e, con riferimento ai crediti già Parte vantati da (per i quali aveva agito come mandataria all'incasso per conto della CP_4 cessionaria ), in via di appello incidentale, da un lato, ha dedotto PA
l'inesistenza di una pretesa creditoria avversaria per gli importi di euro 211,00 ed euro
8.841,29 (in quanto già pagati); da un altro lato, ha sostenuto che, diversamente da quanto CP_ ritenuto in sentenza, la quantificazione dei crediti di portati dalle Controparte_3 note di credito emesse da sarebbe stata pari all'importo di euro 58.042,06 e non al CP_4 minor importo di euro 33.533,14.
Motivi della decisione
8) Va, anzitutto, chiarito che, con riguardo alle due causali per le quali l'odierna appellante Parte aveva agito in sede monitoria - l'una, relativa alla pretesa di pagamento da essa azionata quale mandataria all'incasso di per i crediti a questa PA ceduti da;
l'altra, relativa alla pretesa creditoria dalla stessa azionata quale CP_4
pagina 8 di 17 cessionaria di crediti già vantati da OF – nella presente sede di appello non è stata posta Parte alcuna questione né dall'appellante né dall'appellata di AN in Controparte_3 ordine all'accertamento, compiuto in sentenza, circa il residuo credito di euro 27.222,31 per Parte sorte capitale riconosciuto in favore di nella sua qualità di cessionaria dei crediti OF;
Parte che, invero, sia l'appello principale di sia l'appello incidentale di Controparte_3
Parte
riguardano questioni relative alla pretesa creditoria azionata da quale mandataria
[...] all'incasso per i crediti originariamente vantati da sulla base di fatture emesse per CP_4 forniture di energia elettrica. Parte 9) Con i primi due motivi di appello l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto importo di euro 207.780,98 da essa preteso quale residuo credito azionato in relazione alla fattura numero 2003323360 del 27 giugno CP_4
2011 originariamente emessa per l'importo di euro 1.371.717,00 e, conseguentemente, nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna somma in relazione alle fatture , sia pure CP_4 tenendo conto, a favore dell'appellata , di note di credito per € 33.533,10. Controparte_3
Parte L'appellante in particolare, ha contestato la valutazione svolta dal Tribunale, secondo cui la prima rata di euro 458.029,50, concordata per il pagamento rateizzato delle due fatture n. 2003323360 (di euro 1.371.717,00) e n. 2003323711 (di euro 1.086.312,50), sarebbe stata saldata, quanto all'importo di euro 440.323,80, con la nota di credito n. 30000024856 del 20 giugno 2011 per l'importo di € 440.323,80 emessa da a storno della fattura n. CP_6
2002356497 di pari importo: al riguardo, l'appellante ha dedotto che la nota di credito n.
30000024856 per l'importo di € 440.323,80 era stata emessa a storno della fattura n.
2002356497 e, quindi, non potrebbe essere utilizzata “due volte: a. una prima volta, per compensare integralmente la fattura n. 2002356497 dell'importo di € 440.323,80; b. una seconda volta, per compensare parzialmente la fattura 2003323360 dell'importo di €
1.371.717,00”. Parte L'appellante ha, poi, contestato che possa essere attribuito particolare rilievo al doc. 97 prodotto da , trattandosi di un insieme di mail inviate da Controparte_3 [...]
in occasione dei pagamenti rateizzati concordati che, peraltro, non recherebbe CP_3 alcuna conferma, da parte di , di estinzione del debito. CP_4
pagina 9 di 17 Secondo l'appellante, tenuto conto del predetto residuo credito di euro 207.780,00, ne deriverebbe un credito per fatture di euro 183.299,03 in linea capitale (€ 207.780,00 + CP_4
€ 211,00 + € 8.841,13 - € 33.533,10 = € 183.299,03).
9.1) La parte appellata ha contestato tali motivi di appello principale Controparte_3
Parte lamentando che “ solo ora, in sede di appello, con argomenti infondati si oppone alla detrazione dell'importo di euro 440.323,80 alla prima rata dell'accordo sopra esposto, portata dalla nota di credito n. 3000024856 emessa dalla stessa a storno della Controparte_6 fattura 2002356497”: al riguardo la parte appellata ha richiamato che la fattura n. 2002356497
Parte di euro 440.324,80 non risulta citata da nè nell'elenco di cui all'allegato 4 fasc. primo
Parte grado prodotto da né nell'elenco del mandato alla gestione e incasso dei crediti, né nell'atto di cessione (docc. 1, 2 e 2 bis fasc. primo grado), nè allegata, né menzionata nel ricorso per decreto ingiuntivo, nella comparsa di costituzione e risposta e neppure, infine,
Parte nella seconda memoria istruttoria depositata da nel giudizio di primo grado;
che, inoltre,
Parte
“ si ribadisce, non ha mai contestato puntualmente la ricostruzione esposta e documentata da di AN in ordine all'accordo di cui sopra e all'integrale Controparte_3 pagamento della fattura n. n. 2003323360 del 27.06.2011. Pagamento confermato, peraltro, anche dalla stessa (doc. 97 fasc. primo grado scambio di comunicazioni mail tra la già CP_4
Contr Provincia di AN, ora , e fascicolo di primo grado)”. CP_4
La parte appellata ha, quindi, ribadito che “la nota di credito n. 3000024856 di euro
440.323,80 è stata emessa da per annullare il credito della fattura n. 2002356497 che CP_4 all'evidenza, stante lo storno operato da con la detta nota di credito, era già stato CP_4 pagato da ”; che “è' pacifico che detta nota di credito n. 3000024856 del Controparte_3
20.6.2011 (doc. 10. fasc. primo grado) non è stata utilizzata per compensare la fattura n.
2002356497, bensì per annullare il credito portato di detta fattura n. 2002356497; che, invero, era “circostanza nota e non contestata che nell'ambito del rapporto contrattuale con le CP_4 fatture riguardavano consumi stimati che poi, nell'ambito del contratto stipulato, venivano conguagliati con i consumi effettivi”; che, in particolare, “i conguagli avvenivano nel corso dell'anno attraverso l'emissione di successive note di credito da parte di a completo CP_4 storno di una fattura già emessa in precedenza e già pagata. Difatti, accadeva spesso che la fattura, relativa a consumi stimati, già pagata, si trovava ad essere successivamente stornata in toto da una nota di credito”.
pagina 10 di 17 La parte appellata ha concluso nel senso che “è evidente che la detrazione dell'importo di euro 440.323,80 (portato dalla nota di credito n. 3000024856) all'importo di euro 458.029,50 della prima rata di cui all'accordo del 19.10.2011 (docc. 7, 8, 10 e 12 fasc. primo grado), presupponeva, senza ombra di dubbio, l'avvenuto pagamento della fattura n. 2002356497 Parte poi, appunto, oggetto di storno. Tanto è vero che né prima, né nel corso del CP_4 giudizio, hanno mai sollevato obiezioni e/o contestazioni”. Parte 9.2) Ad avviso della Corte i predetti due primi motivi di appello di parte appellante sono del tutto infondati, dovendosi, in proposito, integralmente condividere la ricostruzione del rapporto svolta dal giudice di primo grado, sì da doversi escludere che, in relazione alla fattura n. 2003323360 emessa per l'importo di euro 1.371.717,00, possa residuare un CP_4 credito di euro 207.780,98, dovendosi ritenere che, come sostenuto dalla parte appellata, detta fattura sia stata integralmente saldata, e, ciò, anche a mezzo di compensazione con l'importo di euro 440.323,80 portato dalla nota di credito n. 3000024856 emessa da a CP_4 storno di una precedente fattura (ossia la n. 2002356497) da ritenersi già pagata.
Con riguardo alla fattura n. 2003323360 emessa per l'importo di euro 1.371.717,00, CP_4 va richiamato che il CTU, nella propria relazione peritale, ha chiarito quanto segue: CP_
- “In data 27 giugno 2011, la società emetteva nei confronti di CP_4 Controparte_3
le fatture n.ro 2003323360 per un importo complessivo pari ad € 1.371.717,00 e la
[...] fattura n.ro 2003323711 per un importo complessivo pari ad € 1.086.312,50;
- a seguito di emissione delle due sopracitate fatture, maturava un credito nei CP_4 confronti di pari ad € 2.458.029,50; Controparte_3
- in virtù di un accordo, stante l'entità del debito, le parti convenivano di rateizzare l'importo dovuto in sei rate;
la prima pari ad € 458.029,50 e le residue cinque rate pari ad € 400.000,00 ciascuna”.
Ebbene, come rilevato dal giudice di primo grado, deve ritenersi che tali rate (comprensive dell'importo della fattura 2003323360 su cui l'appellante vanta infondatamente una residua pretesa creditoria) siano state interamente pagate dalla parte appellata, risultando che “la prima rata veniva pagata dall'opponente detraendo la nota di credito n. 3000024856, emessa dalla stessa a storno della fattura 2002356497, di Euro 440.323,80, così come CP_4 indicato esplicitamente nella disposizione dirigenziale n. 11661/2001 (doc. 8), nel provvedimento di liquidazione n.617 del 25/01/2012, (doc. 8 bis), e nel mandato di
pagina 11 di 17 pagamento n. 900 del 31/01/2012, con relativa quietanza, per un importo di € 17.705,70
(doc.12)”.
Il fatto che la prima rata di euro 458.029,50 sia stata correttamente onorata dalla parte appellata (in parte con il pacifico pagamento dell'importo di euro 17.705,70 ed in parte) con l'imputazione della nota di credito nota di credito n. 3000024856 di euro 440.323,80, per quanto emessa dalla stessa a storno della precedente fattura n. 2002356497 di pari CP_4 importo, è giustificato dal fatto che tale precedente fattura n. 2002356497 (su cui era stata emessa la nota di credito in questione) era già stata interamente pagata dalla parte appellata, come risulta sia dalla prassi di di emettere, nel corso del rapporto di somministrazione CP_4 ed all'esito della verifica dei consumi reali, note di credito su precedenti fatture emesse per consumi stimati e già regolarmente pagate, sia dal fatto che la regolarità e l'esattezza di ogni pagamento previsto dal piano rateizzato in questione risulta essere stato puntualmente ed inequivocabilmente riscontrato dallo scambio di mail intercorso tra le parti e prodotto sub doc. 97 parte appellata, ove si consideri, ad esempio, che, con mail del 22/2/2012 la sig.ra di , con riguardo alla prima rata di euro 458.029,50, comunicava Per_3 Controparte_3 al dott. di “che è stata pagata la prima rata di € 17.705,70 con il mandato n. CP_9 CP_4
900. Tale importo è dovuto dalla differenza tra la prima rata di € 458.029,50 e la nota di credito di € 440.323,80 n. 3000024856 emessa dalla società in data 20/06/2011”; che CP_4 tale mail veniva riscontrata dal dott. che, ringraziando, chiedeva notizie circa il CP_9 pagamento della seconda rata;
che, infine, con mail del 9/7/2012, la sig.ra della Per_4
comunicava al dott. di “che è stata pagata la sesta e Controparte_3 CP_9 CP_4 ultima rata di € 400.000,00 con il mandato n. 6956 del 28/06/2012”; che tale mail veniva riscontrata in pari data dal dott. con le seguenti parole “perfetto, ottimo grazie mille CP_9 per la precisione e correttezza, buon lavoro” (cfr. lo scambio di mail sub doc. 97 appellata).
Va, infine, sottolineato che non vi è nemmeno particolare questione in causa sull'esattezza e completezza dei pagamenti effettuati dalla a fronte del piano di Controparte_3 pagamento rateizzato concordato tra le parti per saldare la fattura n. 2003323360 di euro
1.371.717,00 (oltre che la fattura n. 2003323711 di euro 1.086.312,50); che, invero, nel corso delle operazioni peritali è semplicemente sorto il dubbio sulla corretta compensazione della nota di credito n. 3000024856 di euro 440.323,80 per il fatto che tale nota di credito era stata emessa sulla precedente fattura n. 2002356497, circostanza questa che ha indotto il CTU ad pagina 12 di 17 estendere l'indagine alla verificare se risultasse documentato in causa il pagamento di tale precedente fattura;
che, peraltro, da un lato, si trattava di una fattura nemmeno menzionata Parte da a fondamento della propria pretesa creditoria, sì da non aver indotto l'opponente
[...]
a doverne dimostrare l'avvenuto pagamento;
da un altro lato, non era mai stato CP_3
Parte contestato da l'avvenuto pagamento di tale precedente fattura;
che, comunque, come esattamente richiamato dalla parte appellata, nel corso delle operazioni peritali, il CTP di parte appellata ha anche analiticamente indicato e documentalmente dimostrato, con la produzione delle quietanze di pagamento e dei relativi mandati, l'avvenuto integrale pagamento di tale precedente fattura n. 2002356497 di euro 440.323,80; che, CP_4 peraltro, tale allegazione non è stata presa in considerazione dal CTU sul semplice rilievo che si trattava di produzione documentale “tardiva ed inammissibile”, e, ciò, quantunque si trattasse di documentazione a prova di un avvenuto pagamento e che, come detto, non aveva ragione di essere prodotta in un momento precedente.
Per le considerazioni svolte devono ritenersi infondati i primi due motivi dell'appello principale Parte svolto da Parte 10) Con il proprio terzo motivo di appello l'appellante ha inteso censurare la sentenza del
Tribunale in punto regolazione spese di lite sul rilievo che “alla luce dell'erroneità della Parte Sentenza nella parte in cui ha negato la spettanza a della fattura di maggiore importo, risultano parimenti errate le statuizioni in merito alla ripartizione tra le parti delle spese di CTU
e in merito alle spese di lite. Quanto alle prime, esse dovranno essere interamente poste in capo alla . Quanto alle seconde, la Sentenza dovrà essere riformata Controparte_3
Parte prevedendo che la paghi a le spese di entrambi i gradi di giudizio”. Controparte_3
10.1) Ad avviso della Corte la doglianza sulla regolazione delle spese di lite in tal modo svolta dalla parte appellante deve ritenersi infondata, posto che, essendo stata chiesta una revisione del criterio di ripartizione delle spese di lite quale conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi di appello, il rigetto di questi non può che implicare, per assorbimento, il rigetto anche di tale motivo di appello.
11) La parte appellata , in via di appello incidentale, ha censurato Controparte_3 la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto come da essa ancora dovuta la somma di euro 211,00, quale importo residuo in relazione alla fattura n. 2004594691P, e la somma di euro 8.841,13, quale importo residuo in relazione fattura n. 5700325259, salvo, poi,
pagina 13 di 17 concludere che nulla sarebbe, comunque, dovuto per la compensazione con le note di credito emesse da per il maggior importo di euro 33.533,10. CP_4
La parte appellata, in particolare, ha censurato la sentenza sotto un duplice profilo:
i) laddove ha riconosciuto come dovuti i residui crediti di euro 211,00 e di euro 8.841,13 in relazione alle fatture n. 2004594691P e n. 5700325259;
ii) laddove ha quantificato i crediti di di AN portati dalle note emesse Controparte_3 da nell' importo di euro 33.533,10 mentre l'effettivo importo delle residue note CP_6 di credito sarebbe di euro 58.042,06.
In particolare, per ciò che riguarda il primo profilo, la parte appellata ha sostenuto di aver provato sia l'avvenuto integrale pagamento della fattura n. 2004594691P dell'importo CP_4 di € 2.241,50, per la quale era stato ritenuto un residuo debito di euro 211,00, sia l'integrale pagamento della fattura n 5700325259 di euro 1117641,77 (doc. 37 fasc. primo grado), per la quale era stato ritenuto un residuo debito di euro 8.841,13, deducendo, per questa seconda posta, quanto segue: “previo atto di liquidazione n.11927 (doc.43 fasc. primo grado) è stato interamente liquidato l'intero importo con più impegni contenuti in tre diversi mandati di pagamento. A tal prova si sono prodotti i mandati di pagamento nn.10202 (doc.37 bis fasc. primo grado), 10203 (doc.37 ter fasc. primo grado), 10204 (doc.37 quater fasc. primo grado) con i quali rispettivamente sono state liquidate le somme di euro 53.924,72, euro 8.841,00
(preteso da controparte), euro 48.875,92, per l'importo complessivo di cui alla fattura in parola
(doc.37 fasc. primo grado). Con detti mandati sono stati prodotti, altresì, i dettagli dei pagamenti effettuati (docc. 37 bis, 37 ter e 37 quater fasc. primo grado)”.
Per ciò che riguarda il secondo profilo, poi, l'appellata ha ribadito che, come osservato dal proprio CTP “il credito di CMM nei confronti di portato dalle note di credito emesse CP_4 dalla stessa ammonta ad euro 58.042,06 e non ad euro 33.533,14”. CP_4
L'appellata ha, quindi, chiesto, in via di appello incidentale, di Controparte_3 dichiarare “la non debenza dell'importo di euro 211,00 e dell'importo di euro 8.841,29, poiché sia la fattura n. 2004594691P che la fattura n. 5700325259 di erano già stata CP_4 interamente pagate, già prima del mandato all'incasso, dichiarando, altresì, che la quantificazione dei crediti di portati dalle note di credito emesse Controparte_3 da è di euro 58.042,06 come anzi esposto”. CP_4
pagina 14 di 17 11.1) Ad avviso della Corte, le doglianze svolte dall'appellata , per quanto Controparte_3 possano ritenersi in parte fondate, non sono tali da determinare la riforma della sentenza impugnata che, oltre a pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha accertato Parte l'insussistenza di un qualche credito in relazione alle fatture per il cui pagamento CP_4 aveva agito quale mandataria all'incasso per conto della cessionaria PA
.
[...]
Va, infatti, considerato che, con riguardo alla prima ragione di doglianza, la parte appellata
, nel censurare il riconoscimento di un suo residuo debito di euro 211,00 Controparte_3 sulla fattura n. 2004594691P, non ha mosso alcuna specifica contestazione al rilievo svolto dal Tribunale secondo cui “come correttamente rilevato in risposta alle osservazioni del Ctp di parte opponente, solo durante gli accertamenti peritali e dunque tardivamente, veniva argomentato che il pagamento di tale importo sarebbe avvenuto tra l'altro portando in detrazione la Nota di Credito N/c N.ro 3000030225 (a storno della ft. N.ro 2003989485)”; che, con riguardo alla seconda ragione di doglianza, relativa al contestato riconoscimento di un debito di euro 8.841,13 in relazione alla fattura n. 5700325259, le allegazioni in proposito svolto dall'appellata (e sopra riportate) risultano essere ancorate su documentazione da questa depositata sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
che, peraltro, la valutazione di avvenuto pagamento di detto importo non pare possa avere alcuna incidenza sulla decisione, ove si consideri che nessuna pronuncia di condanna risulta essere stata in proposito emessa dal giudice di primo grado che ha correttamente ritenuto che gli importi accertati a credito di fossero da ritenersi “compensati dalle note di credito emesse da CP_4
Parte
indicate dalla stessa nei propri conteggi in euro 33.533,1”; che, del resto, CP_4
l'odierna parte appellata , lungi dal proporre alcuna domanda Controparte_3 riconvenzionale di condanna o di accertamento di un proprio maggior credito, si era limitata a chiedere di accertare “l'insussistenza del credito di nei confronti della Parte_1 [...]
”; che, analogamente, ai fini della decisione, pare irrilevante la Controparte_3 doglianza in ordine al riconoscimento di residue note di credito per l'importo di euro 33.533,14 in luogo del maggior importo (preteso da ) di euro 58.042,06; che, Controparte_3 comunque, sul punto, trattandosi di questione dibattuta in sede di operazioni peritali, pare pertinente e condivisibile il rilievo con cui il CTU ha disatteso l'indicazione in proposito avanzata dal CTP di parte appellata il quale, pur facendo riferimento all'elenco crediti sub pagina 15 di 17 Parte doc. 4 fascicolo monitorio di parte aveva erroneamente ritenuto di conteggiare gli importi delle note di credito ivi indicate nella colonna “importo originale” (complessivamente pari ad euro 58.042,06) ma non (come diversamente si sarebbe dovuto fare) quelli indicati nella colonna “importo residuo” (complessivamente pari ad euro 33.533,14).
Per le considerazioni svolte, per quanto le allegazioni della parte appellata possano ritenersi in parte fondate, tuttavia, le stesse non valgono a determinare la riforma della sentenza impugnata.
12) Per le considerazioni svolte va confermata la sentenza impugnata.
Quanto alle spese del presente grado, considerato che il giudizio di appello si è concluso con il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale e con la conferma della sentenza impugnata, tenuto conto della differente incidenza delle due impugnazioni sulla decisione del Tribunale, ricorrono i presupposti per applicare un criterio di parziale compensazione delle spese di lite, sì da potersi porre a carico della parte appellante la quota di 3/4 delle spese di lite della parte appellata, come liquidate in dispositivo, in base ai criteri fissati dalle Tariffe vigenti, con liquidazione dei compensi effettuata ai parametri medi e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria – trattazione, non tenutasi nel presente grado.
Infine, sussistono, per entrambe le parti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di AN, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'appellante e sull'appello Parte_1 incidentale proposto dall'appellata avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di AN n. 4003/2022, pubblicata in data 9/5/2022, così provvede:
1) rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 Controparte_3
la quota di 3/4 delle spese di lite del presente grado di appello, liquidate, per tale
[...]
pagina 16 di 17 quota, in complessivi euro 7.492,50 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota di 1/4;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento sia da parte dell'appellante
[...] sia da parte dell'appellata dell'ulteriore importo a Parte_1 Controparte_3 titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 7/5/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 17 di 17