Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 15884/2023 promossa da
(C.F. , in proprio e quale erede della fu sig.ra Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in qualità di erede Persona_1 Parte_2 C.F._2
legittimo del fu sig. e, per rappresentazione, della fu sig.ra Persona_2 Persona_1
(C.F. ) in qualità di erede legittima del fu sig. Controparte_1 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv.to Susa Glauco;
Persona_2
-RICORRENTI- contro
(C.F. ), sottoposto alla amministrazione di Controparte_2 C.F._4
sostegno dell'avv.to Busatto Marco, rappresentato e difeso dall'avv.to Galli Andrea;
-CONVENUTO-
Oggetto: accettazione d'eredità.
Premesso che le odierne parti hanno aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con l'ordinanza del 5.2.2025 che dispone “accoglimento della domanda di parte ricorrente. Obbligo di parte convenuta di pagare a parte ricorrente l'importo di € 2.500,00 oltre il
15% per spese forfettarie ed accessori come per legge per compenso al difensore di parte ricorrente ed € 557,80 per esborsi”.
Con ricorso introduttivo, il procuratore delle parti ricorrenti concludeva chiedendo:
“nel merito: dichiarata l'apertura della successione di , nato a [...] il Persona_3
06/01/1942 ed ivi deceduto in data 09/10/2015, accertare e dichiarare che il convenuto CP_2
ha accettato tacitamente l'eredità del defunto genitore, avendo lo stesso compiuto con
[...]
riguardo all'immobile sito in EA (VE) via Carpaccio n. 33 caduto nell'asse ereditario, alcuni
1
ordinarsi al Conservatore del Registro Immobiliare di Venezia di provvedere alla conseguente trascrizione dell'emananda sentenza con l'esonero dello stesso da qualsiasi responsabilità; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa;
in via istruttoria: ammettersi la prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che in data 09.02.2016 ha concesso in locazione ai sig.ri Controparte_2 Parte_3
e una porzione dell'unità abitativa del defunto genitore sita in Parte_4 Persona_3
EA (VE) via Carpaccio n. 33 per la durata di tre anni prorogabili i diritto per ulteriori due
(3+2);
2. Vero che in data 08.06.2018 ha concesso in locazione ai sig.ri Controparte_2 Parte_5
e una porzione della suindicata unità abitativa per la durata di quattro anni Parte_6
prorogabili di diritto per ulteriori quattro (4+4);
3. Vero che in data 01.07.2020 ha concesso in locazione al sig. Controparte_2 Parte_7
una porzione della suindicata unità abitativa per la durata di diciotto mesi, dal 01.07.2020 al
31.12.2021;
4. Vero che in data 01.07.2020 ha concesso in locazione alla sig.ra Controparte_2 [...]
una porzione della suindicata unità abitativa per la durata di diciotto mesi, dal Controparte_3
01.07.2020 al 31.12.2021;
5. Vero che in data 01.01.2022 ha concesso in locazione alla sig.ra Controparte_2 [...]
una porzione della suindicata unità abitativa per la durata di tre anni, dal Controparte_3
01.01.2022 al 31.12.2024.
Si indicano come testimoni in grado di riferire sulle predette circostanze i signori Parte_3
e relativamente al capitolo n. 1; i signori e Parte_4 Parte_5 Parte_6
relativamente al capitolo n. 2; il sig. relativamente al capitolo n. 3 e la sig.ra Parte_7
relativamente ai capitoli nn. 4 e 5 residenti in [...].”. Controparte_3
Con comparsa di costituzione, il procuratore di parte convenuta concludeva chiedendo:
“In via preliminare
• Dichiarare la nullità e/o inammissibilità del presente ricorso per l'assenza della notifica nei confronti dell'amministratore di sostegno del signor per le ragioni indicate in Controparte_2
narrativa;
• accertato che le difese svolte dalla resistente richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa.
Nel merito
• Rigettare le richieste dei signori e , per le ragioni tutte indicate in Parte_1 Parte_2
2 narrativa.
In via istruttoria
• Disporsi CTU medico legale che accerti come le patologie presentate dal signor Controparte_2
all'epoca dei fatti contestati fossero tali da pregiudicare la propria capacità di intendere e volere e la propria consapevolezza in ordine agli atti dallo stesso compiuti ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità di . Persona_3
In ogni caso:
• con vittoria di spese, diritti e onorari.
• con espressa riserva di integrazione e/o modificazione delle conclusioni, di ogni più ampia e ulteriore difesa, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, ai sensi di legge e nei termini di procedura.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. datato 31.10.2023, gli odierni ricorrenti precisavano il credito vantato nei confronti dell'odierno convenuto in forza della sentenza n. 601/2020 del presente Tribunale (R.G. n. 3659/2013), confermata in grado d'appello dalla sentenza n. 2796/2022 della Corte d'Appello di Venezia (R.G. n. 1018/2020) passata in giudicato.
Deducevano quindi il mancato pagamento da parte del sig. nonché l'infruttuosità Controparte_2
della procedura esecutiva esperita nei suoi confronti.
Allegato l'intervenuto decesso del sig. in data 9.10.2015, i ricorrenti asserivano Persona_3
che, in assenza di testamento, l'unico chiamato all'eredità sarebbe il figlio, l'odierno convenuto.
In particolare, le parti ricorrenti sostenevano che sarebbe ravvisabile la tacita accettazione dell'eredità del fu sig. , in considerazione della “pluralità di atti di disposizione del CP_2 patrimonio del defunto” posti in essere dal convenuto.
Dimettevano quindi giurisprudenza in punto di accettazione tacita d'eredità ed argomentavano circostanziando alle fattispecie del caso de quo.
Ritenevano infatti documentalmente provato che, successivamente al decesso di de cuius, il convenuto avrebbe locato l'immobile di proprietà di quest'ultimo, sito in EA (VE), pur continuando ad abitarvi.
Tanto avrebbe integrato il compimento di atti gestori incompatibili con la volontà di rinunziare all'eredità, non altrimenti giustificabili se non in relazione alla qualità di erede, anche considerate le
“qualificazioni” assunte dal convenuto nella conclusione dei contratti di locazione (prima di
“chiamato all'eredità”, poi di “unico erede” del de cuius).
Sostenendo che l'accettazione dell'eredità non sarebbe stata formalizzata “al precipuo fine di proteggere i beni dalle azioni esecutive dei suoi creditori”, per poter procedere in esecuzione nei
3 confronti del signore convenuto, i ricorrenti chiedevano di accertarne e dichiararne l'accettazione tacita d'eredità.
Con decreto del 27.12.2023, il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.3.2024, innanzitutto il sig. forniva talune precisazioni in merito all'amministrazione di sostegno di cui Controparte_2
sarebbe beneficiario.
In via preliminare, eccepiva la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza e la conseguente inammissibilità del ricorso, atteso che gli sarebbero stati notificati direttamente, presso la propria residenza, non considerando quindi la misura di protezione a cui sarebbe sottoposto.
Nel merito, il convenuto deduceva la propria incapacità ad accettare tacitamente l'eredità del fu sig.
in ragione delle proprie condizioni psico-fisiche. Persona_3
Allegava d'essere un soggetto particolarmente fragile e provvedeva a ripercorrere le motivazioni per cui era addivenuto a richiedere la nomina dell'amministratore di sostegno, fornendo chiarimenti circa il proprio stato di salute (“invalidità al 100% totale con impossibilità di svolgere alcuna attività lavorativa e con necessità di assistenza continua per lo svolgimento delle attività quotidiane”), le proprie condizioni patrimoniali (“percepisce un'idonea pensione da parte di INPS [
… ] oltre a quella di reversibilità del padre”) e altri aspetti del proprio quotidiano quali i legami affettivi e le condizioni abitative (“Continua a vivere nell'immobile di famiglia, sito in EA (VE), proprio l'immobile oggetto del presente contenzioso, assistito e supportato da una rete di sostegno”).
Parte convenuta sosteneva che la propria condizione sarebbe stata accertata nel luglio del 2018 ma che, in ogni caso, sarebbe stata più risalente nel tempo, scaturendo infatti da un sinistro stradale verificatosi quando aveva 19 anni.
Tanto premesso, il sig. escludeva la propria capacità di prendere decisioni in ordine CP_2 all'accettazione dell'eredità del padre o, comunque, l'idoneità a tal fine delle azioni compiute personalmente. Evidenziava infatti che la circostanza che egli non fosse già sottoposto ad amministrazione di sostegno all'epoca dei fatti non precluderebbe che le proprie condizioni psichiche fossero già compromesse.
A ulteriore evidenza, richiamava talune previsioni codicistiche volte alla protezione dei soggetti incapaci e la ratio delle stesse.
Sotto profilo istruttorio, invece, a riprova del fatto che “non potrà in alcun modo essere dichiarato che il convenuto abbia compiuto consapevolmente atti idonei ad accettare semplicemente e tacitamente l'eredità del padre, non essendo lo stesso in grado di comprendere, per le patologie
4 ampiamente illustrate e per i numerosi ricoveri psichiatrici, le conseguenze dei propri comportamenti”, chiedeva disporsi apposita c.t.u. medico legale finalizzata ad attestare il proprio stato di incapacità all'epoca dei fatti contestati.
Infine, parte convenuta motivava e chiedeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario.
Concludeva con la contestazione dei capitoli di prova di cui alle istanze istruttorie degli odierni ricorrenti, lamentandone la genericità.
All'udienza dell'11.4.2024, l'avvocato degli odierni ricorrenti rilevava che il vizio di notifica evocato risulterebbe sanato dalla costituzione e dalle difese nel merito svolte dall'amministratore di sostegno.
Nel merito, contestava la comparsa avversaria, anche con riferimento al mutamento del rito.
Chiedeva i termini ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c. o, in subordine, i termini ex art. 171 ter c.p.c..
L'avvocato di parte convenuta si riportava alle deduzioni e alle richieste svolte in comparsa di costituzione ed insisteva per la conversione del rito, ritenendo lo svolgimento della c.t.u. richiesta fondamentale ai fini dell'accertamento della capacità di accettare l'eredità del signore convenuto.
Il Giudice rigettava l'eccezione di nullità per il raggiungimento dello scopo, mutava il rito in ordinario ex art. 281 duodecies primo comma c.p.c. e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. con decorrenza, rispetto alla stessa, dei termini ex art. 171 ter c.p.c..
Ciò considerato:
- che non si tratterebbe di inesistenza della notifica ma di nullità, sanabile;
- che la costituzione del convenuto dimostrerebbe un'adeguata difesa (v. ordinanza n. 4479 del
24.7.2017 del Tribunale di Treviso);
- che la ricezione dell'atto sarebbe un atto materiale e che risulterebbe effettuata a mani già quasi tre mesi prima;
- la necessità di approfondimenti e l'opportunità – se non necessità – di disporre il mutamento del rito affinché il contraddittorio potesse esplicarsi nella sua pienezza.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 23.5.2024, gli odierni ricorrenti osservavano preliminarmente come, in sede di comparsa, “il ammetta di avere continuato a risiedere CP_2 nell'immobile di proprietà del padre sito in EA (VE) via Carpaccio n. 33 censito al catasto
Fabbricati fg. 9, part. 2009 sub. 4, successivamente alla sua morte avvenuta in data 09.10.2015”.
In relazione a tale immobile, gli stessi precisavano che, dopo il decesso del de cuius, la villetta sarebbe stata concessa in locazione in maniera pressoché continuativa a terzi e che il convenuto abiterebbe nell'annessa dépendance.
5 Allegando l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 485 c.c., concernente il chiamato all'eredità nel possesso dei beni del de cuius, i ricorrenti richiamavano l'obbligo di redigere l'inventario e, in caso di mancato adempimento, come nel caso di specie, l'acquisto ex lege della qualità di erede puro e semplice.
Dimessa giurisprudenza a supporto, concludevano precisando che, pertanto, anche a voler prescindere dai numerosi contratti di locazione stipulati, il convenuto avrebbe acquistato la qualità di erede risiedendo nell'immobile di proprietà del padre nel tempo successivo alla sua morte e senza aver compiuto l'inventario nel termine di legge.
Fermo il carattere assorbente delle predette doglianze, i ricorrenti replicavano alla prospettazione di parte convenuta circa la propria incapacità ad assumere decisioni sull'accettazione dell'eredità paterna. Contestavano quindi le risultanze della documentazione depositata dal convenuto e richiamavano le “condotte tenute dal nelle sedi giudiziarie negli ultimi anni, da cui emerge CP_2
non solo la piena consapevolezza del significato giuridico degli atti posti in essere, ma la scaltrezza del convenuto” a sostegno delle proprie allegazioni.
Si dolevano pertanto del carattere manifestamente esplorativo della richiesta di c.t.u. medico legale formulata da parte convenuta.
In punto di diritto, poi, i ricorrenti asserivano che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità non si richiederebbe la consapevolezza da parte del chiamato delle conseguenze giuridiche degli atti di disposizione dei beni, costituendo presupposti necessari esclusivamente la conoscenza di una delazione in proprio favore e il compimento di un atto gestorio che non si avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
Concludevano sostenendo l'intervenuta prova per tabulas della qualità di erede del convenuto in ragione del possesso dei beni immobili di proprietà del defunto e dell'esecuzione sui medesimi di una pluralità di atti di disposizione.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 7.6.2024, gli odierni ricorrenti ribadivano in via preliminare che la qualità di erede del sig. risulterebbe documentalmente provata. CP_2
Per mero scrupolo chiedevano comunque l'ammissione alla prova per interpello e alla prova testimoniale sui capitoli precisati.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 13.6.2024, ripercorse le eccezioni già svolte, parte convenuta insisteva nel sostenere che la personale richiesta di nomina di un amministratore di sostegno attesterebbe la consapevolezza della mancanza di autonomia nella gestione delle proprie esigenze.
Si doleva quindi dell'infondatezza dell'asserzione secondo cui “gli eventi e le condizioni fisiche” che lo caratterizzano sarebbero di molto successivi ai contratti di locazione stipulati, giacché solo
6 l'accertamento sarebbe successivo.
Sulla “nullità dell'accettazione tacita di eredità posta in essere dal per incapacità”, il CP_2
convenuto deduceva le ripercussioni della situazione psicofisica in cui verserebbe già da tempo, allegando peraltro un peggioramento negli anni.
Insisteva quindi per la disposizione della c.t.u. medico legale.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 21.6.2024, gli odierni ricorrenti eccepivano la mancata replica del convenuto circa l'acquisto della qualità di erede puro e semplice ex art. 485 c.c..
Ribadivano quindi come la “tesi secondo cui il sarebbe stato inconsapevole delle azioni che CP_2 egli stesso andava a compiere in ragione delle sue condizioni psichiche” sarebbe smentita dalla stessa documentazione in atti nonché dalla condotta processuale del convenuto.
Chiedevano pertanto il rigetto dell'istanza di c.t.u. ritenendola manifestamente esplorativa.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 24.6.2024, parte convenuta contestava le doglianze dei ricorrenti e si riportava ai propri scritti difensivi.
Eccepiva poi la generica formulazione dei capitoli di prova dei ricorrenti e ne deduceva l'irrilevanza ai fini della decisione.
Infine, insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate.
All'udienza del 4.7.2024, l'avvocato degli odierni ricorrenti illustrava la posizione.
Ritenendo la causa matura per la decisione, chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione.
In subordine insisteva per le prove articolate nelle memorie, opponendosi alla c.t.u. medico legale richiesta perché assolutamente esplorativa.
L'avvocato di parte convenuta si riportava agli atti e alle istanze istruttorie ivi indicati, contestando l'accettazione tacita dell'eredità perché il soggetto sarebbe incapace di intendere e di volere, tanto è vero che risulterebbe ricoverato presso una struttura psichiatrica e che l'incapacità risalirebbe a oltre
20 anni prima.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 5.2.2025, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice dichiarava la causa matura per la decisione, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e fissava termine ex art. 127 ter c.p.c. per note scritte sostitutive d'udienza per aderire o meno alla proposta.
Ciò considerato che:
- la riscossione di canoni di locazione sarebbe ritenuta da molti anni dalla giurisprudenza di legittimità circostanza sufficiente per ritenere configurata l'accettazione di eredità;
- la tesi difensiva del convenuto circa la sua incapacità non troverebbe adeguati riscontri nella documentazione allegata visto il riferimento a luglio 2018 nella documentazione INPS del 2021;
7 - in ogni caso, si dovrebbe trattare di un obnubilamento totale al momento degli atti e si avrebbero anni di attività gestoria o comunque dispositiva di beni ereditari;
- la c.t.u. richiesta non sarebbe indispensabile;
- ci si chiede se la persona beneficiaria dell'a.d.s. avrebbe interesse alla prosecuzione di un processo che comporterebbe ulteriori aggravi di spesa, anche considerata la titolarità di parte ricorrente di un credito accertato con sentenza passata in giudicato proprio negli anni in ordine ai quali, secondo parte convenuta, la documentazione attesterebbe la propria incapacità ma alcuna obiezione di sorta sarebbe stata svolta in quei processi, con le relative procure legali.
Il Giudice precisava che in caso di adesione reciproca alla proposta conciliativa, non ambigua e non condizionata, si sarebbe proceduto all'emissione di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nuovo rito per recepire l'accordo, altrimenti si sarebbe rinviato per discussione.
Seguiva il deposito a cura dei procuratori delle odierne parti di note scritte di adesione alla proposta conciliativa, rispettivamente l'11.2.2025 per i ricorrenti e il 19.2.2025 per il convenuto.
Orbene, si prende atto che, senza ambiguità né condizioni, le parti hanno reciprocamente aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 5.2.2025 e riportata nell'intestazione della presente sentenza.
A tali adesioni consegue quindi l'accoglimento della domanda delle parti ricorrenti e la liquidazione delle spese di lite come da accordo conciliativo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 15884/2023:
- prende atto dell'avvenuto accordo delle parti sulla base della proposta conciliativa formulata con ordinanza del 5.2.2025, con la quale si concludeva per “accoglimento della domanda di parte ricorrente. Obbligo di parte convenuta di pagare a parte ricorrente l'importo di
€ 2.500,00 oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge per compenso al difensore di parte ricorrente ed € 557,80 per esborsi”;
- dichiara l'apertura della successione del sig. (C.F. , Persona_3 C.F._5
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 9.10.2015;
- dichiara che parte convenuta ha accettato tacitamente l'eredità del defunto genitore, avendo lo stesso compiuto con riguardo all'immobile sito in EA (VE) via Carpaccio n. 33, caduto nell'asse ereditario, alcuni atti manifestanti la volontà tacita di accettazione;
- ordina al Conservatore del Registro Immobiliare di Venezia di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero dello stesso da qualsiasi responsabilità;
8 - condanna parte convenuta a pagare alle parti ricorrenti l'importo di € 2.500,00 oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge per compenso al difensore ed € 557,80 per esborsi;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 27.2.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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