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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1142/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di FORLI' SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1142/2024 promossa da: nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. ZANNONI PAOLA elettivamente domiciliato presso il difensore RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.9.2025, riportandosi alla memoria depositata in data 10.9.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni per come di seguito integralmente trascritte: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, - nel merito, in via principale: - verificati i presupposti di legge, dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con la sig.ra in Forlì, in data 24.07.2004, iscritto nel Registro CP_1 degli Atti Matrimonio del Comune di Forlì anno 2004, P. 1, n. 63; - a conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., dichiarare definitivamente cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, sig. Controparte_2
- a conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., tenuto conto che la figlia è divenuta maggiorenne in corso di causa, ma è portatrice di grave handicap ex art. 37 disp. att. Persona_1
c.c., onerare il padre al versamento in favore dell'altro genitore convivente con la figlia, di un contributo per il mantenimento di quest'ultima pari ad €. 200,00 mensili, oltre che al rimborso del 50% delle spese mediche non
pagina 1 di 5 mutuabili, scolastiche (ivi compresi eventuali costi per tasse, libri, mensa e trasporto), ricreative, sportive e straordinarie, purché documentate e concordate preventivamente. In ordine alla liquidazione delle spese di lite, ci si rimette a giustizia”. Il PM intervenuto non ha depositato conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2024, ha chiesto lo scioglimento degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in Forlì il 24 luglio 2004, nonché la revoca CP_1 dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio maggiorenne Controparte_2
Ha riferito che dall'unione coniugale erano nati due figli: nato il [...], e , nata CP_2 Per_1 il 20 settembre 2006, ma che la convivenza era divenuta intollerabile pertanto, con sentenza n. 329/2020, pubblicata il 4 marzo 2020, il Tribunale di Forlì aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito a disponendo l'affidamento condiviso dei figli e CP_1 ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere euro 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, ricreative e sportive), se documentate e concordate. Sussistenti i presupposti del divorzio, precisava che la situazione era cambiata in quanto il figlio aveva raggiunto la maggiore età ed era divenuto economicamente autosufficiente, avendo CP_2 concluso il proprio percorso formativo e ottenuto un'occupazione stabile. In particolare, producendo la relativa documentazione, sottolineava che il ragazzo risulta assunto dal 3 ottobre 2020 con contratto a tempo indeterminato presso la società Double P s.r.l. e percepisce una retribuzione mensile netta di circa euro 1.200,00. La figlia , invece, è affetta da epilessia e difficoltà di apprendimento, con riconoscimento di Per_1 handicap e indennità di frequenza da parte dell' Di conseguenza, proseguiva il ricorrente, non CP_3 intendeva avanzare nei suoi confronti domanda di modifica di quanto già stabilito, se non il fatto che il regime di visita potesse essere flessibile e concordato con la madre. Quanto alla sua personale situazione economica, riferiva di essere in pensione dal gennaio 2024, di percepire euro 1.378,09 al mese e di vivere in un immobile condotto in locazione nel Comune di Bertinoro, per il quale versa un canone mensile di euro 470,00 sostenendo ulteriori oneri, tra cui il pagamento di euro 230,00 mensili per la rata di un finanziamento Agos contratto in epoca antecedente alla separazione. Alla luce di tali circostanze, il ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'obbligo di mantenimento per il figlio ormai indipendente, e la conferma delle CP_2 condizioni relative alla figlia . Per_1
All'udienza del 23.1.2025 il Giudice relatore delegato, accertata la regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.p. del ricorso e del decreto, dichiarava la contumacia dei resistenti. In quella sede il ricorrente insisteva nelle proprie domande e precisava che ha un lavoro fisso e percepisce circa 1350 CP_2 euro, ma non ha spese di affitto perché il datore di lavoro gli fornisce l'appartamento dove vivere.
, invece, che ha una invalidità certificata, non può essere lasciata da sola a casa e vive con la Per_1 mamma, pur andando anche da lui frequentemente.
pagina 2 di 5 Il procuratore di parte ricorrente dava atto di aver parlato con i resistenti informandoli del presente procedimento e di aver ricevuto dai medesimi le dichiarazioni di adesione che pertanto aveva depositato, quindi, si riportava al proprio ricorso introduttivo del giudizio ed alle relative richieste. Con ordinanza del 26.3.2025 il Giudice, confermava l'affido condiviso della figlia all'epoca ancora minorenne , nonché i tempi di visita e permanenza presso ciascun genitore;
confermava Per_1
l'obbligo di versare a la somma mensile di euro 200 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie ma dichiarava cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente CP_2
All'udienza del 11.9.2025 il procuratore della parte ricorrente precisava le conclusioni come da memoria depositata in data 10.9.2025 rinunciando ai termini a difesa e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e ottenuto l'intervento del PM reso in data 24.7.2024, la rimetteva al Collegio.
*** Si deve rilevare, in primo luogo, che ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla pronuncia di separazione disposta con sentenza n. 329/2020, pubblicata il 4 marzo 2020; è inoltre escluso che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e dell'atteggiamento tenuto dalle parti. Anche la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio deve essere CP_2 accolta a far data dalla domanda (come originariamente chiesto senza successiva rinuncia) in quanto egli, non solo è divenuto maggiorenne, ma risulta dagli atti, oltre che dalle dichiarazioni del padre, che egli abbia raggiunto l'autosufficienza economica. Difatti egli è titolare di un lavoro stabile per cui percepisce uno stipendio pari a circa euro 1.200 al mese, somma che gli consente di far fronte a tutte le spese legate alle esigenze della sua vita, senza che sia più necessario il contributo paterno. Siffatte circostanze emergono chiaramente dai documenti depositati. Tra di essi si sottolinea in particolare: una lettera di assunzione del 2.10.2020 indirizzata a proveniente dalla società Controparte_2
Double P srl, non firmata ma confermata dai successivi accertamenti presso l'Agenzia Regionale per il lavoro, dai quali emerge che egli è assunto dal 3.10.2020 dall'azienda sopra indicata con contratto di lavoro dipendente di apprendistato a tempo indeterminato (con fine del periodo formativo al 3.10.2023) per n. 18 ore settimanali;
n. 2 buste paga (dicembre 2023 e febbraio 2024) dalle quali emerge uno stipendio netto pari a circa euro 1270. Del resto, lo stesso unitamente alla madre, non si è costituito e sono in atti le Controparte_2 loro dichiarazioni di adesione alla richiesta del padre. Appare pertanto superfluo procedere ad una dettagliata analisi della situazione economica del padre, che pur tuttavia appare peggiorata avendo egli cessato l'attività lavorativa, e di quella della madre. Quanto alla figlia , si rileva che la stessa è divenuta nelle more maggiorenne e che è in atti la Per_1 documentazione che ne certifica l'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale dell'85%.
pagina 3 di 5 La Corte di Cassazione ha precisato che “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (Cass. Sez. 1, 30/01/2023, n. 2670, Rv. 666786 - 02). Tuttavia, nel caso di specie non vi è certificazione espressa di handicap grave, richiamata invece dal difensore, che la renderebbe equiparabile ad un figlio minorenne ai sensi dell'art. 473 bis.9 c.p.c. con le precisazioni di cui sopra. Di conseguenza, rilevata comunque la sua giustificata non autosufficienza economica, permane la necessità di disciplinare il suo mantenimento. Sul punto, alla luce della documentazione depositata, appare congruo mantenere le condizioni di mantenimento già stabilite in sede di separazione, posto che, per quanto sia venuto meno l'obbligo di mantenere il figlio, la situazione economica del padre risulta peggiorata a causa dell'intervenuto pensionamento, mentre con riguardo alla madre non constano cambiamenti significativi della sua situazione patrimoniale. La stessa madre, con la dichiarazione scritta di cui sopra, aderisce alla domanda di mantenere invariato il contributo a carico del padre per la figlia. Le spese di lite, stante la necessarietà della controversia, la natura delle questioni trattate ed il sostanziale accordo vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, sul ricorso promosso da nei Parte_1 confronti di e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, CP_1 Controparte_2
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...], il Parte_1
20.12.1964 e nata il 30/07/1968 a FORLI' (FO), in [...] il [...] e iscritto CP_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di FORLI' al N. 63 P. 1 anno 2004;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza Anno 2004 Atto n° 63 Parte I.
- dichiara cessato a decorrere dalla data di deposito della domanda l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente
Controparte_2
- conferma l'obbligo a carico di di versare a la somma mensile Parte_1 CP_1 di euro 200 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia oltre al 50% delle Persona_1 spese mediche non mutuabili, scolastiche (ivi compresi eventuali costi per tasse, libri, mensa e trasporto), ricreative, sportive e straordinarie, purché documentate e concordate;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice est. e rel.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di FORLI' SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1142/2024 promossa da: nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. ZANNONI PAOLA elettivamente domiciliato presso il difensore RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.9.2025, riportandosi alla memoria depositata in data 10.9.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni per come di seguito integralmente trascritte: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, - nel merito, in via principale: - verificati i presupposti di legge, dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con la sig.ra in Forlì, in data 24.07.2004, iscritto nel Registro CP_1 degli Atti Matrimonio del Comune di Forlì anno 2004, P. 1, n. 63; - a conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., dichiarare definitivamente cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, sig. Controparte_2
- a conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., tenuto conto che la figlia è divenuta maggiorenne in corso di causa, ma è portatrice di grave handicap ex art. 37 disp. att. Persona_1
c.c., onerare il padre al versamento in favore dell'altro genitore convivente con la figlia, di un contributo per il mantenimento di quest'ultima pari ad €. 200,00 mensili, oltre che al rimborso del 50% delle spese mediche non
pagina 1 di 5 mutuabili, scolastiche (ivi compresi eventuali costi per tasse, libri, mensa e trasporto), ricreative, sportive e straordinarie, purché documentate e concordate preventivamente. In ordine alla liquidazione delle spese di lite, ci si rimette a giustizia”. Il PM intervenuto non ha depositato conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2024, ha chiesto lo scioglimento degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in Forlì il 24 luglio 2004, nonché la revoca CP_1 dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio maggiorenne Controparte_2
Ha riferito che dall'unione coniugale erano nati due figli: nato il [...], e , nata CP_2 Per_1 il 20 settembre 2006, ma che la convivenza era divenuta intollerabile pertanto, con sentenza n. 329/2020, pubblicata il 4 marzo 2020, il Tribunale di Forlì aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito a disponendo l'affidamento condiviso dei figli e CP_1 ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere euro 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, ricreative e sportive), se documentate e concordate. Sussistenti i presupposti del divorzio, precisava che la situazione era cambiata in quanto il figlio aveva raggiunto la maggiore età ed era divenuto economicamente autosufficiente, avendo CP_2 concluso il proprio percorso formativo e ottenuto un'occupazione stabile. In particolare, producendo la relativa documentazione, sottolineava che il ragazzo risulta assunto dal 3 ottobre 2020 con contratto a tempo indeterminato presso la società Double P s.r.l. e percepisce una retribuzione mensile netta di circa euro 1.200,00. La figlia , invece, è affetta da epilessia e difficoltà di apprendimento, con riconoscimento di Per_1 handicap e indennità di frequenza da parte dell' Di conseguenza, proseguiva il ricorrente, non CP_3 intendeva avanzare nei suoi confronti domanda di modifica di quanto già stabilito, se non il fatto che il regime di visita potesse essere flessibile e concordato con la madre. Quanto alla sua personale situazione economica, riferiva di essere in pensione dal gennaio 2024, di percepire euro 1.378,09 al mese e di vivere in un immobile condotto in locazione nel Comune di Bertinoro, per il quale versa un canone mensile di euro 470,00 sostenendo ulteriori oneri, tra cui il pagamento di euro 230,00 mensili per la rata di un finanziamento Agos contratto in epoca antecedente alla separazione. Alla luce di tali circostanze, il ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'obbligo di mantenimento per il figlio ormai indipendente, e la conferma delle CP_2 condizioni relative alla figlia . Per_1
All'udienza del 23.1.2025 il Giudice relatore delegato, accertata la regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.p. del ricorso e del decreto, dichiarava la contumacia dei resistenti. In quella sede il ricorrente insisteva nelle proprie domande e precisava che ha un lavoro fisso e percepisce circa 1350 CP_2 euro, ma non ha spese di affitto perché il datore di lavoro gli fornisce l'appartamento dove vivere.
, invece, che ha una invalidità certificata, non può essere lasciata da sola a casa e vive con la Per_1 mamma, pur andando anche da lui frequentemente.
pagina 2 di 5 Il procuratore di parte ricorrente dava atto di aver parlato con i resistenti informandoli del presente procedimento e di aver ricevuto dai medesimi le dichiarazioni di adesione che pertanto aveva depositato, quindi, si riportava al proprio ricorso introduttivo del giudizio ed alle relative richieste. Con ordinanza del 26.3.2025 il Giudice, confermava l'affido condiviso della figlia all'epoca ancora minorenne , nonché i tempi di visita e permanenza presso ciascun genitore;
confermava Per_1
l'obbligo di versare a la somma mensile di euro 200 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie ma dichiarava cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente CP_2
All'udienza del 11.9.2025 il procuratore della parte ricorrente precisava le conclusioni come da memoria depositata in data 10.9.2025 rinunciando ai termini a difesa e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e ottenuto l'intervento del PM reso in data 24.7.2024, la rimetteva al Collegio.
*** Si deve rilevare, in primo luogo, che ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla pronuncia di separazione disposta con sentenza n. 329/2020, pubblicata il 4 marzo 2020; è inoltre escluso che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e dell'atteggiamento tenuto dalle parti. Anche la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio deve essere CP_2 accolta a far data dalla domanda (come originariamente chiesto senza successiva rinuncia) in quanto egli, non solo è divenuto maggiorenne, ma risulta dagli atti, oltre che dalle dichiarazioni del padre, che egli abbia raggiunto l'autosufficienza economica. Difatti egli è titolare di un lavoro stabile per cui percepisce uno stipendio pari a circa euro 1.200 al mese, somma che gli consente di far fronte a tutte le spese legate alle esigenze della sua vita, senza che sia più necessario il contributo paterno. Siffatte circostanze emergono chiaramente dai documenti depositati. Tra di essi si sottolinea in particolare: una lettera di assunzione del 2.10.2020 indirizzata a proveniente dalla società Controparte_2
Double P srl, non firmata ma confermata dai successivi accertamenti presso l'Agenzia Regionale per il lavoro, dai quali emerge che egli è assunto dal 3.10.2020 dall'azienda sopra indicata con contratto di lavoro dipendente di apprendistato a tempo indeterminato (con fine del periodo formativo al 3.10.2023) per n. 18 ore settimanali;
n. 2 buste paga (dicembre 2023 e febbraio 2024) dalle quali emerge uno stipendio netto pari a circa euro 1270. Del resto, lo stesso unitamente alla madre, non si è costituito e sono in atti le Controparte_2 loro dichiarazioni di adesione alla richiesta del padre. Appare pertanto superfluo procedere ad una dettagliata analisi della situazione economica del padre, che pur tuttavia appare peggiorata avendo egli cessato l'attività lavorativa, e di quella della madre. Quanto alla figlia , si rileva che la stessa è divenuta nelle more maggiorenne e che è in atti la Per_1 documentazione che ne certifica l'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale dell'85%.
pagina 3 di 5 La Corte di Cassazione ha precisato che “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (Cass. Sez. 1, 30/01/2023, n. 2670, Rv. 666786 - 02). Tuttavia, nel caso di specie non vi è certificazione espressa di handicap grave, richiamata invece dal difensore, che la renderebbe equiparabile ad un figlio minorenne ai sensi dell'art. 473 bis.9 c.p.c. con le precisazioni di cui sopra. Di conseguenza, rilevata comunque la sua giustificata non autosufficienza economica, permane la necessità di disciplinare il suo mantenimento. Sul punto, alla luce della documentazione depositata, appare congruo mantenere le condizioni di mantenimento già stabilite in sede di separazione, posto che, per quanto sia venuto meno l'obbligo di mantenere il figlio, la situazione economica del padre risulta peggiorata a causa dell'intervenuto pensionamento, mentre con riguardo alla madre non constano cambiamenti significativi della sua situazione patrimoniale. La stessa madre, con la dichiarazione scritta di cui sopra, aderisce alla domanda di mantenere invariato il contributo a carico del padre per la figlia. Le spese di lite, stante la necessarietà della controversia, la natura delle questioni trattate ed il sostanziale accordo vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, sul ricorso promosso da nei Parte_1 confronti di e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, CP_1 Controparte_2
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...], il Parte_1
20.12.1964 e nata il 30/07/1968 a FORLI' (FO), in [...] il [...] e iscritto CP_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di FORLI' al N. 63 P. 1 anno 2004;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza Anno 2004 Atto n° 63 Parte I.
- dichiara cessato a decorrere dalla data di deposito della domanda l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente
Controparte_2
- conferma l'obbligo a carico di di versare a la somma mensile Parte_1 CP_1 di euro 200 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia oltre al 50% delle Persona_1 spese mediche non mutuabili, scolastiche (ivi compresi eventuali costi per tasse, libri, mensa e trasporto), ricreative, sportive e straordinarie, purché documentate e concordate;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice est. e rel.
dott.ssa Serena Chimichi
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