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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/09/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di GIUDICE
UNICO, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa n° 3124 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2019, avente ad oggetto : pagamento , vertente tra
nata a [...] il [...] (CF Parte_1
, nato a [...] l'[...] C.F._1 Parte_2
(CF. ) e nata a [...] il C.F._2 Controparte_1
04.08.1978 (CF ), quali unici eredi del sig. C.F._3
deceduto ab intestato in data 14.01.2017 – Persona_1
rappresentati e difesi - giusta procura in calce al presente
atto - dall'avv. Clementina Rauccio (C.F. ) con C.F._4
cui elettivamente domiciliano in S. Maria C.V., Via Melorio
P.co Piga n. 7;
attori e
(CODICE FISCALE E Controparte_2 P.IVA_1
PARTITA IVA DI GRUPPO , in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'Avv. Stefano Di Giovan Paolo nella sua qualità di procuratore speciale, in virtù di procura speciale conferita in data 3 dicembre
2018 per atto del Notaio e registrata all'Agenzia Persona_2
delle Entrate di Milano 2 in data 19 dicembre 2018 al nr. 64975 serie
1T, corrente in Via Aldo Fabrizi nr. 9 – 00128 Roma (RM),
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Colletti;
convenuta
Conclusioni :
come in atti .
In fatto e in diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti deducevano che in data 04.09.2012 aveva stipulato con la MPS Persona_1
Consum.it S.p.A. un contratto di finanziamento n. 4498934, per l'importo di € 50.000,00 . Lo stesso aveva aderito alla polizza assicurativa rilasciata dalla - stipulando con la CP_2 [...]
contratto di assicurazioni per infortuni, Controparte_4
malattie e perdite pecuniarie n. 4500182 e con la
[...]
contratto di assicurazione per il caso di Controparte_2
morte n. 293 - a garanzia della restituzione delle somme finanziate ed a copertura dei rischi succitati. In virtù della menzionata polizza, la si era obbligata ad erogare Controparte_4
in favore dell'assicurato un indennizzo pari alla somma delle restanti rate del citato contratto di finanziamento al verificarsi degli eventi ivi rappresentati ovvero nel caso di morte dello stesso o di invalidità permanente grave, maggiore o uguale al 66%. Entrambe le fattispecie assicurate si erano verificate in capo al Per_1
il quale prima si era ammalato e, successivamente, era deceduto.
Nonostante il verificarsi dell'evento morte, la compagnia assicurativa convenuta ad oggi si era rifiutata ingiustificatamente di adempiere all'obbligazione assunta. Assumeva altresì in fatto che epoca successiva alla stipula della citata polizza assicurativa,
precisamente nel 2015 si era ammalato di “cirrosi Persona_1
epatica HCV” opportunamente diagnosticata dal Presidio Ospedaliero
di Caserta ove lo stesso era stato ricoverato in data 30.07.2015.
All'esito di detto procedimento di A.T.P. che aveva riconosciuto la sussistenza di un'invalidità pari al 70/71% a partire da circa 8
mesi prima del decesso e, dunque, con decorrenza dal mese di maggio
2016 , la menzionata Compagnia assicurativa aveva proceduto al rimborso delle rate di finanziamento già pagate dal per i Per_1
mesi di maggio e giugno 2016, con ciò riconoscendo dunque la piena validità della polizza per cui è causa. L'assicurazione aveva tuttavia negato il pagamento della prestazione garantita dal momento che , a suo dire, “l' era affetto da patologie preesistenti Parte_3
alla sottoscrizione del finanziamento. Per il suddetto motivo
l'Assicurato non poteva dichiarare, in data 06.06.2012, di essere
in buono stato di salute e di non necessitare di trattamenti medici
regolari”. Godendo al contrario il al momento della stipula Per_1
dell'assicurazione di un buono stato di salute, gli istanti, eredi del de cuius, concludevano perché l'intestato Tribunale condannasse al pagamento della prestazione Controparte_2
garantita nella polizza assicurativa di cui al finanziamento n. 4498934 , con vittoria di spese di lite. Si costituiva
[...]
che eccepiva l'annullamento della polizza Controparte_2
assicurativa per dichiarazioni false e reticenti rese dall'assicurato al momento della stipula della polizza. In
particolare,da un'attenta analisi della CARTELLA CLINICA
NR.2015014857 compilata in occasione del ricovero del de cuius presso l' , erano Controparte_5
emerse preesistenze patologiche non dichiarate al tempo della stipula. La diagnosi finale deponeva per patologie di vecchia data,
anteriori al settembre 2012; per di più, la stessa non era armonica con i riferimenti anamnestici emersi dalla Relazione del medico curante ,e ciò anche al di là della neoplasia del 2005. Evidenziava
che, se la Compagnia fosse stata a conoscenza delle reali condizioni di salute sofferte dal sig. , non lo avrebbe assicurato o Per_1
comunque lo avrebbe fatto predisponendo il pagamento di premi più
alti. In via subordinata, chiedeva l'applicazione dell'art. 1893 cc potendo la società assicuratrice recedere dal contratto intercorso con controparte. Concludeva per il rigetto dell'avversa domanda,
vinte le spese. All'udienza del nove aprile del 2025, il giudice rimetteva la causa in decisione coi termini di legge.
La domanda può essere accolta.
Parte attrice formula domanda di pagamento della prestazione garantita dalla assicurazione convenuta che si oppone sul presupposto della preesistenza di malattie non dichiarare al momento della stipula del sinistro da parte dell'assicurato. Posta la ammissibilità ed imprescrittibilità dell'eccezione di annullamento del contratto come avanzata da parte convenuta(cfr. Cass. Civ., sez.
III 13.07.10 n. 16406; in senso conforme Cass. sez. III 13.3.2007
n. 5849) l'onere imposto dall'art. 1892 c.c., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà
di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (così, tra le altre, le sentenze 12
novembre 1985, n. 5519, 4 marzo 2003, n. 3165, 4 gennaio 2010, n.
11, 13 luglio 2010, n. 16406, e 6 giugno 2014, n. 12831). Ove ricorra un vizio che comporti l'annullamento del contratto, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, l'art. 1442, ultimo comma, cod. civ.
consente a chi sia convenuto per l'esecuzione dello stesso di far valere il vizio in via di eccezione: tale eccezione, non tendente alla eliminazione dell'atto asseritamente viziato, ma all'unico fine di paralizzare la pretesa della controparte all'adempimento, non è
soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento e può perciò essere sollevata in ogni tempo” (Cass. L, 11182 del 29/7/2002; Cass. 3, n. 10638 del 26/6/2012, Cass., 3, n.
12083 del 10/6/2015) e quindi anche in appello a norma dell'art. 345, 2° co. c.c. (Cass., 3, n. 1682 del 1989, Cass., 2, n. 1027 del
28/1/1995, Cass., 1, n. 384 del 10/1/2018); l'art. 1442, ult. co.
c.c. recepisce, infatti, il principio secondo cui “quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum”, e quindi consente a chiunque sia convenuto per l'esecuzione del contratto di poter, senza dover intraprendere un'autonoma azione di annullamento e senza limiti temporali, senza dunque soggiacere ai termini delle preclusioni, opporre in via di eccezione l'annullabilità del contratto ( Cass. 2024\7469). Ciò posto, occorre rilevare, in tema di contratto di assicurazione, che la reticenza dell'assicurato è
causa di annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ., quando si verificano all'atto della conclusione del contratto,
simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore.
Con riguardo al caso di specie, occorre in primo luogo rilevare in fatto che la società assicuratrice si è espressamente limitata in contratto a richiedere all'assicurato la dichiarazione di essere in buono stato di salute e di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitino di un trattamento regolare, senza che tuttavia sia stato predisposto o sottoposto all'assicurato un questionario :
come correttamente è stato osservato la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benchè non abbia la funzione di "tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti,
evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza (Cass. 4682/1999), cosi che è sufficiente che l'assicuratore chieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto (Cass. 27578/2011).
Nella specie è un fatto che la società assicuratrice si sia limitata a richiedere all'assicurato una dichiarazione del suo buono stato di salute , essendo pacifico ed incontestato che non sia stata richiesto di denunziare circostanze rilevanti e incidenti sul rischio e che alcun questionario risulti essere stato predisposto.
Deve poi considerarsi che né dalla cartella clinica , né dalla relazione del medico curante risultano elementi da cui ricavare la sussistenza di una malattia attuale al momento della stipula della polizza del 2012 , avendo anzi il medico curante datato a maggio
2015 la comparsa di diabete mellito di tipo 2 e la cirrosi epatica da febbraio 2015, risultando la neoplasia datata 2005 senza recidiva alcuna e dunque neppure considerabile ai fini della mera dichiarazione di buono stato di salute attuale correttamente dichiarato dal de cuius ( avendo lo stesso medico cura di chiarire si fosse in presenza di cirrosi epatica criptogenetica, come confermato dallo stesso estensore della cartella clinica nella precisazione del primo aprile del 2022 da cui risulta che si trattava di "cirrosi epatica criptogenetica", in quanto presentava Per_1
anamnesi ed esami escludenti pregresse o contestuali infezioni HCV
correlate” ). Non può pertanto condividersi l'assunto del ctu che ,
pur riconoscendo che non sussistano elementi dalla documentazione in atti da cui desumere con certezza la data di comparsa della cirrosi
( aspetto peraltro neppure considerato in comparsa di risposta da parte convenuta), assume che con probabilità l'epatite cronica da cui era scaturita la cirrosi era anteriore alla stipula del contratto del 2012 senza tuttavia in alcun modo chiarire in base a quali criteri tale probabilità scaturirebbe (“le patologie sono croniche ed in particolare quella epatica richiede anni per svilupparsi come in precedenza riportato, quindi molto probabilmente al momento della stipula del contratto il de cuius già era affetto da un problema cronico a carico del fegato” ); in assenza di documentazione che possa giustificare l'assunto , sia con riguardo all'effettiva risalenza dell'epatite a data anteriore al 2012 , sia alla consapevolezza della medesima in capo all'assicurato, trattandosi di epatite criptogenetica silente, deve ritenersi non sussista alcun elemento da cui desumere che l'epatite fosse stata contratta anteriormente alla stipula del contratto, elemento peraltro contraddetto dallo stesso medico curante e dalla documentazione medica in atti referto rilasciato dal centro MeriGen di Napoli datato
10.12.2015 che esclude al 2015 - data di gran lunga posteriore a quella di stipula del contratto - la presenza dell'epatite ; cfr.
in atti).
Non resta che accogliere la domanda con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento della prestazione garantita nella polizza assicurativa di cui al finanziamento n. 4498934 , seguendo le spese di lite la soccombenza come per legge.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da
[...]
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
nei confronti di Persona_1 Controparte_2
così provvede :
accoglie la domanda e condanna di parte convenuta al pagamento della prestazione garantita nella polizza assicurativa n.293/1590475 di cui al finanziamento n. 4498934;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5000,00 di cui euro 520,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore dell'avv. Rauccio
antistataria ;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
Santa Maria Capua Vetere, 4\09\2025
Il giudice