Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 17 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 28 settembre 2022
Accoglimento
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/09/2025, n. 7452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7452 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07452/2025REG.PROV.COLL.
N. 06859/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6859 del 2022, proposto da
Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Comune di Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DR MU IN e LA MU, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura – Soprintendenza A.B.A.P. per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno n. 491/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con provvedimento del 26.7.2021 (prot. n. 11932 del 26.7.2021) il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi del tracciato di “via degli asparagi”, realizzato in difformità a quanto inizialmente autorizzato con nulla osta della Soprintendenza del Ministero della cultura e a quanto disposto dallo stesso Parco Nazionale con nota prot. n. 5933 del 19.4.2021.
2 - Con ricorso al TAR per la Campania, sezione di Salerno, il Comune di Agropoli ha impugnato il provvedimento.
3 - Il TAR adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza del dedotto difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, valorizzando, in particolare, la divergenza rispetto a quanto da ultimo espresso dalla Soprintendenza.
4 - Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, deducendo che non sussiste il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, in quanto le valutazioni tecnico-discrezionali dei due enti (Soprintendenza del Ministero della cultura ed Ente parco) sarebbero espresse sulla base di diversi presupposti in relazione al bene tutelato (paesaggio ed ambiente). In particolare, il fatto che il Presidente della Provincia di Salerno, avesse in un successivo momento rilasciato l’assenso paesaggistico, non farebbe venir meno l’autonoma motivazione per relationem dell’Ente Parco alle originarie prescrizioni della Soprintendenza, in ordine alla non bitumazione del tratto stradale.
Ad avviso dell’appellante, infatti, il provvedimento non conterrebbe le medesime valutazioni paesaggistiche espresse dalla Soprintendenza, ma differenti motivazioni ambientali, quali l’esigenza di protezione del suolo del Parco, rientrando l’intervento realizzato nella Zona “C2” del Parco medesimo, che esclude espressamente “ ogni pavimentazione impermeabilizzante ” delle strade ad uso agricolo esistenti. Al riguardo, parte ricorrente specifica che il fondamento del divieto di impermeabilizzazione risiede nell’esigenza di preservare l’area protetta dal consumo di suolo.
5 – In via preliminare, va rilevata la tardività, rispetto ai termini di cui all’art. 73 c.p.a., con conseguente inammissibilità, della memoria e dei documenti depositati da parte appellante in data 20 agosto 2025.
Nel merito, l’appello merita accoglimento.
Il Parco ha disposto la rimozione del manto di asfalto di “via degli asparagi”, evidenziando che:
- “ nella… nota del Raggruppamento Carabinieri si dà atto che il tracciato stradale in questione è stato realizzato, nel corso del 2000, dal Comune di Agropoli in difformità a quanto autorizzato da questo Ente con provvedimento n. prot. 2315 del 20.01.1997 (rilasciato al sopra generalizzato sig. Giovanni De Caro) nel quale veniva stabilito il rispetto delle stesse prescrizioni impartite in proposito dalla competente Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino ”;
- “ le prescrizioni in parola stabilivano, in particolare, la necessità che il predetto tracciato stradale non fosse bitumato e che le opere murarie (muri di contenimento) fossero realizzate con pietre locali ”.
6 - Contrariamente agli assunti del Tar, il provvedimento individua chiaramente l’oggetto dell’abuso e le ragioni di questo.
Giova infatti osservare che l’Ente Parco, con la nota del 20.01.1997 n. 2315, richiamava, per relationem, le prescrizioni formalizzate dalla Soprintendenza.
Questa, con nota prot. n. 21095 del 27.8.1996, formalizzava il nulla osta, con la prescrizione per cui: “ la strada, essendo di tipo rurale, non va bitumata; i muri di contenimento del terreno vanno eseguiti con materiale lapideo a faccia vista, con pietre locali squadrate, disposte a ricorsi orizzontali e senza stilatura dei giunti ”.
Appare dunque chiara la consistenza dell’abuso contestato e l’idoneità della motivazione posta a giustificazione del provvedimento impugnato: il Parco ha invero contestato la difformità, in relazione al manto stradale, di quanto realizzato rispetto a quanto dallo stesso autorizzato con la citata nota del 1997, con la quale al riguardo erano state previste, tramite la tecnica del richiamo alla precedente determinazione della Soprintendenza, apposite prescrizioni (poi violate in fase esecutiva).
Ciò precisato, deve solo ricordarsi il costante orientamento in base al quale “ l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4577 del 2 novembre 2016; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1393/2016). “ In materia di edilizia, è sufficientemente motivato il provvedimento che, a fronte di un abuso edilizio, ne ordina la demolizione con richiamo al verbale di sopralluogo dei tecnici comunali dato che il provvedimento sanzionatorio in materia edilizia ha natura del tutto vincolata giacché è conseguente ad un accertamento tecnico della consistenza delle opere abusive realizzate; inoltre il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del Comune a seguito di sopralluogo, attestante l’esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante ” (Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2016, n. 5262).
6.1 - La difformità di quanto realizzato rispetto al relativo provvedimento autorizzativo, giustificando di per sé l’ordine di ripristino, assorbe la questione circa le prescrizioni relative all’area in questione, da ritenersi irrilevanti e così, di conseguenza, le relative eccezioni sollevate al riguardo dal Comune.
Non rileva neppure che la disciplina del Parco in vigore al momento del rilascio dell’autorizzazione sia successivamente mutata, dal momento che, per quale che consta, la realizzazione della strada è avvenuta in ragione di uno specifico titolo del quale sono state violate le prescrizioni. Inoltre, a fronte della dedotta successiva modifica della disciplina applicabile, non è mai stato richiesto un diverso titolo ad essa conforme idoneo a legittimare l’opera che, allo stato, resta, pertanto, difforme dal suo titolo autorizzatorio e, dunque, abusiva.
Per altro verso, deve ricordarsi che l’eventuale (allo stato indimostrata) legittimità sostanziale delle opere, in rapporto al regime dell’area sulla quale accedono, deve necessariamente essere valutata nell’ambito di un procedimento di sanatoria, non potendosi gravare l’amministrazione dell’onere di valutare d’ufficio tale eventualità in sede di repressione dell’abuso, comunque sussistente per la non corrispondenza dell’opera al suo titolo legittimante.
7 – L’appello deve trovare accoglimento anche nel punto in cui contesta che l’originario titolo autorizzatorio possa essere stato superato dalla nota del Presidente della Provincia di Salerno n. 12 dell’8.4.1997.
Questa, per quanto affermato anche nella sentenza impugnata, si riferiva unicamente “all’assenso paesaggistico”, non potendo pertanto andare a superare le valutazioni a suo tempo espresse dal Parco per l’aspetto di sua competenza. Per l’effetto, non rileva neppure che la Soprintendenza abbia prestato acquiescenza a tale nota i cui effetti devono essere circoscritti al solo aspetto paesaggistico.
Al riguardo, si ricorda che l’autorizzazione del Parco è “ atto diverso dall’autorizzazione paesaggistica agli interventi, agli impianti e alle opere da realizzare ” (Corte Costituzionale 29.12.2004, n. 429).
8 – Per le ragiono innanzi esposte devono essere respinti anche i motivi di primo grado riproposti dal Comune.
Al riguardo, va chiarito che oggetto del presente giudizio è l’ordine di demolizione impartito dall’Ente Parco e non l’autorizzazione a suo tempo concessa dallo stesso Ente. Quest’ultima, per quel che consta, non è mai stata impugnata, sicché ogni doglianza e/o rilievo avverso la stessa – per avere il Parco esorbitato dalla propria sfera di competenza, invadendo quella della Soprintendenza e/o del Comune - non è ammissibile nel presente giudizio.
Richiamando le considerazioni innanzi esposte è invece pacifico che, con il provvedimento impugnato, l’Ente Parco ha accertato la difformità di quanto realizzato rispetto al titolo autorizzatorio dallo stesso emanato, il quale contemplava specifiche prescrizioni che attraverso la tecnica del richiamo, seppure originariamente impartite dalla Soprintendenza, erano state fatte proprie dal Parco e, pertanto, sono pienamente efficaci ed idonee a conformare la realizzazione dell’opera.
Non è pertanto prospettabile il dedotto vizio di incompetenza.
8.1 – L’ordine di ripristino è stato impartito al Comune, in quanto soggetto che ha commissionato l’opera, il quale non poteva autonomamente assentire l’opera anche per l’aspetto di competenza del Parco, sicché non poteva prescindere dalle prescrizioni a suo tempo dettate dall’Ente Parco ed innanzi citate; né procedere in assenza della specifica autorizzazione di quest’ultima amministrazione.
Sotto altro profilo vanno disattesi anche i rilievi di DR MU IN e LA MU, i quali sono proprietari dell’area sulla quale è stato commesso l’abuso e, in quanto tali, non possono non essere interessati dalle relative misure ripristinatorie (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 1648 del 25.02.2025).
8.2 – Quanto al tempo trascorso dall’esecuzione dell’opera è sufficiente richiamare l’orientamento (Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9) secondo il quale “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
8.3 – Eventuali problematiche esecutive ed attinenti alla stabilità della strada potranno essere esaminate e valutate in sede esecutiva, ma non possono incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato.
9 – Per le ragioni esposte l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
DR Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO