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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 1103/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AR IG RT, coma da procura in atti appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2466/2025, pubblicata il 26.2.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.7.2024, citava in giudizio la Controparte_1 Parte_1 chiedendo:
“1) l'accertamento e la declaratoria di nullità del verbale di accordo sottoscritto tra le parti in data 15 ottobre 2018 e comunque l'annullamento e, per gli effetti, la declaratoria del proprio diritto a percepire la retribuzione mensile di euro 11.573,90;
2) la condanna della società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in suo favore, delle differenze tra la retribuzione dovuta e sopra indicata e quella effettivamente percepita, pari all'importo di euro 416.000,00 o di quello diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia;
1 3) l'accertamento e la declaratoria di antigiuridicità e illegittimità delle condotte attuate dalla società convenuta nei suoi confronti, sostanziate dalla dequalificazione subita da quest'ultima, complessivamente e univocamente riconducibili al cd. mobbing;
4) per gli effetti, condannare al risarcimento del danno alla professionalità Parte_1 arrecato all'istante mediante la dequalificazione attuata successivamente alla data del 18 maggio
2018, da determinarsi in via equitativa;
5) la condanna della società convenuta, per il titolo in questione, al pagamento, in favore della parte istante, del 75% della retribuzione percepita per tutto il periodo di durata della sofferta dequalificazione e sino al licenziamento, da determinarsi sulla base dello stipendio mensile di euro11.573,90 (in via subordinata di euro 6.004,69 e pertanto complessivamente pari a euro
581.588,81, o al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia;
6) accertato che dalla dequalificazione attuata e dagli altri comportamenti osservati dall'azienda nei confronti della parte istante sono derivati alla stessa i gravi danni alla salute e all'equilibrio psico - fisico, all'immagine familiare, professionale e sociale e alla sua personalità, la condanna della società convenuta al risarcimento del danno relativo da de terminarsi, in via equitativa, nella somma ulteriore di euro 159.312,60, per danno biologico, o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
7) l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato all'istante con lettera del 12 gennaio 2024 determinato da ragioni discriminatorie e da motivo illecito determinante e, comunque, l'insussistenza del fatto contestato con comunicazione del 21 dicembre 2023 e, per gli effetti:
8) la reintegrazione in servizio di essa ricorrente con mansioni riconducibili alla categoria quadri
e, conseguentemente, la condanna di al pagamento di un'indennità commisurata Pt_1 all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 13.502,88, o in subordine pari ad euro
7.005,47, o di quella diversa ritenuta di giustizia, per tutto il periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
9) in via subordinata, accertato comunque che nella fattispecie in esame non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la società al paga-mento di un'indennità di importo compreso tra dodici mensilità e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto come sopra indicata;
10) la condanna della società resistente al pagamento degli interessi al saggio legale e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
2 11) con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, è antistatario, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.”
A sostegno delle proprie domande la ricorrente deduceva:
- di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta, nel periodo dal 7.1.2004 al 12.1.2024, con iniziale inquadramento nel 3° livello di cui al CCNL per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e orario di lavoro a tempo pieno;
- di avere conseguito alcune progressioni professionali, sino all'attribuzione, con decorrenza dall'1.8.2007, della categoria di quadro e la retribuzione lorda mensile di € 11.601,68, per il riconoscimento di un superminimo di € 8.800,00 mensili;
- di avere svolto, in conformità agli incarichi ricevuti, il ruolo di assistente del presidente per circa un anno, quindi di responsabile della logistica, delle pubbliche relazioni e dell'ufficio acquisti, di coordinamento delle attività di manutenzione e di ristrutturazione di pertinenza del settore cui era assegnata;
- di avere ricevuto in data 18.5.2018 comunicazione d'avvio della procedura di cui all'art. 7 L. n.
604/1966 prodromica al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, posto in relazione a una asserita soppressione del posto di lavoro;
- di essere stata costretta dalla necessità di fare fronte alle sue precarie condizioni familiari ad addivenire a una conciliazione che le consentiva di conservare il posto di lavoro e la qualifica assegnata, sia pure a fronte di una riduzione della retribuzione di € 5.700,00 e all'assegnazione di differenti mansioni, definite nel relativo verbale di “addetta al coordinamento dei rapporti con l'Associazione Txsempre”;
- che, nonostante gli accordi assunti, la società l'aveva intenzionalmente collocata in una condizione di totale isolamento, destinandola per anni e in assoluta solitudine a uffici fatiscenti e privandola di ogni mansione, tanto che permaneva in una condizione di completa inattività;
- che dopo numerose richieste, era riuscita finalmente a incontrare il vice Presidente dott. Per_1 delegato all'incombenza dal Presidente dott. al quale, nel corso di un colloquio della Per_2 durata di circa due ore e trenta, aveva rappresentato scupolosamente le avverse circostanze che avevano segnato la sua vita professionale, nonché le asserite ricadute che tali vicende avevano determinato sulla vita familiare e sulle sue condizioni di salute;
- di essersi, nel corso del colloquio, alzata la camicia mostrando per qualche istante le cicatrici chirurgiche al seno a sostegno dei propri assunti;
- che, con comunicazione datata 28 dicembre 2023, del tutto intempestiva rispetto ai fatti che ne costituivano l'oggetto, la resistente aveva formulato una contestazione disciplinare relativa
3 all'episodio descritto, rappresentato in maniera strumentale e artefatta, per poi intimarle il licenziamento per giusta causa, ignorando le tempestive giustificazioni rese dalla lavoratrice.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo la prescrizione dell'azione di annullamento del verbale di conciliazione Pt_1 sottoscritto in data 15.10.2018 e, comunque, l'assenza di qualsiasi vizio del consenso, attesa la sede protetta, l'assistenza di un legale di fiducia della lavoratrice e la progressione di carriera e il superminimo esorbitante riconosciutole dall'allora Segretario Generale, con cui intratteneva una relazione sentimentale;
contestando la fondatezza dell'impugnativa del licenziamento in ragione della connotazione sessuale della condotta contestata che la rendeva contraria al minimo etico;
contestando la fondatezza della domanda volta all'accertamento di mobbing e dequalificazione in quanto: l'inattività sarebbe dipesa dalla mancata iniziativa della ricorrente, che, in qualità di quadro, avrebbe dovuto interfacciarsi in modo propositivo con la responsabile dell'associazione
TXSEMPRE; le postazioni di lavoro assegnatele erano collocate in locali agibili e decorosi e dotate Par di tutti gli strumenti messi a disposizione dai colleghi della società madre;
il mancato invito a meeting e convegni era stato determinato dalla necessità di evitare il ripetersi di episodi incresciosi in precedenza occorsi per gli atteggiamenti aggressivi e teatrali della ricorrente, adottando peraltro toni eccessivamente confidenziali con i componenti del Consiglio di Amministrazione in forza del suo rapporto con il Segretario Generale sino alla lite al funerale di quest'ultimo con la di Pt_3 lui figlia;
l'insussistenza della lamentata dequalificazione, in quanto le sue attività quale
Responsabile Acquisti erano limitate alla scelta e agli acquisti di basici materiali di consumo quali saponi, penne, oggetti di cancelleria e sistemazione dei fiori sui balconi.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Il giudice di primo grado, attesa la necessità di una pronta definizione dell'azione di impugnativa del licenziamento e della complessità dell'istruttoria in punto di dequalificazione, mobbing e risarcimento del danno alla professionalità e biologico, procedeva alla separazione dell'azione di risarcimento per dequalificazione e mobbing.
Istruita la causa con prova testimoniale, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 12.1.2024, per insussistenza della giusta causa;
ordinava alla di reintegrare la nel posto di Parte_1 CP_1 lavoro da ultimo occupato;
condannava la società resistente al pagamento in favore della ricorrente di una indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto, pari a € 7.005,47, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
rigettava la domanda di declaratoria di nullità o di annullamento del verbale di accordo sottoscritto tra le parti in data 15.10.2018 e di declaratoria del diritto a percepire la retribuzione lorda mensile di
4 € 11.573,90, goduta prima di tale conciliazione;
condannava la società al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) erronea/omessa valutazione degli elementi probatori da parte del Tribunale.
Ha lamentato parte appellante che il giudice di primo grado: avrebbe sommariamente statuito sulla questione relativa alla data in cui si è svolto il fatto come indicata nella lettera di contestazione, essendo indubbio che la data indicata nella lettera di contestazione (26.10.2023) sia frutto di un mero errore materiale;
avrebbe superficialmente valutato le dichiarazioni dei testimoni e posto sullo stesso piano circostanze aventi un rilievo oggettivamente diverso, con riferimento alla circostanza che la si era denudata durante il colloquio con il vice presidente;
avrebbe completamente CP_1 ignorato le allegazioni fornite dalla società resistente;
non avrebbe tenuto conto che la condotta della rappresentasse in ogni caso una violazione del c.d. minimum eticum. CP_1
2) violazione e falsa applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 18, L. n. 300/1970.
Ha sostenuto parte appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare la tutela prevista dal 4 comma dell'art. 18, della L. n. 300/1970, e non quella prevista dal 5 comma, avendo riconosciuto la sussistenza materiale del fatto oggetto di contestazione disciplinare e il rilievo disciplinare dello stesso, ma giungendo alla conclusione che lo stesso non appariva idoneo a integrare la giusta causa del licenziamento.
Ha concluso chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa intimato dalla alla in via subordinata, anche qualora dovesse Pt_1 CP_1 ravvisarsi la mancanza di giusta causa, in forza del comma 5 dell'art. 18, L. 300/1970, di dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità, con vittoria di spese e competenze di causa.
2. All'udienza del 15.10.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
All'udienza del 12.11.2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
Nulla sulle spese di lite del grado, non essendosi costituita la parte appellata.
Sussistono le condizioni oggettive richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio
5 2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese di lite del grado;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 12.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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