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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1169 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 7.1.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281
sexies c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli avvocati Giuseppe Egidio Zaccaria e Rosa Zaccaria.
APPELLANTE
E
pagina 1 di 7 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Matteo Masoni. CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante ha chiesto:
“Nel merito accogliere l'appello e condannare la soc. a pagare all'appellante la somma di euro CP_1
659.760,52 oltre interessi di mora;
condannare la al pagamento delle spese, compensi, spese CP_1 generali, CAP ed Iva, da distrarsi favore dell'avv. Giuseppe Zaccaria, anticipatario e distrattario.”.
Parte appellata ha chiesto:
“❖ in via principale, respingere – in rito e/o nel merito, anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348-bis c.p.c., ovvero perché non provato – l'appello proposto dalla Parte_1
, per l'effetto, confermare la Sentenza del Tribunale di Roma n. 12604/2023 e
[...] il Decreto Ingiuntivo del ridetto Tribunale n. 23179/2018, in ogni caso accogliendo le conclusioni rassegnate e confermate da n primo grado (…) CP_1
❖ in via gradata, respingere comunque e integralmente la domanda di condanna formulata in via riconvenzionale dalla iccome inammissibile (anche Parte_1 in quanto non oggetto di motivo di appello con formazione del giudicato sulla questione) e/o infondata e/o e non provata;
❖ in ogni caso, condannare l'appellante Parte_1 alla refusione, in favore dell'appellata delle spese e dei compensi del doppio
[...] CP_1 grado, oltre accessori e spese generali, nonché al pagamento di una ulteriore somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3, c.p.c..”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La (d'ora in poi anche solo proponeva Parte_1 Pt_1
opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 23179/2018 con cui le veniva ordinato di pagare in favore di la somma di € 335.000,00 a titolo di CP_1
restituzione finanziamenti del socio.
L'opponente deduceva che l'erogazione del finanziamento, del quale si chiedeva la restituzione, non aveva natura di prestito, trattandosi di versamento effettuato con la finalità
economica di fornire alla società mezzi propri, ulteriori rispetto a quelli versati dai soci in via pagina 2 di 7 di conferimento del capitale nominale. Si era quindi in presenza di un contratto atipico di conferimento di capitale che non dava diritto alla restituzione della somma versata.
In subordine rilevava che, anche qualora il finanziamento del socio fosse inquadrabile quale mutuo, lo stesso, allo stato, non poteva essere restituito, in quanto come Pt_1
risultava dal bilancio della società, aveva altri debiti verso terzi il cui importo era di gran lunga superiore rispetto a quello ingiunto.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della CP_1
al pagamento in proprio favore della somma di € 659.760,52 oltre interessi, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., importo indebitamente pagato a titolo di parziale restituzione del mutuo.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1169/2024, rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, ricostruendo la vicenda nei seguenti termini.
La vicenda aveva origine da un prestito accordato da e da CP_1 Parte_2
entrambe socie della in forza di un accordo del 10.12.2009, richiamato in una Pt_1
successiva scrittura privata del 20.11.2015, prodotta in atti, e con cui le predette società si erano impegnate a finanziare la fino a un importo massimo complessivo di € Pt_1
1.200.000,00 al fine di dotare quest'ultima delle risorse finanziarie necessarie all'acquisto e/o alla costituzione e all'avvio dell'attività delle società Pantheon, e altre operanti nel CP_2
settore ricettivo turistico, partecipate dalla Pt_1
quindi, dapprima aveva prestato un finanziamento per € 400.000,00 e poi era CP_1
subentrata nel finanziamento di pari importo concesso dalla ex socia per un Parte_2
totale di € 800.000,00.
La natura del finanziamento era confermata dal pegno concesso a garanzia della restituzione dello stesso dalla socia di maggioranza della Parte_3 Pt_1
pagina 3 di 7 Tale assetto di accordi è stato poi riportato nella nota integrativa, allegata al bilancio al
2017.
Il Tribunale rigettava inoltre l'eccezione di postergazione, di cui all'art. 2467 c.c., in quanto formulata tardivamente, soltanto in sede di comparsa conclusionale.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui veniva negata l'esistenza di elementi per ritenere che il finanziamento fosse in realtà un conferimento in conto capitale, dato che non costituiva circostanza dirimente l'appostazione in bilancio come finanziamento.
Inoltre il Tribunale aveva errato in fatto nel dare rilievo alla restituzione parziale del finanziamento, in realtà mai avvenuta.
Infine il Tribunale aveva omesso di rilevare che, in base ai bilanci della società Pt_1
relativi agli anni dal 2010 al 2017, e in particolare dall'esame del conto economico, si evinceva che la società non aveva mai avuto ricavi che le consentissero di effettuare investimenti.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato il rigetto dell'eccezione di postergazione,
di cui all'art. 2467 c.c., la quale invece era stata tempestivamente formulata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e comunque avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio, in quanto eccezione in senso lato.
Nel merito sosteneva che trovava applicazione l'art. 2467 c.c. secondo cui, qualora il socio conceda alla società un finanziamento e la società versi in uno squilibro finanziario, ovvero in una situazione societaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale, il rimborso del finanziamento è postergato.
pagina 4 di 7 Alla fattispecie doveva essere applicato il principio della presupposizione che il finanziamento sarebbe stato restituito se e quando la società fosse stata in grado finanziariamente in grado di adempiere.
Infine l'appellante ha riproposto la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme indebitamente ricevute dalla società appellata.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando,
anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
5. Nel merito il primo motivo d'appello è infondato.
Come già anticipato, la vicenda per cui è causa trae origine dai finanziamenti per complessivi € 800.000,00 che in tempi diversi ha erogato a società di cui è CP_1 Pt_1
socia dal 2009 e di cui oggi detiene una partecipazione minima pari al 2% del relativo capitale.
Il credito residuo ammonta a € 335.000,00, non a causa di parziali restituzioni, ma a seguito di accordi intervenuti con la socia di maggioranza così come emerge dal Parte_3
protocollo d'accordo del 14.7.2016, tenuto conto anche delle modifiche nelle rispettive partecipazioni societarie.
La natura di finanziamento, che formalmente emerge dal contenuto testuale dell'accordo,
oltre che dalla corrispondente iscrizione in bilancio, è confermata dalla indicazione di un termine esplicito per la restituzione delle somme mutuate, 30.6.2018, oltre che dalla prestazione di pegno a garanzia della restituzione. pagina 5 di 7 Non emergono invece elementi che contrastano con la causa del finanziamento.
Il riferimento all'assenza di risorse proprie della società non coglie nel segno Pt_1
poiché tale società risulta esercitare un'attività tipica di “holding”, ossia la gestione di partecipazioni al 50% in cinque società (Stay s.r.l., Pantheon s.r.l., Rotonda s.r.l., Cupola s.r.l.
e Pronao s.r.l.) le quali svolgono di fatto l'attività di ricezione turistica a Roma.
La funzione della società è proprio quella gestire l'aspetto finanziario Pt_1
dell'attività imprenditoriale, ossia la raccolta di finanziamenti dai soci al tasso annuo del 5%,
che vengono poi convogliati alle cinque società partecipate al tasso annuo del 6,5%, così da consentire a queste ultime il sostenimento delle spese vive. Il profitto per è, quindi, Pt_1
rappresentato proprio dalla differenza (in positivo) che si genera tra gli interessi attivi e quelli passivi maturati nell'anno di riferimento.
Infatti, dall'analisi dei bilanci depositati da , emerge come la situazione CP_1
patrimoniale di sia rappresentata nella voce “ATTIVO” dal valore delle Pt_1
partecipazioni detenute nei confronti delle predette cinque società partecipate e dai crediti per finanziamenti erogati alle medesime per maturazione degli interessi attivi annuali.
Parallelamente nella voce “PASSIVO” si trovano proprio i “debiti verso i soci finanziatori”
per i finanziamenti ricevuti dai soci.
6. Anche il secondo motivo d'appello è infondato, sebbene l'applicabilità dell'art. 2467 c.c.
costituisca questione rilevabile d'ufficio.
Difatti, per quanto sopra già osservato. non emergono elementi, né vi è stata specifica allegazione sul punto, per ritenere che nel momento in cui aveva ricevuto il Pt_1
prestito, la società versasse in una situazione di squilibrio o vi fosse necessità di conferimenti di capitale.
Né infine è stato fatto riferimento alla attuale sussistenza di crediti rispetto ai quali il rimborso richiesto da parte attrice avrebbe dovuto essere postergato. pagina 6 di 7 7. L'appello, per quanto sopra esposto, deve essere quindi integralmente rigettato, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale riproposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria.
Non sussistono invece i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c..
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA
come per legge;
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 7.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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