Articolo 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741
Articolo 19Articolo 21
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17 dicembre 1981
Art. 20. Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64

Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo 111 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , le regioni possono definire, con legge, modalita' di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all' articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore.
Le regioni emanano altresi' norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonche' sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.
Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 .
Entrata in vigore il 17 dicembre 1981
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