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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12174 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...]_1 C.F._1
SO (NA) il 27.07.1975;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.12.1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Patria, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, e Parte_1 [...] divano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare Controparte_1
la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 04.06.2000, che dall'unione erano nati i figli (n. Roma, Per_1
13.03.2001), (n. Roma, 15.06.2004) e (n. Roma, 12.11.2013), e Per_2 Per_3 che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
Dichiarare la separazione personale dei ricorrenti, che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. La casa familiare sita in sita in Roma Via Acqua Bulicante 212, viene assegnata alla Sig.ra sia Parte_1
in ragione del titolo di proprietà e sia in ragione del fatto che i figli desiderano rimanere a vive con la madre in quella casa.
4. La figlia minorenne, , è Per_3
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la casa familiare, ove manterrà la residenza anagrafica. Le decisioni di carattere straordinario e comunque quelle di maggior interesse per i figli verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della prole.
5. Il sig. si è trasferito nella propria casa a CP_1
Torvajanica ed ha asportato tutti i propri beni personali dalla casa coniugale;
6.
Il sig. corrisponderà alla moglie un assegno mensile perequativo per il CP_1 mantenimento dei figli pari ad € 250 entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, per ciascun figlio, attualmente e Per_1
, poiché è autonomo e provvede alle proprie necessità. Per_3 Per_2
Corrisponderà interamente i buoni pasto che l'azienda gli riconosce, mentre percepirà interamente l'importo dell'assegno unico.
7. Quando anche Per_1
diventerà autonoma economicamente e il contributo al mantenimento del padre non ci sarà più nei suoi confronti, quest'ultimo si impegna a corrispondere l'importo mensile di € 400,00 per la figlia , ferme restando le altre pattuizioni.
8. Le Per_3
spese straordinarie relative alla prole verranno divise al 50% per ciascun coniuge, con riferimento al Protocollo applicato dall'intestato Tribunale. In ogni caso i coniugi provvederanno al pagamento per metà ciascuno delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate. Qualora uno dei due anticipi l'intera spesa, l'altro dovrà rimborsarlo per la sua metà alla presentazione del relativo documento di spesa e comunque entro e non oltre il mese in cui è stato presentato il documento di spesa;
9. Il contributo per il sussidio allo studio che è stato corrisposto dall'INPS negli anni passati per le difficoltà di e che dovrebbe Per_3
essere confermato anche per i prossimi anni, verrà percepito dalla madre che lo utilizzerà, come fatto fino ad ora, per un tutoraggio con persone competenti. Qualora non si dovesse rinnovare, i genitori provvederanno in egual misura al pagamento dell'insegnante. 10. Il mutuo cointestato sulla casa di Torvajanica verrà pagato interamente dal sig. qualora ci fosse la possibilità di CP_1 svincolare la sig.ra dalla cointestazione del mutuo, sin d'ora il sig. Parte_1 [...]
si impegna a trasferirlo tutto a sé stesso. 11. Il saldo attivo del conto corrente CP_1 di al 24.09.2024 pari ad € 1.034,64, rimarrà nella disponibilità del CP_2
sig. poiché lo stipendio dello stesso viene versato su quel conto corrente. CP_1
12. I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti sotto il profilo economico e rinunciano, pertanto, reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento a titolo personale, essendo ognuno attualmente in grado di provvedervi in maniera autonoma con i propri redditi. 13. I coniugi potranno stare con quando Per_3
desiderano, compatibilmente con gli impegni della bambina e gli orari di lavoro dei genitori. In caso di disaccordo : • trascorrerà con il padre i fine Per_3
settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera dopo cena ma comunque entro le 21 e un pomeriggio infrasettimanale che potrà corrispondere con il mercoledì o con il giovedì a seconda degli impegni della figlia e degli orari lavorativi del padre;
• vacanze estive: la figlia potrà trascorrere con il padre quattro settimane, di cui due potranno essere consecutive;
• giorni festivi: Natale,
Capodanno, Pasqua, Ferragosto e compleanni di verranno trascorsi con Per_3
ciascun genitore con alternanza annuale;
se passerà con un genitore il Natale, il
Capodanno lo passeranno con l'altro genitore, e così via per ogni festività prima elencata. • compleanni: il giorno del compleanno dei genitori i figli lo trascorreranno con quello dei due che compie gli anni. 14. Compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici ed in ogni caso nel rispetto dei tempi indicati nel punto precedente, da intendersi come condizioni minime, i coniugi si impegnano a collaborare lealmente tra loro per la realizzazione del pieno diritto di frequentazione e di visita di ciascun genitore, includendo anche la frequentazione dei nonni. Le variazioni occasionali dei tempi di frequentazione e visita dovranno sempre ed in ogni caso essere preavvisati e concordati tra i coniugi con congruo anticipo. 15. Con le condizioni del presente accordo di separazione i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto nei punti 6),
7) e 8) del presente ricorso non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 16. I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio dei relativi documenti per sé e per i figli”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne, con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle altre clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
12174/2024: Con
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1
[...]
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 04.06.2000; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 00489, parte 2, serie A01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 18.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12174 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...]_1 C.F._1
SO (NA) il 27.07.1975;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.12.1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Patria, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, e Parte_1 [...] divano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare Controparte_1
la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 04.06.2000, che dall'unione erano nati i figli (n. Roma, Per_1
13.03.2001), (n. Roma, 15.06.2004) e (n. Roma, 12.11.2013), e Per_2 Per_3 che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
Dichiarare la separazione personale dei ricorrenti, che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. La casa familiare sita in sita in Roma Via Acqua Bulicante 212, viene assegnata alla Sig.ra sia Parte_1
in ragione del titolo di proprietà e sia in ragione del fatto che i figli desiderano rimanere a vive con la madre in quella casa.
4. La figlia minorenne, , è Per_3
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la casa familiare, ove manterrà la residenza anagrafica. Le decisioni di carattere straordinario e comunque quelle di maggior interesse per i figli verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della prole.
5. Il sig. si è trasferito nella propria casa a CP_1
Torvajanica ed ha asportato tutti i propri beni personali dalla casa coniugale;
6.
Il sig. corrisponderà alla moglie un assegno mensile perequativo per il CP_1 mantenimento dei figli pari ad € 250 entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, per ciascun figlio, attualmente e Per_1
, poiché è autonomo e provvede alle proprie necessità. Per_3 Per_2
Corrisponderà interamente i buoni pasto che l'azienda gli riconosce, mentre percepirà interamente l'importo dell'assegno unico.
7. Quando anche Per_1
diventerà autonoma economicamente e il contributo al mantenimento del padre non ci sarà più nei suoi confronti, quest'ultimo si impegna a corrispondere l'importo mensile di € 400,00 per la figlia , ferme restando le altre pattuizioni.
8. Le Per_3
spese straordinarie relative alla prole verranno divise al 50% per ciascun coniuge, con riferimento al Protocollo applicato dall'intestato Tribunale. In ogni caso i coniugi provvederanno al pagamento per metà ciascuno delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate. Qualora uno dei due anticipi l'intera spesa, l'altro dovrà rimborsarlo per la sua metà alla presentazione del relativo documento di spesa e comunque entro e non oltre il mese in cui è stato presentato il documento di spesa;
9. Il contributo per il sussidio allo studio che è stato corrisposto dall'INPS negli anni passati per le difficoltà di e che dovrebbe Per_3
essere confermato anche per i prossimi anni, verrà percepito dalla madre che lo utilizzerà, come fatto fino ad ora, per un tutoraggio con persone competenti. Qualora non si dovesse rinnovare, i genitori provvederanno in egual misura al pagamento dell'insegnante. 10. Il mutuo cointestato sulla casa di Torvajanica verrà pagato interamente dal sig. qualora ci fosse la possibilità di CP_1 svincolare la sig.ra dalla cointestazione del mutuo, sin d'ora il sig. Parte_1 [...]
si impegna a trasferirlo tutto a sé stesso. 11. Il saldo attivo del conto corrente CP_1 di al 24.09.2024 pari ad € 1.034,64, rimarrà nella disponibilità del CP_2
sig. poiché lo stipendio dello stesso viene versato su quel conto corrente. CP_1
12. I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti sotto il profilo economico e rinunciano, pertanto, reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento a titolo personale, essendo ognuno attualmente in grado di provvedervi in maniera autonoma con i propri redditi. 13. I coniugi potranno stare con quando Per_3
desiderano, compatibilmente con gli impegni della bambina e gli orari di lavoro dei genitori. In caso di disaccordo : • trascorrerà con il padre i fine Per_3
settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera dopo cena ma comunque entro le 21 e un pomeriggio infrasettimanale che potrà corrispondere con il mercoledì o con il giovedì a seconda degli impegni della figlia e degli orari lavorativi del padre;
• vacanze estive: la figlia potrà trascorrere con il padre quattro settimane, di cui due potranno essere consecutive;
• giorni festivi: Natale,
Capodanno, Pasqua, Ferragosto e compleanni di verranno trascorsi con Per_3
ciascun genitore con alternanza annuale;
se passerà con un genitore il Natale, il
Capodanno lo passeranno con l'altro genitore, e così via per ogni festività prima elencata. • compleanni: il giorno del compleanno dei genitori i figli lo trascorreranno con quello dei due che compie gli anni. 14. Compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici ed in ogni caso nel rispetto dei tempi indicati nel punto precedente, da intendersi come condizioni minime, i coniugi si impegnano a collaborare lealmente tra loro per la realizzazione del pieno diritto di frequentazione e di visita di ciascun genitore, includendo anche la frequentazione dei nonni. Le variazioni occasionali dei tempi di frequentazione e visita dovranno sempre ed in ogni caso essere preavvisati e concordati tra i coniugi con congruo anticipo. 15. Con le condizioni del presente accordo di separazione i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto nei punti 6),
7) e 8) del presente ricorso non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 16. I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio dei relativi documenti per sé e per i figli”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne, con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle altre clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
12174/2024: Con
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1
[...]
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 04.06.2000; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 00489, parte 2, serie A01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 18.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi