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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/09/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1887/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1887/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Naso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino n.
1/B
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, rappresentati e difesi in giudizio ex art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dal dott. Matteo Mariani, con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: ricostruzione carriera e pagamento somma
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 12.11.2021, Parte_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro evocando in giudizio il
[...]
e chiedendo di “condannare l'Amministrazione resistente a dare esecuzione alla Controparte_1 sentenza n. 178/17 Tribunale di Roma sez. lavoro che ha accertato la supervalutazione del servizio all'estero svolto dalla ricorrente e per l'effetto condannare l'amministrazione ad inquadrare il ricorrente nella quinta fascia stipendiale dal 31.08.20 con un'anzianità di anni 30
o la diversa data accertata in giudizio;
Pagina 1 di 8 condannare l'amministrazione ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera con riconoscimento dell'anzianità di anni 30 al 31.08.20 o la diversa data accertata in giudizio;
condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 3.404,39 oltre interessi a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate al lordo dei contributi previdenziali e fiscali;
condannare l'amministrazione all'adeguamento dello stipendio tabellare del ricorrente alla anzianità maturata ed accertata giudizialmente dalla data che sarà ritenuta di giustizia”; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto:
- di essere stata docente di scuola media a tempo indeterminato dal 1.9.1999 e di essere in quiescenza dal 1.9.2020;
- di aver prestato servizio per ben due volte all'estero (prima dal 1.9.2005 al 8.1.2009 e poi dal 1.3.2012 al 17.1.2017);
- di aver adito il Tribunale di Roma per veder riconosciuto il suo diritto a conseguire il passaggio tra le fasce economiche in via anticipata ai sensi dell'art. 673, comma 1,
D.Lgs. 297/1994;
- di aver quindi visto riconoscere dal Tribunale di Roma - con sentenza n. 178 del
12.1.2017 - il suo “diritto […], ai sensi dell'art. 673 del d.lgs. n. 297/1994, alla progressione economica con supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero
(nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per il restante periodo) e ad essere inquadrata nella quinta fascia stipendiale (Tab. A CCNL Comparto Scuola), sulla base di 21 anni di anzianità, secondo quanto indicato in ricorso, sin dal 28.2.2013 con conseguente condanna al pagamento in favore della ricorrente a titolo di maggiori retribuzioni maturate a tale titolo sino al 31.12.2015, della complessiva somma di €
5.994,14 oltre ratei di 13ª mensilità ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo”;
- di non aver ottenuto però né la supervalutazione del servizio prestato all'estero, né una adeguata ricostruzione di carriera, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 178/2017 emessa dal Tribunale di Roma;
- di aver diritto, in ragione delle statuizioni contenute in detta pronuncia, a vedersi riconosciuto il diritto a conseguire il passaggio nella fascia stipendiale 28/34 anni con decorrenza dal 31.8.2018 e quindi una complessiva anzianità di servizio di 30 anni alla data del 31.8.2020.
Costituitosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda CP_1
attorea e ne ha chiesto il rigetto, deducendo di aver a suo tempo dato esecuzione al decisum
Pagina 2 di 8 del Tribunale di Roma attribuendo alla ricorrente la progressione economica nel quinto (ora quarto) livello della progressione economica con decorrenza anche anteriore rispetto al
28.2.2013 e di aver quindi provveduto a ricostruire la carriera in ragione degli anni di servizio successivamente prestati dalla docente.
Istruita la causa su base meramente documentale e disposta, ai fini della decisione, la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha quindi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in esigua parte e può pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
In via pregiudiziale deve essere disattesa la domanda attorea tesa ad ottenere l'esecuzione del decisum del Tribunale di Roma con la sentenza n. 178/2017. Nella ipotesi in cui il docente, che abbia richiesto al Tribunale ordinario il riconoscimento di un suo diritto e conseguito pronuncia di riconoscimento del diritto rivendicato, richieda l'esecuzione del giudicato, lo strumento processuale esperibile non è il giudizio ordinario, bensì il giudizio di ottemperanza innanzi al Tribunale regionale amministrativo territorialmente competente, sicché la domanda di condanna del convenuto “a dare esecuzione alla sentenza n. CP_1
178/17 Tribunale di Roma sez. lavoro che ha accertato la supervalutazione del servizio all'estero svolto dalla ricorrente e per l'effetto condannare l'amministrazione ad inquadrare il ricorrente nella quinta fascia stipendiale dal 31.08.20 con un'anzianità di anni 30 o la diversa data accertata in giudizio” non può essere valutata, per essere la giurisdizione su di essa attribuita al Tribunale amministrativo regionale.
Ciò nondimeno il ricorso può essere vagliato nel merito in relazione alle residue domande formulate dal ricorrente in questa sede processuale di revisione della ricostruzione di carriera e di attribuzione delle differenze retributive scaturenti dalla attribuzione di una anzianità maggiore di quella computata nel decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, attendo tali domande al profilo non della esecuzione della sentenza, ma della correttezza o meno del decreto di ricostruzione della carriera dell'istante.
In relazione alla prima domanda, relativa appunto alla valutazione della correttezza della ricostruzione della carriera della ricorrente sulla base del decisum del Tribunale di Roma con la sentenza n. 178/2017, deve innanzi tutto rilevarsi che dal decreto di ricostruzione della carriera depositato in atti emerge effettivamente che all'istante è stato riconosciuto il diritto a
Pagina 3 di 8 rientrare nella quinta (ora quarta) fascia retributiva con decorrenza dal 28.9.2012 (cfr. doc. 8 fasc. ric.).
Con il predetto decreto di ricostruzione della carriera, dunque, Il convenuto ha CP_1 riconosciuto e valorizzato i servizi prestati all'estero dalla ricorrente dapprima dal 1.9.2005 al
8.1.2009 e poi dal 1.3.2012 al 28.9.2012, riconoscendo che – per effetto del computo dei periodi di supervalutazione – la docente ha conseguito il passaggio nella quinta (ora quarta) fascia retributiva ai fini economici con decorrenza dal 28.9.2012, avendo a tale data maturato
21 anni di anzianità convenzionale.
La disamina documentale, dunque, pone in evidenza come il convenuto - CP_1 nella ricostruzione della carriera effettuata dopo la sentenza n. 178/2017 del Tribunale di
Roma - abbia computato il servizio prestato all'estero dalla docente riconoscendole il diritto a conseguire ai fini economici il passaggio nella quinta (ora quarta) fascia stipendiale con decorrenza dal 28.9.2012 e dunque con decorrenza anche anteriore rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale di Roma, che (come già evidenziato) aveva accertato il diritto dell'insegnante a transitare ai fini economici nella predetta fascia, per effetto del raggiungimento di 21 anni di anzianità, “solo” a far data dal 28.2.2013.
Dalla disamina del decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, poi, emerge che il convenuto ha continuato a computare i periodi di supervalutazione per i CP_1
periodi di servizio all'estero prestato dalla ricorrente dal 29.9.2012 al 17.1.2017, tanto che l'anzianità riconosciuta per effetto della supervalutazione è pari a 2 anni, 7 mesi e 3 giorni alla data del 28.9.2012 ed aumenta invece fino a 3 anni, 8 mesi e 8 giorni alla data del 17.1.2017, ossia alla data dell'ultimo giorni di servizio prestato all'estero dalla docente (cfr. doc. 8 fasc. ric.).
In altri termini, dopo aver riconosciuto che la ricorrente ha maturato ai fini economici 21 anni di anzianità con decorrenza dal 28.9.2012 per effetto del riconoscimento di un periodo di supervalutazione pari a 2 anni, 7 mesi e 3 giorni, il convenuto ha poi continuato ad CP_1
incrementare l'anzianità economica della lavoratrice con supervalutazione del periodo di servizio all'estero eseguito dal 29.9.2012 al 17.1.2017, tanto che a tale ultima data ha attribuito alla docente ulteriori 1 anno, 1 mese e 5 giorni di maggiore anzianità maturata per effetto della supervalutazione di cui all'art. 673, comma 1, D.Lgs. 297/1994.
A ben vedere, però, il periodo di lavoro prestato all'estero dalla ricorrente dal 29.9.2012 al
17.1.2017 è pari a 4 anni, 3 mesi e 18 giorni, cosicché l'anzianità da riconoscere ai fini della supervalutazione è pari a 1 anno, 5 mesi e 6 giorni (corrispondente ad 1/3 del periodo di lavoro effettivamente prestato dopo il compimento del ventunesimo anno di anzianità economica), dal momento che l'art. 673, comma 1, del D.Lgs. 297/1994 prevede espressamente che “il
Pagina 4 di 8 servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo”.
Ne consegue che il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente ha attribuito in meno alla ricorrente 4 mesi e 1 giorno di anzianità, non essendo stato correttamente computato il terzo del periodo di lavoro eseguito all'estero dal 29.9.2012 al 17.1.2017.
Dalla erronea attribuzione, ai fini economici, nel decreto di ricostruzione della carriera di una minore anzianità convenzionale pari a 4 mesi e 1 giorno discende che la ricorrente ha maturato il ventottesimo anno di anzianità (necessario per il passaggio alla sesta, ora quinta, fascia retributiva ai fini economici), non alla data del 18 settembre 2019 per come indicato nel decreto di ricostruzione carriera, bensì alla data del 17 maggio 2019 (ossia 4 mesi e 1 giorno prima).
Ne consegue da un lato che, alla data del 31.8.2020 di svolgimento dell'ultimo giorno di servizio, la ricorrente aveva maturato 29 anni, 3 mesi e 13 giorni di anzianità convenzionale ai fini economici e non i 30 anni oggetto della domanda processuale, dall'altro che la ricorrente ha diritto a vedersi corrisposte le differenze retributive maturate per aver raggiunto il ventottesimo anno di anzianità convenzionale ai fini economici con decorrenza appunto dal 17 maggio 2019.
Accertato dunque che la ricorrente ha raggiunto il ventottesimo anno di anzianità a far data dal 17.5.2019 e non dalla data posteriore del 18.8.2019 per come indicato nel decreto di ricostruzione della carriera, deve procedersi alla determinazione delle differenze retributive in favore dell'istante per aver ella appunto maturato 28 anni di anzianità 4 mesi e 1 giorno prima rispetto al dies individuato dal . CP_1
Rilevato che, sulla base delle tabelle stipendiali versate in atti (cfr. doc. 4 fasc. ric.), con decorrenza dal 1.4.2018 la differenza tra la sesta (ora quinta) e la quinta (ora quarta) fascia stipendiale è pari ad € 2.147,18 su base annua (essendo prevista l'attribuzione di r.a.l. pari ad €
28.856,17 per i docenti di scuola media con anzianità fino a 27 anni e pari ad € 31.003,35 per i docenti di scuola media con anzianità dai 28 ai 34 anni) e ad € 178,93 su base mensile (pari ad
€ 2.147,18: 12 mesi), le differenze retributive dovute in favore della ricorrente ammontano ad
€ 715,73 corrispondenti ai 4 mesi di anticipo nell'acquisizione della sesta (ora quinta) fascia retributiva rispetto a quanto indicato nel decreto di ricostruzione carriera.
A tale importo deve essere poi aggiunta, per i 4 mesi di maggiore anzianità, la quota dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti pari all'importo complessivo di € 233,60 (in ragione della differenza di € 58,40 della quota mensile prevista tra il docente con anzianità tra 15 e 27 anni e il docente con anzianità dai 28 anni di € 273,20 * 4 mesi).
Pagina 5 di 8 In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, per effetto della supervalutazione ex art. 673 del D.Lgs. 297/1994 dell'anzianità maturata anche per effetto dei servizi di docenza prestati all'estero dal 1.9.2005 al 8.1.2009 e dal 1.3.2012 al 17.1.2017, deve essere accertato il diritto della ricorrente a conseguire il passaggio nella sesta (ora quinta) fascia stipendiale con decorrenza dal 17 maggio 2019, ossia con una decorrenza anticipata di 4 mesi e 1 giorno rispetto a quanto previsto nel decreto di ricostruzione carriera. Al riconoscimento del conseguimento del ventottesimo anno di anzianità da parte della ricorrente con decorrenza dal 17.5.2019, consegue l'accertamento del diritto della medesima a percepire la complessiva somma di € 949,33, di cui € 715,73 per differenze stipendiali ed € 233,60 per differenze sulla retribuzione professionale docenti.
In senso difforme rispetto a quanto enucleato non depone la tesi attorea dell'avvenuto riconoscimento, da parte del Tribunale di Roma, del raggiungimento da parte della ricorrente del venticinquesimo anno di anzianità alla data del 31.12.2015.
Dalla lettura della sentenza n. 178/2017 del Tribunale di Roma si evince sì che parte attorea in quella sede chiese di riconoscere il perfezionamento del venticinquesimo anno di anzianità alla data del 31.12.2015, ma emerge altresì che il Tribunale – riconoscendo il raggiungimento del ventunesimo anno di anzianità con decorrenza dal 28.2.2013 – ha esclusivamente determinato le differenze retributive dovute in favore della docente fino al 31.12.2015 e condannato il convenuto al relativo pagamento, senza però assumere alcuna statuizione circa il CP_1
compimento del venticinquesimo anno di anzianità convenzionale alla data del 31.12.2015.
Il Tribunale di Roma, nella sentenza citata, nella parte motiva ha statuito: “Alla stregua delle considerazioni che precedono, trovando riscontro nella documentazione allegata al ricorso sia il rapporto di dipendenza della ricorrente (sin dal 1/9/1999 con il riconoscimento di 5 anni di servizio preruolo) che la prestazione da parte sua di servizio all'estero nei periodi indicato in ricorso (allegazioni che peraltro trovano riscontro nella documentazione allegata a tale atto, cfr. decreti di ricostruzione carriera e di destinazione all'estero prodotti come all.ti nn. 1 e 2 del ricorso) dovrà, in accoglimento della domanda, dichiararsi la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi attribuita, sulla base dell'anzianità maturata e tenendo conto della supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero, la quarta fascia stipendiale sin dal
28/2/2013 (sulla base di un'anzianità pari a tale data di 21 anni così come indicato in ricorso) con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a corrisponderle le maggiori retribuzioni dovute, quantificabili, alla stregua dei conteggi contenuti nel ricorso (da ritenersi correttamente effettuati) in complessivi € 5.994,14 oltre i ratei di 13° mensilità”; correlativamente, nel dispositivo, ha disposto: “dichiara il diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 673 del d.lgs. n. 297/1994, alla progressione economica con supervalutazione del
Pagina 6 di 8 servizio di ruolo prestato all'estero (nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per il restante periodo) e ad essere inquadrata nella quinta fascia stipendiale (Tab. A CCNL
Comparto Scuola), sulla base di 21 anni di anzianità, secondo quanto indicato in ricorso, sin dal
28.2.2013 con conseguente condanna al pagamento in favore della ricorrente a titolo di maggiori retribuzioni maturate a tale titolo sino al 31.12.2015, della complessiva somma di €
5.994,14 oltre ratei di 13ª mensilità ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo” (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
In definitiva, nonostante la domanda formulata dall'istante innanzi al Tribunale di Roma circa il riconoscimento del raggiungimento del venticinquesimo anno di anzianità alla data del
31.12.2015, alcuna statuizione di tal fatta è contenuta nella sentenza n. 178/2017 che parte ricorrente invoca a sostegno della propria tesi. Il passaggio in giudicato di tale sentenza preclude il vaglio di una simile affermazione anche in questa sede processuale, essendo la relativa statuizione coperta da giudicato implicito e, oltretutto, coprendo il giudicato il dedotto e anche il deducibile.
Tenuto conto del difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda di esecuzione del giudicato e dell'accoglimento solo in minima parte della domanda attorea, le spese del giudizio vengono compensate in ragione di 2/3.
Per il rimanente 1/3 le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che la ricorrente – per effetto della supervalutazione dell'anzianità ex art. 673, comma 1, D.Lgs. 297/1994 di tutti i servizi prestati all'estero dal 1.9.2005 al 8.1.2009 e dal 1.3.2012 al 17.1.2017 - ha conseguito il passaggio economico nella fascia stipendiale 28/34 a far data dal 17 maggio 2019 e non dal 18 settembre 2019;
- Accerta che alla data del 31.8.2020 la ricorrente ha maturato una anzianità convenzionale ai fini economici di anni 29, mesi 3, giorni 13;
- Condanna Il convenuto a corrispondere alla ricorrente le differenze CP_1 retributive dovute per effetto del passaggio nella fascia stipendiale 28/34 a far data dal
17.5.2019 e dunque condanna il convenuto a corrispondere a tale titolo alla CP_1
ricorrente la somma complessiva di € 949,33, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Pagina 7 di 8 - Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente 1/3 delle spese di lite, CP_1
liquidate in misura già ridotta in € 215,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- Compensa tra le parti i residui 2/3 delle spese di lite.
Monza, 24 settembre 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1887/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Naso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino n.
1/B
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, rappresentati e difesi in giudizio ex art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dal dott. Matteo Mariani, con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: ricostruzione carriera e pagamento somma
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 12.11.2021, Parte_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro evocando in giudizio il
[...]
e chiedendo di “condannare l'Amministrazione resistente a dare esecuzione alla Controparte_1 sentenza n. 178/17 Tribunale di Roma sez. lavoro che ha accertato la supervalutazione del servizio all'estero svolto dalla ricorrente e per l'effetto condannare l'amministrazione ad inquadrare il ricorrente nella quinta fascia stipendiale dal 31.08.20 con un'anzianità di anni 30
o la diversa data accertata in giudizio;
Pagina 1 di 8 condannare l'amministrazione ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera con riconoscimento dell'anzianità di anni 30 al 31.08.20 o la diversa data accertata in giudizio;
condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 3.404,39 oltre interessi a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate al lordo dei contributi previdenziali e fiscali;
condannare l'amministrazione all'adeguamento dello stipendio tabellare del ricorrente alla anzianità maturata ed accertata giudizialmente dalla data che sarà ritenuta di giustizia”; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto:
- di essere stata docente di scuola media a tempo indeterminato dal 1.9.1999 e di essere in quiescenza dal 1.9.2020;
- di aver prestato servizio per ben due volte all'estero (prima dal 1.9.2005 al 8.1.2009 e poi dal 1.3.2012 al 17.1.2017);
- di aver adito il Tribunale di Roma per veder riconosciuto il suo diritto a conseguire il passaggio tra le fasce economiche in via anticipata ai sensi dell'art. 673, comma 1,
D.Lgs. 297/1994;
- di aver quindi visto riconoscere dal Tribunale di Roma - con sentenza n. 178 del
12.1.2017 - il suo “diritto […], ai sensi dell'art. 673 del d.lgs. n. 297/1994, alla progressione economica con supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero
(nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per il restante periodo) e ad essere inquadrata nella quinta fascia stipendiale (Tab. A CCNL Comparto Scuola), sulla base di 21 anni di anzianità, secondo quanto indicato in ricorso, sin dal 28.2.2013 con conseguente condanna al pagamento in favore della ricorrente a titolo di maggiori retribuzioni maturate a tale titolo sino al 31.12.2015, della complessiva somma di €
5.994,14 oltre ratei di 13ª mensilità ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo”;
- di non aver ottenuto però né la supervalutazione del servizio prestato all'estero, né una adeguata ricostruzione di carriera, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 178/2017 emessa dal Tribunale di Roma;
- di aver diritto, in ragione delle statuizioni contenute in detta pronuncia, a vedersi riconosciuto il diritto a conseguire il passaggio nella fascia stipendiale 28/34 anni con decorrenza dal 31.8.2018 e quindi una complessiva anzianità di servizio di 30 anni alla data del 31.8.2020.
Costituitosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda CP_1
attorea e ne ha chiesto il rigetto, deducendo di aver a suo tempo dato esecuzione al decisum
Pagina 2 di 8 del Tribunale di Roma attribuendo alla ricorrente la progressione economica nel quinto (ora quarto) livello della progressione economica con decorrenza anche anteriore rispetto al
28.2.2013 e di aver quindi provveduto a ricostruire la carriera in ragione degli anni di servizio successivamente prestati dalla docente.
Istruita la causa su base meramente documentale e disposta, ai fini della decisione, la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha quindi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in esigua parte e può pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
In via pregiudiziale deve essere disattesa la domanda attorea tesa ad ottenere l'esecuzione del decisum del Tribunale di Roma con la sentenza n. 178/2017. Nella ipotesi in cui il docente, che abbia richiesto al Tribunale ordinario il riconoscimento di un suo diritto e conseguito pronuncia di riconoscimento del diritto rivendicato, richieda l'esecuzione del giudicato, lo strumento processuale esperibile non è il giudizio ordinario, bensì il giudizio di ottemperanza innanzi al Tribunale regionale amministrativo territorialmente competente, sicché la domanda di condanna del convenuto “a dare esecuzione alla sentenza n. CP_1
178/17 Tribunale di Roma sez. lavoro che ha accertato la supervalutazione del servizio all'estero svolto dalla ricorrente e per l'effetto condannare l'amministrazione ad inquadrare il ricorrente nella quinta fascia stipendiale dal 31.08.20 con un'anzianità di anni 30 o la diversa data accertata in giudizio” non può essere valutata, per essere la giurisdizione su di essa attribuita al Tribunale amministrativo regionale.
Ciò nondimeno il ricorso può essere vagliato nel merito in relazione alle residue domande formulate dal ricorrente in questa sede processuale di revisione della ricostruzione di carriera e di attribuzione delle differenze retributive scaturenti dalla attribuzione di una anzianità maggiore di quella computata nel decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, attendo tali domande al profilo non della esecuzione della sentenza, ma della correttezza o meno del decreto di ricostruzione della carriera dell'istante.
In relazione alla prima domanda, relativa appunto alla valutazione della correttezza della ricostruzione della carriera della ricorrente sulla base del decisum del Tribunale di Roma con la sentenza n. 178/2017, deve innanzi tutto rilevarsi che dal decreto di ricostruzione della carriera depositato in atti emerge effettivamente che all'istante è stato riconosciuto il diritto a
Pagina 3 di 8 rientrare nella quinta (ora quarta) fascia retributiva con decorrenza dal 28.9.2012 (cfr. doc. 8 fasc. ric.).
Con il predetto decreto di ricostruzione della carriera, dunque, Il convenuto ha CP_1 riconosciuto e valorizzato i servizi prestati all'estero dalla ricorrente dapprima dal 1.9.2005 al
8.1.2009 e poi dal 1.3.2012 al 28.9.2012, riconoscendo che – per effetto del computo dei periodi di supervalutazione – la docente ha conseguito il passaggio nella quinta (ora quarta) fascia retributiva ai fini economici con decorrenza dal 28.9.2012, avendo a tale data maturato
21 anni di anzianità convenzionale.
La disamina documentale, dunque, pone in evidenza come il convenuto - CP_1 nella ricostruzione della carriera effettuata dopo la sentenza n. 178/2017 del Tribunale di
Roma - abbia computato il servizio prestato all'estero dalla docente riconoscendole il diritto a conseguire ai fini economici il passaggio nella quinta (ora quarta) fascia stipendiale con decorrenza dal 28.9.2012 e dunque con decorrenza anche anteriore rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale di Roma, che (come già evidenziato) aveva accertato il diritto dell'insegnante a transitare ai fini economici nella predetta fascia, per effetto del raggiungimento di 21 anni di anzianità, “solo” a far data dal 28.2.2013.
Dalla disamina del decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, poi, emerge che il convenuto ha continuato a computare i periodi di supervalutazione per i CP_1
periodi di servizio all'estero prestato dalla ricorrente dal 29.9.2012 al 17.1.2017, tanto che l'anzianità riconosciuta per effetto della supervalutazione è pari a 2 anni, 7 mesi e 3 giorni alla data del 28.9.2012 ed aumenta invece fino a 3 anni, 8 mesi e 8 giorni alla data del 17.1.2017, ossia alla data dell'ultimo giorni di servizio prestato all'estero dalla docente (cfr. doc. 8 fasc. ric.).
In altri termini, dopo aver riconosciuto che la ricorrente ha maturato ai fini economici 21 anni di anzianità con decorrenza dal 28.9.2012 per effetto del riconoscimento di un periodo di supervalutazione pari a 2 anni, 7 mesi e 3 giorni, il convenuto ha poi continuato ad CP_1
incrementare l'anzianità economica della lavoratrice con supervalutazione del periodo di servizio all'estero eseguito dal 29.9.2012 al 17.1.2017, tanto che a tale ultima data ha attribuito alla docente ulteriori 1 anno, 1 mese e 5 giorni di maggiore anzianità maturata per effetto della supervalutazione di cui all'art. 673, comma 1, D.Lgs. 297/1994.
A ben vedere, però, il periodo di lavoro prestato all'estero dalla ricorrente dal 29.9.2012 al
17.1.2017 è pari a 4 anni, 3 mesi e 18 giorni, cosicché l'anzianità da riconoscere ai fini della supervalutazione è pari a 1 anno, 5 mesi e 6 giorni (corrispondente ad 1/3 del periodo di lavoro effettivamente prestato dopo il compimento del ventunesimo anno di anzianità economica), dal momento che l'art. 673, comma 1, del D.Lgs. 297/1994 prevede espressamente che “il
Pagina 4 di 8 servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo”.
Ne consegue che il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente ha attribuito in meno alla ricorrente 4 mesi e 1 giorno di anzianità, non essendo stato correttamente computato il terzo del periodo di lavoro eseguito all'estero dal 29.9.2012 al 17.1.2017.
Dalla erronea attribuzione, ai fini economici, nel decreto di ricostruzione della carriera di una minore anzianità convenzionale pari a 4 mesi e 1 giorno discende che la ricorrente ha maturato il ventottesimo anno di anzianità (necessario per il passaggio alla sesta, ora quinta, fascia retributiva ai fini economici), non alla data del 18 settembre 2019 per come indicato nel decreto di ricostruzione carriera, bensì alla data del 17 maggio 2019 (ossia 4 mesi e 1 giorno prima).
Ne consegue da un lato che, alla data del 31.8.2020 di svolgimento dell'ultimo giorno di servizio, la ricorrente aveva maturato 29 anni, 3 mesi e 13 giorni di anzianità convenzionale ai fini economici e non i 30 anni oggetto della domanda processuale, dall'altro che la ricorrente ha diritto a vedersi corrisposte le differenze retributive maturate per aver raggiunto il ventottesimo anno di anzianità convenzionale ai fini economici con decorrenza appunto dal 17 maggio 2019.
Accertato dunque che la ricorrente ha raggiunto il ventottesimo anno di anzianità a far data dal 17.5.2019 e non dalla data posteriore del 18.8.2019 per come indicato nel decreto di ricostruzione della carriera, deve procedersi alla determinazione delle differenze retributive in favore dell'istante per aver ella appunto maturato 28 anni di anzianità 4 mesi e 1 giorno prima rispetto al dies individuato dal . CP_1
Rilevato che, sulla base delle tabelle stipendiali versate in atti (cfr. doc. 4 fasc. ric.), con decorrenza dal 1.4.2018 la differenza tra la sesta (ora quinta) e la quinta (ora quarta) fascia stipendiale è pari ad € 2.147,18 su base annua (essendo prevista l'attribuzione di r.a.l. pari ad €
28.856,17 per i docenti di scuola media con anzianità fino a 27 anni e pari ad € 31.003,35 per i docenti di scuola media con anzianità dai 28 ai 34 anni) e ad € 178,93 su base mensile (pari ad
€ 2.147,18: 12 mesi), le differenze retributive dovute in favore della ricorrente ammontano ad
€ 715,73 corrispondenti ai 4 mesi di anticipo nell'acquisizione della sesta (ora quinta) fascia retributiva rispetto a quanto indicato nel decreto di ricostruzione carriera.
A tale importo deve essere poi aggiunta, per i 4 mesi di maggiore anzianità, la quota dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti pari all'importo complessivo di € 233,60 (in ragione della differenza di € 58,40 della quota mensile prevista tra il docente con anzianità tra 15 e 27 anni e il docente con anzianità dai 28 anni di € 273,20 * 4 mesi).
Pagina 5 di 8 In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, per effetto della supervalutazione ex art. 673 del D.Lgs. 297/1994 dell'anzianità maturata anche per effetto dei servizi di docenza prestati all'estero dal 1.9.2005 al 8.1.2009 e dal 1.3.2012 al 17.1.2017, deve essere accertato il diritto della ricorrente a conseguire il passaggio nella sesta (ora quinta) fascia stipendiale con decorrenza dal 17 maggio 2019, ossia con una decorrenza anticipata di 4 mesi e 1 giorno rispetto a quanto previsto nel decreto di ricostruzione carriera. Al riconoscimento del conseguimento del ventottesimo anno di anzianità da parte della ricorrente con decorrenza dal 17.5.2019, consegue l'accertamento del diritto della medesima a percepire la complessiva somma di € 949,33, di cui € 715,73 per differenze stipendiali ed € 233,60 per differenze sulla retribuzione professionale docenti.
In senso difforme rispetto a quanto enucleato non depone la tesi attorea dell'avvenuto riconoscimento, da parte del Tribunale di Roma, del raggiungimento da parte della ricorrente del venticinquesimo anno di anzianità alla data del 31.12.2015.
Dalla lettura della sentenza n. 178/2017 del Tribunale di Roma si evince sì che parte attorea in quella sede chiese di riconoscere il perfezionamento del venticinquesimo anno di anzianità alla data del 31.12.2015, ma emerge altresì che il Tribunale – riconoscendo il raggiungimento del ventunesimo anno di anzianità con decorrenza dal 28.2.2013 – ha esclusivamente determinato le differenze retributive dovute in favore della docente fino al 31.12.2015 e condannato il convenuto al relativo pagamento, senza però assumere alcuna statuizione circa il CP_1
compimento del venticinquesimo anno di anzianità convenzionale alla data del 31.12.2015.
Il Tribunale di Roma, nella sentenza citata, nella parte motiva ha statuito: “Alla stregua delle considerazioni che precedono, trovando riscontro nella documentazione allegata al ricorso sia il rapporto di dipendenza della ricorrente (sin dal 1/9/1999 con il riconoscimento di 5 anni di servizio preruolo) che la prestazione da parte sua di servizio all'estero nei periodi indicato in ricorso (allegazioni che peraltro trovano riscontro nella documentazione allegata a tale atto, cfr. decreti di ricostruzione carriera e di destinazione all'estero prodotti come all.ti nn. 1 e 2 del ricorso) dovrà, in accoglimento della domanda, dichiararsi la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi attribuita, sulla base dell'anzianità maturata e tenendo conto della supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero, la quarta fascia stipendiale sin dal
28/2/2013 (sulla base di un'anzianità pari a tale data di 21 anni così come indicato in ricorso) con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a corrisponderle le maggiori retribuzioni dovute, quantificabili, alla stregua dei conteggi contenuti nel ricorso (da ritenersi correttamente effettuati) in complessivi € 5.994,14 oltre i ratei di 13° mensilità”; correlativamente, nel dispositivo, ha disposto: “dichiara il diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 673 del d.lgs. n. 297/1994, alla progressione economica con supervalutazione del
Pagina 6 di 8 servizio di ruolo prestato all'estero (nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per il restante periodo) e ad essere inquadrata nella quinta fascia stipendiale (Tab. A CCNL
Comparto Scuola), sulla base di 21 anni di anzianità, secondo quanto indicato in ricorso, sin dal
28.2.2013 con conseguente condanna al pagamento in favore della ricorrente a titolo di maggiori retribuzioni maturate a tale titolo sino al 31.12.2015, della complessiva somma di €
5.994,14 oltre ratei di 13ª mensilità ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo” (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
In definitiva, nonostante la domanda formulata dall'istante innanzi al Tribunale di Roma circa il riconoscimento del raggiungimento del venticinquesimo anno di anzianità alla data del
31.12.2015, alcuna statuizione di tal fatta è contenuta nella sentenza n. 178/2017 che parte ricorrente invoca a sostegno della propria tesi. Il passaggio in giudicato di tale sentenza preclude il vaglio di una simile affermazione anche in questa sede processuale, essendo la relativa statuizione coperta da giudicato implicito e, oltretutto, coprendo il giudicato il dedotto e anche il deducibile.
Tenuto conto del difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda di esecuzione del giudicato e dell'accoglimento solo in minima parte della domanda attorea, le spese del giudizio vengono compensate in ragione di 2/3.
Per il rimanente 1/3 le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che la ricorrente – per effetto della supervalutazione dell'anzianità ex art. 673, comma 1, D.Lgs. 297/1994 di tutti i servizi prestati all'estero dal 1.9.2005 al 8.1.2009 e dal 1.3.2012 al 17.1.2017 - ha conseguito il passaggio economico nella fascia stipendiale 28/34 a far data dal 17 maggio 2019 e non dal 18 settembre 2019;
- Accerta che alla data del 31.8.2020 la ricorrente ha maturato una anzianità convenzionale ai fini economici di anni 29, mesi 3, giorni 13;
- Condanna Il convenuto a corrispondere alla ricorrente le differenze CP_1 retributive dovute per effetto del passaggio nella fascia stipendiale 28/34 a far data dal
17.5.2019 e dunque condanna il convenuto a corrispondere a tale titolo alla CP_1
ricorrente la somma complessiva di € 949,33, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Pagina 7 di 8 - Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente 1/3 delle spese di lite, CP_1
liquidate in misura già ridotta in € 215,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- Compensa tra le parti i residui 2/3 delle spese di lite.
Monza, 24 settembre 2025
Il Giudice
Elena Greco
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