Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 4498 del 2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. MEI FRANCESCO;
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante,
[...] resistente, rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE
all'esito dell'udienza del 07/01/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c.;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., a CP_1 favore del Dott. liquidate nell'importo di Parte_2 euro 580,00, oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] esposto di svolgere dal 2001 l'attività di manovale/muratore. Ha precisato che durante l'attività lavorativa è stato sottoposto a posture incongrue degli arti inferiori dovute alla lavorazione svolta, piegato e inginocchiato con il carico dei pesi, nonché a vibrazioni e microtraumi, alla movimentazione manuale di carichi pesanti ed a movimenti ciclici ripetitivi.
Ha lamentato di essere affetto da tendinopatia del quadricipite femorale bilaterale con deficit funzionale e tendinosi del tendine di Achille bilaterale, patologia contratta a causa della attività lavorativa svolta.
Attesa l'origine professionale della patologia, ha presentato all domanda per il riconoscimento della malattia CP_1 professionale e la corresponsione dei benefici previsti dal D.P.R.
n. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000. La sua istanza è stata però respinta dall'Ente convenuto che ha negato la riconducibilità della patologia lamentata alla attività lavorativa svolta.
Ha precisato di essere già affetto da altra patologia per la quale l' gli ha riconosciuto un danno biologico nella misura CP_1 dell'11%.
Il ricorrente ha dunque chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia descritta con riconoscimento di un grado di inabilità pari al 3% e, previa unificazione con la preesistente patologia, accertare il danno biologico complessivo e per l'effetto condannare l' alla erogazione delle prestazioni CP_1 previste dalla legge (D.P.R. 1124 del 1965 – D.Lvo n.38 del 2000) con la decorrenza di legge.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
2 Espletata la prova orale e disposta C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Come è noto, per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000). A seguito della sentenza 179/1988 della Corte Costituzionale, che ha introdotto il sistema misto in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. tabellate denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione di legge circa l'origine lavorativa della patologia,
e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità ove grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Sul nesso causale la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
In particolare, si è affermato che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a
3 produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011).
Ai fini della indennizzabilità il soggetto interessato ha quindi l'onere di provare sia lo svolgimento delle mansioni dedotte sia il nesso causale tra queste e la malattia denunciata.
Nella specie la prova orale ha confermato l'espletamento delle mansioni dedotte in ricorso;
tuttavia non si ritiene raggiunta la prova circa la derivazione causale della malattia dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
La Consulenza medica espletata ha accertato che il ricorrente è affetto da “Segni e note di degenerazione tendinosica a carico del tendine rotuleo e del tendine quadricipitale (RM accertate) del ginocchio bilateralmente in soggetto con gonartrosi bilaterale”. Ha poi concluso che l'infermità diagnosticata non può ritenersi di eziologia professionale.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese processuali sono irripetibili attesa la dichiarazione di parte ricorrente di possedere redditi in misura inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp.att.c.p.c.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'Ente assicuratore.
Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.
Frosinone, 7 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
4 Laura Laureti
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