TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/11/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 4288/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. CI IN Presidente dr.ssa UR Di AR Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Trento, C.so Alpini, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Maseri del foro di Trento (C.F. ) presso il cui studio elegge domicilio speciale (pec C.F._2
Email_1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._3
28066 Galliate (NO) viale Dante Alighieri n. 99, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Maseri del foro di Trento con studio in Trento, via Franceschini n. 22, presso la quale elegge domicilio speciale (pec Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 5 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 24.04.2008, a ( , CP_1 CP_2 come da estratto di matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso Barbados
– ufficio Registri dd 25.04.2008 e tradotto dal Vice console d'Italia in Bridgetown – Barbados – West Indies in data 16.5.2008; in Italia presso Commissariato del Governo atti di matrimonio Parte II, serie C, n. 137; che, dalla loro unione, non erano nati figli;
che la loro separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Trento con provvedimento del 17.06.2014 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e il giorno 24.4.2008, trascritto nel Registro degli Atti Parte_1 Parte_2 di Matrimonio, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti annotazioni di legge.
– Dichiarare compensate tra le parti le spese legali”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2014, con provvedimento di omologa degli accordi di separazione consensuale del 12.06.2014, depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 17.06.2014, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 23.09.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 23 settembre 2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a in data Controparte_3
24.04.2008 (matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso – CP_2 ufficio Registri dd 25.4.2008 e tradotto dal Vice console d'Italia in Bridgetown-Barbados- West Indies in data 16.5.2008; in Italia presso Commissariato del Governo atti di matrimonio Parte II serie C n 137,) da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Parte_2
a Firenze il 24.02.1968, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
CI IN UR Di AR