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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6065/2021
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6065 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Parte_1 C.F._1
Scolaro, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Del Duca, Controparte_1 C.F._2
per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: precisa le conclusioni riportandosi integralmente a tutti i propri atti e verbali di causa ed
insiste in tutte le domande spiegate, ivi comprese quelle aventi carattere istruttorio, pregiudiziale e preliminare.
Contesta ogni difesa avversaria, perché infondata in fatto ed inammissibile in diritto, e chiede che la causa venga
posta in decisione con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche. L'Avv. Scolaro chiede sin da
ora che in caso di rinvio l'eventuale udienza venga sostituita dal deposito di note scritte. pagina 1 di 9 Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: a) dichiarare lo scioglimento del
matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra ed annotato nel Registro degli Atti Parte_1 Controparte_1
di Matrimonio del Comune di Sezze dell'anno 1984 - Atto n. 15, Parte I, Serie Ufficio b) disporre e confermare a
carico del Sig. , quale contributo al mantenimento ordinario della figlia il versamento mensile Parte_1 Per_1
- su conto corrente intestato alla Sig.ra ovvero in subordine direttamente in favore della figlia Controparte_1
- della somma di Euro 400,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle Per_1
spese straordinarie da regolamentarsi in base al protocollo adottato ed attualmente in uno presso il Tribunale
Ordinario di Latina, nella versione progressivamente vigente in base anche ai futuri e periodici aggiornamenti
che saranno diramati dal Tribunale;
c) confermare a carico del Sig. l'obbligo di continuare a Parte_1
corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della moglie concordato in sede di separazione consensuale -
nella misura di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat - durante la pendenza del
presente giudizio e fino alla pronunzia di sentenza definitiva, allorchè l'Ill.mo Tribunale vorrà riconoscere e
dichiarare il diritto della Sig.ra per le ragioni dedotte e documentate in narrativa, come saranno Controparte_1
altresì confermate ed acclarate in istruttoria: – a vedersi corrispondere dal Sig. l'assegno divorzile Parte_1
nell'identica misura di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente ut supra, con condanna di quest'ultimo al
corrispondente versamento;
- ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dal Sig. Parte_1
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità verrà a maturare dopo la sentenza e che, ai
sensi dell'art. 12bis L. 898/1970 e ss.mm.i., dovrà essere pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile
agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
d) rigettare ogni ulteriore domanda formulata
da parte ricorrente siccome infondata in fatto ed in diritto e, circa il terreno agricolo con destinazione uliveto sito
in Sezze e censito in Catasto Terreni al foglio 19 p.lla 558 disporre: - In prima istanza: il trasferimento delle
attuali quote di comproprietà indivisa tra coniugi (1/2 ciascuno) a favore delle due figlie e , con Per_1 CP_2
spese e tassazione da suddividersi in maniera paritaria tra i coniugi;
- In via gradata: lo scioglimento dell'attuale
stato di comunione indivisa sul bene mediante trasferimento dell'attuale quota del Sig. in favore della Parte_1
Sig.ra con relative spese e tassazione da suddividersi in maniera paritaria tra i coniugi. Con vittoria delle CP_1
spese e dei compensi di giudizio, oltre spese generali imponibili, Cassa Avvocati ed Iva come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 22.11.2021, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
chiedeva al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, di porre a carico del ricorrente, a titolo di mantenimento del figlia , il versamento mensile, direttamente Per_1 pagina 2 di 9 alla stessa, della somma di Euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, di ordinare alla CP_1
di effettuare immediatamente la voltura relativa all'utenza telefonica n. 0773.804386, di disporre che l'uliveto sito in Sezze, in comunione tra le parti, fosse trasferito in piena proprietà alla resistente a spese di quest'ultima.
non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio né alla richiesta di Controparte_1
quantificazione in euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo al mantenimento della figlia da porsi a carico del padre e chiedeva, a titolo dell'assegno Per_1
divorzile, la somma di euro 200,00 mensili, nonché una percentuale dell'indennità di fine rapporto
percepita dal Sig. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Parte_1
Chiedeva, altresì, relativamente all'uliveto sito in Sezze, il trasferimento delle attuali quote di comproprietà
indivisa tra coniugi (1/2 ciascuno) a favore delle due figlie e , od, in subordine, lo scioglimento Per_1 CP_2
dell'attuale stato di comunione indivisa sul bene e l'assegnazione dell'attuale quota del alla Parte_1 CP_1
Con ordinanza del 13.4.2022, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
poneva a carico del l'assegno di mantenimento in favore della figlia di € 400,00 Parte_1 Per_1
mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo vigente presso l'ufficio, rigettava la richiesta di assegno divorzile e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione.
Quindi, espletata la prova orale, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini del 190 c.p.c..
il merito della lite
scioglimento del matrimonio civile
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 15.12.1984 , in Sezze
(LT) va accolta.
Può, infatti, ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898 e ss.mm.,
essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina, nel procedimento di separazione, terminato con il decreto di omologa n.
4929/2018 (R.G. 2504/2018); da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso pagina 3 di 9 dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
Sull'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922).
In base a detta disposizione, i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis c.c.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che la figlia (3.4.1999) non abbia raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica, essendo ancora impegnata nel proprio percorso di studi.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto confermarsi in favore della figlia l'assegno di mantenimento Per_1
di euro 400,00 mensili già previsto, a carico del padre, in sede di separazione e confermato con i provvedimenti temporanei ed urgenti. Parte resistente ha aderito alla domanda del ricorrente sul punto.
Attesa la richiesta congiunta, va confermato detto importo e, per l'effetto, va posto a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno di mantenimento per la Parte_1 Controparte_1
figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari a 400,00 euro mensili (come già Per_1
rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie, determinate secondo il
Protocollo in uso al Tribunale di Latina.
In assenza di domanda da parte della figlia maggiorenne, va dichiarata inammissibile la richiesta,
avanzata da parte ricorrente di versamento diretto alla figlia dell'assegno di mantenimento riconosciuto in suo favore. pagina 4 di 9 Assegno divorzile
La domanda di corresponsione dell'assegno divorzile svolta dalla resistente può essere accolta, per quanto di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva,
svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini, l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente,
in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass.
n.4215/2021 del 17.2.2021).
Nella specie, risulta incontestabile la disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo.
pagina 5 di 9 Ciò premesso, la resistente ha fornito la prova che la rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipesa, almeno in parte, dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.
Tutti i testi escussi, difatti, hanno confermato le prospettazioni della resistente in ordine alla scelta,
concordata tra i coniugi, nel 2006, di ridurre l'orario lavorativo della da full-time a part-time, CP_1
affinché la stessa potesse occuparsi in prima persona della figlia (v. verbale udienza 9.4.2024, Per_1
dichiarazioni : 5) “Vero che, a far dal 01.09.2006, la Sig.ra decise di Testimone_1 Controparte_1
concerto con il marito di ridurre i tempi di lavoro a 30 ore settimanali part – time Parte_1
al fine di stare a casa il sabato dal momento che la figlia iniziò gli studi universitari a Roma e di CP_2
conseguenza non aveva più possibilità di assistere in casa la sorella minore ”; Per_1
Sul cap. 5) Si è vero. So che ci sono state discussioni, ero presente. Una volta il ricorrente rimase con la figlia ed
anziché badare alla figlia, lucidò la moto;
dichiarazioni , figlia delle parti: Sul cap. 5) Si è Testimone_2
vero, fu una decisione presa dai miei genitori di comune accordo. Nel 2006 stavo finendo le superiori e mi sono
trasferita a Milano nel 2007. Sono rimasta a Milano fino al 2015 circa;
dichiarazioni , Testimone_3
figlia delle parti: Sul cap. 5) Si è vero, fu una decisione presa dai miei genitori di comune accordo).
Anche le deduzioni della resistente (la quale ambiva a partecipare ai concorsi per l'attribuzione della seconda posizione economica) inerenti al sacrificio delle proprie aspettative professionali in favore dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare hanno trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali (v. verbale udienza 9.4.2024, dichiarazioni : 6) “Vero che nel 2009 e Testimone_1
nel 2011 la Sig.ra protocollò le domande di iscrizione ai concorsi per l'attribuzione della Controparte_1
seconda posizione economica che si mostrano ma rinunziò a parteciparvi stante l'impossibilità di studiare e frequentare corsi di preparazione in ragione della concomitante assenza del Sig. Parte_1
che le imponeva di accudire da sola la prole sia durante la settimana che nel fine
[...]
settimana”; Sul cap. 6) Si è vero, so che ha fatto queste domande, ma non ricordo gli anni. Me l'ha detto . CP_1
So che per diversi giorni era mancato da casa per fare un giro in moto coi fratelli e mi lasciò la figlia. Parte_1
si lamentava;
dichiarazioni , figlia delle parti: Sul cap. 6) Si è vero, mia madre si CP_1 Testimone_2
occupava di noi e della casa. Quindi, non riusciva a studiare;
dichiarazioni , figlia delle Testimone_3
parti: Sul cap. 6) Si è vero, mia madre si occupava di noi e della casa. Quindi, non riusciva a studiare).
Appare evidente, quindi, come gli oneri di gestione della casa ed accudimento della prole fossero assolti, in via pressoché esclusiva, dalla resistente la quale, conseguentemente, ha dovuto sacrificare le proprie aspettative professionali in favore dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare. pagina 6 di 9 Il , invece, giovandosi del contributo domestico offerto dalla moglie, ha potuto migliorare la Parte_1
propria condizione professionale (e per l'effetto reddituale) dedicandosi totalmente al lavoro (v.
verbale udienza 7.11.2023, interpello : Io facevo il pendolare ero fuori casa 12 ore Parte_1 Per_2
al giorno; Vero che nel 2016 il Sig. chiese il trasferimento lavorativo presso la Parte_1
sede di Ancona contro il parere della moglie e delle figlie, sostenendo che il trasferimento era CP_3
necessario per ottenere avanzamenti di carriera ed un aumento di stipendio che avrebbero avuto riverbero positivo anche sui futuri emolumenti pensionistici”; Sul cap. 8: Non erano d'accordo, ma l'ho
fatto per avere uno stipendio maggiore; (v. verbale udienza 9.4.2024, dichiarazioni , Testimone_3
figlia delle parti: Sul cap.8) Si è vero, nonostante la nostra contrarietà. Ci disse che avrebbe fatto
domanda per migliorare lo stipendio, dopo un po' di trasferte).
Tutto ciò premesso, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti e della durata del matrimonio
(quasi 35 anni), va compensato il sacrificio delle aspettative professionali della in favore CP_1
dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, oltre che il contributo domestico dalla stessa offerto, nell'arco della vita matrimoniale, a beneficio della carriera professionale del marito.
Quanto alla determinazione dell'assegno divorzile, occorre considerare che nel periodo d'imposta
2023 (v. dichiarazione reddituale 2024, in atti) il ha percepito un reddito complessivo lordo Parte_1
annuo pari a 52.525,00 euro mentre, nella medesima annualità (v. 730/2024, redditi 2023), la ha CP_1
percepito un reddito complessivo lordo annuo pari 24.417,00.
Pertanto, valutata l'intera storia coniugale, tenuto conto dei redditi e del patrimonio delle parti,
valutati gli oneri da cui è mensilmente gravato il ricorrente per il mantenimento della figlia e Per_1
per il pagamento dei ratei del mutuo (circa 250,00 euro mensili) contratto per l'acquisto della propria abitazione, reputa equo il Collegio porre a carico di , a titolo di assegno divorzile, Parte_1
il versamento della somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT indice F.O.I in favore della resistente, a far data dalla presente pronuncia dichiarativa di scioglimento del matrimonio civile.
Richiesta di attribuzione di una quota tfr
La domanda di parte resistente di attribuzione di una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita
dal all'atto della cessazione del rapporto di lavoro va dichiarata inammissibile. Parte_1
Come noto, ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/70 "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in
quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita
dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro". pagina 7 di 9 ha chiesto riconoscersi in suo favore il diritto a percepire una percentuale del TFR Controparte_1
spettante al , nonostante non sia intervenuta la cessazione del di lui rapporto di lavoro. Parte_1
La domanda di parte resistente è stata, pertanto, spiegata, in assenza dei presupposti di legge.
Difatti, non essendo ancora sorto il diritto del all'ottenimento del trattamento di fine Parte_1
rapporto nei confronti del di lui datore di lavoro non è, conseguentemente, ancora venuto ad esistenza il diritto della a percepirne una quota, peraltro esigibile, ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/70, solo CP_1
allorquando interverrà l'effettiva percezione del suddetto trattamento da parte dell'ex coniuge.
A ciò va aggiunto che l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va ovviamente effettuato al momento in cui sorge il diritto da parte del coniuge lavoratore.
La domanda della sul punto, pertanto, non può che essere dichiarata inammissibile. CP_1
Inammissibilità della domanda inerente al terreno sito in Sezze e all'intestazione dell'utenza
telefonica
La domanda avanzata da ambedue le parti in ordine al terreno sito in Sezze (LT) è inammissibile in questa sede, al pari della domanda spiegata da in ordine all'intestazione Parte_1
dell'utenza telefonica : n. 0773.804386.
Come noto, nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione e di divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni,
pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Spese di lite
Le spese di lite tra le parti vanno compensate, in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Sezze (LT), in data
15.12.1984 (inscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 15, Parte I, dell'anno
1984);
pagina 8 di 9 PONE a carico di , a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne non Parte_1
economicamente autosufficiente , l'obbligo di corrispondere a , entro Testimone_3 Controparte_1
il 5 di ogni mese, la somma mensile di 400,00 euro oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie per la figlia , come da protocollo del Tribunale di Testimone_3
Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di pagamento diretto alla figlia, avanzata dal ricorrente;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere (entro il giorno 5 di ogni mese) € Parte_1
200,00 mensili in favore di , a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione ISTAT, Controparte_1
indice F.O.I., a far data dalla presente pronuncia dichiarativa di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
DICHIARA INAMMISIBILE la richiesta inerente all'attribuzione di una quota del TFR spettante a avanzata da;
Parte_1 Controparte_1
DICHIARA inammissibile la domanda avanzata da ambedue le parti in ordine al terreno sito in Sezze
(LT);
DICHIARA inammissibile la domanda inerente all'intestazione della linea telefonica, spiegata da
; Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione per legge.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 7.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6065 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Parte_1 C.F._1
Scolaro, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Del Duca, Controparte_1 C.F._2
per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: precisa le conclusioni riportandosi integralmente a tutti i propri atti e verbali di causa ed
insiste in tutte le domande spiegate, ivi comprese quelle aventi carattere istruttorio, pregiudiziale e preliminare.
Contesta ogni difesa avversaria, perché infondata in fatto ed inammissibile in diritto, e chiede che la causa venga
posta in decisione con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche. L'Avv. Scolaro chiede sin da
ora che in caso di rinvio l'eventuale udienza venga sostituita dal deposito di note scritte. pagina 1 di 9 Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: a) dichiarare lo scioglimento del
matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra ed annotato nel Registro degli Atti Parte_1 Controparte_1
di Matrimonio del Comune di Sezze dell'anno 1984 - Atto n. 15, Parte I, Serie Ufficio b) disporre e confermare a
carico del Sig. , quale contributo al mantenimento ordinario della figlia il versamento mensile Parte_1 Per_1
- su conto corrente intestato alla Sig.ra ovvero in subordine direttamente in favore della figlia Controparte_1
- della somma di Euro 400,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle Per_1
spese straordinarie da regolamentarsi in base al protocollo adottato ed attualmente in uno presso il Tribunale
Ordinario di Latina, nella versione progressivamente vigente in base anche ai futuri e periodici aggiornamenti
che saranno diramati dal Tribunale;
c) confermare a carico del Sig. l'obbligo di continuare a Parte_1
corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della moglie concordato in sede di separazione consensuale -
nella misura di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat - durante la pendenza del
presente giudizio e fino alla pronunzia di sentenza definitiva, allorchè l'Ill.mo Tribunale vorrà riconoscere e
dichiarare il diritto della Sig.ra per le ragioni dedotte e documentate in narrativa, come saranno Controparte_1
altresì confermate ed acclarate in istruttoria: – a vedersi corrispondere dal Sig. l'assegno divorzile Parte_1
nell'identica misura di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente ut supra, con condanna di quest'ultimo al
corrispondente versamento;
- ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dal Sig. Parte_1
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità verrà a maturare dopo la sentenza e che, ai
sensi dell'art. 12bis L. 898/1970 e ss.mm.i., dovrà essere pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile
agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
d) rigettare ogni ulteriore domanda formulata
da parte ricorrente siccome infondata in fatto ed in diritto e, circa il terreno agricolo con destinazione uliveto sito
in Sezze e censito in Catasto Terreni al foglio 19 p.lla 558 disporre: - In prima istanza: il trasferimento delle
attuali quote di comproprietà indivisa tra coniugi (1/2 ciascuno) a favore delle due figlie e , con Per_1 CP_2
spese e tassazione da suddividersi in maniera paritaria tra i coniugi;
- In via gradata: lo scioglimento dell'attuale
stato di comunione indivisa sul bene mediante trasferimento dell'attuale quota del Sig. in favore della Parte_1
Sig.ra con relative spese e tassazione da suddividersi in maniera paritaria tra i coniugi. Con vittoria delle CP_1
spese e dei compensi di giudizio, oltre spese generali imponibili, Cassa Avvocati ed Iva come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 22.11.2021, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
chiedeva al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, di porre a carico del ricorrente, a titolo di mantenimento del figlia , il versamento mensile, direttamente Per_1 pagina 2 di 9 alla stessa, della somma di Euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, di ordinare alla CP_1
di effettuare immediatamente la voltura relativa all'utenza telefonica n. 0773.804386, di disporre che l'uliveto sito in Sezze, in comunione tra le parti, fosse trasferito in piena proprietà alla resistente a spese di quest'ultima.
non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio né alla richiesta di Controparte_1
quantificazione in euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo al mantenimento della figlia da porsi a carico del padre e chiedeva, a titolo dell'assegno Per_1
divorzile, la somma di euro 200,00 mensili, nonché una percentuale dell'indennità di fine rapporto
percepita dal Sig. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Parte_1
Chiedeva, altresì, relativamente all'uliveto sito in Sezze, il trasferimento delle attuali quote di comproprietà
indivisa tra coniugi (1/2 ciascuno) a favore delle due figlie e , od, in subordine, lo scioglimento Per_1 CP_2
dell'attuale stato di comunione indivisa sul bene e l'assegnazione dell'attuale quota del alla Parte_1 CP_1
Con ordinanza del 13.4.2022, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
poneva a carico del l'assegno di mantenimento in favore della figlia di € 400,00 Parte_1 Per_1
mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo vigente presso l'ufficio, rigettava la richiesta di assegno divorzile e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione.
Quindi, espletata la prova orale, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini del 190 c.p.c..
il merito della lite
scioglimento del matrimonio civile
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 15.12.1984 , in Sezze
(LT) va accolta.
Può, infatti, ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898 e ss.mm.,
essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina, nel procedimento di separazione, terminato con il decreto di omologa n.
4929/2018 (R.G. 2504/2018); da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso pagina 3 di 9 dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
Sull'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922).
In base a detta disposizione, i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis c.c.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che la figlia (3.4.1999) non abbia raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica, essendo ancora impegnata nel proprio percorso di studi.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto confermarsi in favore della figlia l'assegno di mantenimento Per_1
di euro 400,00 mensili già previsto, a carico del padre, in sede di separazione e confermato con i provvedimenti temporanei ed urgenti. Parte resistente ha aderito alla domanda del ricorrente sul punto.
Attesa la richiesta congiunta, va confermato detto importo e, per l'effetto, va posto a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno di mantenimento per la Parte_1 Controparte_1
figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari a 400,00 euro mensili (come già Per_1
rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie, determinate secondo il
Protocollo in uso al Tribunale di Latina.
In assenza di domanda da parte della figlia maggiorenne, va dichiarata inammissibile la richiesta,
avanzata da parte ricorrente di versamento diretto alla figlia dell'assegno di mantenimento riconosciuto in suo favore. pagina 4 di 9 Assegno divorzile
La domanda di corresponsione dell'assegno divorzile svolta dalla resistente può essere accolta, per quanto di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva,
svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini, l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente,
in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass.
n.4215/2021 del 17.2.2021).
Nella specie, risulta incontestabile la disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo.
pagina 5 di 9 Ciò premesso, la resistente ha fornito la prova che la rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipesa, almeno in parte, dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.
Tutti i testi escussi, difatti, hanno confermato le prospettazioni della resistente in ordine alla scelta,
concordata tra i coniugi, nel 2006, di ridurre l'orario lavorativo della da full-time a part-time, CP_1
affinché la stessa potesse occuparsi in prima persona della figlia (v. verbale udienza 9.4.2024, Per_1
dichiarazioni : 5) “Vero che, a far dal 01.09.2006, la Sig.ra decise di Testimone_1 Controparte_1
concerto con il marito di ridurre i tempi di lavoro a 30 ore settimanali part – time Parte_1
al fine di stare a casa il sabato dal momento che la figlia iniziò gli studi universitari a Roma e di CP_2
conseguenza non aveva più possibilità di assistere in casa la sorella minore ”; Per_1
Sul cap. 5) Si è vero. So che ci sono state discussioni, ero presente. Una volta il ricorrente rimase con la figlia ed
anziché badare alla figlia, lucidò la moto;
dichiarazioni , figlia delle parti: Sul cap. 5) Si è Testimone_2
vero, fu una decisione presa dai miei genitori di comune accordo. Nel 2006 stavo finendo le superiori e mi sono
trasferita a Milano nel 2007. Sono rimasta a Milano fino al 2015 circa;
dichiarazioni , Testimone_3
figlia delle parti: Sul cap. 5) Si è vero, fu una decisione presa dai miei genitori di comune accordo).
Anche le deduzioni della resistente (la quale ambiva a partecipare ai concorsi per l'attribuzione della seconda posizione economica) inerenti al sacrificio delle proprie aspettative professionali in favore dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare hanno trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali (v. verbale udienza 9.4.2024, dichiarazioni : 6) “Vero che nel 2009 e Testimone_1
nel 2011 la Sig.ra protocollò le domande di iscrizione ai concorsi per l'attribuzione della Controparte_1
seconda posizione economica che si mostrano ma rinunziò a parteciparvi stante l'impossibilità di studiare e frequentare corsi di preparazione in ragione della concomitante assenza del Sig. Parte_1
che le imponeva di accudire da sola la prole sia durante la settimana che nel fine
[...]
settimana”; Sul cap. 6) Si è vero, so che ha fatto queste domande, ma non ricordo gli anni. Me l'ha detto . CP_1
So che per diversi giorni era mancato da casa per fare un giro in moto coi fratelli e mi lasciò la figlia. Parte_1
si lamentava;
dichiarazioni , figlia delle parti: Sul cap. 6) Si è vero, mia madre si CP_1 Testimone_2
occupava di noi e della casa. Quindi, non riusciva a studiare;
dichiarazioni , figlia delle Testimone_3
parti: Sul cap. 6) Si è vero, mia madre si occupava di noi e della casa. Quindi, non riusciva a studiare).
Appare evidente, quindi, come gli oneri di gestione della casa ed accudimento della prole fossero assolti, in via pressoché esclusiva, dalla resistente la quale, conseguentemente, ha dovuto sacrificare le proprie aspettative professionali in favore dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare. pagina 6 di 9 Il , invece, giovandosi del contributo domestico offerto dalla moglie, ha potuto migliorare la Parte_1
propria condizione professionale (e per l'effetto reddituale) dedicandosi totalmente al lavoro (v.
verbale udienza 7.11.2023, interpello : Io facevo il pendolare ero fuori casa 12 ore Parte_1 Per_2
al giorno; Vero che nel 2016 il Sig. chiese il trasferimento lavorativo presso la Parte_1
sede di Ancona contro il parere della moglie e delle figlie, sostenendo che il trasferimento era CP_3
necessario per ottenere avanzamenti di carriera ed un aumento di stipendio che avrebbero avuto riverbero positivo anche sui futuri emolumenti pensionistici”; Sul cap. 8: Non erano d'accordo, ma l'ho
fatto per avere uno stipendio maggiore; (v. verbale udienza 9.4.2024, dichiarazioni , Testimone_3
figlia delle parti: Sul cap.8) Si è vero, nonostante la nostra contrarietà. Ci disse che avrebbe fatto
domanda per migliorare lo stipendio, dopo un po' di trasferte).
Tutto ciò premesso, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti e della durata del matrimonio
(quasi 35 anni), va compensato il sacrificio delle aspettative professionali della in favore CP_1
dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, oltre che il contributo domestico dalla stessa offerto, nell'arco della vita matrimoniale, a beneficio della carriera professionale del marito.
Quanto alla determinazione dell'assegno divorzile, occorre considerare che nel periodo d'imposta
2023 (v. dichiarazione reddituale 2024, in atti) il ha percepito un reddito complessivo lordo Parte_1
annuo pari a 52.525,00 euro mentre, nella medesima annualità (v. 730/2024, redditi 2023), la ha CP_1
percepito un reddito complessivo lordo annuo pari 24.417,00.
Pertanto, valutata l'intera storia coniugale, tenuto conto dei redditi e del patrimonio delle parti,
valutati gli oneri da cui è mensilmente gravato il ricorrente per il mantenimento della figlia e Per_1
per il pagamento dei ratei del mutuo (circa 250,00 euro mensili) contratto per l'acquisto della propria abitazione, reputa equo il Collegio porre a carico di , a titolo di assegno divorzile, Parte_1
il versamento della somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT indice F.O.I in favore della resistente, a far data dalla presente pronuncia dichiarativa di scioglimento del matrimonio civile.
Richiesta di attribuzione di una quota tfr
La domanda di parte resistente di attribuzione di una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita
dal all'atto della cessazione del rapporto di lavoro va dichiarata inammissibile. Parte_1
Come noto, ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/70 "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in
quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita
dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro". pagina 7 di 9 ha chiesto riconoscersi in suo favore il diritto a percepire una percentuale del TFR Controparte_1
spettante al , nonostante non sia intervenuta la cessazione del di lui rapporto di lavoro. Parte_1
La domanda di parte resistente è stata, pertanto, spiegata, in assenza dei presupposti di legge.
Difatti, non essendo ancora sorto il diritto del all'ottenimento del trattamento di fine Parte_1
rapporto nei confronti del di lui datore di lavoro non è, conseguentemente, ancora venuto ad esistenza il diritto della a percepirne una quota, peraltro esigibile, ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/70, solo CP_1
allorquando interverrà l'effettiva percezione del suddetto trattamento da parte dell'ex coniuge.
A ciò va aggiunto che l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va ovviamente effettuato al momento in cui sorge il diritto da parte del coniuge lavoratore.
La domanda della sul punto, pertanto, non può che essere dichiarata inammissibile. CP_1
Inammissibilità della domanda inerente al terreno sito in Sezze e all'intestazione dell'utenza
telefonica
La domanda avanzata da ambedue le parti in ordine al terreno sito in Sezze (LT) è inammissibile in questa sede, al pari della domanda spiegata da in ordine all'intestazione Parte_1
dell'utenza telefonica : n. 0773.804386.
Come noto, nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione e di divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni,
pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Spese di lite
Le spese di lite tra le parti vanno compensate, in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Sezze (LT), in data
15.12.1984 (inscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 15, Parte I, dell'anno
1984);
pagina 8 di 9 PONE a carico di , a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne non Parte_1
economicamente autosufficiente , l'obbligo di corrispondere a , entro Testimone_3 Controparte_1
il 5 di ogni mese, la somma mensile di 400,00 euro oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie per la figlia , come da protocollo del Tribunale di Testimone_3
Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di pagamento diretto alla figlia, avanzata dal ricorrente;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere (entro il giorno 5 di ogni mese) € Parte_1
200,00 mensili in favore di , a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione ISTAT, Controparte_1
indice F.O.I., a far data dalla presente pronuncia dichiarativa di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
DICHIARA INAMMISIBILE la richiesta inerente all'attribuzione di una quota del TFR spettante a avanzata da;
Parte_1 Controparte_1
DICHIARA inammissibile la domanda avanzata da ambedue le parti in ordine al terreno sito in Sezze
(LT);
DICHIARA inammissibile la domanda inerente all'intestazione della linea telefonica, spiegata da
; Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione per legge.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 7.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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