CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Consigliere Designato dott.ssa Silvia Orlando ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281 terdecies c.p.c.
e 84-170 D.P.R. 115/2002
Nel procedimento civile iscritto al n. 75/2025 R.G. avente ad oggetto: opposizione al provvedimento di liquidazione in sede di patrocinio a spese dello
Stato ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002 promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'Avv. Cinzia Margarino del Foro di Asti, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE:
Voglia l'Ecc.mo Presidente della Corte d'Appello di Torino, Controparte_2
in accoglimento del presente ricorso, riformare il decreto di pagamento impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso pagina 1 di 5 indicato nella istanza di liquidazione datata 21/06/2024, prodotta sub doc. 5 e depositata in data
21/06/2024, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia.
Con il favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011 depositato il 22.1.2025,
l'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di pagamento del 24.12.2024, con Parte_1 cui la Corte d'Appello di Torino, Sezione IV Penale, ha liquidato la somma di € 2.110,67 - già ridotta di un terzo, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri di legge se dovuti, oltre € 179,80 per spese di trasferta - per l'attività dal medesimo svolta come difensore dell'imputata , ammessa al CP_3
patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento dinnanzi alla Corte di AZ n.31878/2022 r.g.
Cass..
Il ricorrente ha esposto che: con sentenza 18.3.2022 la Corte d'Appello di Torino – Sezione III Penale, in esito al procedimento n. 4785/20 r.g. App., in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP di
Asti in data 16.6.2020, ha riconosciuto in favore dell'imputata , nata ad [...] il CP_3
31.10.1968, le attenuanti generiche e conseguentemente ha ridotto la pena;
avverso tale decisione l'Avv. ha proposto ricorso per cassazione, così originando il procedimento n. Parte_1
31878/22 r.g. Cass., in esito al quale l'impugnata sentenza è stata parzialmente annullata;
poiché ai sensi dell'art. 83 comma 2 D.P.R. 115/02 “per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il
Giudice di rinvio”, in data 21.6.2024 l'Avv. ha depositato presso la Corte d'Appello l'istanza Parte_1
di liquidazione del compenso maturato, che ha quantificato in complessivi € 4.481,13 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;
con il decreto di liquidazione la Corte d'Appello ha applicato i minimi tariffari, riducendo l'importo riconosciuto a € 2.110,67, in violazione dei criteri di cui agli artt. 82
D.P.R. 115/2002, 2 e 12 c. 1 D.M. 55/2014; nell'istanza erano stati applicati i valori massimi consentiti dal D.P.R. 115/02, corrispondenti a quelli medi previsti dai parametri, in quanto l'art. 82 D.P.R. 115/02 impone di tener conto “della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona offesa” e quindi, in sostanza, dell'esito del procedimento, nel caso di specie consistito nel parziale accoglimento del ricorso, con conseguente riduzione di pena nel giudizio di rinvio;
e soprattutto perché sulla questione oggetto del motivo accolto dalla Suprema Corte mancavano precedenti giurisprudenziali, sicché l'accoglimento del motivo da parte della Suprema Corte, con motivazione che ricalca fedelmente l'esegesi della norma sostenuta dalla difesa, costituisce attualmente l'unico precedente nomofilattico sul punto (come confermato dalla pagina 2 di 5 pubblicazione della massima sulla rivista online NT+Diritto, edita da “ ”, e dalla presenza CP_4 della medesima nelle maggiori banche dati); l'art. 12 comma 1 D.M. 55/14 impone di considerare anche il pregio dell'opera svolta e l'art. 2 comma 1 del medesimo decreto statuisce che “Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”; l'applicazione dei minimi tariffari da parte della Corte d'Appello non considera l'esito ottenuto (eliminazione di un'aggravante con conseguente rideterminazione della pena) e non riconosce il giusto valore della prestazione professionale resa dal difensore, il cui pregio risulta acclarato dalla riproduzione, nella sentenza resa dalla Corte di
AZ, di alcune parti dello stesso ricorso (doc. 5, sentenza Corte AZ, pag. 5: “La tesi prospettata con l'eccezione in esame centra un punto di effettiva, manifesta illogicità della sentenza impugnata, svelandone il vizio di motivazione”, pag. 6 “come ha correttamente sottolineato il ricorso, la Corte d'Appello….ha abbinato erroneamente… la prova della sussistenza della necessaria “relazione affettiva” tra l'imputata ed i suoi parenti/vittime al rapporto di parentela ed al “diritto naturale”...”); la violazione dei criteri di cui all'art. 82 D.P.R. 115/2002 è evidente ove si consideri che il compenso riconosciuto nel caso concreto al difensore è identico a quello che sarebbe stato liquidato in caso di rigetto del ricorso. Ha quindi chiesto di riformare il decreto di pagamento, liquidando il compenso indicato nell'istanza del difensore o altro ritenuto dovuto, formulando le conclusioni sopra riportate.
Il , nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del provvedimento di Controparte_1
fissazione di udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Preliminarmente si rileva che il procedimento viene trattato con il rito semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come disposto dall'art. 15 D.Lgs. 150/2011 (a sua volta richiamato dagli artt. 84 e 170 D.P.R. 30.5.2002 n.115 in materia di opposizione al provvedimento di liquidazione in sede di patrocinio a spese dello Stato).
Il procedimento rientra nella competenza di questa Corte d'Appello ex art. 15 comma 2 D.Lgs.
150/2011, essendo nel caso di specie impugnato il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di
Torino.
L'opposizione è infondata.
Il provvedimento opposto ha liquidato il compenso dell'Avv. , quale difensore dell'imputata Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto degli importi minimi dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per il giudizio di AZ (pari a € 3.166.00, su cui ha applicato la riduzione dovuta per legge - art. 106 bis D.P.R. 115/2002 - di un terzo, giungendo all'importo di € 2.110,67).
pagina 3 di 5 L'opponente ritiene invece dovuti gli importi medi dei parametri, massimi consentiti (ex art. 82 D.P.R.
115/2002).
Ai sensi dell'art. 82 comma 1 D.P.R. 115/02, nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si deve tenere conto “della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. E secondo i parametri generali di cui agli artt. 2 e 12 D.M. 55/2014 il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera e tiene conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento e delle questioni trattate.
L'art. 106 D.P.R. 115/02, dettato con riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, dispone che “Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”.
Nel caso in esame si ritiene congrua la liquidazione dei minimi, valutando complessivamente gli elementi illustrati, in quanto con il ricorso per cassazione l'Avv. ha proposto: Parte_1
-un primo motivo con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione carente, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato per il quale la cliente era stata condannata
(art. 612 bis c.p.);
-il motivo menzionato nell'opposizione, relativo all'applicazione dell'aggravante dell'art. 612 bis comma 2 c.p. (commissione del fatto da parte di persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa).
La Corte di AZ ha:
-dichiarato inammissibile il primo motivo;
-ritenuto fondato e accolto il secondo motivo, con pronuncia riportata nelle riviste indicate dall'opponente;
-emesso quindi il seguente dispositivo “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante, che esclude. Annulla la medesima sentenza quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso”.
Pur sussistendo il diritto alla liquidazione del compenso del difensore, essendo il ricorso stato parzialmente accolto e solo “nel resto” dichiarato inammissibile, nella valutazione complessiva delle caratteristiche, del pregio e dell'esito per la persona difesa dell'attività prestata, occorre considerare tanto la parte di prestazione che ha dato luogo alla pronuncia di inammissibilità (tenuto conto del disvalore attribuito dall'ordinamento, in sede di patrocinio a spese dello Stato, a impugnazioni pagina 4 di 5 inammissibili, tanto da escludere il diritto del difensore alla liquidazione del compenso;
come rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.16/2018 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia” e “il comma 1 dell'art. 106 del d.P.R. n.115 del 2002, ha inteso scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte”), quanto la parte di prestazione all'esito della quale la circostanza aggravante è stata riconosciuta e la pena è stata ridotta.
L'opposizione viene pertanto rigettata.
Non si provvede sulle spese di lite, essendo l'opponente soccombente e non essendovi costituzione del
. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, rigetta l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il provvedimento di liquidazione del Parte_1
compenso al difensore in sede di patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 17.12.2024 e depositato in data 24.12.2024, dalla Corte d'Appello di Torino Sezione IV Penale.
Manda alla Cancelleria gli adempimenti di competenza.
Torino, 30.6.2025.
Il Consigliere designato
Dott.ssa Silvia Orlando
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Consigliere Designato dott.ssa Silvia Orlando ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281 terdecies c.p.c.
e 84-170 D.P.R. 115/2002
Nel procedimento civile iscritto al n. 75/2025 R.G. avente ad oggetto: opposizione al provvedimento di liquidazione in sede di patrocinio a spese dello
Stato ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002 promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'Avv. Cinzia Margarino del Foro di Asti, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE:
Voglia l'Ecc.mo Presidente della Corte d'Appello di Torino, Controparte_2
in accoglimento del presente ricorso, riformare il decreto di pagamento impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso pagina 1 di 5 indicato nella istanza di liquidazione datata 21/06/2024, prodotta sub doc. 5 e depositata in data
21/06/2024, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia.
Con il favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011 depositato il 22.1.2025,
l'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di pagamento del 24.12.2024, con Parte_1 cui la Corte d'Appello di Torino, Sezione IV Penale, ha liquidato la somma di € 2.110,67 - già ridotta di un terzo, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri di legge se dovuti, oltre € 179,80 per spese di trasferta - per l'attività dal medesimo svolta come difensore dell'imputata , ammessa al CP_3
patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento dinnanzi alla Corte di AZ n.31878/2022 r.g.
Cass..
Il ricorrente ha esposto che: con sentenza 18.3.2022 la Corte d'Appello di Torino – Sezione III Penale, in esito al procedimento n. 4785/20 r.g. App., in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP di
Asti in data 16.6.2020, ha riconosciuto in favore dell'imputata , nata ad [...] il CP_3
31.10.1968, le attenuanti generiche e conseguentemente ha ridotto la pena;
avverso tale decisione l'Avv. ha proposto ricorso per cassazione, così originando il procedimento n. Parte_1
31878/22 r.g. Cass., in esito al quale l'impugnata sentenza è stata parzialmente annullata;
poiché ai sensi dell'art. 83 comma 2 D.P.R. 115/02 “per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il
Giudice di rinvio”, in data 21.6.2024 l'Avv. ha depositato presso la Corte d'Appello l'istanza Parte_1
di liquidazione del compenso maturato, che ha quantificato in complessivi € 4.481,13 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;
con il decreto di liquidazione la Corte d'Appello ha applicato i minimi tariffari, riducendo l'importo riconosciuto a € 2.110,67, in violazione dei criteri di cui agli artt. 82
D.P.R. 115/2002, 2 e 12 c. 1 D.M. 55/2014; nell'istanza erano stati applicati i valori massimi consentiti dal D.P.R. 115/02, corrispondenti a quelli medi previsti dai parametri, in quanto l'art. 82 D.P.R. 115/02 impone di tener conto “della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona offesa” e quindi, in sostanza, dell'esito del procedimento, nel caso di specie consistito nel parziale accoglimento del ricorso, con conseguente riduzione di pena nel giudizio di rinvio;
e soprattutto perché sulla questione oggetto del motivo accolto dalla Suprema Corte mancavano precedenti giurisprudenziali, sicché l'accoglimento del motivo da parte della Suprema Corte, con motivazione che ricalca fedelmente l'esegesi della norma sostenuta dalla difesa, costituisce attualmente l'unico precedente nomofilattico sul punto (come confermato dalla pagina 2 di 5 pubblicazione della massima sulla rivista online NT+Diritto, edita da “ ”, e dalla presenza CP_4 della medesima nelle maggiori banche dati); l'art. 12 comma 1 D.M. 55/14 impone di considerare anche il pregio dell'opera svolta e l'art. 2 comma 1 del medesimo decreto statuisce che “Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”; l'applicazione dei minimi tariffari da parte della Corte d'Appello non considera l'esito ottenuto (eliminazione di un'aggravante con conseguente rideterminazione della pena) e non riconosce il giusto valore della prestazione professionale resa dal difensore, il cui pregio risulta acclarato dalla riproduzione, nella sentenza resa dalla Corte di
AZ, di alcune parti dello stesso ricorso (doc. 5, sentenza Corte AZ, pag. 5: “La tesi prospettata con l'eccezione in esame centra un punto di effettiva, manifesta illogicità della sentenza impugnata, svelandone il vizio di motivazione”, pag. 6 “come ha correttamente sottolineato il ricorso, la Corte d'Appello….ha abbinato erroneamente… la prova della sussistenza della necessaria “relazione affettiva” tra l'imputata ed i suoi parenti/vittime al rapporto di parentela ed al “diritto naturale”...”); la violazione dei criteri di cui all'art. 82 D.P.R. 115/2002 è evidente ove si consideri che il compenso riconosciuto nel caso concreto al difensore è identico a quello che sarebbe stato liquidato in caso di rigetto del ricorso. Ha quindi chiesto di riformare il decreto di pagamento, liquidando il compenso indicato nell'istanza del difensore o altro ritenuto dovuto, formulando le conclusioni sopra riportate.
Il , nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del provvedimento di Controparte_1
fissazione di udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Preliminarmente si rileva che il procedimento viene trattato con il rito semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come disposto dall'art. 15 D.Lgs. 150/2011 (a sua volta richiamato dagli artt. 84 e 170 D.P.R. 30.5.2002 n.115 in materia di opposizione al provvedimento di liquidazione in sede di patrocinio a spese dello Stato).
Il procedimento rientra nella competenza di questa Corte d'Appello ex art. 15 comma 2 D.Lgs.
150/2011, essendo nel caso di specie impugnato il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di
Torino.
L'opposizione è infondata.
Il provvedimento opposto ha liquidato il compenso dell'Avv. , quale difensore dell'imputata Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto degli importi minimi dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per il giudizio di AZ (pari a € 3.166.00, su cui ha applicato la riduzione dovuta per legge - art. 106 bis D.P.R. 115/2002 - di un terzo, giungendo all'importo di € 2.110,67).
pagina 3 di 5 L'opponente ritiene invece dovuti gli importi medi dei parametri, massimi consentiti (ex art. 82 D.P.R.
115/2002).
Ai sensi dell'art. 82 comma 1 D.P.R. 115/02, nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si deve tenere conto “della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. E secondo i parametri generali di cui agli artt. 2 e 12 D.M. 55/2014 il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera e tiene conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento e delle questioni trattate.
L'art. 106 D.P.R. 115/02, dettato con riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, dispone che “Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”.
Nel caso in esame si ritiene congrua la liquidazione dei minimi, valutando complessivamente gli elementi illustrati, in quanto con il ricorso per cassazione l'Avv. ha proposto: Parte_1
-un primo motivo con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione carente, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato per il quale la cliente era stata condannata
(art. 612 bis c.p.);
-il motivo menzionato nell'opposizione, relativo all'applicazione dell'aggravante dell'art. 612 bis comma 2 c.p. (commissione del fatto da parte di persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa).
La Corte di AZ ha:
-dichiarato inammissibile il primo motivo;
-ritenuto fondato e accolto il secondo motivo, con pronuncia riportata nelle riviste indicate dall'opponente;
-emesso quindi il seguente dispositivo “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante, che esclude. Annulla la medesima sentenza quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso”.
Pur sussistendo il diritto alla liquidazione del compenso del difensore, essendo il ricorso stato parzialmente accolto e solo “nel resto” dichiarato inammissibile, nella valutazione complessiva delle caratteristiche, del pregio e dell'esito per la persona difesa dell'attività prestata, occorre considerare tanto la parte di prestazione che ha dato luogo alla pronuncia di inammissibilità (tenuto conto del disvalore attribuito dall'ordinamento, in sede di patrocinio a spese dello Stato, a impugnazioni pagina 4 di 5 inammissibili, tanto da escludere il diritto del difensore alla liquidazione del compenso;
come rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.16/2018 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia” e “il comma 1 dell'art. 106 del d.P.R. n.115 del 2002, ha inteso scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte”), quanto la parte di prestazione all'esito della quale la circostanza aggravante è stata riconosciuta e la pena è stata ridotta.
L'opposizione viene pertanto rigettata.
Non si provvede sulle spese di lite, essendo l'opponente soccombente e non essendovi costituzione del
. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, rigetta l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il provvedimento di liquidazione del Parte_1
compenso al difensore in sede di patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 17.12.2024 e depositato in data 24.12.2024, dalla Corte d'Appello di Torino Sezione IV Penale.
Manda alla Cancelleria gli adempimenti di competenza.
Torino, 30.6.2025.
Il Consigliere designato
Dott.ssa Silvia Orlando
pagina 5 di 5