TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/11/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione Contenzioso in materia lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro, di primo grado, iscritta al n. 448/2024 RG pendente: TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca MAni, con domicilio eletto presso il suo Studio, sito in Trento, in Vicolo Mattia Galasso, n. 19, in virtù di procura allegata in atti
- Ricorrente -
NEI CONFRONTI DI Controparte_1
[...] P.IVA_1 tante p.t., o e difeso dall'Avv.ta Vincenza Marina Marinelli e dall'Avv.ta con Parte_2 domicilio eletto, ai fini del presente giudi Via delle Orfane, n. 8 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' , in virtù di procura allegata agli atti CP_1
- Resistente -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
Causa decisa mediante deposito di sentenza, all'esito della discussione orale, all'udienza del 13 Novembre 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza e dai precedenti atti di causa, nonché da note conclusive autorizzate.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La parte ricorrente ha agito in giudizio, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 412 2024 00007080 81 000, emesso dall' e notificato in data CP_1
14/11/24, con il quale è st giunto il pagamento dell'importo di Euro 4.383,68, per contributi I.V.S. dovuti dal 10.2021 al 8.2023 a titolo di Gestione commercianti. Egli, in particolare, ha dedotto:
- di aver presentato tramite ComUnica, in data 3.11.2021, la comunicazione di cessazione dall'attività la quale era stata espressamente accolta da con successiva CP_1 comunicazione;
- di aver presentato tramite il difensore, una dettagliata richiesta di annullamento in autotutela con PEC del 9.12.2024 (doc. 6);
- l'illegittimità della pretesa contributiva e il mancato assolvimento dell'onere probatorio, non avendo l' CP_1 fornito alcuna prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo successivo alla comunicazione di cessazione. Sulla scorta di tali assunti difensivi, ha Parte_1 rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Nel merito, in principalità, premesse tutte le declaratorie del caso, dichiararsi l'inefficacia e/o annullarsi in quanto illegittimo e/o invalido e/o infondato in fatto e in diritto l'Avviso di Addebito dell'
[...]
N. 412 2024 00007080 81 000, Controparte_1 sistenza e/o l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata da per i motivi di cui in narrativa;
CP_1
- in ogni caso con vittoria le delle spese e competenze di causa, oltre il 15% spese generali, C.N.P.A. ed IVA come per legge, spese successive occorrende, oltre interessi e/o rivalutazione”.
2. Si è costituito ritualmente in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese ed eccependo che:
Pag. 2 di 10 - il ricorrente, nell'impugnare l'avviso di addebito, ha contestato l'iscrizione alla gestione Commercianti per il CP_1 periodo 10/2021 – 08/2023, affermando che, dopo la comunicazione del Novembre 2021 non ha più esercitato alcuna attività nell'ambito della OT CALZATURE SNC DI OT AR & C.;
- non perfezionava la richiesta di cancellazione dalla gestione commercianti;
- con flusso ComUnica del 03/11/2021 (prot. CP_1
8300.10/11/2021.0347337) è pervenuto unicame
[...] modulo di iscrizione al Registro Imprese con la richiesta di non iscrizione alla gestione Commercianti (tale flusso si CP_1 genera quando un soggetto ad. es. acqu quote di una società ma dichiara di non prendere parte all'attività imprenditoriale in modo abituale e prevalente);
- tecnicamente, quindi, si trattava di non iscrizione di un soggetto, peraltro, già iscritto (di qui la corretta risposta fornita all'interessato: “NON È STATO ISCRITTO ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI COME ESPRESSAMENTE RICHIESTO NEL MODULO”;
- non può, pertanto, considerarsi una cancellazione nel senso proprio del termine, ed infatti non è stata inviata la consueta lettera raccomandata con cui si comunica l'avvenuta cessazione ad una determinata data. Da menzionare che, in data 28/06/2022, in risposta ad un quesito pervenuto tramite cassetto previdenziale Artigiani & Commercianti riguardante la mancata cancellazione, veniva fornita esauriente risposta con la precisa indicazione di procedere all'invio di una corretta domanda di cancellazione;
- in data 02/09/2023, è pervenuta ComUnica con cui si è provveduto alla cancellazione del ricorrente con decorrenza dal 28/08/2023, data di cessazione definitiva di ogni attività in capo alla OT CALZATURE SNC DI OT AR & C.;
- quanto sopra ricostruito, emerge che l' ha operato CP_1 correttamente circa la gestione dei flussi t ci pervenuti. Resta, pertanto, da dimostrare se vi sia stato l'esercizio dell'attività imprenditoriale in maniera abituale e prevalente per il periodo contestato;
Pag. 3 di 10 - nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 il quadro RR, relativo ai contributi riporta il periodo di attività da CP_1
Gennaio ad Ottobre, data della presunta cancellazione dalla Gestione Commercianti. Per gli anni successivi non ha compilato il quadro RR;
- nella visura camerale è riportata la cessione della OT CALZATURE SNC DI OT AR & C a CP_2
con data dell'atto del 24/12/2021 ed effet
[...]
l primo Gennaio 2022. Di conseguenza gli altri due soci della snc, TI MA e sono stati Parte_3 cancellati dalla Gestione Commercianti dalla medesima data con flusso di comUnica;
- vista la cessione con decorrenza 01/2022, considerato che l'errata cancellazione al 10/2021 corrisponde con la percezione della pensione, si deve ritenere che il ricorrente abbia effettivamente cessato l'attività in forma abituale e prevalente presso la OT CALZATURE SNC DI OT AR & C nello stesso momento in cui l'hanno cessata gli altri due soci, ossia al momento dell'affitto/trasferimento di azienda protocollato il 24/12/2021 e resosi effettivo al 1.1.2022;
- sulla base di quanto sopra ricostruito e accertato, questo ufficio sta provvedendo a inserire la data di cessazione dell'attività all'1.1.2022, e successivamente a sgravare le pretese contributive (gli avvisi di addebito) relative a periodi successivi a tale data. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Nel merito, in via principale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'opposizione perché infondata assolvendo così l' CP_1 dalle domande tutte ex adverso proposte e condannando parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali per come rideterminande a parziale stralcio della posizione debitoria indicata nell'avviso di addebito opposto.
con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite o, in subordine, ad una parziale compensazione”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza a verbale del 5 Giugno 2025, è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito
Pag. 4 di 10 impugnato ed è stato disposto rinvio all'udienza del 13 Novembre 2025, per la discussione, concedendosi alle parti apposito termine per il deposito telematico di note conclusive, essendo ritenuta la causa matura per la decisione.
3.1. Nelle note conclusive il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni, evidenziando come il venir meno dell'obbligo contributivo non dipende dalla cessione della Società con cancellazione dalla Gestione commercianti, ma dall'effettiva cessazione dell'attività lavorativa, sicché il
, avendo cessato la propria attività lavorativa Parte_1 non aveva alcun obbligo contributivo nei confronti dell' CP_1
3.2. La parte resistente non ha depositato alcuna nota conclusiva e, pertanto, si intendono rassegnate le medesime conclusioni di cui alla memoria costitutiva e agli scritti difensivi.
4. La causa è stata discussa all'udienza del 13 Novembre 2025, cui ha fatto seguito la lettura e il deposito contestuale della sentenza. Le parti hanno rinunciato a verbale a presenziarvi.
5. Ciò posto il ricorso è fondato e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. L' ha dedotto e documentalmente provato che il CP_1 ricorrente non ha comunicato nelle forme previste la cessazione dall'attività. Ciononostante, con provvedimento del 19.03.2025, l'
[...]
ha provveduto allo sgravio dell'addebito, CP_3 sebbene in misura parziale, risultando dovuto il minor importo di Euro 387,28 relativo all'anno 2021 (per il periodo 01.11.2021-31.12.2021). L'Istituto ha sostenuto che, poiché l'azienda ha cessato effettivamente l'attività in data 24.12.2021, anche il ricorrente avrebbe cessato la sua attività di commerciante in pari data, considerato altresì che gli altri due Soci, TI MA e
Pag. 5 di 10 sono stati cancellati dalla Gestione Parte_3 commercianti alla data del trasferimento d'azienda. Va, tuttavia, evidenziato, come ricordato dalla difesa del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 1, c. 203, della legge n. 662/1996: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Al fine di valutare la legittimità dell'iscrizione di un soggetto nella gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1, c. 203 della l. n. 662/1996, il giudice deve accertare il duplice requisito della sussistenza o meno della partecipazione personale dell'amministratore al lavoro aziendale e dello svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Si rivela, dunque, necessario accertare in concreto il presupposto dell'effettivo svolgimento dell'attività commerciale, tenendo conto della considerazione che nel procedimento di opposizione ad avviso di addebito - come in quello di ingiunzione - la posizione sostanziale di attore compete al creditore, convenuto in opposizione, il quale è tenuto a dare prova dell'esistenza del credito e delle ragioni poste a fondamento di esso;
spetta, invece, al debitore opponente, che assume la veste di convenuto, provare gli,
Pag. 6 di 10 eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 22123/2009). Nel caso di specie, l' non ha articolato alcun mezzo CP_1 istruttorio teso a dimostrare lo svolgimento di attività professionale da parte di , essendosi limitato a Parte_1 chiedere l'audizione del proprio funzionario
[...]
della Sede ragion per cui non può ritenersi Tes_1 CP_1 che l'opponente abbia effettivamente svolto attività commerciale, per la quale è previsto l'obbligo contributivo. Del resto, vi erano gli altri due soci che svolgevano attività commerciale che, quindi, gestivano l'azienda, come ammesso dallo stesso che ha dichiarato che i soci TI MA e CP_1 si sono cancellati solo in data 24.12.2021. Parte_3
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte sostiene che, in forza del citato art. 1, c. 203, della l. n. 662/1996, e dell'art. 3 della l. n. 45/1986, la qualità di Socio di Società in nome collettivo (o in accomandita semplice), anche con veste di amministratore, “non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali”, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, e con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'Ente (cfr. Cass., 28 febbraio CP_3
2017, n. 5210; Cass., sez. lav., 17 novembre 2016, , n. 23439). In alcun disposto la legge individua nella sola qualità di socio il presupposto per l'iscrizione previdenziale alla gestione commercianti. Pertanto, l'interpretazione della norma sostenuta dall'Ente previdenziale non può essere condivisa, dato che non trova alcun fondamento nella disciplina legislativa di riferimento e, del resto, appare illogica nel caso di specie ove i soci sono più di due. Inoltre, l' con nota di data 10 Novembre 2021 (si v. doc. CP_1
3 allegato al fascicolo di parte ricorrente) ha comunicato l'accoglimento della richiesta inserita da , Parte_1 tenuto conto delle informazioni dichiarate nella sezione AC del modulo “ComUnica”, con ciò ingenerando un legittimo affidamento del ricorrente nel buon esito della pratica.
Pag. 7 di 10 Giova, poi, considerare che con provvedimento del 19 Marzo 2025, successivo all'incardinarsi del presente procedimento iscritto a ruolo il 23 Dicembre 2024, l'Ente previdenziale ha prodotto in giudizio, allegandolo al fascicolo telematico, provvedimento di annullamento parziale del debito di cui all'avviso oggetto di opposizione, lasciando residuare in capo a la somma dovuta di Euro 331,98, con Parte_1 riguardo alla prestazione di cui al codice tributo 8094 e di Euro 55,30, riferita a quanto dovuto sub specie del codice tributo 8095, riferiti entrambi all'anno 2022 (202201 RATA 1), operando uno sgravio in misura parziale (si v. documenti allegati al fascicolo di parte resistente in data 16 Aprile 2025, p. 1). Orbene, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell' comporta l'accoglimento del ricorso, con CP_1 conseguente venir meno della fondatezza di qualsiasi ulteriore pretesa creditoria dell' nei confronti del Controparte_3 ricorrente, neppure per l'importo residuo conseguente al provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di addebito opposto, poiché non è stata fornita prova della debenza di tale ulteriore importo e dei presupposti fondanti la pretesa contributiva, attraverso la dimostrazione di un difforme periodo di tempo cui ancorare la cessazione dell'attività commerciale da parte del contribuente oggetto di avviso di addebito.
6. Non si ritiene di dover operare una compensazione delle spese di lite, atteso che non solo il provvedimento di annullamento è avvenuto in corso di causa, ma anche in ragione del fatto che dal compendio documentale offerto dalle parti, la pretesa creditoria azionata dall'Ente previdenziale è risultata del tutto indimostrata sul piano probatorio, non potendo sopperirvisi con la prova testimoniale richiesta dall' in quanto non ritenuta sufficiente e, pertanto, non CP_1 ammessa, con conseguente applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 in tema di liquidazione delle spese.
Pag. 8 di 10 7. Le spese seguono la soccombenza, dunque, e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2024, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 929,00, di cui Euro 213,00 per la fase di studio;
Euro 213,00 per la fase introduttiva ed Euro 460,00 per la fase decisionale, nonché Euro 43,00 per esborsi, con tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie in materia previdenziale, di importo compreso tra gli Euro 1.101,00 e gli Euro 5.200,00, nei valori minimi in ragione dell'esiguità dell'attività processuale svolta e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 412 2024 00007080 81 000, con riguardo al CP_1 residuo importo ivi indicato;
2) condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 929,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 13 Novembre 2025. Si dà atto che il deposito telematico è avvenuto in data 14.11.2025, a causa del fermo programmato degli applicativi SICID a livello nazionale, previsto dalle ore 16;00 del 13.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s), 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10