Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7382/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7382/2023 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. comma terzo all'udienza del 25.3.2025
( cod. fisc. ) residente in [...] CodiceFiscale_1
Bernardo Cavallino n. 31, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mattia
Niki CORSO
- ATTRICE
L'
[...]
Controparte_1
(cod. fisc. e P.IVA in persona
[...] P.IVA_1 del legale rapp.te in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso il cui ufficio in Napoli, via A. Diaz, 11 ha eletto domicilio
1
Oggetto: cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. ss ha Parte_1 evocato in giudizio l Controparte_2 chiedendo di “1) Accogliere la domanda formulata e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (Reg. Gen. 38325 Reg.
Part. 18159 del 2.10.2007 1) proposta dalla Curatela Controparte_1
Fallimentare della relativamente agli immobili descritti Controparte_3 in premessa, nonché di quella (Reg. Gen. 27638 Reg. Part. 3859 del 19.10.2010
1) della sentenza n. 8269/2010, resa dal Tribunale di CP_1 Controparte_1
Napoli, a definizione del giudizio recante N.R.G. 34457/2007, con esonero del
Conservatore di ogni responsabilità al riguardo;
2) In caso di opposizione, condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa”.
In estrema sintesi parte ricorrente, quale proprietaria degli immobili descritti nel ricorso ed anche in qualità di erede dei genitori Persona_1 ha rappresentato che:
[...]
- il Fallimento della Rosho Corporation s.r.l. in liquidazione ad oggi chiuso con estinzione della società aveva agito nel 2007 (rg 34457/2007) nei suoi confronti nonché dei genitori Persona_1 per ottenere la declaratoria di inefficacia (e/o l'accertamento della simulazione) dell'atto di compravendita del 16.4.2007 con cui questi ultimi, in regime di comunione legale, avevano trasferito alla odierna istante n. 5
2 cantinole, site in Napoli, al Viale Colli Aminei n. 35 (foglio 20, particella 298, subalterni 31, 32, 36, 37 e 39);
- la suddetta domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. (azione revocatoria ordinaria) veniva trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in danno di ed il giudizio si concludeva con sentenza di Parte_1 accoglimento della domanda attorea cui seguiva l'annotazione della relativa sentenza;
- la Curatela Fallimentare promuoveva poi nei confronti di Persona_1 ed altri un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 legge fall. da cui originava un secondo giudizio recante RG 14820/2010; detto giudizio si concludeva con un provvedimento di estinzione per inattività delle parti attesa l'intervenuta transazione tra le stesse (scrittura privata non autenticata) autorizzata dal Tribunale di Napoli Sezione Fallimentare in data
13.3.2017;
- nella transazione in parola veniva concordato che gli oneri della cancellazione sia della trascrizione della domanda di revocatoria che della annotazione della sentenza fossero a carico di . Persona_1
Sulla base di tali premesse , quale proprietaria degli Parte_1 immobili su cui gravano le formalità sopra indicate nonché in quanto destinataria degli effetti della transazione sottoscritta dal padre ed anche per ottemperare all'impegno assunto con atto notarile del 3.12.2021 ha promosso l'azione in esame.
L'Agenzia delle Entrate – Conservatoria Registri Immobiliari nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo: la mancata previa proposizione della richiesta di cancellazione alla Conservatoria;
l'impossibilità di ordinare giudizialmente la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale accolta e, dunque, che il caso prospettato dal ricorso appare estraneo all'ambito applicativo dell'art. 2668 c.c.; la possibilità di chiedere il dovuto assenso al Giudice Delegato del fallimento anche in ipotesi di chiusura del;
l'impossibilità di domandare la Parte_2 cancellazione giudiziale dell'annotazione della sentenza in quanto preclusa dall'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia.
3 Tanto premesso, la domanda non può trovare accoglimento.
La fattispecie in esame si inquadra nell'alveo dell'art. 2668 c.c. che nella parte di interesse in questa sede stabilisce che “ 1)la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 [2654] e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
2) “Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
L'interpretazione di tale disposizione sia alla luce del chiaro dato letterale che del criterio ermeneutico sistematico che muove dall'inquadramento della disposizione nella più ampia disciplina della trascrizione di atti e provvedimenti caratterizzata dalla tassatività depone nel senso che l'ordine di cancellazione proveniente dall'AG sia consentito e doveroso nelle sole ipotesi espressamente previste. Tra queste non è contemplata l'evenienza in cui la domanda trascritta sia stata accolta e seguita poi, come nel caso di specie, dall'annotazione della sentenza di accoglimento (a completamento della finalità prenotativa della trascrizione della relativa domanda).
Il comma secondo della richiamata disposizione si pone quindi quale specificazione dei casi in cui sia possibile e necessario adire l'AG al fine di ottenere la cancellazione della domanda (e la relativa annotazione).
Inoltre nel caso che ci occupa neppure può ritenersi che si sia in presenza di una trascrizione illegittima perché relativa ad una tipologia di domanda per la quale non è prevista tale formalità - fattispecie questa neppure prospettata da parte ricorrente , posto che solo in tali ipotesi essendo illegittima la trascrizione ab origine sussiste in capo al proprietario dell'immobile “l'interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio al fine di eliminare lo stato di incertezza giuridica pregiudizievole alla commerciabilità dell'immobile medesimo” (cfr Cass. N. 13127 /2010).
Nella limitata elaborazione giurisprudenziale è stato ritenuto legittimo il
4 ricorso all'Autorità giudiziaria per ottenere la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale anche ove sia seguita da una sentenza di accoglimento (ed al di fuori delle ipotesi tipizzate dal secondo comma dell'art. 2668 c.c.) quando la trascrizione risulta illegittima perché eseguita al di fuori dei presupposti previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c. e ciò determini una oggettiva incertezza giuridica che pregiudica la commerciabilità dell'immobile sul quale grava siffatta formalità.
Nel caso prospettato da parte ricorrente non solo la trascrizione della domanda è consentita ma non si riscontra l'incertezza giuridica in ordine alla commerciabilità del bene (si ripete non prospettata dalla parte) dal momento che, come noto, la pronuncia di inefficacia del trasferimento del bene conseguente all'accoglimento della domanda revocatoria ordinaria è limitata alla inopponibilità degli effetti del trasferimento stesso al creditore che ha agito in revocatoria, creditore che nella specie è rappresentato dal
Fallimento della società (rappresentativo della massa dei creditori) CP_3 chiuso e relativo ad una società estinta.
Concludendo dunque la domanda va respinta.
In ordine al governo della spese di lite il Tribunale ritiene che la peculiarità della vicenda fattuale sottesa all'azione giudiziaria intrapresa da parte attrice e la settorialità della materia trattata rappresentino gravi ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento RG così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Napoli, 9.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
5