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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 15 novembre
2024,
da
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Institore Avv. Nicola Nero, a mezzo del suo difensore, procuratore e domiciliatario avv. Giovanni Ruberto (pec:
Email_1
appellante contro
Controparte_1
C.F. , Sede di PADOVA, con sede legale
[...] P.IVA_2 in Roma, via IV Novembre, 144, in persona del legale rappresentante pro- tempore per il Veneto, giusta delibere C.A. n. 154 del 25.2.1998, n. 232 CP_1 del 1.7.1999 (art. 16) e del Presidente - C.S. n. 9 del 24.2.2010, per mandato generale alle liti datato 29.08.2024 rep n. 118.151 e racc. n. 33798 depositato presso il notaio di Venezia. con gli avv. Odetta Donazzan (pec: Per_1
1 e Maria Antonella Borsetto (pec: Email_2
, Email_3
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 344/2024 d.d. 16.05.2024, non notificata
In punto: azione di regresso rendita vitalizia malattia professionale
(mesotelioma pleurico).-
CONCLUSIONI
Parte_1 Parte_1
“nel merito - Accogliersi il presente appello e quindi riformare la sentenza n. 344/2024 resa inter partes dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.5.2024, non notificata, con ogni conseguente statuizione di legge. - Con vittoria di spese e comensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
CP_1
“1-Si chiede all'Ecc.ma Corte adita di rigettare tutte le istanze promosse da parte appellante e di confermarsi in punto AN e nel QUANTUM la pronuncia impugnata, con conseguente declaratoria del diritto dell' Sede di PADOVA- all'integrale ristoro a- CP_1 delle provvidenze economiche erogate a titolo di rendita diretta al sig. , Parte_2 nonché b-delle prestazioni previdenziali liquidate a titolo di ratei rendita superstiti erogati ed erogandi alla vedova e c-di ulteriori esborsi sostenuti (assegno funerario e spese varie, come documentato). Con interessi e rivalutazione come ex lege previsto.
2 – Spese e competenze di lite rifuse come per legge, anche per il secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova dichiarava tenuta e condannava a corrispondere all' , per i titoli per cui è CP_2 CP_1 causa, la somma di € 462.010,73, oltre interessi legali sino al saldo.
Condannava, altresì, la convenuta a rifondere all'Istituto le spese di causa, che liquidava in € 15000,00 di compensi (oltre accessori).
2 In parte motiva il giudice patavino, per la parte in questa sede devoluta, così argomentava:
“L' ha svolto domanda di regresso nei confronti della CP_1 Parte_1
per quanto corrisposto in vita a e, dopo il suo decesso
[...] Parte_2 avvenuto il 19.07.19, alla vedova, a titolo di rendita diretta, di rendita ai superstiti e di assegno funerario. era deceduto per mesotelioma pleurico Parte_2 imputabile all'esposizione, durante tutta la vita lavorativa, a fibre aerodisperse di amianto.
Egli era stato impiegato: dal 22.8.84 al 30.4.87 presso le Officine Grandi Riparazioni di NZ;
dal 1.5.87 al 5.4.88 presso la Squadra Rialzo di Venezia;
dal 6.4.88 al giugno 1991 presso il Deposito Locomotive di Padova;
dal giugno 1991 al 1999 presso la squadra rialzo/OMV di Padova;
dal 1999 al 16.1.23 presso l'OMV di
Padova, Divisione Cargo;
dal 17.1.03 al 31.1.10 presso l'OMV di Padova, Divisione
Passeggeri, dal 1.2.10 al 31.3.15 presso l'IMC di Venezia Mestre, Divisione
Passeggeri, dal 1.4.15 al 29.9.18 presso l'OMC ETR di NZ. Le mansioni del ricorrente erano quelle di manutentore meccanico e aggiustatore carrozze, con assegnazione ad attività di bonifica amianto e di tecnico di manutenzione. Il contatto con l'amianto era avvenuto in tutti tali contesti lavorativi, ma particolarmente presso le officine di NZ e l'OMV di Padova, dove il ricorrente era stato impiegato proprio alla rimozione dell'amianto dai rotabili, in ragione della loro accertata pericolosità.
La società convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Nel merito, pur ammettendo la presenza di amianto sui rotabili oggetto di manutenzione, ha sostenuto che erano state adottate sempre le cautele più efficaci, in relazione alle conoscenze dell'epoca, quanto a compartimentazione delle attività, uso di aspiratori e di dispositivi di protezione individuale.
….
Il presente ricorso si inserisce in un contenzioso di lunga data, che ha portato a conclusioni univoche, sia in sede civile che penale, in ordine all'esposizione ad amianto dei lavoratori addetti alle officine di riparazione e manutenzione delle carrozze e dei locomotori ferroviari.
La coibentazione dei rotabili con materiali di amianto è nella sostanza fatto notorio,
3 come notorio è il fatto che la manutenzione, e in particolare la sostituzione dei componenti di amianto, presente in modo massiccio nelle carrozze ferroviarie, richiedeva che essi fossero rimossi con interventi che inevitabilmente comportavano dispersione di polveri.
Nel caso che ci occupa, risulta inserito dalla stessa convenuta nel Parte_2
Registro di esposizione ad agenti cancerogeni, con specifica esposizione ad amianto dal 1984 al 1999. Il rapporto di causalità tra il mesotelioma di cui ha sofferto e l'esposizione ad amianto, nonché tra il mesotelioma e il decesso sono stati attestati dalla ctu svoltasi nel giudizio promosso dai suoi congiunti nei confronti dell'odierna convenuta.
Coerenti con questo quadro probatorio sono state le conclusioni cui si è giunti in sede penale, ove i dirigenti responsabili dell'Officina Grandi Riparazioni di NZ sono stati condannati per l'omessa adozione delle misure necessarie ad impedire o ridurre l'esposizione ad amianto, cagionando così una malattia insanabile a quattro colleghi del ricorrente. Sia la consulenza svolta nella fase delle indagini preliminari, sia le informazioni fornite dal (doc. 21 e 22) attestano che i lavori erano svolti Tes_1 in un unico contesto spaziale, con conseguente diffusione delle polveri a danno di tutti i presenti;
che vi erano sistemi di aspirazione inadeguati;
che parimenti mancavano maschere protettive delle vie respiratorie, né, se esistenti (si trattava di mascherine usa e getta), era imposto o controllato che fossero usate. Altresì risulta (ctu doc. 25) presso l'OGR di NZ il superamento delle soglie di concentrazione di fibre aerodisperse sino al 1989 e solo successivamente le rilevazioni nella maggior parte dei casi, ma non sempre, si mantenevano al di sotto di concentrazioni di 0,1/c.c. Su tutti questi punti l'informativa Spisal evidenzia il deficit di informazione da parte della società, deficit che non è colmato dalle odierne allegazioni.
Ciò vale anche a comprovare l'elemento soggettivo della colpa, inteso come conoscenza o conoscibilità della situazione di pericolo;
tale consapevolezza si risolve in quella più ampia, risalente quantomeno ai decenni anteriori, in ordine alla pericolosità delle fibre di amianto anche con riguardo alla causazione di malattie neoplastiche, che avrebbero dovuto indurre il datore di lavoro all'adozione di misure anche drastiche di eliminazione del rischio di esposizione. Altresì coerenti sono le
4 sentenze del Tribunale di NZ che hanno accolto le domande di regresso formulate dall' in relazione al decesso di colleghi di e con analoga storia CP_1 Pt_2 professionale, per patologie connesse ad esposizione ad amianto;
nonché quella di condanna della società convenuta al risarcimento del danno in favore degli eredi
. Pt_2
Il procedimento penale avviato per il decesso del lavoratore di cui oggi si tratta risulta archiviato, ma a causa del suo decesso.
I ratei percepiti dal coniuge ammontano ad € 56718,70, l'assegno funerario In ordine al quantum, risulta documentato che il lavoratore ha percepito in vita ratei a titolo di rendita sia patrimoniale che di danno biologico;
che è stata costituita la rendita ai superstiti e che è stato erogato loro l'assegno funerario. L'eccezione della convenuta con cui si denuncia il superamento della soglia quantitativa di responsabilità civile dal datore di lavoro si risolve in un generico richiamo ad un principio regolatore della materia, senza alcuna deduzione specifica.
Ad ogni modo, anche una sommaria considerazione delle tabelle in uso per la liquidazione del danno biologico, per la personalizzazione del danno in relazione alla gravità delle lesioni, per la liquidazione del danno terminale, nonché per la liquidazione per morte di un congiunto (nel caso risulta che i familiari fossero tre:
, e ) porta a ritenere che il Controparte_3 Controparte_4 CP_5 domandato si mantenga al di sotto della soglia civilistica..
2. Impugna la sentenza svolgendo Parte_1 cinque (5) motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo sostiene che il Tribunale di Padova ha omesso di pronunciarsi sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e sul difetto di prova.
In particolare, afferma che l' non ha fornito elementi sufficienti per CP_1 dimostrare la propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale laddove non ha provato:
a) le norme di diritto su cui si fondava la domanda;
b) le norme in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro violate Cont da c) le specifiche mansioni svolte dal;
Pt_2
5 d) l'esistenza dei danni.
e) il nesso di causalità tra le norme violate e i danni.
2.2. Con il secondo motivo contesta la sentenza di primo grado per aver ritenuto provata l'esposizione all'amianto del de cuius sulla base di risultanze istruttorie considerate come "fatto notorio” laddove ha:
a) erroneamente equiparato il "fatto notorio" alla scienza privata del giudice.
b) omesso di considerare che l'inserimento del nel Registro di Pt_2 esposizione ad agenti cancerogeni non prova l'esposizione effettiva all'amianto.
c) non valutato che le indagini ambientali hanno dimostrato che presso l'OGR di NZ non vi erano polveri di amianto in quantitativi potenzialmente nocivi.
2.3. Con il terzo motivo contesta la sussistenza del nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e la malattia del BONATO avendo la sentenza erroneamente basato il nesso eziologico su:
a) gli esiti della CTU medico-legale svolta nel giudizio risarcitorio promosso dagli eredi del (Corte Appello Venezia, R.G. n. 138/2022); Pt_2
b) sentenze penali e civili pronunciate in relazione ad altri lavoratori;
c) documentazione raccolta nei procedimenti penali riferiti a colleghi del
. Pt_2
L'appellante sostiene che tali risultanze non possono assurgere a prova, ma solo a elementi indiziari.
Inoltre, ribadisce che la CTU medico-legale non ha considerato i documenti Cont prodotti da che dimostrano che ha lavorato saltuariamente a Pt_2 contatto con l'amianto e che l'esposizione è sempre stata contenuta entro i limiti legali.
2.4. Con il quarto motivo si duole della decisione impugnata per aver ritenuto provata Cont la colpa di sulla base di:
a) sentenze e documentazione raccolta in procedimenti svoltisi tra altre parti, estranee al giudizio;
Cont b) allegazioni e prove offerte da in ordine all'adozione delle misure
6 cautelari e dei DPI.
c) la generica conoscibilità della pericolosità delle fibre di amianto.
Sostiene di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dalle normative vigenti all'epoca e di aver provato documentalmente non è mai stato Pt_2 esposto ad amianto in modo nocivo alla sua salute.
2.5. Con il quinto motivo, svolto in via subordinata, contesta la quantificazione del danno effettuata dalla sentenza di primo grado, sostenendo che:
a) ha erroneamente ritenuto provato il quantum chiesto in regresso dall' ; CP_1
b) non ha correttamente distinto tra danno biologico e danno patrimoniale.
c) non ha verificato la congruità degli importi richiesti dall' CP_1
3. Radicatosi il contraddittorio difende la sentenza chiedendo l'integrale CP_1 conferma.
A sostegno della fondatezza dell'azione invoca precedenti di legittimità e pronunce della Corte di Appello lagunare che erano state confermate dalla
Suprema Corte relativa agli stessi ambienti di lavoro.
In punto quantum debeatur evidenzia che controparte, in limine litis, aveva contrastato del tutto genericamente le richieste dell' . CP_1
4. La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 27 marzo
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato essendo l'impugnata sentenza congruamente motivata e per nulla scalfita dai motivi di gravame.
6. Con riferimento al supposto difetto di prova circa il nesso eziologico osserva il
Collegio in ordine che, da un lato, la patologia (mesotelioma) è pacificamente di natura monofattoriale e che, dall'altro, non risulta prova in atti di altre cause alternative all'esposizione presso la convenuta, essendo stato occupato CP_6
alle dipende di con mansioni di falegname presso
[...] Parte_3 di manutentore carrozze e di aggiustatore meccanici in ambienti esposti alle fibre di asbesto.
Nulla emerge in relazione a possibili ed alternativi fattori di rischio laddove la sussistenza del nesso di causalità trova conferma non solo nella documentazione
7 acquisita dal giudizio penale (sentenza n. 32/2001 del Tribunale di NZ, doc.
n. 27 successivamente confermata in punto responsabilità datoriale dalla CP_1 pronuncia della Suprema n. 37432/2003, doc. n. 28 ma anche dal CP_1 contenuto della CTU medico/legale curata svolta nel giudizio risarcitorio iure proprio promosso dai familiari del (cfr. doc. n. 33 nemmeno Pt_2 CP_1 sottoposta a critica da parte dell'assicurata.
7. Dunque, anche nella fattispecie risulta dimostrato il nesso di causalità soggettivo fra esposizione all'amianto presso e patologia tumorale, in difetto di CP_2 possibili alternativi decorsi causali, proprio come nei precedenti di questa Corte territoriale (sentenze irrevocabili n. 216/2018, 455/2019, 456/2019, e da ultimo n. 314/2022) delle quali si condivide ex art 118 disp att c.p.c. il percorso argomentativo, precedenti che hanno anche accertato altresì la nocività dell'ambiente di lavoro e la responsabilità colposa civile di per i decessi dei CP_2 colleghi del impegnati presso le Officine grandi Riparazioni di NZ, Pt_2 in particolare si riporta la motivazione della sentenza n. 314/2022 (lavoratore deceduto anch'egli per mesotelioma pleurico, cfr. doc. 11 : Persona_2 CP_1
“6. Nel merito il motivo inerente alla contestazione del nesso causale e della responsabilità della società va disatteso.
In linea generale ai fini dell'esame della fondatezza dell'appello va richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il principio affermato dalla Suprema Corte relativo alla natura contrattuale dell'azione di regresso;
azione che al pari di quella promossa dal lavoratore ai sensi di cui all'art. 2087 c.c., pone a carico dell' l'onere di CP_1 provare lo svolgimento di attività lavorativa in ambiente nocivo e il relativo danno, con presunzione di responsabilità ex art. 1218 c.c. a carico del datore di lavoro che deve dimostrare l'assenza della violazione delle norme prevenzionali.
In particolare, nella sentenza 12041/20 i giudici della sezione lavoro della
Cassazione hanno statuito quanto segue:”… In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt.
10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve CP_1 essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in
8 ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.”
Principio di diritto correttamente applicato dal tribunale di NZ che ha ritenuto provata la domanda in ragione della prova fornita dall' di esposizione del CP_1 Per_2 all'amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta per conto della società appellante.
6.1.In fatto va ricordato che il , assunto dalla società in data 22.12.1969 e Per_2 trasferito da Verona a NZ presso l'officina Grandi Riparazioni in data 1.04.72 ( dopo un anno di lavoro svolto in officina a Milano e a poi a Verona sempre come operaio qualificato, mansioni di aggiustatore meccanico), aveva continuato a lavorare come operaio qualificato nel gruppo 0212 per la riparazione sotto cassa al reparto Rialzi, lavaggio interno ed esterno carrozze fino a tutto il 1976; per tutto il
1977 era stato utilizzato presso il reparto manutenzione Impianti nel gruppo 3713
e per tutto il 1978 e fino a tutto il 1981 come operaio qualificato nell'esecuzione dell'inventario macchinari;
prestava quindi attività di manutenzione macchinari impianti fissi e aria compressa fino alle dimissioni del 30.12.1993 ( cfr. docc. 4 dimesso da relazione della società sulla attività svolta dal ). CP_1 Per_2
Trattasi di mansioni che la società riconosceva essere fonte di esposizione ad amianto: si confronti in particolare il doc. 4° di provenienza della società, dimesso dall' ove nella individuazione delle attività e delle classi di esposizione erano CP_1 riportate al punto f) proprio le “operazioni di smontaggio di componenti e accessori da vani coibentati e/o posti in zone adiacenti a superfici coibentate”, che rientravano nelle attività realizzate dal . Per_2
Né appare incongruo da parte del primo giudice, al fine di valutare la fondatezza della domanda dell' ricavare elementi probatori dalle prove atipiche consistenti CP_1 nella consulenza tecnica del dot. consulente del pubblico Ministero nel Per_3 procedimento n. 2114/10 che aveva condotto alla sentenza passata in giudicato del tribunale Penale di NZ (cfr. docc. Parte sentenza n. 32/01), oltre agli CP_1 accertamenti ispettivi realizzati sempre nel medesimo procedimento (cfr. doc. 17).
Accertamenti che avevano trovato riscontro anche in ulteriore consulenza ambientale realizzata in giudizio civile promosso da ex colleghi del , Pt_4 controversia ove erano parti sia l' che l' al fine di verificare se gli addetti CP_7 CP_1 alla officina grandi riparazioni di NZ fossero stati esposti all'amianto in misura superiore alla soglia limite prevista dal legislatore all'art. 13 legge n. 257/92.
9 Consulenza contestata dalla parte appellante non negli esiti, ma soltanto nell'utilizzo che ne aveva fatto il giudicante che aveva motivato correttamente l'utilizzo di queste attività istruttorie ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. In tema di utilizzabilità delle prove formate in altro procedimento va richiamata pronuncia della Corte di
Cassazione 25067/18 secondo cui: ”: Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.“.
7. Analoghe doglianze sono state esaminate e ritenute infondate da questa Corte in due precedenti decisioni, passate in giudicato, emesse nei confronti della società appellante, sentenze n. 170 e 171 del 2021, ove questa Corte, ai fini del rigetto dell'appello proposto dalla odierna appellante, aveva valorizzato gli esiti della perizia tecnica espletata nel giudizio penale conclusosi con la sentenza del tribunale di
NZ n. 32/01; in queste decisioni evidenziava la Corte che rispetto agli addetti alle mansioni di operaio e aggiustatore il consulente del giudice penale aveva accertato che “ tutte le lavorazioni si svolgevano in capannoni di lavoro senza alcuna separazione per le operazioni che comportavano il contatto e la rimozione di alcune parti di coibente e senza mezzi di protezione individuale e collettiva”.
8. Analogamente in altro precedente di questa Corte di Appello (sentenza n.
246/22), con riferimento alla prova della nocività dell'ambiente lavorativo della officina Grandi Riparazioni , questa Corte, nel rigettare l'appello della società
[...]
, precisava quanto:”:..La verifica in ordine alla concentrazione di fibre nocive Pt_5 presso O.G.R. di NZ era stata oggetto di ripetute analisi ed indagini anche da parte della Procura della Repubblica di NZ, che avevano portato ad una condanna nei confronti dei vertici aziendali delle allora (sentenza Trib. NZ, Parte_3 sez. penale, n. 32/2001: doc. 29 fascicolo primo grado dell' . Dalla perizia richiesta CP_1 dalla Procura a firma dei Prof. , e (doc. 28) emerge Per_4 Per_5 Parte_6 Per_6
(pag. 86 e ss.) che “dagli anni '60 e fino agli inizi anni '80 in tutti gli impianti delle F.S. venivano effettuati interventi su rotabili prevalentemente coibentati con amianto spruzzato, oltre che continuare ad utilizzare manufatti contenenti amianto. In particolare, nelle O.G.R., cioè laddove avvenivano operazioni di media e grande manutenzione, si verificavano le esposizioni più importanti. L'occasione dell'esposizione degli addetti ad alcune mansioni quali tappezziere, elettricista, falegname, meccanico,
10 lamierista-pannellista e verniciatore aumentava per frequenza ed intensità con l'aumentare del numero dei rotabili coibentati” (….) “Tutte le lavorazioni all'interno delle
O.G.R. si svolgevano in capannoni di lavoro senza alcuna separazione per le operazioni che comportavano il contatto o la rimozione di alcune parti di coibente e senza mezzi di protezione individuale e collettiva”.
Il Giudice di primo grado ha quindi correttamente valorizzato, quale prova atipica, la produzione documentale in atti, tanto da ritenere superflua ulteriore fase istruttoria. Cont 10.2 Anche la colpa di derivante dalla disattenzione manifestata dalle allora in merito al rischio inalazione fibre di asbesto, risulta provata dalla predetta Pt_7 documentazione, non emergendo per contro che il datore di lavoro abbia fornito idonee protezioni al lavoratore, né garantito adeguata formazione sui rischi connessi all'impiego dell'amianto, la cui pericolosità era già all'epoca nota. Nella perizia penale citata (doc. 28) si evidenzia, fra l'altro, che “l'epoca in cui è avvenuta l'esposizione più rilevante dal punto di vista dell'intensità è databile tra il 1960 e la seconda metà degli anni 1970 (…) Le cause principali delle esposizioni importanti di quest'epoca sono da attribuirsi ad una totale mancanza di presidi di prevenzione idonei allo scopo e ad una concomitante assenza di informazioni verso i lavoratori sui rischi e danni da amianto” (pag. 140).
Tali emergenze documentali sono state utilizzate dal Tribunale penale di NZ nella predetta decisione n. 32/2001, confermata, quanto alla responsabilità del datore di lavoro, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 37432 del 2003, la quale, in motivazione, osserva che “la conoscenza, da parte del vertice sanitario, ovvero la doverosa conoscenza, secondo un'ordinaria cultura scientifica, del rischio dell'esposizione alle polveri di amianto legittimava un intervento di controllo e vigilanza delle situazioni esistenti presso le varie strutture lavorative per imporre il rispetto delle norme antinfortunistiche, siano esse specifiche ovvero di normale prudenza” (doc. 30).
La sentenza penale del Tribunale di NZ n. 32/2001 evidenzia, fra l'altro, che
“l'amianto è causa di tre fondamentali patologie: l'asbestosi, il tumore o carcinoma polmonare ed il mesotelioma pleurico”, che è provato “che già dal 1943 le lavorazioni comportanti esposizioni ad amianto erano da ritenersi espressamente pericolose e richiedevano l'adozione di specifiche precauzioni” e che “l'associazione amianto- mesotelioma è stata unanimemente riconosciuta dalla comunità scientifica fin dagli anni
1960 e comunque prima degli anni '70” (pag. 13-14); ed ancora, “le conoscenze
11 scientifiche sugli effetti cancerogeni dell'amianto trattate e sviluppate tra il 1960 ed il
1970 in convegni e riviste specializzate non potevano e non dovevano essere sconosciute a chi ricopriva ruoli rilevanti nell'ambito del Servizio Sanitario delle FF.SS.”
(pag. 17).
Anche nella summenzionata sentenza della Cassazione penale n. 37432/2003 si rileva che “la conoscenza, da parte del vertice sanitario, ovvero la doverosa conoscenza, secondo un'ordinaria cultura scientifica, del rischio dell'esposizione alle polveri di amianto legittimava un intervento di controllo e vigilanza delle situazioni esistenti presso le varie strutture lavorative per imporre il rispetto delle norme antinfortunistiche, siano esse specifiche ovvero di normale prudenza” (doc. 30).
10.3. Va infine rilevato che questa Corte d'Appello si è pronunciata in casi del tutto analoghi con le recenti sentenze n. 170/2021 e 171/2021, passate in giudicato, le quali vanno richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Anche in tali sentenze, così come nel caso in esame, sono state valorizzate quale prova circa la concentrazione di fibre nocive presso OGR di NZ, le “ripetute analisi ed indagini da parte della Procura della Repubblica di NZ … in particolare nella perizia redatta nel 1997 nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza n. 32/2001 del Tribunale penale di NZ” ed è stata ritenuta la congruità delle indennità corrisposte dall' comprovata dall'attestato del direttore della sede CP_1 erogatrice, in assenza di contestazioni specifiche, indicative di vizi da cui l'atto sarebbe affetto (pag. 12-14)” ( cfr. sentenza Corte Appello Venezia 246/22).
Questo Collegio a propria volta con riferimento alle problematiche della colpevolezza e in punto misure preventive gravanti sulla società richiama integralmente e fa proprie le motivazioni già svolte da questa Corte nelle pronunce sopra citate e in particolare con le sentenze passate in giudicato n. 170/21 e 171/21, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.., emesse sempre in giudizi relativi ad azione di regresso.
8. Anche il motivo di gravame relativo all'errata quantificazione del danno oggetto dell'azione di regresso è infondato, siccome in primo grado non erano state formulate contestazioni specifiche sul quantum debeatur, ma solo generiche deduzioni con le stesse modalità già stigmatizzate dalla citata sentenza Corte di
Appello di Venezia n. 314/2022
9. Da ultimo con riferimento al quantum di cui al terzo motivo parte appellante ha contestato la decisione nonostante in primo grado avesse contrastato del tutto
12 genericamente le richieste dell' Il giudice aveva fondato la decisione sulla CP_1 documentazione dimessa consistente nella attestazione del direttore della Sede.
Valutazione corretta e condivisa da questa Corte alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale trattasi di documentazione assistita da presunzione di legittimità la quale può essere inficiata solo da contestazioni precise e dalla prova del diverso importo eventualmente dovuto, nella specie non fornita (cfr. Cass.
9329/1994). In tal senso, la Suprema Corte ha ribadito che: “E' pacifico che l' CP_1 nell'esercizio del regresso, incontra un limite quantitativo nel complessivo ammontare del risarcimento del danno dovuto all'infortunato secondo le norme generali che disciplinano la responsabilità per fatto illecito. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel giudizio di regresso, la congruità della indennità corrisposta dall' CP_1 al lavoratori o ai suoi superstiti è comprovata dall'attestato del direttore della sede erogatrice, assistito dalla presunzione di legittimità propria degli atti amministrativi, che vien meno soltanto in presenza di contestazioni precise e puntuali che indichino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e che offrano al contempo la prova del diverso importo dovuto, sicché, in assenza di contestazioni precise e puntuali deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede Cass. n. 10529/2008, n.
21540/2007, n. 5909/2003, n. 9601/2001)” (così, Cass. 2736/2010; cfr. anche Cass.
1841/2015; Cass. 11114/2019).
D'altra parte, l'eccezione dell'appellante relativa all'impossibilità di superare l'importo riconoscibile in sede civile era stata già rigettata dal primo giudice che aveva osservato come la genericità della eccezione, con la quale nessun quantum era contrapposto alla richiesta dell' impediva sostanzialmente di ritenerla CP_1 rilevante. Peraltro, neppure in questo grado l'appellante ha indicato quale sarebbe stata la somma risarcibile al in sede civilistica”. Per_2
9. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa indeterminabile fascia alta) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori prossimi ai medi previsti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, senza spese di fase istruttoria ed alle tariffe professionali vigenti.
10. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato. 13
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in CP_1 complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali pari al 15%;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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