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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17688 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54158/2023 promossa da:
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) con C.F._2 Parte_3 C.F._3 il patrocinio dell'avv. CAPEZZUOLI FABRIZIO e dell'avv. BIANCHI ELISA ( ), elettivamente domiciliato in VIA GUALTIERO C.F._4 SERAFINO, 20 00136 ROMA, presso il difensore avv. CAPEZZUOLI FABRIZIO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 LD PAOLO e dell'avv. TUFANI ROBERTO ( ) C.F._5 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE FERRARI 11 00195 ROMA, presso il difensore avv. LD PAOLO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i Sig.ri e Pt_1 Pt_2
e la Sig.ra premesso di aver concluso una compravendita di
[...] Parte_3 terreno edificabile con manufatto edilizio prima e successivamente una scrittura di promessa di vendita di bene immobile futuro da costruire con la Controparte_1 eccepivano l'inadempimento della società costruttrice ed il ritardo nella consegna del pagina 1 di 3 bene edificato e nel relativo rogito e, in accoglimento della predetta rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito……, IN VIA PRINCIPALE: l'inadempimento di parte resistente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita del 18.01.2019 e con la successiva scrittura privata del 28.02.2019 e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, la risoluzione giudiziale del contratto di vendita immobiliare del 18.01.2019…..atto Notaio
.concluso tra le Sig.re , testa UR e e la società Per_1 Parte_2 Parte_3
, nonché della successiva scrittura privata del 28.02.2019 per Controparte_1 inadempimento imputabile esclusivamente alla e per l'effetto condannarla al CP_1 risarcimento dei danni quali conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale nella misura di euro 175.000, oppure nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da decidersi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali. In via subordinata: accertare l'inadempimento di parte resistente rispetto all'obbligazione assunta con la scrittura privata del 28.02.2019 (in ordine al mancato trasferimento in favore delle parti ricorrenti di n. 2 villini che parte resistente avrebbe dovuto costruire sul terreno compravenduto) e, per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i danni derivanti da lucro cessante che si CP_1 quantificano in complessivi euro 230.000 (euro 180.000 a titolo di integrazione del prezzo di acquisto del compendio immobiliare + euro 50.000,00 relativi al mancato guadagno derivante dal plusvalore che si sarebbe ottenuto a fronte del trasferimento dei due villini promessi in vendita) oppure nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da decidersi anche in via equitativa, oltre gli interessi legali;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 codice civile del contratto di vendita immobiliare del 18.01.2019,…….., nonché della successiva scrittura privata del 28.02.2019, voglia l'On. Tribunale accertare e dichiarare la simulazione parziale del contratto di vendita immobiliare del 18.01.2019……..in quanto dissimulante una permuta parziale e per l'effetto condannare la parte resistente a corrispondere alle odierne ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 180.000,00 ovvero la differenza tra il valore dell'immobile dichiarato nell'atto di compravendita del 18.01.2019 (euro 100.000,00) ed il valore di mercato dalle parti al bene compravenduto (euro 280.000)”
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto e prodotto eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Civitavecchia, dato che la causa verteva in materia di diritti reali su immobili, quindi, il foro competente deve essere indicato in quello del Tribunale di Civitavecchia, competente per circondario rispetto al luogo ove sorge l'immobile oggetto della compravendita, ovvero Aranova nel Comune di Fiumicino;
e l'inammissibilità della domanda atteso che l'art. 2932 c.c. impone una scelta tra l'adempimento forzoso o la restituzione del doppio della caparra;
deducevano che le pagina 2 di 3 ricorrenti dichiaravano di aver ottenuto un decreto ingiuntivo di euro 100.000,00 a titolo di pagamento del corrispettivo della compravendita del terreno che non è venuto mai nella sfera di conoscenza o conoscibilità della ma che CP_1 manifesterebbe la volontà della parte di considerare valido il contratto con richiesta del pagamento del corrispettivo;
che l'atto del 28.02.2019 avrebbe le caratteristiche solo di una dichiarazione di intenti e non di un vero e proprio atto che semmai doveva essere formalizzato successivamente.
Nel corso dell'istruzione venivano rigettate le eccezioni preliminari di incompetenza e inammissibilità e la causa veniva rinviata per la decisione.
In sede di deposito delle note di trattazione scritta autorizzate le parti, tuttavia, riferivano di aver raggiunto un accordo transattivo – che producevano – e chiedevano la rimessione in decisione e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con spese compensate, come previsto in detta transazione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti raggiunto, in relazione a tutte le domande sostanziali azionate nel presente giudizio, un ampio e omnicomprensivo accordo transattivo, nel quale concordavano la risoluzione consensuale di entrambi i contratti per cui è causa e regolavano interamente sia la questione del possesso dell'immobile oggetto del contratto d compravendita sia le questioni economiche conseguenziali.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate, come convenuto nell'atto di transazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Spese compensate.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54158/2023 promossa da:
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) con C.F._2 Parte_3 C.F._3 il patrocinio dell'avv. CAPEZZUOLI FABRIZIO e dell'avv. BIANCHI ELISA ( ), elettivamente domiciliato in VIA GUALTIERO C.F._4 SERAFINO, 20 00136 ROMA, presso il difensore avv. CAPEZZUOLI FABRIZIO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 LD PAOLO e dell'avv. TUFANI ROBERTO ( ) C.F._5 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE FERRARI 11 00195 ROMA, presso il difensore avv. LD PAOLO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i Sig.ri e Pt_1 Pt_2
e la Sig.ra premesso di aver concluso una compravendita di
[...] Parte_3 terreno edificabile con manufatto edilizio prima e successivamente una scrittura di promessa di vendita di bene immobile futuro da costruire con la Controparte_1 eccepivano l'inadempimento della società costruttrice ed il ritardo nella consegna del pagina 1 di 3 bene edificato e nel relativo rogito e, in accoglimento della predetta rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito……, IN VIA PRINCIPALE: l'inadempimento di parte resistente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita del 18.01.2019 e con la successiva scrittura privata del 28.02.2019 e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, la risoluzione giudiziale del contratto di vendita immobiliare del 18.01.2019…..atto Notaio
.concluso tra le Sig.re , testa UR e e la società Per_1 Parte_2 Parte_3
, nonché della successiva scrittura privata del 28.02.2019 per Controparte_1 inadempimento imputabile esclusivamente alla e per l'effetto condannarla al CP_1 risarcimento dei danni quali conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale nella misura di euro 175.000, oppure nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da decidersi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali. In via subordinata: accertare l'inadempimento di parte resistente rispetto all'obbligazione assunta con la scrittura privata del 28.02.2019 (in ordine al mancato trasferimento in favore delle parti ricorrenti di n. 2 villini che parte resistente avrebbe dovuto costruire sul terreno compravenduto) e, per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i danni derivanti da lucro cessante che si CP_1 quantificano in complessivi euro 230.000 (euro 180.000 a titolo di integrazione del prezzo di acquisto del compendio immobiliare + euro 50.000,00 relativi al mancato guadagno derivante dal plusvalore che si sarebbe ottenuto a fronte del trasferimento dei due villini promessi in vendita) oppure nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da decidersi anche in via equitativa, oltre gli interessi legali;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 codice civile del contratto di vendita immobiliare del 18.01.2019,…….., nonché della successiva scrittura privata del 28.02.2019, voglia l'On. Tribunale accertare e dichiarare la simulazione parziale del contratto di vendita immobiliare del 18.01.2019……..in quanto dissimulante una permuta parziale e per l'effetto condannare la parte resistente a corrispondere alle odierne ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 180.000,00 ovvero la differenza tra il valore dell'immobile dichiarato nell'atto di compravendita del 18.01.2019 (euro 100.000,00) ed il valore di mercato dalle parti al bene compravenduto (euro 280.000)”
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto e prodotto eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Civitavecchia, dato che la causa verteva in materia di diritti reali su immobili, quindi, il foro competente deve essere indicato in quello del Tribunale di Civitavecchia, competente per circondario rispetto al luogo ove sorge l'immobile oggetto della compravendita, ovvero Aranova nel Comune di Fiumicino;
e l'inammissibilità della domanda atteso che l'art. 2932 c.c. impone una scelta tra l'adempimento forzoso o la restituzione del doppio della caparra;
deducevano che le pagina 2 di 3 ricorrenti dichiaravano di aver ottenuto un decreto ingiuntivo di euro 100.000,00 a titolo di pagamento del corrispettivo della compravendita del terreno che non è venuto mai nella sfera di conoscenza o conoscibilità della ma che CP_1 manifesterebbe la volontà della parte di considerare valido il contratto con richiesta del pagamento del corrispettivo;
che l'atto del 28.02.2019 avrebbe le caratteristiche solo di una dichiarazione di intenti e non di un vero e proprio atto che semmai doveva essere formalizzato successivamente.
Nel corso dell'istruzione venivano rigettate le eccezioni preliminari di incompetenza e inammissibilità e la causa veniva rinviata per la decisione.
In sede di deposito delle note di trattazione scritta autorizzate le parti, tuttavia, riferivano di aver raggiunto un accordo transattivo – che producevano – e chiedevano la rimessione in decisione e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con spese compensate, come previsto in detta transazione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti raggiunto, in relazione a tutte le domande sostanziali azionate nel presente giudizio, un ampio e omnicomprensivo accordo transattivo, nel quale concordavano la risoluzione consensuale di entrambi i contratti per cui è causa e regolavano interamente sia la questione del possesso dell'immobile oggetto del contratto d compravendita sia le questioni economiche conseguenziali.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate, come convenuto nell'atto di transazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Spese compensate.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 3 di 3