Cass. civ., sez. II, sentenza 24/03/1976, n. 1050
CASS
Sentenza 24 marzo 1976

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L'art 19 della legge n 533 del 1973 attribuisce alla Sezione lavoro della Corte di Cassazione la trattazione delle sole controversie di lavoro previste dall'art 409, nuovo testo, cod proc civ, onde la cognizione su un'istanza di regolamento di Competenza, con cui si controverta se per l'opposizione al decreto pretorile di cui all'art 28 dello statuto dei lavoratori sia competente il tribunale (come stabilito dallo stesso art 28) o il pretore (ex art 409 citato), non puo non appartenere che ad una Sezione ordinaria della Corte.*

L'opposizione al decreto pretorile di cui all'art 28 dello statuto dei lavoratori non rientra tra le controversie di lavoro di cui all'art 409 cod proc civ, nel nuovo testo risultante dall'art 1 della legge n 533 del 1973, onde competente a decidere su di essa e il tribunale ex art 28 citato, e non il pretore ex art 413, nuovo testo, cod proc civ. la differenza tra la detta opposizione e le controversie dell'art 409 citato sta nella diversita delle personae, essendo legittimati alla prima i Sindacati e non i singoli lavoratori; nella causa petendi, che nella prima e data da violazione di norme costituzionali o di norme generali di legge, mentre nelle seconde e data di regola da violazione di norme contrattuali; nel petitum, che nella prima consiste nell'ordine di cessazione della condotta antisindacale, e non, come nelle seconde, nel conseguimento di una pretesa derivante da un contratto di lavoro.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/03/1976, n. 1050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1050
    Data del deposito : 24 marzo 1976

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