Articolo 13 della Legge 17 aprile 1989, n. 150
Articolo 12Articolo 14
Versione
28 aprile 1989
Art. 13. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti ed al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose, in uso, gia' costruiti od in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 28 aprile 1989