Articolo 5 della Legge 23 agosto 1988, n. 373
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 agosto 1988
Art. 5. 1. Per i fini di cui agli articoli 1 e 2 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi da ripartire in cinque esercizi a decorrere dal 1988.
2. All'onere relativo al triennio 1988-1990, pari a complessive lire 75 miliardi, si provvede, quanto a lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988, 1989 e 1990, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accantonamento "Expo mondiale di Genova per l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 agosto 1988