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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 718-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE III CIVILE
Il giorno 28 marzo 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 718/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Audenzio
Cavallino, anche in sostituzione dell'avv. Aiello, per IU TA, il quale discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in parti-
colare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
decide come da separata ordinanza che emette contestualmente e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
Adriana Pandolfo, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e segg. c.p.c.)
iscritto al n. al n. 718 dell'anno 2023 vertente
TRA
IU TA ( ), rappresentato e difeso da- C.F._1
gli Avv.ti Audenzio Cavallino ( e Salvatore Aiello Email_1
( per procura allegata al Ricorso ex art. 702 bis Email_2
c.p.c.;
– ricorrente –
E
( ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Palermo, Piazza Europa n. 37;
– resistente contumace –
OGGETTO: 1218-1223 c.c.
❖❖❖
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. depositato il 19 gennaio 2023 – TA IU, ha chiesto “di-
chiarare ai sensi dell'art. 1218 C.c. l'inadempimento contrattuale del
[...]
per la mancata esecuzione delle opere concordate, Parte_1
nella misura e come da computi metrici elaborati dalla medesima ditta [e]
… per l'effetto, condannare il ex art. 1223 C.c., al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
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Sezione III Civile
16.437,39 … [di cui] € 6.600,00 quale restituzione degli importi versati a
titolo di acconto per i lavori mai eseguiti … [e] € 9.837,39 e corrispondente
al decimo del valore complessivo dei lavori di efficientamento energetico
commissionati come da computo metrico estimativo”, oltre interessi e riva-
lutazione [cfr. ricorso, pag. 7 e 8]. A tal fine il ricorrente ha rappresentato di avere dato incarico al dello “svolgimento dei lavori Controparte_1
di ristrutturazione e di efficientamento energetico dell'immobile di proprietà,
sito a Bolognetta in C/da Testa Montata s.n.c. … da svolgersi ai sensi delle
agevolazioni fiscali previste dal D.L. 34/2020 (artt. 119 e 121), come da
preventivo concordato con la ditta [e in particolare dei] … lavori di ristruttu-
razione da svolgersi ai sensi dell'art. 121 del citato D.L. (sconto in fattura
50%) [e delle] … opere di efficientamento e riqualificazione energetica
dell'immobile con importi interamente detraibili e ai sensi dell'art. 119 del
decreto (c.d. superbonus 110% su villette unifamiliari) … [di avere] versato
a titolo di acconto per lo svolgimento dei lavori anzidetti … la complessiva
somma di € 6.600,00 … [ma che ciò nonostante] la ditta incaricata non ha
mai dato neppure principio di esecuzione ai lavori concordati”.
❖
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
resistente, regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi.
[...]
Tanto premesso, va rilevata l'ammissibilità – su un piano astratto –
della domanda risarcitoria di parte attrice, dovendosi evidenziare che, in tema di contratti con prestazioni sinallagmatiche, l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno per inadempimento contrat-
tuale, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperi-
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mento dell'azione di risoluzione del contratto (cfr. Cass. civ. n. 6886/2014
e n. 23820/2010).
Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata e merita di essere accol-
ta nei termini e per le ragioni di seguito spiegate.
Si evidenzia preliminarmente che la domanda risarcitoria proposta per inadempimento del resistente consistito nel non aver “dato neppure prin-
cipio di esecuzione ai lavori concordati”, deve intendersi regolata secondo i principi generali dell'inadempimento contrattuale, essendo l'obbligazione risarcitoria fondata sulla responsabilità del resistente, il quale, CP_1
secondo la prospettazione di parte ricorrente, non avrebbe ottemperato all'obbligazione dell'esecuzione delle opere concordate.
E pertanto, la disciplina della ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. deve essere declinata secondo il principio affermato in materia di inadempimento contrattuale dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazio-
ne, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento
del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (nego-
ziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della contropar-
te, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)”
(Cass., SS.UU., 30/10/2001 n. 13533).
Nel caso di specie, con riferimento ai lavori di manutenzione straordi-
naria ex art. 121, D.L. 34/2020 (sconto in fattura 50%) parte ricorrente,
ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante mediante il deposito
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dei computi metrici dei lavori concordati, della fattura dell'acconto dalla stessa versata in favore del resistente e della ricevuta del boni- CP_1
fico (per € 6.600,00) effettuato in favore del resistente e recante l'indicazione “acconto per lavori di ristrutturazione presso il Vs immobile a
Bolognetta Contrada Testa Montata SNC … Sconto 50% (art. 121 DL
34/2020)” [cfr. doc. 2 bis e 3, produzione parte ricorrente]; documentazione dalla quale emerge l'esistenza del titolo giustificativo della pretesa risarcitoria per inadempimento del resistente . CP_1
Pertanto, pacifica essendo la sussistenza del vincolo contrattuale,
l'allegazione dell'inadempimento è sufficiente ad accogliere la domanda di risarcimento, considerato che la documentazione versata in atti riscontra l'ottemperanza dell'odierno istante alla obbligazione di pagamento dell'acconto per l'esecuzione dei lavori, da cui inferire la presunzione di colpa del resistente inadempiente ai sensi dell'art. 1218 c.c.
A fronte di ciò il resistente, scegliendo di rimanere contuma- CP_1
ce, non ha offerto la prova che “l'inadempimento … è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
(art. 1218 c.c.).
Ne consegue che il resistente dovrà essere condannato a re- CP_1
stituire la somma versata dal ricorrente a titolo di acconto pari a €
6.600,00.
Sulla detta somma vanno poi riconosciuti gli interessi legali dal 12 ot-
tobre 2022 (data della messa in mora;
cfr. produzione cit.) – fino al soddi-
sfo.
Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria
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formulata dal ricorrente per avere “definitivamente perduto l'accesso alla
misura agevolativa del 110%” atteso che l'allegazione è rimasta priva di valido supporto probatorio.
Invero l'onere probatorio gravante sul ricorrente non può dirsi assolto dalla produzione del solo computo metrico “per lavori di efficientamento
energetico” di cui all'art. 119, D.L. 34/2020 privo di intestazione e di sot-
toscrizione e dal quale non può essere ricavato né il conferimento dell'incarico al resistente né la (presunta) conseguente deca- CP_1
denza dall'agevolazione (Superbonus 110%) prevista dalla legge.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (richia-
mato dall'art. 702 ter, settimo comma, c.p.c.), in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannato al pa-
gamento delle spese di lite di parte ricorrente, che vengono liquidate –
come in dispositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giusti- zia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i pa-
rametri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia e del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del così provve- Controparte_1
de:
1) condanna il in persona del legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, al pagamento in favore TA IU
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della somma di € 6.600,00, oltre interessi legali dal 12 ottobre
2022 fino al soddisfo;
2) condanna il in persona del suo legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 2.658,50, di cui € 118,50 per esborsi ed € 2.540,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
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Così deciso in Palermo il 28 marzo 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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