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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/05/2024, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice, dott.ssa Cristina Giusti, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. R.G. 6775/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad oggetto: opposizione ad atp
T R A
e , nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore elettivamente Persona_1 domiciliati presso lo studio dell'Avv. DE FILIPPO LUCIA, dalla quale sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTI
C O N T R O
, rappresentato e difeso, come in Controparte_1 atti dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elett. domiciliato presso gli uffici distrettuali CP_ dell' RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/10/2023, gli istanti in epigrafe, premesso di aver vanamente esperito la fase di atp, conclusasi negativamente adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previa nomina di consulente, il riconoscimento della indennità di accompagnamento in favore del figlio minore, sin dalla domanda, con ogni conseguente statuizione. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' , chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, lette le note di udienza ex artt. 127 ter cpc, il Tribunale decideva la causa ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
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Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale. Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dagli atti. Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Ciò precisato, sempre in via preliminare, va evidenziato che nessuna norma di
Legge o principio generale di diritto impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U nominato nella fase dell'Atp, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi di parte ricorrente.
1 Il giudice è invero tenuto a vagliare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. E' necessario inoltre che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni non implica automaticamente l'obbligo di nominare un nuovo consulente.
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
Invero, come si rileva dalla documentazione in atti, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento negata dalla indagine peritale disposta nella pregressa fase.
Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, i requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua.
Ai fini della indennità in esame, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti;
dunque, la mera limitazione dei movimenti, così come la possibilità di deambulazione con appoggio, o la possibilità di svolgere gli atti elementari della vita sia pur con difficoltà non integra il requisito medico legale sufficiente per il riconoscimento della indennità di accompagnamento
Nella ipotesi in esame, il consulente nominato dal Tribunale ha espresso un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno sulle condizioni del minore ai fini del beneficio chiesto.
Invero, ad avviso del Tribunale, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito.
Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n.
2151/2004).
I ricorrenti non adducono ulteriore documentazione medica rispetto a quella esaminata in fase di Atp, e tutta la documentazione medica esaminata dal ctu è stata già esaminata in fase di revisione dalla commissione medica, che ha riconosciuto l'indennità di frequenza al minore al posto dell'indennità di accompagnamento prima attribuitagli. Oltre a quelli del 2019, evidenziano i ricorrenti il contenuto del documento del 21/03/2022 quale documentazione medica da cui si ricaverebbe la mancanza di autonomia. I rilevi alla ctu sono stati già prospettati dai ricorrenti in sede di osservazioni alla ctu, ed il ctu ha evidenziato che “In merito alle quali il sottoscritto non può che dissentire, poiché cosi come già abbondantemente argomentato nella bozza peritale le minorazioni sofferte dal minore non sono di tale entità da Parte_1 determinare una totale elisione delle autonomie nell'espletamento degli atti della vita quotidiana, di fatti dalla documentazione in atti e dalla esame obbiettivo rilevato in sede di accesso peritale il minore presenta un disturbo della sfera autistica LIEVE con un QUOZIENTE INTELLETTIVO nella norma, per tanto cosi come mostrato dalla
2 documentazione in atti e dalle diverse scale valutative presenti nel fascicolo di causa la limitazione e lieve e da sola non sufficiente al superamento della soglia necessaria per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Per tanto alla luce di quanto sopra argomentato si riconferma il precedente orientamento valutativo.” L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dalla difesa della parte ricorrente, avendo il consulente d'ufficio nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, avendo chiarito gli aspetti più controversi della vicenda. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716;
Cass. 11.3.2002, n. 3492).
A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi del consulente di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III,
07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto dal ctu (cui integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla per le spese, letto l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice
Dott.ssa Cristina Giusti
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