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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 628/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA CESERANI Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Bologna, C.F._2
Via Santo Stefano n. 29
ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GIULIO CASELLI Parte_2 C.F._3
(C.F. e DAVIDE DE GAETANO (C.F. ), C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20
CONVENUTO
OGGETTO: titoli di credito
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e con ogni migliore formula, così provvedere, previa ogni statuizione e declaratoria del caso:
previa rimessione della causa in istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate in atti dalla scrivente difesa, che di seguito si riportano integralmente.
In via preliminare e principale:
pagina 1 di 11 - revocare il D.I. n. 3874/2021 del 24.09.2021 emesso dal Tribunale di Firenze nel procedimento RG.
7379/2021 opposto, per i motivi suesposti, anche alla luce dell'illegittima ingiunzione di pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal d. lgs. 231/2002, inapplicabile nella fattispecie;
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo perché infondato, ingiusto, illegittimo in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare inefficace il D.I. opposto perché notificato oltre i termini di cui all'art. 644
c.p.c.
- accertare e dichiarare il disconoscimento della scrittura privata del 12.11.2012;
- accertare e dichiarare nulla la scrittura privata in quanto priva di data certa;
- accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria dal Sig. ; Parte_2
- accertare e dichiarare che non è stata erogata alcuna somma da parte del sig. a Parte_2
favore del sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze non riguarda il sig.
, ma una tal quale titolare dell'impresa individuale Bike Stock House;
Parte_2 CP_1
- accertare e dichiarare che il D.I. notificato è documento diverso dal D.I. contenuto nel fascicolo telematico;
- rigettare la richiesta avversaria di accertamento del prestito del 30.05.2018 a favore del sig. Pt_1 della somma di € 5.000,00 e, per l'effetto, rigettare la richiesta di condanna del sig. alla Pt_1
restituzione della somma, in quanto richieste inammissibili ed infondate.
- Con vittoria di spese e competenze professionali, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm., oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Stante l'ammissione al gratuito patrocinio del sig. si chiede che Pt_1 la liquidazione delle spese sia effettuata a favore dell'Erario.
In via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse […]”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“-in via principale, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Firenze confermando in ogni sua parte il predetto decreto ingiuntivo;
- in via subordinata, qualora venga ritenuta la inefficacia del provvedimento monitorio, previa qualificazione della domanda giudiziaria contenuta nel ricorso monitorio, accertare e dichiarare il pagina 2 di 11 diritto di credito in favore del sig. e, considerati gli acconti versati dal debitore, per Parte_2
l'effetto condannare il sig al pagamento di € 35.134,00 oltre interessi di mora dal Parte_1
dovuto al saldo ed alle spese di procedura, o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta giusta;
- nel merito accertare e dichiarare il prestito erogato da a di € 5.000,00 in data Pt_2 Pt_1
30.05.2018 e condannare il alla restituzione della somma integrale a favore del Pt_1 Pt_2
Con vittoria di spese ed onorari di causa del presente giudizio.
In via istruttoria.
Questa difesa si oppone a tutte le richieste istruttorie avanzate da controparte, in quanto meramente dilatorie e inconferenti, si oppone in particolare alla querela di falso ed alle prove testimoniali.
Si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:
1)Dcv che lei ha seguito e curato professionalmente i rapporti tra e e ha Parte_2 Parte_1 partecipato a vari incontri tra le parti dall'anno 2012 all'anno 2019;
2) dcv che lei ha visto il sig. firmare di suo pugno, in sua presenza, i documenti e gli Parte_1 assegni che le si mostrano. Si indica a teste l'Avv. del foro di Firenze”. Tes_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3874 del 24 settembre Parte_2
2021, N.R.G. 7379/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 38.834,00, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento del credito vantato dall'odierno opposto.
In particolare, l'opponente, eccependo preliminarmente la nullità della notifica, nonché l'inefficacia del
D.I. n. 3874/2021, ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che, la scrittura privata 12 novembre 2012 sottoscritta dal sig. con la quale il Parte_1
medesimo pone in essere una ricognizione di debito nei confronti del sig. è falsa, in Parte_2
quanto frutto di un abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco;
- che, in ogni caso, l'attore ha parzialmente restituito le somme richieste mediante due assegni, rispettivamente dell'importo di euro 2.500,00 ed euro 1.200,00;
pagina 3 di 11 Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo che venisse concessa la provvisoria Parte_2 esecutorietà del D.I. n. 3874/2021 e chiedendo che venisse rigettata l'opposizione promossa dal sig.
sostenendo che le somme ingiunte al medesimo fossero assolutamente dovute, stante Parte_1
l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
Il convenuto, con la propria comparsa costitutiva ha altresì domandato l'accertamento dell'ulteriore prestito erogato all'opponente in data 30 maggio 2018 e la conseguente condanna alla restituzione dell'importo di euro 5.000,00.
Con l'ordinanza 22 novembre 2022 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del D.I. n.
3874/2021, N.R.G. 7379/2021.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 24 dicembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e, con l'ordinanza 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare pagina 4 di 11 eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata nei limiti qui di seguito esposti.
1. In via preliminare, il sig. eccepisce l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 sostenendo che lo stesso è stato notificato tardivamente, oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.
Tale eccezione è infondata.
L'allegazione dell'attore riguarda il decreto che è pervenuto a conoscenza del medesimo, che, effettivamente, è stato consegnato al servizio postale il 1° dicembre 2021, quindi oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, ossia il 24 settembre 2021.
Tuttavia, come si evince chiaramente dalla documentazione prodotta dal sig. la notifica Parte_2
è stata tentata in precedenza, nel rispetto dei termini di legge, seppur con esito negativo, per irreperibilità del destinatario (cfr. doc. 1 di parte convenuta).
Orbene, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “in tema di notificazione degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché il notificante fornisca la prova che il mancato perfezionamento della prima notifica non gli sia addebitabile ed attivi un nuovo procedimento entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori” (cfr., ex multis, Cass. n. 19060/2015).
pagina 5 di 11 Anche le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate nel senso che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento” (Cass. S.U. n. 13394/2022).
Nel caso di specie, l'odierno opponente si è reso irreperibile, mentre il convenuto si è attivato con tempestività al fine di reperire un indirizzo utile ove perfezionare la notifica.
Si conferma, pertanto, la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
2. Quanto alla dedotta nullità della notifica del D.I. 3874/2021, si rileva che la difformità della notifica di un atto processuale rispetto alla normativa che disciplina il procedimento di notificazione può integrare il vizio di nullità ovvero una vera e propria inesistenza.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016, nel determinare i criteri distintivi tra notifica nulla ed inesistente hanno statuito che "L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtu' dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".
L'inesistenza giuridica della notificazione, equiparabile alla sua assoluta materiale omissione, è, tuttavia, ravvisabile soltanto nel caso in cui l'attività notificatoria compiuta non appaia in alcun modo riconducibile allo schema legale dell'atto, cioè nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come pagina 6 di 11 notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità
(cfr. Cass. n. 14692/2023).
Nel caso di specie, la notificazione eseguita dal procuratore del sig. contenente l'allegazione del Pt_2
ricorso e l'indicazione degli estremi del provvedimento giudiziario che si intendeva notificare, ha posto l'attore nella possibilità di conoscere l'atto, tanto che lo stesso ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. non limitandosi a dedurre la nullità del decreto ingiuntivo, ma difendendosi anche nel merito, contestando la pretesa creditoria del ricorrente.
I vizi dedotti dal sig. non hanno, dunque, di fatto, minimamente inciso né compromesso il diritto Pt_1 di difesa di quest'ultimo, e la notifica eseguita ha comunque raggiunto il suo scopo.
Le eccezioni svolte sul punto non meritano quindi accoglimento.
3. In ultimo, sempre in via preliminare, il Tribunale ritiene che l'erronea indicazione della parte ricorrente nel decreto ingiuntivo opposto non integri un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
Tant'è che, come si è già osservato, l'odierno attore ha potuto compiutamente individuare il contenuto della pretesa rivolta dall'opposto nei suoi confronti.
Anche tale eccezione va quindi rigettata.
4. Passando all'esame del merito, è anzitutto doveroso sottolineare che, riguardo alla scrittura privata datata 12 novembre 2012, contenente l'atto di riconoscimento di debito per euro 25.000,00 (cfr. doc. 4 di parte attrice), il sig. non ne ha disconosciuto la sottoscrizione, bensì la contraffazione Parte_1 operata mediante l'abusivo riempimento del biancosegno.
Parte opponente, tuttavia, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, costituito dalla proposizione della querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta alterazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la necessità della querela di falso in caso di abusivo riempimento che si ritenga avvenuto absque pactis (cfr. Cass. n. 18234/23; Cass. n. 21587/19 e
Cass. n. 5417/14).
L'attore, tuttavia, si è unicamente riservato di proporre querela senza mai formulare apposita istanza ai sensi dell'art. 221 c.p.c.
Peraltro, è bene rammentare che la suddetta istanza deve provenire, a pena di inammissibilità, dalla parte personalmente o dal procuratore speciale. pagina 7 di 11 La facoltà di querela non rientra quindi tra i poteri ordinari del difensore.
Sul punto, la giurisprudenza chiarisce che nel caso di querela sporta in via principale, non è necessario che la procura contempli al difensore il potere di proporre querela di falso, quando la querela è inserita nel medesimo atto e lo formi (cfr. Cass. n. 20415/2006).
In caso contrario, il potere di proporre querela di falso deve essere specificamente previsto.
Ed invero, tale caratteristica non si rinviene nel caso di specie.
Ad ogni buon conto, la consulenza grafologica espletata in corso di causa non può certo supplire alla carenza probatoria sopra evidenziata, posto che la medesima ha potuto accertare unicamente “che il documento in verifica nella parte scritta con grafia generica e quindi prescindendo dalla firma, non appartiene alla motricità grafica di e deve essere attribuito ad altra mano”, senza però Parte_1 fornire alcun elemento atto ad accertare l'asserito abusivo riempimento del biancosegno.
Pertanto, la scrittura privata in esame forma piena prova della provenienza del suo contenuto dalle parti ex art. 2702 c.c. e vincola il giudice quanto alle sue risultanze.
5. A questo punto è necessario esaminare l'ulteriore credito azionato dal sig. in via Parte_2
monitoria, pari a complessivi euro 13.834,00.
Il fondamento di tale pretesa, si rinviene in due assegni bancari, emessi a favore dell'opposto, per l'importo di euro 6.917,00 cadauno e sottoscritti dal sig. a garanzia della restituzione delle Pt_1
somme suddette.
Sul punto, si rileva che l'assegno bancario, nei rapporti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), va inteso come promessa di pagamento e quindi soggetta alla disciplina di cui all'art. 1988 c.c.
È infatti oramai pacifico in giurisprudenza l'assunto per cui, nei rapporti tra il traente e il prenditore,
l'assegno bancario “costituisce una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte
l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione” (Cass. n.
28141/2023).
Di conseguenza, posto che l'attore si è limitato a contestazioni assolutamente generiche sul punto, né ha disconosciuto la sottoscrizione degli assegni n. 0015437524-11 e n. 001115437523-10, tant'è che i medesimi sono stati usati come scritture comparative in sede di CTU grafologica, si ritiene provato il credito azionato.
pagina 8 di 11 6. Ciò posto, dall'importo complessivamente dovuto all'odierno convenuto, pari ad euro 38.834,00, dev'essere detratta la somma di euro 3.700,00, corrisposta ante causam dall'opponente a mezzo bonifico (cfr. docc. 5 e 6 di parte attrice).
D'altronde, sebbene la disposizione di bonifico non dimostri il buon esito del pagamento (sul punto si veda Cass. n. 8046/2023), il sig. costituendosi in giudizio, ha espressamente dichiarato Parte_2
di voler imputare quanto già versato in acconto sul maggior credito.
S'impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale condanna del sig. Parte_1
al pagamento della minor somma pari ad euro 35.134,00.
[...]
7. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora.
Trattandosi di obbligazioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 1224 c.c. “sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.”.
Inoltre, nel caso di specie la mora è ex re, non essendo necessaria la costituzione in mora in virtù del combinato disposto degli articoli 1182 e 1219, comma secondo, c.c.
Gli interessi decorrono pertanto da dì del dovuto al saldo.
8. Di contro, il Tribunale ritiene inammissibile la domanda formulata dall'opposto, volta ad ottenere l'accertamento dell'ulteriore prestito erogato all'opponente in data 30 maggio 2018 e la conseguente condanna alla restituzione dell'importo di euro 5.000,00.
Difatti, sebbene le sezioni unite della Corte di cassazione abbiano chiarito che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta.” (Cass. S.U. 26727/2024); è altresì doveroso rammentare che tale domanda deve riferirsi alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, così come precisato dall'orientamento giurisprudenziale richiamato nella pronuncia a sezioni unite appena citata (ex multis: Cass. n.
30455/2023).
Ed invero, detto requisito non sussiste nella fattispecie de quo, in quanto la domanda avanzata dal convenuto in opposizione attiene ad un'obbligazione scaturente da un prestito diverso rispetto a quelli che hanno originato la fase monitoria, tant'è che il petitum relativo alla domanda in esame non corrisponde nemmeno in parte a quello precedentemente azionato.
pagina 9 di 11 9. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte convenuta vengono poste a carico dell'attore, in forza del principio generale della soccombenza.
A tal proposito, si osserva che “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute” (Cass. n. 9587/2015).
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte attrice soccombente.
Tuttavia, essendo il sig. ammesso al gratuito patrocinio come da delibera n. 2863/2021 del 22 Pt_1 dicembre 2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, le spese di CTU sono anticipate dallo Stato come da separato provvedimento. Si dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto dal sig. per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 3874/2021 N.R.G. 7379/2021 del Tribunale di Firenze;
2) condanna l'attore al pagamento in favore del sig. della somma di euro Parte_2
35.134,00, oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo;
3) condanna il sig. a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 7.616,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e
CPA come per Legge;
pagina 10 di 11 4) dispone che le spese di CTU, poste a carico del sig. Parte_1
5) dispone la restituzione dei documenti custoditi in cassaforte.
Firenze, 16 maggio 2025
siano anticipate dall'Erario;
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA CESERANI Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Bologna, C.F._2
Via Santo Stefano n. 29
ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GIULIO CASELLI Parte_2 C.F._3
(C.F. e DAVIDE DE GAETANO (C.F. ), C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20
CONVENUTO
OGGETTO: titoli di credito
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e con ogni migliore formula, così provvedere, previa ogni statuizione e declaratoria del caso:
previa rimessione della causa in istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate in atti dalla scrivente difesa, che di seguito si riportano integralmente.
In via preliminare e principale:
pagina 1 di 11 - revocare il D.I. n. 3874/2021 del 24.09.2021 emesso dal Tribunale di Firenze nel procedimento RG.
7379/2021 opposto, per i motivi suesposti, anche alla luce dell'illegittima ingiunzione di pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal d. lgs. 231/2002, inapplicabile nella fattispecie;
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo perché infondato, ingiusto, illegittimo in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare inefficace il D.I. opposto perché notificato oltre i termini di cui all'art. 644
c.p.c.
- accertare e dichiarare il disconoscimento della scrittura privata del 12.11.2012;
- accertare e dichiarare nulla la scrittura privata in quanto priva di data certa;
- accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria dal Sig. ; Parte_2
- accertare e dichiarare che non è stata erogata alcuna somma da parte del sig. a Parte_2
favore del sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze non riguarda il sig.
, ma una tal quale titolare dell'impresa individuale Bike Stock House;
Parte_2 CP_1
- accertare e dichiarare che il D.I. notificato è documento diverso dal D.I. contenuto nel fascicolo telematico;
- rigettare la richiesta avversaria di accertamento del prestito del 30.05.2018 a favore del sig. Pt_1 della somma di € 5.000,00 e, per l'effetto, rigettare la richiesta di condanna del sig. alla Pt_1
restituzione della somma, in quanto richieste inammissibili ed infondate.
- Con vittoria di spese e competenze professionali, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm., oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Stante l'ammissione al gratuito patrocinio del sig. si chiede che Pt_1 la liquidazione delle spese sia effettuata a favore dell'Erario.
In via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse […]”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“-in via principale, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Firenze confermando in ogni sua parte il predetto decreto ingiuntivo;
- in via subordinata, qualora venga ritenuta la inefficacia del provvedimento monitorio, previa qualificazione della domanda giudiziaria contenuta nel ricorso monitorio, accertare e dichiarare il pagina 2 di 11 diritto di credito in favore del sig. e, considerati gli acconti versati dal debitore, per Parte_2
l'effetto condannare il sig al pagamento di € 35.134,00 oltre interessi di mora dal Parte_1
dovuto al saldo ed alle spese di procedura, o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta giusta;
- nel merito accertare e dichiarare il prestito erogato da a di € 5.000,00 in data Pt_2 Pt_1
30.05.2018 e condannare il alla restituzione della somma integrale a favore del Pt_1 Pt_2
Con vittoria di spese ed onorari di causa del presente giudizio.
In via istruttoria.
Questa difesa si oppone a tutte le richieste istruttorie avanzate da controparte, in quanto meramente dilatorie e inconferenti, si oppone in particolare alla querela di falso ed alle prove testimoniali.
Si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:
1)Dcv che lei ha seguito e curato professionalmente i rapporti tra e e ha Parte_2 Parte_1 partecipato a vari incontri tra le parti dall'anno 2012 all'anno 2019;
2) dcv che lei ha visto il sig. firmare di suo pugno, in sua presenza, i documenti e gli Parte_1 assegni che le si mostrano. Si indica a teste l'Avv. del foro di Firenze”. Tes_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3874 del 24 settembre Parte_2
2021, N.R.G. 7379/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 38.834,00, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento del credito vantato dall'odierno opposto.
In particolare, l'opponente, eccependo preliminarmente la nullità della notifica, nonché l'inefficacia del
D.I. n. 3874/2021, ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che, la scrittura privata 12 novembre 2012 sottoscritta dal sig. con la quale il Parte_1
medesimo pone in essere una ricognizione di debito nei confronti del sig. è falsa, in Parte_2
quanto frutto di un abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco;
- che, in ogni caso, l'attore ha parzialmente restituito le somme richieste mediante due assegni, rispettivamente dell'importo di euro 2.500,00 ed euro 1.200,00;
pagina 3 di 11 Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo che venisse concessa la provvisoria Parte_2 esecutorietà del D.I. n. 3874/2021 e chiedendo che venisse rigettata l'opposizione promossa dal sig.
sostenendo che le somme ingiunte al medesimo fossero assolutamente dovute, stante Parte_1
l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
Il convenuto, con la propria comparsa costitutiva ha altresì domandato l'accertamento dell'ulteriore prestito erogato all'opponente in data 30 maggio 2018 e la conseguente condanna alla restituzione dell'importo di euro 5.000,00.
Con l'ordinanza 22 novembre 2022 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del D.I. n.
3874/2021, N.R.G. 7379/2021.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 24 dicembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e, con l'ordinanza 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare pagina 4 di 11 eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata nei limiti qui di seguito esposti.
1. In via preliminare, il sig. eccepisce l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 sostenendo che lo stesso è stato notificato tardivamente, oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.
Tale eccezione è infondata.
L'allegazione dell'attore riguarda il decreto che è pervenuto a conoscenza del medesimo, che, effettivamente, è stato consegnato al servizio postale il 1° dicembre 2021, quindi oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, ossia il 24 settembre 2021.
Tuttavia, come si evince chiaramente dalla documentazione prodotta dal sig. la notifica Parte_2
è stata tentata in precedenza, nel rispetto dei termini di legge, seppur con esito negativo, per irreperibilità del destinatario (cfr. doc. 1 di parte convenuta).
Orbene, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “in tema di notificazione degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché il notificante fornisca la prova che il mancato perfezionamento della prima notifica non gli sia addebitabile ed attivi un nuovo procedimento entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori” (cfr., ex multis, Cass. n. 19060/2015).
pagina 5 di 11 Anche le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate nel senso che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento” (Cass. S.U. n. 13394/2022).
Nel caso di specie, l'odierno opponente si è reso irreperibile, mentre il convenuto si è attivato con tempestività al fine di reperire un indirizzo utile ove perfezionare la notifica.
Si conferma, pertanto, la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
2. Quanto alla dedotta nullità della notifica del D.I. 3874/2021, si rileva che la difformità della notifica di un atto processuale rispetto alla normativa che disciplina il procedimento di notificazione può integrare il vizio di nullità ovvero una vera e propria inesistenza.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016, nel determinare i criteri distintivi tra notifica nulla ed inesistente hanno statuito che "L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtu' dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".
L'inesistenza giuridica della notificazione, equiparabile alla sua assoluta materiale omissione, è, tuttavia, ravvisabile soltanto nel caso in cui l'attività notificatoria compiuta non appaia in alcun modo riconducibile allo schema legale dell'atto, cioè nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come pagina 6 di 11 notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità
(cfr. Cass. n. 14692/2023).
Nel caso di specie, la notificazione eseguita dal procuratore del sig. contenente l'allegazione del Pt_2
ricorso e l'indicazione degli estremi del provvedimento giudiziario che si intendeva notificare, ha posto l'attore nella possibilità di conoscere l'atto, tanto che lo stesso ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. non limitandosi a dedurre la nullità del decreto ingiuntivo, ma difendendosi anche nel merito, contestando la pretesa creditoria del ricorrente.
I vizi dedotti dal sig. non hanno, dunque, di fatto, minimamente inciso né compromesso il diritto Pt_1 di difesa di quest'ultimo, e la notifica eseguita ha comunque raggiunto il suo scopo.
Le eccezioni svolte sul punto non meritano quindi accoglimento.
3. In ultimo, sempre in via preliminare, il Tribunale ritiene che l'erronea indicazione della parte ricorrente nel decreto ingiuntivo opposto non integri un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
Tant'è che, come si è già osservato, l'odierno attore ha potuto compiutamente individuare il contenuto della pretesa rivolta dall'opposto nei suoi confronti.
Anche tale eccezione va quindi rigettata.
4. Passando all'esame del merito, è anzitutto doveroso sottolineare che, riguardo alla scrittura privata datata 12 novembre 2012, contenente l'atto di riconoscimento di debito per euro 25.000,00 (cfr. doc. 4 di parte attrice), il sig. non ne ha disconosciuto la sottoscrizione, bensì la contraffazione Parte_1 operata mediante l'abusivo riempimento del biancosegno.
Parte opponente, tuttavia, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, costituito dalla proposizione della querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta alterazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la necessità della querela di falso in caso di abusivo riempimento che si ritenga avvenuto absque pactis (cfr. Cass. n. 18234/23; Cass. n. 21587/19 e
Cass. n. 5417/14).
L'attore, tuttavia, si è unicamente riservato di proporre querela senza mai formulare apposita istanza ai sensi dell'art. 221 c.p.c.
Peraltro, è bene rammentare che la suddetta istanza deve provenire, a pena di inammissibilità, dalla parte personalmente o dal procuratore speciale. pagina 7 di 11 La facoltà di querela non rientra quindi tra i poteri ordinari del difensore.
Sul punto, la giurisprudenza chiarisce che nel caso di querela sporta in via principale, non è necessario che la procura contempli al difensore il potere di proporre querela di falso, quando la querela è inserita nel medesimo atto e lo formi (cfr. Cass. n. 20415/2006).
In caso contrario, il potere di proporre querela di falso deve essere specificamente previsto.
Ed invero, tale caratteristica non si rinviene nel caso di specie.
Ad ogni buon conto, la consulenza grafologica espletata in corso di causa non può certo supplire alla carenza probatoria sopra evidenziata, posto che la medesima ha potuto accertare unicamente “che il documento in verifica nella parte scritta con grafia generica e quindi prescindendo dalla firma, non appartiene alla motricità grafica di e deve essere attribuito ad altra mano”, senza però Parte_1 fornire alcun elemento atto ad accertare l'asserito abusivo riempimento del biancosegno.
Pertanto, la scrittura privata in esame forma piena prova della provenienza del suo contenuto dalle parti ex art. 2702 c.c. e vincola il giudice quanto alle sue risultanze.
5. A questo punto è necessario esaminare l'ulteriore credito azionato dal sig. in via Parte_2
monitoria, pari a complessivi euro 13.834,00.
Il fondamento di tale pretesa, si rinviene in due assegni bancari, emessi a favore dell'opposto, per l'importo di euro 6.917,00 cadauno e sottoscritti dal sig. a garanzia della restituzione delle Pt_1
somme suddette.
Sul punto, si rileva che l'assegno bancario, nei rapporti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), va inteso come promessa di pagamento e quindi soggetta alla disciplina di cui all'art. 1988 c.c.
È infatti oramai pacifico in giurisprudenza l'assunto per cui, nei rapporti tra il traente e il prenditore,
l'assegno bancario “costituisce una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte
l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione” (Cass. n.
28141/2023).
Di conseguenza, posto che l'attore si è limitato a contestazioni assolutamente generiche sul punto, né ha disconosciuto la sottoscrizione degli assegni n. 0015437524-11 e n. 001115437523-10, tant'è che i medesimi sono stati usati come scritture comparative in sede di CTU grafologica, si ritiene provato il credito azionato.
pagina 8 di 11 6. Ciò posto, dall'importo complessivamente dovuto all'odierno convenuto, pari ad euro 38.834,00, dev'essere detratta la somma di euro 3.700,00, corrisposta ante causam dall'opponente a mezzo bonifico (cfr. docc. 5 e 6 di parte attrice).
D'altronde, sebbene la disposizione di bonifico non dimostri il buon esito del pagamento (sul punto si veda Cass. n. 8046/2023), il sig. costituendosi in giudizio, ha espressamente dichiarato Parte_2
di voler imputare quanto già versato in acconto sul maggior credito.
S'impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale condanna del sig. Parte_1
al pagamento della minor somma pari ad euro 35.134,00.
[...]
7. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora.
Trattandosi di obbligazioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 1224 c.c. “sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.”.
Inoltre, nel caso di specie la mora è ex re, non essendo necessaria la costituzione in mora in virtù del combinato disposto degli articoli 1182 e 1219, comma secondo, c.c.
Gli interessi decorrono pertanto da dì del dovuto al saldo.
8. Di contro, il Tribunale ritiene inammissibile la domanda formulata dall'opposto, volta ad ottenere l'accertamento dell'ulteriore prestito erogato all'opponente in data 30 maggio 2018 e la conseguente condanna alla restituzione dell'importo di euro 5.000,00.
Difatti, sebbene le sezioni unite della Corte di cassazione abbiano chiarito che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta.” (Cass. S.U. 26727/2024); è altresì doveroso rammentare che tale domanda deve riferirsi alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, così come precisato dall'orientamento giurisprudenziale richiamato nella pronuncia a sezioni unite appena citata (ex multis: Cass. n.
30455/2023).
Ed invero, detto requisito non sussiste nella fattispecie de quo, in quanto la domanda avanzata dal convenuto in opposizione attiene ad un'obbligazione scaturente da un prestito diverso rispetto a quelli che hanno originato la fase monitoria, tant'è che il petitum relativo alla domanda in esame non corrisponde nemmeno in parte a quello precedentemente azionato.
pagina 9 di 11 9. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte convenuta vengono poste a carico dell'attore, in forza del principio generale della soccombenza.
A tal proposito, si osserva che “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute” (Cass. n. 9587/2015).
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte attrice soccombente.
Tuttavia, essendo il sig. ammesso al gratuito patrocinio come da delibera n. 2863/2021 del 22 Pt_1 dicembre 2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, le spese di CTU sono anticipate dallo Stato come da separato provvedimento. Si dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto dal sig. per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 3874/2021 N.R.G. 7379/2021 del Tribunale di Firenze;
2) condanna l'attore al pagamento in favore del sig. della somma di euro Parte_2
35.134,00, oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo;
3) condanna il sig. a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 7.616,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e
CPA come per Legge;
pagina 10 di 11 4) dispone che le spese di CTU, poste a carico del sig. Parte_1
5) dispone la restituzione dei documenti custoditi in cassaforte.
Firenze, 16 maggio 2025
siano anticipate dall'Erario;
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 11 di 11