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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/10/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Glauco Zaccardi presidente,
Dott. Lorenzo Sandulli giudice relatore,
Dott.ssa Francesca Di Giorno giudice,
esaminati gli atti e sentito il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza monocratica dell'8.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 16/2025,
promosso dalla ricorrente (C.F. in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede legale in Aquino (Fr), Contrada
[...] P.IVA_2
Colle La Terra 1.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei riguardi della resistente.
Innanzitutto, risulta priva di pregio la difesa della resistente, veicolata con memoria difensiva del 28.5.2025 nella quale figura quale l.r.p.t. il sig. (c.f. Parte_2
). La tesi della resistente si basa sul presupposto che il sig. C.F._1 Parte_2 era titolare della ditta individuale AN RU (p.i. ), che è stata P.IVA_3 sottoposta a liquidazione giudiziale con sentenza di questo Tribunale n. 25/2024. Secondo detta tesi, per la asserita commistione tra la ditta individuale e la società a responsabilità limitata semplificata, l'istanza di liquidazione giudiziale nei riguardi della Controparte_1 avrebbe dovuto rivolgersi alla curatela della AN RU, unico soggetto legittimato passivamente. Le argomentazioni non colgono nel segno, dal momento che il sig.
e la sono due distinti soggetti del diritto, a maggior ragione se Parte_2 Controparte_1 si considera che la società è di capitali. Pertanto, le vicende che riguardano il primo non si estendono automaticamente alla seconda: il sig. ha perso la capacità di agire solo Parte_2 in relazione a quanto rientra nel patrimonio della ditta individuale;
ne deriva, quindi, la sua legittimazione passiva in relazione al presente procedimento unitario. La conferma della fallacia della tesi di parte resistente si percepisce pure a livello pratico: la Controparte_1 sta continuando ad operare, accumulando ulteriori debiti nei riguardi della (cfr. Parte_1 deposito del 24.9.2025 di parte ricorrente); ciò dimostra che la tesi della resistente è mossa dal mero interesse di fatto ad evitare la liquidazione giudiziale, non già da ragioni giuridiche meritevoli di tutela. Ad ogni modo, in ottica prudenziale è stato concesso un termine alla ricorrente per far nominare un curatore speciale della resistente, nella remota ed infondata ipotesi in cui questa non fosse validamente munita di un legale rappresentante pro tempore, che comunque non può essere la curatela della ditta individuale, la quale non può occuparsi della gestione e della liquidazione di patrimoni di altri soggetti giuridici. Questo Tribunale con decreto del 3.7.2025 (r.g.v.g. 1307/2025) ha, così, nominato curatore speciale della resistente il Dott. (c.f. ), il quale in relazione al Parte_3 C.F._2 procedimento unitario in epigrafe si è sostanzialmente rimesso alle determinazioni di giustizia.
Procedendo con tali determinazioni, si ritiene sussistente la legittimazione ad agire di parte ricorrente, la quale vanta un credito di euro 39.773,58 derivante da:
1) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7000/2023, reso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio r.g.n. 35248/2023 in data 8.12.2023 per euro 12.759,02, oltre spese e competenze di giudizio, dichiarato esecutivo in data 16.04.2024;
2) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1192/2024, reso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio r.g.n. 6112/2024 in data 28.02.2024 per euro 1.672,97, oltre spese e competenze di giudizio, dichiarato esecutivo in data 22.05.2024;
3) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6696/2024, reso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio r.g.n. 36232/2024 in data 13.10.2024 per euro 12.883,38, oltre spese e competenze di giudizio;
4) certificazione dell'estratto contabile per omesso pagamento del periodo da agosto 2024
a maggio 2025 dell'importo di euro 8.139,80, cui deve aggiungersi l'ulteriore debitoria maturata nelle more del ricorso introduttivo della procedura che occupa per il periodo da giugno 2025 ad agosto 2025, dell'importo di euro 4.318,41.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato con la in persona di Controparte_1
e successivamente è stato esteso al curatore speciale, nominato ad hoc, di Parte_2 detta società resistente. Tanto premesso, la società resistente è qualificabile come imprenditoriale commerciale, avendo per oggetto sociale l'attività di lavori edili;
inoltre, in assenza di diverse emergenze probatorie, il debitore deve ritenersi soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerato impresa c.d. minore.
Si ritiene, altresì, che la società resistente versi in uno stato di insolvenza irreversibile, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i) il prolungato inadempimento del credito vantato dalla ricorrente;
ii) il pignoramento mobiliare presso terzi del 22.11.2024 che non ha portato ad alcuna soddisfazione, nemmeno parziale, del credito vantato, trattandosi di somme già accantonate per un precedente pignoramento;
iii) il mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
Ricorre, infine, il requisito di cui all'art. 49 u.c. ccii, posto che la debitoria complessiva della resistente è pacificamente superiore ad euro 30.000,00: oltre ai debiti nei riguardi della ricorrente, nel corso dell'istruttoria sono emersi debiti previdenziali comunicati dall' per euro 66.767,00, di cui euro 53.549,95 già affidati ad , come Controparte_3 riepilogati nel prospetto pervenuto in data 18.4.2025; mentre i debiti tributari dedotti da ammontano ad euro 4.425,37; Controparte_3
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
(P.I. , in persona del l.r.p.t., con sede legale in Aquino (Fr), Contrada Colle La P.IVA_2
Terra 1;
nomina
Giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il Dott. Lorenzo Sandulli;
nomina
Curatore della liquidazione giudiziale il Dott. con studio in Sora (Fr), pec Testimone_1
– in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i Email_1 requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria considerato tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11.3.2026, ore 12.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa posta in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, il 14.10.2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli Il presidente, dott. Glauco Zaccardi