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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/12/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta dr. MA Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 660 / 2024 RG promossa da
Pt_1 avv. Angela Barsantini, AN MAni, NZ OR, CO NT appellante contro
CP_1 avv. Paolo Melcantini
CP_2 avv. Silvano Imbriaci appellati che porta riunita la n. 146 / 2025 RG promossa da
CP_2 avv. Silvano Imbriaci appellante contro
CP_1 avv. Paolo Melcantini
Pt_1 avv. Angela Barsantini, CO NT appellati
avente ad oggetto: appelli riuniti della sentenza n. 452/2024 del Tribunale di Arezzo quale giudice civile, pubblicata il 15 ottobre 2024 pagina 1 di 13 All'esito della camera di consiglio dell'udienza 9 dicembre 2025, con lettura del dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti:
- in data 11 agosto 2023, aveva reso un verbale di dichiarazioni all'Ispettorato del lavoro Testimone_1 di Arezzo (doc. 2 res. nel quale aveva riferito le seguenti circostanze: - aveva lavorato in CP_3
TI OR presso la tabaccheria “La scaletta” del marito come sua coadiutrice CP_1 familiare, dall'anno 2000 fino al maggio 2003, quando aveva smesso per contrasto fra i coniugi;
- in tale periodo, per circa 6 ore al giorno era stata addetta sia a servire il pubblico nella tabaccheria
(vendita di tabacchi, gioco del lotto, ricariche telefoniche ecc.), sia ai rapporti con il commercialista ed alle incombenze presso gli uffici pubblici, - era in possesso del modello storico, Controparte_4 fornitole dall'ufficio dei Monopoli della Toscana, nel quale essa risultava formalmente primo coadiutore del marito;
- non aveva mai percepito compensi, bensì reso la sua collaborazione per “il buon andamento della famiglia”; - avendo constatato che la contribuzione previdenziale dovuta per legge al coadiutore familiare non risultava versata in suo favore, ne chiedeva il relativo recupero
- in data 24 agosto 2023, l'Ispettorato aveva acquisito le dichiarazioni di (doc. 5 res. CP_1
, il quale aveva riconosciuto di avere nominato nei confronti dei Monopoli la moglie come CP_3 coadiutrice, anche se essa non aveva mai svolto alcun lavoro nel negozio, poiché non era mai stata addetta ai rapporti con la clientela (pur essendo capitato che fosse presente, rivolgendosi “in modo amichevole” ai presenti); precisava tuttavia che la moglie non aveva mai collaborato in modo abituale e continuativo, né lo aveva sostituito in occasione di problemi di salute o altri impedimenti
- in data 16 ottobre 2023, l'Ispettorato aveva raccolto le dichiarazioni dei coniugi e Persona_1
(doc. 4 res. , i quali, già proprietari dell'immobile dove era collocata la Persona_2 CP_3 tabaccheria, avevano riferito di avere visto costantemente presente nel negozio ogni volta che Tes_1 essi erano passati davanti alla vetrina, o erano entrati per fare acquisti (indicativamente due o tre volte alla settimana nel corso degli anni), in tali occasioni venendo serviti dalla quantomeno fino Tes_1 all'estate 2023
- in data 18 ottobre 2023, l'Ispettorato aveva raccolto anche le dichiarazioni di (doc. 3 Testimone_2
res. 1°), il quale aveva riferito di avere frequentato abitualmente la tabaccheria perché fumatore, Pt_1
e di avere visto spesso presente in negozio per servire i clienti, anche se non in modo costante Tes_1 come il marito aveva precisato di avere frequentato il negozio come cliente almeno tre volte CP_1 alla settimana, verificando che la moglie era spesso presente per aiutare il marito, perlomeno fino a qualche mese prima della dichiarazione pagina 2 di 13 - con verbale unico di accertamento del 20 novembre 2023, l'Ispettorato territoriale, ed CP_2 Pt_1 avevano concluso che la moglie era stata collaboratrice familiare del marito nell'impresa individuale di quest'ultimo, Tabaccheria “La Scaletta” in Castelfiorentino, nominata coadiutrice presso i Monopoli dallo stesso titolare dell'impresa, il quale aveva versato in suo favore la relativa contribuzione come coadiutrice familiare, seppur per il solo anno 2009; quindi, gli istituti avevano avanzato le rispettive pretese per contributi e premi in relazione al periodo non prescritto luglio 2017 / 2023, CP_2 Pt_1 oltre somme aggiuntive secondo il regime dell'evasione (art. 116 comma 8 lett. b)
- aveva opposto il verbale avanti al Tribunale di Arezzo contestando la pretesa qualificazione CP_1 del rapporto dal momento che la si sarebbe limitata ad un aiuto occasionale e gratuito nella sua Per_3 impresa individuale, come da dichiarazione della figlia (doc. 9 ric. 1°), secondo la quale Persona_4 la denuncia della madre nei confronti del padre sarebbe stata una forma di pressione in funzione delle condizioni di separazione fra i coniugi, nonostante che la madre non avesse mai veramente lavorato nel negozio, bensì si fosse limitata ad occuparsi della casa, delle faccende domestiche e della stessa figlia;
nel corso degli anni era capitato che la madre frequentasse in modo sporadico il negozio, al massimo tre volte alla settimana, ma non tutte le settimane, ogni volta trattenendosi al massimo due o tre ore, ma senza mai occuparsi dell'apertura alle 7:00 né della chiusura alle 20:00, e ciò non in funzione di un compenso ma esclusivamente per adempiere ai propri doveri affettivi e di solidarietà familiare.
Il Tribunale di Arezzo, in applicazione del mero onere della prova e senza istruttoria, aveva accolto l'opposizione dichiarando che nulla doveva ad e , e condannando gli istituti CP_1 CP_2 Pt_1 al pagamento delle spese di lite.
La decisione era così motivata:
- ogni attività di lavoro si presume onerosa, a meno che non venga svolta fra coniugi, nel qual caso invece si presume gratuita, mentre per superare tale presunzione è necessario fornire prova rigorosa degli elementi principali della subordinazione (sottoposizione a direttive ed onerosità)
- in concreto, gli istituti non avevano affermato né dimostrato alcuna eterodirezione del marito nei confronti della moglie, mentre le dichiarazioni dei clienti avevano smentito anche il carattere abituale di tale pretesa collaborazione
- infatti, e non erano in grado di affermare che la moglie fosse presente Persona_1 Persona_2 quotidianamente nel negozio del marito, e per quante ore, mentre aveva riferito di non Testimone_2 averla sempre trovata;
- la figlia aveva confermato il carattere sporadico dell'aiuto reso dalla madre al padre, in modo Per_4 spontaneo e per motivi affettivi;
pagina 3 di 13 - nemmeno erano state definite le mansioni che avrebbe svolto, né se avesse osservato un orario Tes_1 prestabilito o ricevuto una retribuzione fissa;
sul complesso di tali circostanze gli istituti non avevano dedotto prova orale adeguata a fornire la dimostrazione necessaria per accogliere le rispettive pretese e, mancando comunque allegazione anche degli elementi sussidiari della stessa subordinazione, le stesse istanze istruttorie non potevano essere ammesse
- l'art. 21 comma 6 ter L. 326/2003 stabiliva in 90 giorni (o 720 ore) nel corso dell'anno il limite massimo di una prestazione occasionale resa in modo gratuito nel settore artigianale;
si trattava di un criterio puramente indicativo del quale tenere conto per valutare anche il caso in esame alla luce delle dichiarazioni raccolte dall'Ispettorato, nonostante che fosse un vero e proprio criterio di giudizio per vagliare l'iscrizione di un collaboratore familiare.
(n. 660/2024 RG)
aveva appellato la sentenza con un unico motivo per far valere la violazione del DPR n. Pt_1
1124/1965 , l'erronea valutazione dell'istruttoria ed il travisamento dei fatti, chiedendo la Pt_2 riforma integrale della decisione di merito, con rigetto dell'opposizione.
Nell'ambito della tutela contro infortuni e malattie professionali (art. 4 DPR cit.), non era decisivo il carattere subordinato o meno del rapporto di lavoro, poiché analoga tutela meritavano sia i dipendenti che i non dipendenti.
La protezione doveva essere commisurata al carattere materiale delle attività svolte, ed ai conseguenti rischi che vi erano insiti (in tal senso anche la giurisprudenza costituzionale, da ultimo sentenza n.
476/1987).
A differenza di quanto aveva ritenuto il Tribunale, ai fini della tutela del collaboratore familiare, Pt_1 il presupposto fondamentale era che la collaborazione non fosse stata puramente occasionale.
E nel caso in esame l'occasionalità era esclusa a priori, non foss'altro perché il titolare dell'impresa aveva indicato la moglie come coadiutrice, con dichiarazione formale resa ai Stato, Parte_3 sostanzialmente ammettendo che essa fosse incaricata del ritiro della merce destinata al punto vendita.
Analogamente, le dichiarazioni dei clienti raccolte dall'Ispettorato, prodotte in primo grado e solo parzialmente intese dal Tribunale, mentre nemmeno le dichiarazioni della figlia avevano Per_4 smentito la collaborazione non occasionale della madre nel negozio del padre.
Infine, non era corretto utilizzare il parametro dell'art. 21 comma 6 ter L. 326/2003 per qualificare l'attività del familiare come occasionale in caso di prestazione resa una o due volte al mese, con un massimo di 10 giornate all'anno. Al contrario, la disciplina della collaborazione familiare non aveva pagina 4 di 13 parametri numerici, ma solo il criterio dell'abitualità e prevalenza, rimesso alla valutazione concreta del singolo caso.
In conclusione, se il Tribunale avesse correttamente inteso la regola di giudizio ed il materiale probatorio fornito dalle parti, la conclusione favorevole all'accertamento sarebbe stata necessitata.
In tutti i casi, l'istituto appellante ribadiva la richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 421 cpc, in relazione alle distinte di ritiro della merce destinata alla tabaccheria di da parte della CP_1 collaboratrice Testimone_1 si era costituito resistendo all'appello, dal momento che il Tribunale aveva CP_1 correttamente valutato le prove evidenziate nello stesso atto di impugnazione dell' (dichiarazioni Pt_1 raccolte dall'Ispettorato; dichiarazioni di delega nei confronti dei per Persona_4 Parte_4 il ritiro della merce conferita dal titolare dell'impresa alla moglie quale collaboratrice familiare), traendone la necessaria conclusione che la prestazione era stata occasionale.
L' si era costituito per aderire all'appello , chiedendo di conseguenza che l'opposizione CP_2 Pt_1 fosse respinta.
(n. 146/2025 RG)
aveva appellato la sentenza con due motivi relativi alla erronea individuazione del criterio di CP_2 giudizio ed alla immotivata scelta di non istruire le circostanze concrete, chiedendone la riforma integrale della decisione di merito, con rigetto dell'opposizione.
Secondo l'appello, il primo errore commesso dal Tribunale consisteva nell'avere individuato il nucleo della fondatezza dell'apposizione nella mancata allegazione e prova del vincolo di subordinazione fra i coniugi. Per contro, la pretesa contributiva dell' riguardava la posizione della moglie come CP_2 coadiutrice familiare del marito nell'ambito della gestione commercianti (art. 1 L. 613/1966), alla quale erano obbligatoriamente iscritti gli esercenti di imprese commerciali e i loro familiari coadiutori.
La qualificazione giuridica della posizione della moglie come coadiutrice del marito si fondava in concreto sulle circostanze riferite nella denuncia di all'Ispettorato, in relazione all'attività di Tes_1 lavoro prestata in modo abituale e prevalente in favore dell'impresa commerciale del marito. Erano quindi del tutto irrilevante i profili, inutilmente sottolineati dal Tribunale, relativi al carattere oneroso / gratuito, alle direttive, all'orario di lavoro ecc., mentre rilevava esclusivamente una prestazione resa in modo abituale continuativo. L'unico discrimine che il Tribunale avrebbe dovuto verificare era se la collaborazione della moglie fosse stabile ovvero eccezionale, sotto il profilo temporale resa per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni (che peraltro in concreto nemmeno erano state menzionate dal marito).
pagina 5 di 13 Le dichiarazioni di all'Ispettorato erano estremamente circostanziate sulla durata del periodo Tes_1 lavorato (2000/2003), sul fatto che la tabaccheria svolgeva anche attività di gioco del lotto e di ricarica telefonica, con il conseguente lungo tempo di apertura al pubblico, sul fatto che la moglie si occupava anche di incombenze esterne al negozio, sulla formale dichiarazione del marito ai Monopoli della
Toscana che la moglie era il “primo coadiutore” della sua impresa.
Nello stesso senso anche le dichiarazioni raccolte dagli ispettori ( ) Per_1 Per_2 Testimone_2 avevano confermato i caratteri salienti della collaborazione nell'impresa, anche se la varietà dei compiti della moglie non le consentiva di essere sempre costantemente presente nel punto vendita per le 6 ore dichiarate come misura giornaliera della collaborazione.
Inoltre, ammesso e non concesso che il ragionamento in diritto del Tribunale forse corretto, in tutti i casi avrebbe dovuto essere ammessa l'istruttoria orale poiché, anche qualora si volesse ritenere dirimente il carattere subordinato del rapporto, era comunque immotivata la decisione di non istruire in fatto la medesima circostanza.
i era costituito per eccepire che l'appello era tardivo ed infondato. CP_1 CP_2
In rito, l'appellato aveva affermato che:
* la sentenza appellata era stata pubblicata il 15 ottobre 2024
* l'aveva appellata il 30 ottobre 2024 (giudizio iscritto al n. 660/2024 RG), notificando la Pt_1 propria impugnazione sia a che all' CP_1 CP_2
* dal 30 ottobre 2024, la notifica aveva fatto decorrere il termine breve poiché (art. 325 cpc), il fatto che l' avesse ricevuto la notifica dell'appello equivaleva all'avvenuta notifica della CP_2 Pt_1 sentenza appellata ai fini del decorso dello stesso termine breve
* invece, il 12 marzo 2025 aveva proposto appello autonomo, poi notificato a il 3 CP_2 CP_1 novembre 2025
* la notifica dell'impugnazione equivale a notifica della sentenza tanto per il soggetto che la effettua quanto per quello che la riceve, per tutti facendo decorrere il termine breve di impugnazione
* l'interesse dell' di impugnare la sentenza esisteva fin dal momento della sua pubblicazione, e CP_2 non era sorto in conseguenza dell'appello Pt_1
* di conseguenza, l' non si poteva avvalere dei più ampi termini consentiti per l'appello CP_2 incidentale tardivo, poiché la propria impugnazione non era consequenziale a quella dell' Pt_1
* l'appello incidentale tardivo è ammissibile solo se l'interesse ad impugnare nasce dall'appello principale, diversamente anche l'appello incidentale è soggetto agli stessi termini di quello principale pagina 6 di 13 * proponendo un appello autonomo, successivo a quello , aveva violato i principi di lealtà Pt_1 CP_2 processuale e di unitarietà della impugnazione, determinando una duplicazione del giudizio di secondo grado con inutile aggravio processuale a carico di CP_1
Nel merito, l'appellato aveva ribadito i medesimi argomenti a sostegno della sentenza, che doveva essere confermata per infondatezza dell'iscrizione d'ufficio della moglie quale coadiutrice familiare all'impresa commerciale del marito:
* l'attività di non era stata abituale e prevalente, trattandosi di un aiuto occasionale fornito al Tes_1 marito, che non rientrava nella nozione di subordinazione, né era rilevante ai fini dell'iscrizione alle gestioni previdenziali del coadiutore familiare dell'impresa commerciale CP_2
* le dichiarazioni raccolte dall'Ispettorato escludevano la presenza continuativa della moglie nel negozio del marito, avendo tutti riferito di averla vista solo in alcune occasioni, e le medesime circostanze erano state confermate nella dichiarazione della figlia Per_4
* correttamente, le prove orali dedotte da ed non erano state ammesse dal Tribunale, CP_2 Pt_1 perché destinate alla conferma di dichiarazioni scritte già raccolte dall'Ispettorato, di per sé sufficienti ai fini della decisione
* a maggior ragione, le medesime istanze istruttorie erano inammissibili in secondo grado perché non erano indispensabili ai fini della decisione (art. 437 comma 2 cpc).
L' si era costituito, richiamando il proprio appello già separatamente proposto contro la stessa Pt_1 sentenza.
§§§
In via preliminare, appello (n. 146/2025 RG) CP_2
Il giudizio di primo grado era stato introdotto da nei confronti dell' e dell' per CP_1 CP_2 Pt_1 contestare le rispettive pretese per contributi e premi che derivavano dall'accertamento dell'obbligo di iscrivere la moglie come coadiutrice familiare nell'ambito della propria impresa Testimone_1 individuale, per la quale era già iscritto alla gestione commercianti. CP_1
La sentenza di ottobre 2024 aveva accolto il ricorso, dichiarando nulli gli atti con i quali ed CP_2
avevano svolto le rispettive pretese. Pt_1
aveva appellato la sentenza nello stesso mese di ottobre 2024, con atto depositato e notificato a Pt_1
e all' (n. 660/2024 RG). CP_1 CP_2
aveva appellato la sentenza con atto depositato nel marzo 2025, e quindi notificato a e CP_2 CP_1 all' (n. 146/2025 RG). Pt_1
Ciò premesso, aveva eccepito la tardività dell'appello perché proposto nel marzo 2025, CP_1 CP_2 ovvero entro il termine ordinario decorrente dalla sentenza di ottobre 2024, nonostante che già dallo pagina 7 di 13 stesso ottobre 2024 avesse ricevuto la notifica della sentenza nell'ambito dell'appello , che CP_2 Pt_1 aveva fatto decorrere il termine breve, pacificamente scaduto nell'ottobre 2024.
In sostanza, secondo una volta che l' aveva impugnato la sentenza, a tal fine notificando CP_1 Pt_1 il proprio appello anche all' , quest'ultimo non poteva più avvalersi del termine lungo per CP_2 impugnare nei confronti dello stesso perché l'avvenuta notifica della sentenza avrebbe ormai CP_1 imposto a tutte le parti di impugnare solo nel termine breve.
Secondo il Collegio, l'eccezione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'impugnazione : CP_2
- è incidentale (perché intervenuta nei confronti della stessa sentenza già oggetto di impugnazione
) Pt_1
- essendo tardiva, risulta inammissibile perché resa nel termine lungo mentre avrebbe dovuto seguire quello breve.
Prima di tutto, la notifica dell'appello aveva fatto decorrere il termine breve anche nei confronti Pt_1 dell' . CP_2
Secondo Cass. n. 19274/2022 < In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza, eseguita a istanza di una sola delle parti, segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione >.
Poiché il primo grado aveva coinvolto gli stessi istituti in una sola opposizione, e quindi entrambi erano destinatari delle impugnazioni, secondo Cass. n. 19274/2022 < Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass. 14722 del 2018; conf. Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 986 del 2016; Cass. n. 19869 del 2011) >.
Appurato che, in seguito all'appello , anche era soggetto al termine breve, va verificato se Pt_1 CP_2
potesse impugnare in via incidentale tardiva. CP_2
pagina 8 di 13 Secondo il Collegio, la risposta è negativa, con conseguente inammissibilità a carico . CP_2
Il caso in esame è speculare a quello già deciso da questa Corte con la sentenza n. 723/2023 del
18.1.2023 , Campigli. Anche in quel caso, infatti, un istituto previdenziale aveva Parte_5 proposto appello principale e l'altro istituto aveva proposto appello incidentale tardivo, che era stato ritenuto inammissibile poiché entrambi gli istituti avevano fin dall'origine un interesse autonomo ad impugnare la sentenza, ed avrebbero dovuto rispettare il medesimo termine ordinario.
Anche nel caso in esame, aveva un proprio interesse diretto a contestare la sentenza, pur se CP_2
non l'avesse a sua volta contestata: l'interesse di non era sorto per effetto dell'iniziativa Pt_1 CP_2
. Pt_1
In altri termini, non si può ipotizzare che l' avrebbe accettato la decisione del Tribunale e che il CP_2 suo interesse sarebbe sorto solo a seguito dell'iniziativa di volta a rimettere in discussione Pt_1
l'assetto di interessi derivante dalla stessa pronuncia. Quindi, non si possono applicare i principi in tema di impugnazione incidentale tardiva ammissibile.
Secondo Cass. n. 26139/2022, n.25285/2020, n. 14596/2020: L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale
o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata”.
Da ultimo, gli stessi principi sono stati ribaditi da Cass. n. 5290/2025.
Nel caso in esame, aveva proposto una sorta di impugnazione adesiva all'appello principale di CP_2
, comunque convergente sullo stesso risultato di riformare integralmente la sentenza, con rigetto Pt_1 dell'opposizione nei confronti di entrambi gli istituti.
E' quindi decisiva la regola di cui all'art. 334 cpc, secondo la quale le impugnazioni incidentali tardive in senso stretto sono quelle provenienti dalla parte contro la quale è proposta quella principale
(Cass.41254/2021 secondo cui “Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 cpc, che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cpc, operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove
pagina 9 di 13 contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione”; conformi n.17614/2020, n.20040/2015).
Applicati tali principi al caso in esame, l'appello deve ritenersi tardivo. CP_2
Nel merito, appello (n. 660/2024 RG) Pt_1
Secondo il Collegio, nel merito l'accertamento nei confronti di era fondato, e quindi l'appello CP_1
va accolto con riforma della sentenza appellata e rigetto del ricorso in accertamento negativo Pt_1 proposto da nei confronti dello stesso . CP_1 Pt_1
A differenza di quanto affermato dal Tribunale, nel caso in esame la questione dirimente non è il carattere subordinato o meno della prestazione resa dalla moglie nella impresa individuale Tes_1 commerciale del marito CP_1
Piuttosto, la pretesa dei premi e dei contributi generava dal verbale di accertamento del 20 Pt_1 CP_2 novembre 2023, che, ai sensi della L. n. 613/1966 e della L. n. 463/1959, aveva qualificato la moglie come coadiutrice familiare del marito, titolare di impresa individuale di carattere commerciale, come tale titolare delle tutele contributive a fini previdenziali ed assistenziali.
Secondo tali discipline, infatti, sono compresi nell'obbligo assicurativo i familiari coadiuvanti, che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nello stesso obbligo assicurativo in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti.
A tal fine sono considerati familiari anche i coniugi, ed il titolare dell'impresa artigiana/commerciale è tenuto al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti.
In tema di contributi dovuti per il familiare coadiutore, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 613/1966, allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà - e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti >, Cass. n. 1684/2021, conformi n. 1559/2020, n. 23584/2019, n. 7336/2017.
La giurisprudenza è costante nel senso che il discrimine va accertato distinguendo in senso sostanziale la continuità della collaborazione del familiare (da qualificare perciò stabile) rispetto alla sua straordinarietà (da qualificare perciò eccezionale). pagina 10 di 13 Quindi, a prescindere dal fatto che il criterio di giudizio non è quello della subordinazione, bensì quello della collaborazione della moglie nell'impresa individuale del marito, le caratteristiche concrete della collaborazione così come risultanti dalle dichiarazioni scritte acquisite in primo grado non lasciano dubbi sul fatto che negli anni la prestazione di fosse stata stabile, e non certo eccezionale. Tes_1
A tal fine convergevano tutti i seguenti elementi, totalmente trascurati o travisati dal Tribunale:
- il titolare aveva reso ai una dichiarazione formale per individuare la CP_1 Parte_4 collaboratrice come incaricata per il ritiro della merce destinata al suo negozio Testimone_1
- nell'anno 2009 lo stesso titolare aveva iscritto la collaboratrice come coadiutrice familiare, versando la relativa contribuzione
- era pacifico che negli anni dal 2000 al 2023 la moglie non avesse avuto altra occupazione, subordinata o autonoma, bensì avesse collaborato nell'impresa individuale del marito, unica fonte di reddito dell'intera famiglia
- si trattava di impresa priva di dipendenti, nella quale non era plausibile che il solo titolare si occupasse nel contempo sia delle attività di vendita al pubblico, nell'orario esteso dalle 07:00 am alle
20:00 pm, sia del complesso delle altre attività amministrative (rapporti con il commercialista, con i
, con ecc.) Controparte_5 CP_4
- la presenza in negozio della moglie addetta alla vendita dei prodotti di tabaccheria, gioco del lotto, ricariche telefoniche ecc., era stata confermata sia dalle dichiarazioni rese dalla stessa sia da Tes_1 quelle di terzi (pacificamente indifferenti alle parti), ovvero i clienti e Persona_1 Persona_2
Testimone_2
- peraltro, nella denuncia svolta dalla moglie ai fini contributivi si faceva espresso riferimento al fatto che negli anni essa avesse svolto abitualmente non solo attività di commessa al pubblico, ma anche di incaricata per conto del marito sia di ricevere la merce da parte dei (che le poteva Parte_4 essere consegnata solo sulla base della delega formale conferitale dallo stesso titolare) sia di seguire le questioni amministrative, che quindi la portavano anche fuori dal negozio lontano dalla vista della clientela
- nemmeno la dichiarazione resa dalla figlia (la cui attendibilità dovrebbe essere rigorosamente Per_4 vagliata, per essere stata liberamente raccolta dal padre, e prodotta a sostegno del ricorso), smentiva i presupposti dell'obbligo contributivo del coadiutore familiare, dal momento che (dopo avere diffusamente descritto il fatto che la madre non fosse obbligata a frequentare il negozio ma lo facesse con i modi ed i tempi di sua preferenza, non per ricevere un compenso ma per doveri affettivi e di solidarietà) finiva per confermare comunque una frequenza di circa 2 / 3 volte alla settimana, seppur non sempre, aggiungendo che ogni volta si trattava quantomeno di un'ora, se non 2 o 3 ore. pagina 11 di 13 In conclusione, poiché la memoria dell'appellato non aveva riproposto altre questioni per CP_1 contrastare il contenuto dell'accertamento, mentre aveva ampiamente assolto l'onere della prova Pt_1
(carattere abituale e prevalente della collaborazione della moglie nell'ambito dell'impresa individuale del marito), la sua iscrizione d'ufficio alla relativa gestione previdenziale commercianti è fondata.
Di conseguenza, l' ha diritto ai premi richiesti nel termine di prescrizione quinquennale, con le Pt_1 somme aggiuntive secondo il regime dell'evasione, considerando che il rapporto non era stato regolarizzato in alcun modo presso gli istituti previdenziali.
Da ultimo, ai fini della presente decisione è irrilevante il richiamo all'art. 21 comma 6 bis DL n.
269/2003 convertito in L. n. 326/2003, secondo il quale: < Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali >.
Prima di tutto, è iscritto alla gestione commercianti, e non artigiani. CP_1
In tutti i casi, il riferimento ai 90 giorni di collaborazione nell'arco di un anno non potrebbe valere come ostacolo all'obbligo di iscrizione della moglie quale coadiutrice del marito.
Infatti, la norma prevede una fattispecie complessa e specialissima - in deroga alla normativa previdenziale vigente, che è quella che invece regola anche il caso in esame - riferita a collaborazioni in mera funzione di aiuto, in adempimento di un obbligo morale e senza compenso, per fronteggiare condizioni di temporanea impossibilità dell'artigiano a svolgere la sua attività.
Spese di lite e C.U.
(n. 660/2024 RG) Nei confronti dell' , le spese di lite di entrambi i gradi seguono la Pt_1 soccombenza di liquidate nell'ambito dello scaglione di valore indeterminabile delle CP_1 cause di previdenza quanto al primo grado, e delle cause di appello quanto al secondo.
In entrambi i casi, la liquidazione segue gli importi minimi di ciascuna fase, esclusa quella di trattazione/istruttoria per essersi il giudizio risolto in un'unica udienza di discussione decisione sulla base degli atti e dei documenti.
(n. 146/2025 RG) Invece, nei confronti dell' , le spese di lite di secondo grado devono essere CP_2 compensate per intero.
pagina 12 di 13 A tale fine va considerato che nel merito la pretesa dell'istituto sarebbe stata fondata per motivi sovrapponibili a quelli che hanno portato ad accogliere l'appello . Pt_1
La sentenza del Tribunale aveva erroneamente recepito l'opposizione di ed era poi passata in CP_1 giudicato per la tardività dell'appello - conclusione che discende dall'applicazione al caso in CP_2 esame di una regola processuale di complessa interpretazione, inerente al decorso del termine breve in caso di notifica della sentenza nell'ambito di giudizi con pluralità di parti, in presenza di litisconsorzio sostanziale o processuale.
A carico dell' devono essere dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo CP_2 unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara l'appello dell' inammissibile perché tardivo. CP_2
Accoglie l'appello dell' e per l'effetto riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso di Pt_1 nei confronti dell' . CP_1 Pt_1
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado fra ed . CP_1 CP_2
Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi in favore dell' , CP_1 Pt_1 liquidate in €. 3.291,00 per il primo grado ed in €. 3.473,00 per il secondo grado, oltre spese generali
15% ed ulteriori oneri di legge.
Dichiara che nei confronti dell' sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del CP_2 contributo unificato.
Firenze, 9 dicembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. MA Lorena Papait
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