Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Cigna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 8717/2024 del Ruolo
Generale promossa
DA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1
difeso dall'avvocato Tiziana Siciliani
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Primiceri
APPELLATA
Nell'udienza del 14-5-2025, previa discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 04-06-2024, quale proprietaria Controparte_1
del veicolo tg XA334TD, proponeva opposizione innanzi al Giudice di
Pace di Lecce avverso il verbale di contestazione N.7841/2024 del 29-
04-2024, elevato dalla Polizia Locale del Comune di per la Pt_1
violazione dell'art. 142, co. 8 e 11 CdS, commessa in data 03-03-2024
in particolare, per avere il veicolo in questione viaggiato alla velocità di Km/h 81, e quindi oltre il limite massimo di 70 Km/h (infrazione rilevata a mezzo apparecchio “Kria T-Exspeed”).
In particolare, la ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, l'illegittimità del verbale impugnato per la mancata omologazione e periodica taratura dell'apparecchiatura utilizzata, il difetto di prova della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, la mancanza di segnalazione della postazione di controllo per il rilevamento della velocità.
Si costituiva il resistendo ai motivi di opposizione Parte_1
e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 6118/2024 del 19-12-2024, l'adito Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullando il verbale impugnato.
Con ricorso in appello, depositato il 30-12-2024, il Parte_1
ha proposto appello avverso detta sentenza, dolendosi che il Giudice di
Pace avesse deciso “ultra petitum”, annullando il verbale sulla base di un motivo di ricorso (omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione) non dedotto da parte ricorrente.
Ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente.
Si è costituita la resistendo all'unico motivo Controparte_1
di appello e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza gravata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, a seguito di discussione orale, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 14-5-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non sussiste innanzitutto il lamentato vizio di extra-petizione. Secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, invero, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il
“petitum” e la “causa petendi” e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (v. Cass. n. 2209/2016; v. in tal senso anche 11289/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge innanzitutto che il ricorrente in primo grado ha eccepito la “NULLITÀ DEL VERBALE PER INEFFICACIA ED INIDONEITÀ
DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA DI ACCERTAMENTO DELLA
PRESUNTA VIOLAZIONE – MANCANZA DI CORRETTA
OMOLOGAZIONE SE-CONDO LA NORMATIVA VIGENTE – TARATURA –
INSUFFICIENZA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE AL MOMENTO DELLA
RILEVAZIONE DELL'INFRAZIONE”, esponendo che lo strumento utilizzato non fosse adeguato dal punto di vista tecnico, in quanto omologato all'origine e non più sottoposto a verifiche periodiche.
A fronte delle contestazioni mosse dalla società ricorrente nel primo grado di giudizio, oltretutto, il appellante non ha dato prova – Pt_1
pur incombendo sullo stesso il relativo onere – che lo strumento medesimo fosse stato dotato di adeguata omologazione. Correttamente, pertanto, il Giudice di Pace, in linea con i principi espressi dalla S.C. con ordinanza n. 10505/2024, ha annullato il verbale impugnato.
Per i motivi innanzi esposti, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso in appello depositato il 30-12-2024 dal avverso la sentenza n. 6118/2024 del 19-12-2024 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Lecce, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 700,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p., se dovuti;
dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/2002.
Lecce, 14-5-2025
Il Giudice
Dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dalla tirocinante G.O.P., dott.ssa Ilenia Petrelli
Il Giudice
Dott. Mario Cigna