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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4948/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4948/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
12/05/2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Simone Ettore Busi Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Daniela Marzano Parte_2 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso presso la Chiesa del Carmine di Padova in data 08.06.1991 e trascritto nei
Registri di Stato Civile del Comune di Padova al Numero 289 parte 2 serie A volume 1 anno 1991 Comune di Padova;
- ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali, il tutto alle condizioni indicate in ricorso e qui di seguito riportate:
1) il Signor verserà, a titolo di assegno divorzile alla OR Parte_1 [...]
, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) che sarà versata alla Parte_2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) il Signor si obbliga, altresì, a versare alla OR Parte_1 Parte_2
e a titolo di ulteriore liquidazione, l'importo di € 70.000,00 (settantamila/00), da versarsi con le seguenti modalità: € 35.000,00 (trentacinquemila/00) a mezzo assegno circolare, alla firma del presente ricorso e del cui versamento la OR rilascia Parte_2 quietanza, ed € 35.000,00 (trentacinquemila/00) entro il primo mese successivo al raggiungimento della pensione del dr. le parti riconoscono che l'attribuzione Pt_1 che precede costituisce contributo in un'unica soluzione alla OR , ed Parte_2
è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della OR
, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e Parte_2 comunque al vincolo matrimoniale”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 08.06.1991 in Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 00289, Parte II, Serie A dell'anno 1991.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova all'udienza del 03.11.2004 e la separazione è stata omologata in data
14.01.2005.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 2) delle rassegnate conclusioni si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari a euro € 70.000,00
(settantamila/00) a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Padova al n. 00289, Parte II, Serie A dell'anno 1991;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4948/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
12/05/2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Simone Ettore Busi Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Daniela Marzano Parte_2 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso presso la Chiesa del Carmine di Padova in data 08.06.1991 e trascritto nei
Registri di Stato Civile del Comune di Padova al Numero 289 parte 2 serie A volume 1 anno 1991 Comune di Padova;
- ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali, il tutto alle condizioni indicate in ricorso e qui di seguito riportate:
1) il Signor verserà, a titolo di assegno divorzile alla OR Parte_1 [...]
, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) che sarà versata alla Parte_2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) il Signor si obbliga, altresì, a versare alla OR Parte_1 Parte_2
e a titolo di ulteriore liquidazione, l'importo di € 70.000,00 (settantamila/00), da versarsi con le seguenti modalità: € 35.000,00 (trentacinquemila/00) a mezzo assegno circolare, alla firma del presente ricorso e del cui versamento la OR rilascia Parte_2 quietanza, ed € 35.000,00 (trentacinquemila/00) entro il primo mese successivo al raggiungimento della pensione del dr. le parti riconoscono che l'attribuzione Pt_1 che precede costituisce contributo in un'unica soluzione alla OR , ed Parte_2
è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della OR
, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e Parte_2 comunque al vincolo matrimoniale”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 08.06.1991 in Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 00289, Parte II, Serie A dell'anno 1991.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova all'udienza del 03.11.2004 e la separazione è stata omologata in data
14.01.2005.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 2) delle rassegnate conclusioni si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari a euro € 70.000,00
(settantamila/00) a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Padova al n. 00289, Parte II, Serie A dell'anno 1991;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari