Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1241 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MATRANGOLO MARIA c/o il cui studio in VICO CAMPOROTA, 14, CASTROVILLARI, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in CASTROVILLARI, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuto invalida senza lo status di portatore di handicap ex art. 3, comma 3° della L. 104/92, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuto il ridetto status a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto sin dalla data della domanda in via amministrativa e non con decorrenza differita per quanto stabilito dal CTU della pregressa fase processuale.
L' ha dedotto, altresì, l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione dell'inosservanza Controparte_2 del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per Accertamento
Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
4569/22 RG) ed a seguito della rinnovazione della CTU con nomina del dott. lo Persona_1 stesso depositava l'elaborato; fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la decisione della causa;
l non ha inteso depositare note. CP_1
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte ricorrente, tutti i termini previsti a pena di CP_ decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento.
Risulta, in particolare, osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il
24.02.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il
26.01.2024.
Risulta parimenti osservato l'ulteriore termine (30 giorni) previsto per l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC avvenuta il 21.03.2024.
Ancor prima risulta il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo stato il verbale di visita espletata presso la competente Commissione Medica trasmesso con nota raccomandata ricevuta in data 13.04.2022 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 30.09.2022.
2. L'opposizione deve ritenersi fondata nei termini che seguono.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 4569/22
RG, accertarsi il diritto al riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame Per_2 del periziando e della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo all'istante i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con decorrenza dal 25.01.2024 ossia dalla certificazione rilasciata dall'Istituto Ortopedico Pini di Milano attestante un peggioramento significativo nelle condizioni di salute del sig. Pt_1
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo;
ciò anche avuto riguardo alla decorrenza del beneficio.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro, le Parti mosso alcuna contestazione all'elaborato peritale.
La domanda afferente allo status di persona con handicap grave va, pertanto, accolta.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase si quelle della presente) possono compensarsi in ragione del 50% atteso il riconoscimento del beneficio con decorrenza successiva sia rispetto alla data della visita presso la Commissione Medica, sia rispetto alla pregressa fase di ATP ma anteriore rispetto alla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso;
la restante parte segue la soccombenza;
quelle di CP_ CTU, liquidate con separato provvedimento, restano interamente a carico dell' .
P.Q.M.
il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig. Parte_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 4569/22) e sulla domanda da questo proposta nei confronti
[...] CP_ dell' , così provvede:
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, la domanda proposta dal ricorrente sig. Parte_1 dichiarando in capo allo stesso la sussistenza del requisito sanitario afferente alla situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 con decorrenza dal 25.01.2024; CP_
- Compensa in ragione del 50% le spese di lite e condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento della residua parte (50%) liquidata, in favore di parte ricorrente, in €. 1.320,00 oltre accessori di legge;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquida con separato decreto.
Castrovillari, 12 Maggio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo