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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 36/2024 R.G., vertente TRA
, CF , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante in carica e per questi a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Parte_2
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Fava, CF pec C.F._1
fax 0984/398384, ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra 96 appellante CONTRO
, nato il [...] a [...], CF CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Malavenda, CF e Pamela Alessi, CF , elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Malavenda sito in Gioiosa Ionica, alla Via Madama Lena n. 37 (RC), fax 0965/712083, pec
– Email_2 Email_3 appellato E
, CF – P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del Presidente e rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Laganà, CF , conferita collettivamente per notaio in C.F._5 Persona_2 Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 – Raccolta 7313, pec t. Email_4 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi ed atti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 22.03.2023 innanzi al Tribunale di Palmi, CP_1 agiva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420239001173635000 notificata dall' il 03.03.2023, limitatamente all'avviso di Controparte_3 addebito n. 39420150002642500000 di € 5.146,76, asseritamente notificato in data 28.10.2015, relativo a contributi previdenziali IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per l'anno 2008. 2
Chiedeva che venisse dichiarato estinto il diritto dell' e dell' CP_4 Controparte_3
a riscuotere la somma riportata nel suddetto avviso, mai stato notificato e, per
[...] l'effetto, annullare lo stesso, per intervenuta prescrizione, considerato il periodo impositivo di riferimento, ovvero il 2008 e la data di notifica dell'intimazione opposta. Si costituivano in giudizio i convenuti deducendo il difetto di legittimazione passiva, la definitività dell'avviso opposto, in quanto regolarmente notificato e chiedevano, quindi, che la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 5/2024 pubblicata il 05/01/2024, il Tribunale di Palmi così provvedeva:
“Estromette dal giudizio la Dichiara prescritto il credito di cui all' avviso n. CP_5 39420150002642500000, conseguentemente annulla, in parte de qua, l'intimazione CP_ opposta;
Compensa le spese di lite nei confronti di;
Condanna alla refusione CP_6 delle spese di lite, nei confronti del ricorrente, che liquida in €.1.865,00, per onorari, oltre accessori, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”. Dichiarava infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, atteso che parte ricorrente aveva eccepito questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui, l'Ente impositore doveva ritenersi legittimato passivo. Andava, invece, estromessa dal giudizio la in quanto non risultava cessionaria CP_5 del credito, per la cui riscossione, si procedeva a mezzo ruolo. Esaminando, poi, l'eccezione secondo cui la cartella era divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs 46/1999, osservava che, spirato il termine senza che il contribuente avesse proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolidava e non era più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione. Era, tuttavia, altrettanto vero che, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto veniva in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso doveva essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti. Affermato sussistente l'interesse ad agire e procedendo all'esame dell'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale, rilevava che l'avviso opposto risultava pervenuto il 18.05.2015 e, quanto agli atti interruttivi successivamente notificati, occorreva dare atto che l'AV n. 09420189003510048000 era stato notificato, come dimostra la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo pec, il 17/05/2018. Rilevava che l'indirizzo di provenienza era il seguente
“ t” e che non era corretto, in quanto, non Email_5 era quello risultante da un pubblico registro. La notifica non poteva dirsi validamente perfezionata, poiché l , Controparte_7 in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato la pec presente negli elenchi pubblici ufficiali “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), bensì l'indirizzo
“ t”. Email_5
Poiché la notifica era stata eseguita da un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi, questa doveva ritenersi ab origine non valida, in quanto viziata da nullità insanabile (inesistenza). Dichiarava la nullità della notifica dell'avviso di addebito n. 09420189003510048000, e preso atto che l'avviso n. 39420150002642500000 era pervenuto in data 28.10.2015, il termine di prescrizione quinquennale era ampiamente maturato alla data di notifica dell'intimazione opposta, anche tenendo in considerazione la sospensione dei termini per il periodo pandemico. 3
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da , che ne chiedeva la riforma. CP_6
La sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto inesistente la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita dalla pec presente negli elenchi pubblici ufficiali. Era errata perché, inserendo l'indirizzo di provenienza:
“ t”, nel portale del registro IPA, alla voce Email_5 di servizio “ricerca per PEC”, esso risultava chiaramente riferito all'unità organizzativa della
. Parte_3 La sentenza era errata anche in termini di diritto, poiché la norma che regolava la notifica, nel caso degli atti della riscossione, era l'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, il quale prevedeva che solamente l'indirizzo del destinatario dovesse risultare dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e non già quello del mittente. Chiedeva, in accoglimento di questo atto di appello accertare e dichiarare la piena validità della notifica dell'atto interruttivo e, di conseguenza, la sussistenza del credito previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 394 2015 0002642500 000 e la legittimità dell'intimazione n. 0942023001173635000 nella parte ad esso riferita. Con condanna del ricorrente in primo grado al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Costituitosi eccepiva l'inammissibilità dell'appello promosso CP_1 CP_ dall'agente della riscossione, e non da , in violazione art. 81 cpc la sentenza appellata doveva essere confermata, stante la carenza di legittimazione di Controparte_3
nel promuovere appello avverso la stessa.
[...]
In ragione della carenza di legitimatio ad causam dell' Controparte_3
, l'unico legittimato a promuovere gravame avverso la statuita prescrizione era
[...] l e non l'odierno appellante (Cassazione Civile SSUU n. 7514/2022; Cassazione Civile CP_4 n. 25781/2023; n. 19447/2023; n. 17208/2023; n. 16998/2023; n. 16752/2023; n. 14052/2023; n. 37581/2022; n. 18812/2022), atteso che la statuizione appellata concerneva il merito della pretesa e, ai sensi dell'art. 81 cpc, nessuno poteva far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Era, dunque, inammissibile l'appello promosso da avverso la sentenza n. CP_6 5/2024 per difetto di legittimazione ad agire, vertendo tale impugnazione espressamente ed unicamente al merito della pretesa contributiva (prescrizione). Sulla questione segnalava la sentenza n. 7372/2024 Corte di Cassazione sez. lavoro Cont con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità appello proposto da e non dall' CP_4 per difetto di legittimazione ad agire. In ordine all'eccezione di prescrizione del credito ed in ordine all'assenza di prova dell'interruzione della stessa, aldilà delle motivazioni con le quali il giudice aveva ritenuto di accogliere la domanda, con riferimento alla prescrizione del credito, ribadiva quanto esposto in sede di note autorizzate nel giudizio RG 877/2023 vale a dire che l'agente della riscossione aveva prodotto il file EML di consegna della notifica a mezzo pec di una intimazione di pagamento effettuata in data 17.05.2018 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ma tale indirizzo non riguardava e non era Email_6 riconducibile a quello dell'odierno ricorrente;
inesistenza della notificazione, poiché l'atto era stato inviato da un indirizzo PEC: t" non Email_5 inserito nei Pubblici Registri normativamente previsti, idonei per le notifiche, e cioè i registri : REGINDE, INIPEC, IPA e PP.AA e quindi, certamente, non riconducibile a
[...]
quale mittente;
prescrizione della pretesa creditoria in Parte_1 assenza di validi atti interruttivi , poiché, contrariamente a quanto affermato da
[...]
che si era limitata ad eccepire che non sarebbe maturata la prescrizione Parte_1 in virtù della sospensione disposta dai decreti relativi all'emergenza covid, l'eccezione era 4
priva di fondamento tenuto conto che la sospensione della prescrizione a causa della normativa del covid era, al massimo, di 311 giorni, ovvero circa 10 mesi. Anche laddove si fosse aderito alla tesi minoritaria della sospensione della prescrizione causa COVID dal 08.03.2020 al 31.08.2021, quest'ultima era in ogni caso maturata essendo decorsi dalla notifica dell'avviso di addebito a quella dell'atto impugnato oltre 7 anni e 4 mesi. Concludeva chiedendo: 1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello promosso dall' per difetto di legittimazione ad agire. 2) Respingere Controparte_9 il gravame per tutti i motivi di cui alla presente memoria, e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 5/2024, pronunciata dal Tribunale Civile di Palmi, Sezione Previdenza e Lavoro il 05.01.2024. 2) Con vittoria di spese, compenso ed accessori di legge, del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Costituitosi l affermava di ripropone in questo grado di giudizio gli eccepiti fatti CP_4 preclusivi sostanziali e/o procedimentali con effetti impeditivi e/o modificativi e/o estintivi, anche ex officio rilevabili, nonché le eccezioni (difetto di legittimazione passiva, esclusione di responsabilità solidale con l'Agente riscossore per gli atti successivi all'iscrizione a ruolo, irretrattabilità della cartella / avviso di addebito regolarmente notificati e non opposti, sospensione termini per il periodo emergenziale pandemico), deduzioni e richieste formulate con la memoria difensiva nel precedente grado di giudizio, alla quale si riportava e che doveva intendersi interamente riprodotta e trascritta come parte integrante dell'atto di costituzione in appello. Senza rinuncia alle eccezioni preliminari al merito, osservava che nei motivi del proposto appello, del tutto condivisi in linea di principio dall'ente impositore, si faceva riferimento, tra gli altri, alla doglianza relativa alla documentazione prodotta in giudizio del
, ragion per cui non erano stati ritenuti utilizzabili i documenti interruttivi della CP_10 prescrizione da questi prodotti. In ogni caso l'opposizione contro le cartelle / avvisi o contro gli atti successivi di esecuzione e/o garanzia, sia in funzione recuperatoria ex art. 24 – D .Lgs.46/99, sia eventualmente ex art. 617 cpc, era inammissibile giacché il credito per la cui riscossione si procedeva a mezzo ruolo non solo era fondato su dei titoli irretrattabili, ma anche attuale non essendosi verificata prescrizione alcuna in forza dei successi atti posti in essere dall' . Controparte_9
Pur confidando nell'accoglimento del gravame, ribadiva l'estraneità dell'ente impositore agli atti (notifica e/o esecuzione e/o garanzia) del procedimento di riscossione posti in essere dall' , successivi alla formazione del ruolo. Controparte_3 Con ogni favorevole statuizione sulle spese di lite di entrambi i gradi. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In quanto questione preliminare, deve essere esaminata la dedotta, dall'appellato inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione ad impugnare in capo ad CP_1
. CP_6
La sentenza appellata nessuna indicazione ha offerto sul punto, avendo pronunziato solo sulla sussistenza di legittimazione passiva dell' , che, invece, ne aveva eccepito il CP_4 difetto. Così si è infatti espresso il Tribunale: “In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, atteso che, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa 5
contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui, l'Ente impositore deve ritenersi legittimato passivo”. (cfr. sentenza pag. 3). Nessuna statuizione è stata adottata in punto di legittimazione passiva di , sì che CP_6 sulla relativa questione non si è formato alcun giudicato interno. La Suprema Corte (cfr. Cass. 13/09/2013, n. 20978; conf.: nn. 13695/2001, 9952/2003), ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di contenzioso tributario
[...] il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito. Ne consegue che il giudice del gravame può rilevare d'ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire …” .
“La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio”. (Cass. sez. un. 20/03/2019, n. 7925; Cass. civ. sez. trib., 24/02/2021, n. 4945). Ancora più di recente la Suprema Corte, Cass. civ. sez. lav., 21/12/2021, n. 41019, ha affermato: “Nel rito del lavoro, il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell' , a CP_11 fronte di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal diniego della certificazione di avvenuta esposizione ad amianto) è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno, che non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.”. In applicazione di tali principi di diritto, non può ritenersi formato il giudicato implicito sulla legittimazione passiva dell' , posto che la questione Controparte_3 non risulta aver formato oggetto di discussione in contraddittorio ed il Tribunale, incentrando la propria cognizione sulla legittimazione passiva dell' e sulla prescrizione del credito, CP_4 non ha operato alcuna verifica sulla legittimazione passiva della resistente . CP_6 A tanto deve procedere questa Corte, posto che, non solo vi è sul punto una precisa eccezione dell'appellato ma anche perché il difetto di legittimazione passiva è CP_1 questione rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (cfr. ex multis Cass. n. 23899 del 2021) con il solo limite del giudicato interno (Cass. n. 29505 del 2020),
“posto che la "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”. (Cass. civ. sez. VI, 06/12/2018, n. 31574).
5. La domanda proposta dal ricorrente ha ad oggetto la declaratoria di un fatto estintivo attinente al merito della pretesa impositiva: della relativa situazione è titolare esclusivamente l , il quale è l'unico legittimato passivo. CP_4
Deve sul punto aversi riguardo al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza 6
di orientamenti di segno contrario), con cui si è chiarito che “non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell' , cioè dell'ente creditore e ciò sulla CP_4 base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario). D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del 2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Né con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, né ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva
o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L-, Sentenza n. 16425 del 19/06/2019). Ancora, cfr. ex multis Cass. n. 34255/2022, è stato evidenziato che "limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 D. Lgs. n.112 del 1999 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria, atteso che "dalla complessiva lettura del D. Lgs. n. 112 del 1999 (...) si trae conferma del fatto che si tratta di decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi" (Cass. S.U.25 ottobre 2016 n.23397); e sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 D. Lgs.49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo". "Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario;
pertanto la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)”. Il principio è stato confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, pronuncia del 08/03/2022, n. 7514: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. In una controversia promossa dall' , incentrata sul tema della Parte_4 prescrizione delle pretese, la Suprema Corte, cfr. Cass. sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812, ha affermato: "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente 7
all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)". La Suprema Corte ha dichiarato, quindi, inammissibile l'impugnazione proposta dall'agente della Riscossione per difetto di legittimazione passiva. Sempre a fronte di un ricorso per cassazione proposto dall' , Controparte_9 in un giudizio avente ad oggetto la prescrizione di crediti contributivi, la Suprema Corte, dopo aver affermato: “Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno”, ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando "Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514)" (Cass. n. 7372/2024). Dovendosi fare applicazione dei principi di diritto, ormai uniformemente enunciati dal giudice di legittimità, l'appello proposto da deve essere Controparte_3 dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare in capo all'Agente della Riscossione. Quanto alle spese di questo grado di giudizio non può non rilevarsi che, pur dopo la pronuncia delle SS.UU. che hanno risolto i precedenti contrasti interpretativi, è stato lo stesso ricorrente che, a seguito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato il 23.03.2023, ha evocato in giudizio - cfr. relata di notifica Controparte_3 eseguita all'indirizzo PEC t estratto dal Registro Email_7
Nazionale degli Indirizzi Elettronici PPAA – pur in costanza di difetto di legittimazione passiva e di difetto di titolarità della posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Per questi motivi
, posto che l'evocazione in giudizio di un soggetto carente di legittimazione passiva è ascrivibile esclusivamente ad una scelta opinabile del ricorrente, le spese di questo grado di giudizio vanno compensate fra le parti. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., nei confronti di e di , in persona del legale CP_1 CP_4 rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 05.01.2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 36/2024 R.G., vertente TRA
, CF , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante in carica e per questi a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Parte_2
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Fava, CF pec C.F._1
fax 0984/398384, ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra 96 appellante CONTRO
, nato il [...] a [...], CF CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Malavenda, CF e Pamela Alessi, CF , elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Malavenda sito in Gioiosa Ionica, alla Via Madama Lena n. 37 (RC), fax 0965/712083, pec
– Email_2 Email_3 appellato E
, CF – P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del Presidente e rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Laganà, CF , conferita collettivamente per notaio in C.F._5 Persona_2 Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 – Raccolta 7313, pec t. Email_4 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi ed atti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 22.03.2023 innanzi al Tribunale di Palmi, CP_1 agiva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420239001173635000 notificata dall' il 03.03.2023, limitatamente all'avviso di Controparte_3 addebito n. 39420150002642500000 di € 5.146,76, asseritamente notificato in data 28.10.2015, relativo a contributi previdenziali IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per l'anno 2008. 2
Chiedeva che venisse dichiarato estinto il diritto dell' e dell' CP_4 Controparte_3
a riscuotere la somma riportata nel suddetto avviso, mai stato notificato e, per
[...] l'effetto, annullare lo stesso, per intervenuta prescrizione, considerato il periodo impositivo di riferimento, ovvero il 2008 e la data di notifica dell'intimazione opposta. Si costituivano in giudizio i convenuti deducendo il difetto di legittimazione passiva, la definitività dell'avviso opposto, in quanto regolarmente notificato e chiedevano, quindi, che la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 5/2024 pubblicata il 05/01/2024, il Tribunale di Palmi così provvedeva:
“Estromette dal giudizio la Dichiara prescritto il credito di cui all' avviso n. CP_5 39420150002642500000, conseguentemente annulla, in parte de qua, l'intimazione CP_ opposta;
Compensa le spese di lite nei confronti di;
Condanna alla refusione CP_6 delle spese di lite, nei confronti del ricorrente, che liquida in €.1.865,00, per onorari, oltre accessori, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”. Dichiarava infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, atteso che parte ricorrente aveva eccepito questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui, l'Ente impositore doveva ritenersi legittimato passivo. Andava, invece, estromessa dal giudizio la in quanto non risultava cessionaria CP_5 del credito, per la cui riscossione, si procedeva a mezzo ruolo. Esaminando, poi, l'eccezione secondo cui la cartella era divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs 46/1999, osservava che, spirato il termine senza che il contribuente avesse proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolidava e non era più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione. Era, tuttavia, altrettanto vero che, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto veniva in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso doveva essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti. Affermato sussistente l'interesse ad agire e procedendo all'esame dell'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale, rilevava che l'avviso opposto risultava pervenuto il 18.05.2015 e, quanto agli atti interruttivi successivamente notificati, occorreva dare atto che l'AV n. 09420189003510048000 era stato notificato, come dimostra la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo pec, il 17/05/2018. Rilevava che l'indirizzo di provenienza era il seguente
“ t” e che non era corretto, in quanto, non Email_5 era quello risultante da un pubblico registro. La notifica non poteva dirsi validamente perfezionata, poiché l , Controparte_7 in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato la pec presente negli elenchi pubblici ufficiali “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), bensì l'indirizzo
“ t”. Email_5
Poiché la notifica era stata eseguita da un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi, questa doveva ritenersi ab origine non valida, in quanto viziata da nullità insanabile (inesistenza). Dichiarava la nullità della notifica dell'avviso di addebito n. 09420189003510048000, e preso atto che l'avviso n. 39420150002642500000 era pervenuto in data 28.10.2015, il termine di prescrizione quinquennale era ampiamente maturato alla data di notifica dell'intimazione opposta, anche tenendo in considerazione la sospensione dei termini per il periodo pandemico. 3
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da , che ne chiedeva la riforma. CP_6
La sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto inesistente la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita dalla pec presente negli elenchi pubblici ufficiali. Era errata perché, inserendo l'indirizzo di provenienza:
“ t”, nel portale del registro IPA, alla voce Email_5 di servizio “ricerca per PEC”, esso risultava chiaramente riferito all'unità organizzativa della
. Parte_3 La sentenza era errata anche in termini di diritto, poiché la norma che regolava la notifica, nel caso degli atti della riscossione, era l'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, il quale prevedeva che solamente l'indirizzo del destinatario dovesse risultare dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e non già quello del mittente. Chiedeva, in accoglimento di questo atto di appello accertare e dichiarare la piena validità della notifica dell'atto interruttivo e, di conseguenza, la sussistenza del credito previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 394 2015 0002642500 000 e la legittimità dell'intimazione n. 0942023001173635000 nella parte ad esso riferita. Con condanna del ricorrente in primo grado al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Costituitosi eccepiva l'inammissibilità dell'appello promosso CP_1 CP_ dall'agente della riscossione, e non da , in violazione art. 81 cpc la sentenza appellata doveva essere confermata, stante la carenza di legittimazione di Controparte_3
nel promuovere appello avverso la stessa.
[...]
In ragione della carenza di legitimatio ad causam dell' Controparte_3
, l'unico legittimato a promuovere gravame avverso la statuita prescrizione era
[...] l e non l'odierno appellante (Cassazione Civile SSUU n. 7514/2022; Cassazione Civile CP_4 n. 25781/2023; n. 19447/2023; n. 17208/2023; n. 16998/2023; n. 16752/2023; n. 14052/2023; n. 37581/2022; n. 18812/2022), atteso che la statuizione appellata concerneva il merito della pretesa e, ai sensi dell'art. 81 cpc, nessuno poteva far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Era, dunque, inammissibile l'appello promosso da avverso la sentenza n. CP_6 5/2024 per difetto di legittimazione ad agire, vertendo tale impugnazione espressamente ed unicamente al merito della pretesa contributiva (prescrizione). Sulla questione segnalava la sentenza n. 7372/2024 Corte di Cassazione sez. lavoro Cont con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità appello proposto da e non dall' CP_4 per difetto di legittimazione ad agire. In ordine all'eccezione di prescrizione del credito ed in ordine all'assenza di prova dell'interruzione della stessa, aldilà delle motivazioni con le quali il giudice aveva ritenuto di accogliere la domanda, con riferimento alla prescrizione del credito, ribadiva quanto esposto in sede di note autorizzate nel giudizio RG 877/2023 vale a dire che l'agente della riscossione aveva prodotto il file EML di consegna della notifica a mezzo pec di una intimazione di pagamento effettuata in data 17.05.2018 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ma tale indirizzo non riguardava e non era Email_6 riconducibile a quello dell'odierno ricorrente;
inesistenza della notificazione, poiché l'atto era stato inviato da un indirizzo PEC: t" non Email_5 inserito nei Pubblici Registri normativamente previsti, idonei per le notifiche, e cioè i registri : REGINDE, INIPEC, IPA e PP.AA e quindi, certamente, non riconducibile a
[...]
quale mittente;
prescrizione della pretesa creditoria in Parte_1 assenza di validi atti interruttivi , poiché, contrariamente a quanto affermato da
[...]
che si era limitata ad eccepire che non sarebbe maturata la prescrizione Parte_1 in virtù della sospensione disposta dai decreti relativi all'emergenza covid, l'eccezione era 4
priva di fondamento tenuto conto che la sospensione della prescrizione a causa della normativa del covid era, al massimo, di 311 giorni, ovvero circa 10 mesi. Anche laddove si fosse aderito alla tesi minoritaria della sospensione della prescrizione causa COVID dal 08.03.2020 al 31.08.2021, quest'ultima era in ogni caso maturata essendo decorsi dalla notifica dell'avviso di addebito a quella dell'atto impugnato oltre 7 anni e 4 mesi. Concludeva chiedendo: 1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello promosso dall' per difetto di legittimazione ad agire. 2) Respingere Controparte_9 il gravame per tutti i motivi di cui alla presente memoria, e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 5/2024, pronunciata dal Tribunale Civile di Palmi, Sezione Previdenza e Lavoro il 05.01.2024. 2) Con vittoria di spese, compenso ed accessori di legge, del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Costituitosi l affermava di ripropone in questo grado di giudizio gli eccepiti fatti CP_4 preclusivi sostanziali e/o procedimentali con effetti impeditivi e/o modificativi e/o estintivi, anche ex officio rilevabili, nonché le eccezioni (difetto di legittimazione passiva, esclusione di responsabilità solidale con l'Agente riscossore per gli atti successivi all'iscrizione a ruolo, irretrattabilità della cartella / avviso di addebito regolarmente notificati e non opposti, sospensione termini per il periodo emergenziale pandemico), deduzioni e richieste formulate con la memoria difensiva nel precedente grado di giudizio, alla quale si riportava e che doveva intendersi interamente riprodotta e trascritta come parte integrante dell'atto di costituzione in appello. Senza rinuncia alle eccezioni preliminari al merito, osservava che nei motivi del proposto appello, del tutto condivisi in linea di principio dall'ente impositore, si faceva riferimento, tra gli altri, alla doglianza relativa alla documentazione prodotta in giudizio del
, ragion per cui non erano stati ritenuti utilizzabili i documenti interruttivi della CP_10 prescrizione da questi prodotti. In ogni caso l'opposizione contro le cartelle / avvisi o contro gli atti successivi di esecuzione e/o garanzia, sia in funzione recuperatoria ex art. 24 – D .Lgs.46/99, sia eventualmente ex art. 617 cpc, era inammissibile giacché il credito per la cui riscossione si procedeva a mezzo ruolo non solo era fondato su dei titoli irretrattabili, ma anche attuale non essendosi verificata prescrizione alcuna in forza dei successi atti posti in essere dall' . Controparte_9
Pur confidando nell'accoglimento del gravame, ribadiva l'estraneità dell'ente impositore agli atti (notifica e/o esecuzione e/o garanzia) del procedimento di riscossione posti in essere dall' , successivi alla formazione del ruolo. Controparte_3 Con ogni favorevole statuizione sulle spese di lite di entrambi i gradi. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In quanto questione preliminare, deve essere esaminata la dedotta, dall'appellato inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione ad impugnare in capo ad CP_1
. CP_6
La sentenza appellata nessuna indicazione ha offerto sul punto, avendo pronunziato solo sulla sussistenza di legittimazione passiva dell' , che, invece, ne aveva eccepito il CP_4 difetto. Così si è infatti espresso il Tribunale: “In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, atteso che, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa 5
contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui, l'Ente impositore deve ritenersi legittimato passivo”. (cfr. sentenza pag. 3). Nessuna statuizione è stata adottata in punto di legittimazione passiva di , sì che CP_6 sulla relativa questione non si è formato alcun giudicato interno. La Suprema Corte (cfr. Cass. 13/09/2013, n. 20978; conf.: nn. 13695/2001, 9952/2003), ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di contenzioso tributario
[...] il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito. Ne consegue che il giudice del gravame può rilevare d'ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire …” .
“La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio”. (Cass. sez. un. 20/03/2019, n. 7925; Cass. civ. sez. trib., 24/02/2021, n. 4945). Ancora più di recente la Suprema Corte, Cass. civ. sez. lav., 21/12/2021, n. 41019, ha affermato: “Nel rito del lavoro, il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell' , a CP_11 fronte di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal diniego della certificazione di avvenuta esposizione ad amianto) è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno, che non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.”. In applicazione di tali principi di diritto, non può ritenersi formato il giudicato implicito sulla legittimazione passiva dell' , posto che la questione Controparte_3 non risulta aver formato oggetto di discussione in contraddittorio ed il Tribunale, incentrando la propria cognizione sulla legittimazione passiva dell' e sulla prescrizione del credito, CP_4 non ha operato alcuna verifica sulla legittimazione passiva della resistente . CP_6 A tanto deve procedere questa Corte, posto che, non solo vi è sul punto una precisa eccezione dell'appellato ma anche perché il difetto di legittimazione passiva è CP_1 questione rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (cfr. ex multis Cass. n. 23899 del 2021) con il solo limite del giudicato interno (Cass. n. 29505 del 2020),
“posto che la "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”. (Cass. civ. sez. VI, 06/12/2018, n. 31574).
5. La domanda proposta dal ricorrente ha ad oggetto la declaratoria di un fatto estintivo attinente al merito della pretesa impositiva: della relativa situazione è titolare esclusivamente l , il quale è l'unico legittimato passivo. CP_4
Deve sul punto aversi riguardo al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza 6
di orientamenti di segno contrario), con cui si è chiarito che “non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell' , cioè dell'ente creditore e ciò sulla CP_4 base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario). D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del 2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Né con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, né ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva
o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L-, Sentenza n. 16425 del 19/06/2019). Ancora, cfr. ex multis Cass. n. 34255/2022, è stato evidenziato che "limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 D. Lgs. n.112 del 1999 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria, atteso che "dalla complessiva lettura del D. Lgs. n. 112 del 1999 (...) si trae conferma del fatto che si tratta di decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi" (Cass. S.U.25 ottobre 2016 n.23397); e sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 D. Lgs.49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo". "Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario;
pertanto la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)”. Il principio è stato confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, pronuncia del 08/03/2022, n. 7514: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. In una controversia promossa dall' , incentrata sul tema della Parte_4 prescrizione delle pretese, la Suprema Corte, cfr. Cass. sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812, ha affermato: "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente 7
all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)". La Suprema Corte ha dichiarato, quindi, inammissibile l'impugnazione proposta dall'agente della Riscossione per difetto di legittimazione passiva. Sempre a fronte di un ricorso per cassazione proposto dall' , Controparte_9 in un giudizio avente ad oggetto la prescrizione di crediti contributivi, la Suprema Corte, dopo aver affermato: “Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno”, ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando "Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514)" (Cass. n. 7372/2024). Dovendosi fare applicazione dei principi di diritto, ormai uniformemente enunciati dal giudice di legittimità, l'appello proposto da deve essere Controparte_3 dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare in capo all'Agente della Riscossione. Quanto alle spese di questo grado di giudizio non può non rilevarsi che, pur dopo la pronuncia delle SS.UU. che hanno risolto i precedenti contrasti interpretativi, è stato lo stesso ricorrente che, a seguito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato il 23.03.2023, ha evocato in giudizio - cfr. relata di notifica Controparte_3 eseguita all'indirizzo PEC t estratto dal Registro Email_7
Nazionale degli Indirizzi Elettronici PPAA – pur in costanza di difetto di legittimazione passiva e di difetto di titolarità della posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Per questi motivi
, posto che l'evocazione in giudizio di un soggetto carente di legittimazione passiva è ascrivibile esclusivamente ad una scelta opinabile del ricorrente, le spese di questo grado di giudizio vanno compensate fra le parti. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., nei confronti di e di , in persona del legale CP_1 CP_4 rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 05.01.2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti